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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/11/2024, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.V.G. 4566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.v.g. 4566/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Roberta M. Avola Faraci Parte_1 C.F._1
PARTE ADOTTANTE
contro nato il [...] a [...], residente ad Almere (Olanda) e Controparte_1 CP_2
, nata il [...] a [...], residente in [...],
[...]
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.02.2024 il sig. adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. e della sig.ra Controparte_1
. CP_2
Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP della parte adottante e della parte adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 15.04.2024 l'adottante sig. marito della sig.ra Parte_1 Parte_2
madre degli adottandi, riferiva di aver instaurato con i figli della moglie un rapporto di natura
[...] filiale avendoli cresciuti e di essere quindi una famiglia unita;
egli intendeva ora formalizzare il legame affettivo tramite l'istituto dell'adozione.
pagina 1 di 3 L'adottante prestava il consenso all'adozione; entrambi gli adottandi prestavano il consenso come per legge.
La sig.ra , sia in qualità di moglie del ricorrente che di madre naturale Parte_2 degli adottandi, prestava l'assenso; la sig.ra figlia dell'adottante e sorella unilaterale Parte_3 degli adottandi, prestava l'assenso all'adozione.
Il padre naturale degli adottandi, sig. , è deceduto in data 17/10/2009. Persona_1
Il sig. coniuge della signora prestava l'assenso all'adozione richiesto Persona_2 CP_2 dalla legge all'udienza del 7.11.2024 per il tramite dell'Avv. Faraci a cui aveva previamente rilasciato procura speciale (doc. allegato alla memoria del 17.10.2024 di parte ricorrente).
Il Giudice rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come Parte_1 età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e gli adottandi CP_1
il 3.05.1971 e il 2.05.1974, è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età
[...] CP_2 richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e gli adottandi hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la madre degli adottandi nonché coniuge dell'adottante, il marito dell'adottanda e la figlia naturale dell'adottante e quindi tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., atteso che il padre degli adottandi è deceduto.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse degli adottandi nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche alla necessità di dare perfetta corrispondenza tra la situazione di fatto e quella di diritto.
Anche la domanda di posporre il cognome dell'adottante a quello degli adottandi merita accoglimento.
Sul punto si veda la sentenza n. 135 del 04/07/2023 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 299, comma primo, del codice civile «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto».
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di , nato il [...] a [...], residente ad Controparte_1
Almere (Olanda) e di , nata il [...] a [...], residente in [...]CP_2
(AO), da parte di (c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] / bis interno 38.
Dispone che gli adottandi assumano il cognome dell'adottante e lo pospongano al proprio.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino, il 8.11.2024
Il Giudice Est.
Dott. Isabella Messina
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.v.g. 4566/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Roberta M. Avola Faraci Parte_1 C.F._1
PARTE ADOTTANTE
contro nato il [...] a [...], residente ad Almere (Olanda) e Controparte_1 CP_2
, nata il [...] a [...], residente in [...],
[...]
PARTE ADOTTANDA
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.02.2024 il sig. adiva il Tribunale di Torino al fine di Parte_1 ottenere, esperiti i necessari adempimenti, sentenza di adozione del sig. e della sig.ra Controparte_1
. CP_2
Il Giudice delegato fissava con decreto udienza per la comparizione avanti al GOP della parte adottante e della parte adottanda, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
All'udienza del 15.04.2024 l'adottante sig. marito della sig.ra Parte_1 Parte_2
madre degli adottandi, riferiva di aver instaurato con i figli della moglie un rapporto di natura
[...] filiale avendoli cresciuti e di essere quindi una famiglia unita;
egli intendeva ora formalizzare il legame affettivo tramite l'istituto dell'adozione.
pagina 1 di 3 L'adottante prestava il consenso all'adozione; entrambi gli adottandi prestavano il consenso come per legge.
La sig.ra , sia in qualità di moglie del ricorrente che di madre naturale Parte_2 degli adottandi, prestava l'assenso; la sig.ra figlia dell'adottante e sorella unilaterale Parte_3 degli adottandi, prestava l'assenso all'adozione.
Il padre naturale degli adottandi, sig. , è deceduto in data 17/10/2009. Persona_1
Il sig. coniuge della signora prestava l'assenso all'adozione richiesto Persona_2 CP_2 dalla legge all'udienza del 7.11.2024 per il tramite dell'Avv. Faraci a cui aveva previamente rilasciato procura speciale (doc. allegato alla memoria del 17.10.2024 di parte ricorrente).
Il Giudice rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
Invero l'adottante è persona che ha ampiamente superato l'età di 35 anni stabilita come Parte_1 età minima per procedere all'adozione; essendo egli nato il [...] e gli adottandi CP_1
il 3.05.1971 e il 2.05.1974, è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età
[...] CP_2 richiesta dalla legge tra adottante e adottando.
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione: l'adottante e gli adottandi hanno manifestato personalmente il proprio consenso all'adozione; parimenti hanno prestato l'assenso la madre degli adottandi nonché coniuge dell'adottante, il marito dell'adottanda e la figlia naturale dell'adottante e quindi tutte le persone tenute nella specie a farlo a norma dell'art. 297 c.c., atteso che il padre degli adottandi è deceduto.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'adozione.
L'adozione è sicuramente nell'interesse degli adottandi nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche alla necessità di dare perfetta corrispondenza tra la situazione di fatto e quella di diritto.
Anche la domanda di posporre il cognome dell'adottante a quello degli adottandi merita accoglimento.
Sul punto si veda la sentenza n. 135 del 04/07/2023 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 299, comma primo, del codice civile «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto».
Nulla in punto spese.
P.Q.M.
Dispone farsi luogo all'adozione di , nato il [...] a [...], residente ad Controparte_1
Almere (Olanda) e di , nata il [...] a [...], residente in [...]CP_2
(AO), da parte di (c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] / bis interno 38.
Dispone che gli adottandi assumano il cognome dell'adottante e lo pospongano al proprio.
pagina 2 di 3 Nulla sulle spese.
Demanda alla Cancelleria le annotazioni e comunicazioni di legge.
Così deciso in Torino, il 8.11.2024
Il Giudice Est.
Dott. Isabella Messina
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
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