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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2351/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott. Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2351/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza Parte_1 C.F._1
Ettore Troilo n. 23, presso lo Studio dell'avv. CATALUCCI SILVIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Manoppello (PE) Controparte_1 C.F._2 alla via Barbanera n. 16, presso lo studio dell'avv. ACETO LUCA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PRESSO QUESTO TRIBUNALE Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 30.03.2014 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra in Parte_1 Controparte_1
Castiglione a Casauria (PE), matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del PE PEo medesimo comune al n. 1, p. I, s., anno 2014, unione dalla quale nascevano le figlie e rispettivamente il 30.07.2014 e il 24.02.2016.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara alle condizioni di cui all'accordo omologato con decreto n. cron. 1490/2023 del 30.05.2023.
3. Con ricorso del 25 luglio 2025 proponeva nei confronti dell'ex coniuge la Parte_1 seguente domanda: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.03.2014 tra i Sigg.ri e , con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Castiglione a Casauria (PE) di procedere alle relative trascrizioni a margine dell'atto di matrimonio;
2) assegnare al Sig. la casa coniugale, di esclusiva proprietà, presso la quale egli Parte_1
PE PEo continuerà a coabitare con le figlie;
3) affidare le figlie minori ed in via esclusiva al Sig.
, con stabile collazione presso di lui;
stabilire che la Sig.ra avrà il Parte_1 Controparte_1 diritto/dovere di vedere le figlie il giorno del sabato alla presenza del Sig. almeno Parte_1 fino a quando la stessa non avrà concretamente dimostrato di essersi affrancata da qualsivoglia dipendenza e di aver riacquisito stabilità emotiva e lavorativa;
prevedere altresì che le minori potranno trascorrere con la madre i giorni del 25 o del 26 dicembre ad anni alterni e sempre alla presenza di un familiare di comprovata affidabilità nonché il giorno del 01 gennaio e del 06 gennaio sempre ad anni alterni;
4) in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione, la Sig.ra
[...]
corrisponderà al Sig. entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata la CP_1 Parte_1 somma di €. 200,00 mensile rivalutabile ISTAT per il mantenimento ordinario (€. 100,00 per ciascuna figlia) oltre al rimborso in ragione del 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Pescara;
5) disporre che l'assegno unico universale venga percepito in via esclusiva al Sig. in considerazione della stabile collocazione delle Parte_1 bambine presso di lui, del regime di affidamento nonché del pressoché nullo apporto economico della madre”.
4. La resistente, costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare lo scioglimento del pagina 2 di 5 matrimonio civile contratto in Castiglione a Casauria (PE) in data 30.03.2014 tra la Sig.ra
[...]
PE PEo
e il sig. ; II. affidare le figlie minori ed congiuntamente ad CP_1 Parte_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, prevedendo che le minori pernottino presso la madre, o comunque con lei presso la casa coniugale a ciò acconsentendo il sig. , Parte_1 per almeno due giorni a settimana e, in ogni caso, dalla domenica sera (ore 18:00) al martedì sera
(ore 18:00); Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalle figlie alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi, che verranno di volta in volta stabiliti dai coniugi. In ogni caso il genitore che non trascorrerà le festività di Natale con il figlio, trascorrerà con lo stesso le festività di Pasqua;
III. Le regole indicate, dovranno essere comunque eseguite nel rispetto delle esigenze e necessità delle minori, impegnandosi, i genitori, alla massima collaborazione, ed a permettere ai figli di continuare ad avere rapporti di affetto e cura anche con ambedue le famiglie di origine. IV. Determinare quale contributo al mantenimento delle figlie minori la somma mensile ritenuta di giustizia, considerate le condizioni economiche della sig.ra che non dispone di CP_1 redditi né di beni patrimoniali registrati;
V. disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico, e ogni altro e analogo beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, sia di spettanza di entrambi i coniugi come per legge”.
5. All'udienza del 12 novembre 2025 le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo a definizione dell'intera controversia;
pertanto, il GI assegnava termine alle parti utile per depositare il raggiunto accordo.
6. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di
Pescara per la separazione consensuale omologata con decreto n. 1490/2023 del 30.05.2023.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.03.2014 tra i Sigg.ri e Parte_1
, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione a Casauria Controparte_1
(PE) di procedere alle relative trascrizioni a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 3 di 5 2) assegnare al Sig. la casa coniugale, di esclusiva proprietà, presso la quale egli Parte_1 continuerà a coabitare con le figlie;
PE PEo 3) affidare le figlie minori ed in via esclusiva al Sig. , con stabile Parte_1 collocazione presso di lui e ciò in ragione dell'attuale precarietà emotiva, lavorativa ed abitativa della madre;
stabilire che la Sig.ra avrà la facoltà di vedere le figlie secondo le attuali Controparte_1 modalità di visita (dalla domenica al martedì mattina con possibilità di pernotto presso l'abitazione del Sig. nei giorni di domenica e lunedì); prevedere altresì che le minori potranno Parte_1 trascorrere con la madre i giorni del 25 o del 26 dicembre ad anni alterni nonché il giorno del 01 gennaio e del 06 gennaio sempre ad anni alterni, come pure i compleanni delle figlie, sempre e in ogni caso alla presenza di un familiare di comprovata affidabilità;
4) in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione, la Sig.ra corrisponderà al Controparte_1
Sig. entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata la somma di €. 200,00 mensile Parte_1 rivalutabile ISTAT per il mantenimento ordinario (€. 100,00 per ciascuna figlia) oltre al rimborso in ragione del 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui al protocollo in uso presso il
Tribunale di Pescara;
5) disporre che l'assegno unico universale venga percepito in via esclusiva al Sig. Parte_1 in considerazione della stabile collocazione delle bambine presso di lui, del regime di affidamento nonché del pressoché nullo apporto economico della madre.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie minori.
11. Spese compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 25 luglio 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Castiglione a Casauria (PE) il 30.03.2014, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune all'atto n. 1, parte 1, anno 2014 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
pagina 4 di 5 PE c) dispone l'affidamento delle figlie minori delle parti, e , in via esclusiva al padre, PEona_3 con collocamento presso l'abitazione del medesimo;
d) spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 4 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio Giudice
Dott. Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2351/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Pescara, Piazza Parte_1 C.F._1
Ettore Troilo n. 23, presso lo Studio dell'avv. CATALUCCI SILVIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Manoppello (PE) Controparte_1 C.F._2 alla via Barbanera n. 16, presso lo studio dell'avv. ACETO LUCA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PRESSO QUESTO TRIBUNALE Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 5 OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 30.03.2014 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra in Parte_1 Controparte_1
Castiglione a Casauria (PE), matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del PE PEo medesimo comune al n. 1, p. I, s., anno 2014, unione dalla quale nascevano le figlie e rispettivamente il 30.07.2014 e il 24.02.2016.
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara alle condizioni di cui all'accordo omologato con decreto n. cron. 1490/2023 del 30.05.2023.
3. Con ricorso del 25 luglio 2025 proponeva nei confronti dell'ex coniuge la Parte_1 seguente domanda: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.03.2014 tra i Sigg.ri e , con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parte_1 Controparte_1
Castiglione a Casauria (PE) di procedere alle relative trascrizioni a margine dell'atto di matrimonio;
2) assegnare al Sig. la casa coniugale, di esclusiva proprietà, presso la quale egli Parte_1
PE PEo continuerà a coabitare con le figlie;
3) affidare le figlie minori ed in via esclusiva al Sig.
, con stabile collazione presso di lui;
stabilire che la Sig.ra avrà il Parte_1 Controparte_1 diritto/dovere di vedere le figlie il giorno del sabato alla presenza del Sig. almeno Parte_1 fino a quando la stessa non avrà concretamente dimostrato di essersi affrancata da qualsivoglia dipendenza e di aver riacquisito stabilità emotiva e lavorativa;
prevedere altresì che le minori potranno trascorrere con la madre i giorni del 25 o del 26 dicembre ad anni alterni e sempre alla presenza di un familiare di comprovata affidabilità nonché il giorno del 01 gennaio e del 06 gennaio sempre ad anni alterni;
4) in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione, la Sig.ra
[...]
corrisponderà al Sig. entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata la CP_1 Parte_1 somma di €. 200,00 mensile rivalutabile ISTAT per il mantenimento ordinario (€. 100,00 per ciascuna figlia) oltre al rimborso in ragione del 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Pescara;
5) disporre che l'assegno unico universale venga percepito in via esclusiva al Sig. in considerazione della stabile collocazione delle Parte_1 bambine presso di lui, del regime di affidamento nonché del pressoché nullo apporto economico della madre”.
