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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8952/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
e (avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Debora Parte_1 Parte_2
Zaccaria);
ATTORI
E
, in persona del Sindaco pro tempore (avv. Sergio Palesano); Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, gli attori hanno convenuto in giudizio il CP_1
chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni
[...]
patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'infortunio subìto il 18/02/2019, quando, intorno alle ore 09:15 circa, , alla guida del motociclo di proprietà di Parte_1 Parte_2
, percorrendo lo svincolo di Bonagia, nell'immettersi nel viale Regione Siciliana,
[...]
direzione Trapani, a causa del sollevamento del manto stradale - non segnalato e non visibile - perdeva il controllo del mezzo e, sbandando, terminava la sua corsa contro il guard-rail posto sul margine destro della carreggiata.
Il costituitosi, ha variamente contestato l'avversa pretesa, Controparte_1
chiedendone il rigetto. In subordine, ha chiesto accertare il concorso di colpa del conducente del motociclo.
Espletata l'attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 17 febbraio
2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta.
1 In punto di diritto appare opportuna una puntualizzazione dei principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, con attenzione specifica alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze.
La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016).
Ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n.
4476/2011).
Ne consegue che il danneggiato, in base al criterio generale di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (Cass. n. 12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Giova ricordare che secondo un indirizzo giurisprudenziale minoritario, non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità, abnormità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Secondo l'indirizzo giurisprudenziale assolutamente prevalente, al quale si aderisce, «il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
2 principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale» (Cass. 2018, nn.2480 e 2481; Cass. Ordinanza n. 14228/2023).
Se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex articolo 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi.
È orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno
(costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3389/2015; Cass, n. 999/2014; Cass. n. 9546/2010; Cass. n. 11227/2008).
Nella graduazione del concorso colposo deve ritenersi che «quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente-danneggiato con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno» (Cass. n. 287/2015).
Ciò posto, la prova del fatto storico, come descritto in citazione, deriva dalle fotografie prodotte dall'attore e dalle coerenti dichiarazioni rese, nel presente giudizio, dal teste,
Testimone_1
Dall'esame delle foto ritraenti i luoghi del sinistro, si rileva che il manto stradale si presentava sollevato, formando un dosso. La teste ha riferito: “Ricordo di avere assistito a sinistro avvenuto presso lo svincolo di Bonagia, nel tratto che immette in viale Regione Siciliana in direzione
Trapani. Ricordo che era inverno, all'incirca gennaio-febbraio di 4 anni fa, nel 2019. Io stavo guidando, mi trovavo sul ponte di Bonagia, nella rampa che introduce in viale Regione;
in cui stavo per
3 immettermi. La caduta è avvenuta verso la fine della rampa, al limite con il viale Regione. Il sig. Pt_1 era sul suo motociclo, l'ho visto cadere a causa di un dosso, e dopo urtare contro un guard-rail. Io ero dietro di lui, abbastanza vicina da potere vedere la scena... Il sig. lamentava dolori alla parte Pt_1 sinistra del corpo... Il sig. indossava il casco. Quel giorno c'era traffico. Il motociclo non andava Pt_1
a velocità elevata. Se non ricordo male, il sig. è caduto a sinistra. Il dosso non era molto visibile... Pt_1
Mi sono accorta dell'esistenza del dosso quando è avvenuto l'impatto. Al momento dell'impatto con il dosso il sig. ha provato a mantenere l'equilibrio ma è caduto pressoché subito”. Pt_1
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che la parte attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore avente i caratteri del “caso fortuito” secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Non è, nemmeno, emerso alcun elemento da cui possa desumersi un concorso di colpa di nel verificarsi dell'evento lesivo. Parte_1
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di citazione, il
(quale ente proprietario del bene demaniale) va condannato a risarcire gli Controparte_1
attori dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito.
Passando alla quantificazione dei danni subiti, il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio ha accertato - sulla base delle valutazioni di cui alla relazione in atti, non contestate dalle parti e condivise da questo giudice -, che ha riportato nelle circostanze di tempo, modo Parte_1
e luogo descritte “esiti di frattura del 1/3 distale della tibia trattata chirurgicamente con chiodo endomidollare e viti di bloccaggio. Esiti di frattura del 1/3 superiore del perone. Esiti di frattura della base del I metacarpo trattata chirurgicamente con osteosintesi metallica”.
Il C.T.U. ha altresì ravvisato la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'evento dannoso occorso a e le lesioni evidenziate durante l'iter clinico. Parte_1
Inoltre, il C.T.U., alla luce della tipologia di lesioni riscontrate, ha valutato i postumi permanenti residuati al nella misura del 18% e ha riconosciuto, considerando il tipo Pt_1
di lesioni, i comuni tempi di guarigione, nonché le terapie necessarie per il trattamento, un danno biologico temporaneo assoluto di giorni 15, un danno biologico temporaneo parziale al
4 75% di giorni 30, un danno biologico temporaneo parziale al 50% di giorni 20, un danno biologico temporaneo parziale al 25% di giorni 20.
Secondo le valutazioni del C.T.U., le menomazioni, ove il paziente svolga una attività che preveda per lungo tempo nell'arco della giornata il mantenimento della stazione ortostatica, determinano una incidenza negativa moderata sulla sua capacità lavorativa generica. In particolare, il C.T.U. ha precisato che il a causa delle menomazioni descritte, pur Pt_1
essendo nella capacità di svolgere le medesime attività poste in essere prima del sinistro stradale, manifesterà maggiore fatica nel compiere le medesime azioni (cd. danno alla cenestesi lavorativa).
