Articolo 12 della Legge 10 febbraio 1992, n. 152
Articolo 11Articolo 13
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10 marzo 1992
Art. 12. 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall' articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n.1378 , e' finalizzato all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano l'attivita' professionale nonche' ad una verifica delle capacita' di uso del sapere tecnico-professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , sentito il Ministro della pubblica istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti specifici all'esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.
Nota all'art. 12:

- Il testo degli articoli 1 e 3 della legge n. 1378/1956 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni) e' il seguente:

"Art. 1. - Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico- chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonche' di abilitazione nelle discipline statistiche.
I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in citta' sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3".

"Art. 3. - Gli esami hanno carattere specificatamente professionale.
I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione,sentito il parere della sezione I del consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.
L' art. 6 del R.D.L. 27 gennaio 1944, n.51 e' abrogato".
Entrata in vigore il 10 marzo 1992