Art. 78.
I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 77 e quelli richiamati a norma dell'articolo 113 sono considerati in ogni momento in attivita' di servizio.
Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.
I militari di truppa di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 77 e quelli richiamati a norma dell'articolo 113 sono considerati in ogni momento in attivita' di servizio.
Essi non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti al loro stato.