Infine, ha considerato congrue le spese mediche sostenute dalla parte attrice per €
147,00.
Per la liquidazione equitativa del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale adotta, conformemente alle più recenti pronunzie della Corte di cassazione in materia, i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano 2024.
Deve ricordarsi che alla luce dei recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di rapporti tra danno biologico e altre voci di danno non patrimoniale - che hanno riconosciuto alla nozione di danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva delle varie voci di danno non patrimoniale alla persona, elaborate dalla giurisprudenza (quali il danno esistenziale, il danno morale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno da perdita o compromissione della sessualità etc.) dichiarando inammissibili duplicazioni di risarcimento con la congiunta attribuzione del danno biologico e delle altre predette voci di danno alla persona (cfr. Cass., S.U. sentenze 11 gennaio 2008 nn. 26972, 26973, 26974 e
26975) - devono valutarsi nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Infatti, nelle predette sentenze la Suprema Corte ha precisato che “nel caso di ricorso alle note tabelle, il giudice dovrà procedere a una personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita etc. onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
Quanto al danno da lesione della "cenestesi lavorativa", di natura non patrimoniale, come chiarito dalla Suprema Corte, esso consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica
5 dell'essenza dell'individuo. Tale danno va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (Cass. n. 16628/2023).
Nel caso di lesione della salute di rilevante entità, che superi la soglia del 30% del danno biologico, il pregiudizio conseguente alla riduzione della capacità lavorativa generica è risarcibile quale danno patrimoniale allorquando, alla stregua di un criterio di regolarità causale, risulti diminuita la capacità del danneggiato di produrre reddito mediante lo svolgimento di occupazioni consone al livello d'istruzione posseduto (Cass. n. 35663/2023).
Nel caso in esame, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (18%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (35 anni), il danno biologico permanente può essere liquidato nella somma in valori attuali di € 53.340,00, l'invalidità temporanea deve, invece, liquidarsi considerata la durata e la misura individuata dal c.t.u. in € 6.037,50, per un totale complessivo di € 59.377,50=.
Quanto al danno da cenestesi lavorativa, considerato che il c.t.u. ha ritenuto che le lesioni incidono in misura modesta sulla capacità lavorativa generica del soggetto, per la liquidazione di tale pregiudizio si può incrementare del 10% il danno biologico già riconosciuto (€
5.334,00).
Invece, considerata l'entità delle lesioni e la modesta incidenza sulla capacità lavorativa generica, non può liquidarsi alcuna somma a titolo di danno patrimoniale per riduzione di capacità lavorativa generica.
In ragione della tipologia delle lesioni riportate e delle cure resesi necessarie, devono presumersi patite da sofferenze in termini di dolore fisico, paura, disagio e Parte_1 difficoltà nell'affrontare l'evento traumatico, che legittimano il riconoscimento di un coesistente danno morale, con conseguente applicazione dell'incremento per sofferenza soggettiva (34%).
Ne consegue che il danno non patrimoniale può essere quantificato in complessivi €
82.847,50, in valori attuali.
Dal processo non è emerso alcun elemento che induca questo giudice a liquidare ulteriori somme per procedere ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, considerato che il danneggiato non ha allegato circostanze specifiche che possano giustificare una personalizzazione del danno, essendosi limitato ad allegare, a tal fine, la gravità delle lesioni, elemento che entra nel calcolo della liquidazione standard, ossia tabellare (Cass.
n. 27621/2020).
6 La Suprema Corte ha chiarito che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento” (Cass. 28988/2019).
Tale somma è espressa in valori attuali e va devalutata all'epoca dell'evento (18/02/2019).
Si ottiene così la somma di € 69.795,70, cui devono aggiungersi i danni patrimoniali per spese mediche documentate che ammontano ad € 147,00. Si ottiene, pertanto, l'importo di €
69.942,70.
Su tale somma si devono calcolare, in ragione del ritardo con cui viene corrisposta al danneggiato e stante la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, applicando gli interessi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, secondo i principi espressi dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza n.
1712/1995.
Si giunge così all'importo di € 91.105,03, sul quale sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Ne consegue che il deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1 CP_1
della somma di € 91.105,03, oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
sentenza fino al soddisfo.
Infine, va riconosciuto all'attrice (proprietaria del veicolo) il Parte_2
risarcimento dei danni riportati dal motociclo coinvolto, svalutazione commerciale e fermo tecnico che, in assenza di elementi diversi dalle fotografie allegate alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, appare equo stimare in misura pari a € 1.000,00 (compresivi di interessi e rivalutazione), oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del DM 55/2014, applicando i parametri compresi tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (decisum) per le fasi effettivamente svolte, tenuto conto del valore della controversia e dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate.
Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Palermo – Sezione Terza Civile - definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede: condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 91.105,03, oltre interessi legali dalla data della Parte_1
presente sentenza fino al soddisfo;
condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in Controparte_1
favore di della somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla data della Parte_2
presente sentenza fino al soddisfo;
condanna il , in persona del Sindaco pro tempore al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 10.577,50 per compensi e € 545,00 per spese, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che si distraggano in favore degli avv.ti Giuseppe Emanuele Greco e Debora
Zaccaria; pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del CP_1
.
[...]
Palermo, 21 maggio 2025
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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