4. La resistente, costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare lo scioglimento del pagina 2 di 5 matrimonio civile contratto in Castiglione a Casauria (PE) in data 30.03.2014 tra la Sig.ra
[...]
PE PEo
e il sig. ; II. affidare le figlie minori ed congiuntamente ad CP_1 Parte_1 entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre, prevedendo che le minori pernottino presso la madre, o comunque con lei presso la casa coniugale a ciò acconsentendo il sig. , Parte_1 per almeno due giorni a settimana e, in ogni caso, dalla domenica sera (ore 18:00) al martedì sera
(ore 18:00); Le festività natalizie e pasquali saranno trascorse dalle figlie alternativamente con la madre o con il padre, salvo accordi diversi, che verranno di volta in volta stabiliti dai coniugi. In ogni caso il genitore che non trascorrerà le festività di Natale con il figlio, trascorrerà con lo stesso le festività di Pasqua;
III. Le regole indicate, dovranno essere comunque eseguite nel rispetto delle esigenze e necessità delle minori, impegnandosi, i genitori, alla massima collaborazione, ed a permettere ai figli di continuare ad avere rapporti di affetto e cura anche con ambedue le famiglie di origine. IV. Determinare quale contributo al mantenimento delle figlie minori la somma mensile ritenuta di giustizia, considerate le condizioni economiche della sig.ra che non dispone di CP_1 redditi né di beni patrimoniali registrati;
V. disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico, e ogni altro e analogo beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, sia di spettanza di entrambi i coniugi come per legge”.
5. All'udienza del 12 novembre 2025 le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo a definizione dell'intera controversia;
pertanto, il GI assegnava termine alle parti utile per depositare il raggiunto accordo.
6. La domanda di scioglimento del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di
Pescara per la separazione consensuale omologata con decreto n. 1490/2023 del 30.05.2023.
7. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
8. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
9. Quanto alle ulteriori statuizioni, all'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto il 30.03.2014 tra i Sigg.ri e Parte_1
, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castiglione a Casauria Controparte_1
(PE) di procedere alle relative trascrizioni a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 3 di 5 2) assegnare al Sig. la casa coniugale, di esclusiva proprietà, presso la quale egli Parte_1 continuerà a coabitare con le figlie;
PE PEo 3) affidare le figlie minori ed in via esclusiva al Sig. , con stabile Parte_1 collocazione presso di lui e ciò in ragione dell'attuale precarietà emotiva, lavorativa ed abitativa della madre;
stabilire che la Sig.ra avrà la facoltà di vedere le figlie secondo le attuali Controparte_1 modalità di visita (dalla domenica al martedì mattina con possibilità di pernotto presso l'abitazione del Sig. nei giorni di domenica e lunedì); prevedere altresì che le minori potranno Parte_1 trascorrere con la madre i giorni del 25 o del 26 dicembre ad anni alterni nonché il giorno del 01 gennaio e del 06 gennaio sempre ad anni alterni, come pure i compleanni delle figlie, sempre e in ogni caso alla presenza di un familiare di comprovata affidabilità;
4) in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione, la Sig.ra corrisponderà al Controparte_1
Sig. entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata la somma di €. 200,00 mensile Parte_1 rivalutabile ISTAT per il mantenimento ordinario (€. 100,00 per ciascuna figlia) oltre al rimborso in ragione del 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui al protocollo in uso presso il
Tribunale di Pescara;
5) disporre che l'assegno unico universale venga percepito in via esclusiva al Sig. Parte_1 in considerazione della stabile collocazione delle bambine presso di lui, del regime di affidamento nonché del pressoché nullo apporto economico della madre.
10. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e delle figlie minori.
11. Spese compensate atteso l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 25 luglio 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Castiglione a Casauria (PE) il 30.03.2014, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune all'atto n. 1, parte 1, anno 2014 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
pagina 4 di 5 PE c) dispone l'affidamento delle figlie minori delle parti, e , in via esclusiva al padre, PEona_3 con collocamento presso l'abitazione del medesimo;
d) spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 4 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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