Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10587/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei Giudici:
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi presidente rel.
Dott.ssa Alina Rossato giudice
Dott.ssa Federica Di Paolo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa sopradetta promossa da:
, con il patrocinio l'avv. Cascadan Patrizia, come da procura in atti Parte_1
-attore-
contro quale erede di con gli avv. Mingione Marco e Daniela CP_1 Persona_1
Capuzzi, come da procura in atti;
quale erede di con gli avv. Mingione Marco e Parte_2 Persona_1
Daniela Capuzzi, come da procura in atti;
quale erede di con gli avv. Mingione Marco e Daniela Parte_3 Persona_1
Capuzzi, come da procura in atti;
pagina 1 di 14
Conclusioni
Per l'attore, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 25.10.2024:
“In via pregiudiziale
1. Respingersi la domanda svolta dai sig.ri , , CP_1 Parte_2 Parte_3
, eredi di impugnazione del testamento di redatto dal Notaio
[...] Persona_1 Pt_3
dott. in data 19.10.2007 perché infondata in fatto ed in diritto;
Persona_2
In via principale di merito
1. Accertarsi che per l'effetto della morte di avvenuta in data 05.11.2007, in virtù Persona_3
delle disposizioni testamentarie di cui al testamento redatto dal Notaio dott. in data Persona_2
19.10.2007, il sig. , nominato erede, è divenuto proprietario della quota indivisa Parte_1
di ½ dei beni siti nel Comune di Megliadino S. Fidenzio e Santa Margherita D'Adige (ora Borgo
Veneto), come descritti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e,
conseguentemente, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnandosi al sig.
ed agli odierni convenuti , e Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di i lotti risultanti dalla divisione;
[...] Persona_1
2. Spese di divisione a carico delle parti pro quota con rifusione delle spese e competenze di lite a favore dell'attore;
3. Condannarsi gli eredi , e , quali eredi CP_1 Parte_2 Parte_3
di al rimborso a favore dell'attore dei frutti civili maturati Persona_1 Parte_1
sulla quota dei beni spettanti allo stesso e detenuti dai convenuti dall'apertura della successione al saldo effettivo;
4. Darsi atto che l'attore è disponibile al rimborso delle spese funerarie, così come quantificate in
€ 4.500, previa esibizione delle pezze giustificative,
5. Respingersi tutte le ulteriori e richieste, anche di natura istruttoria, formulate dai convenuti sulle quali si dichiara di non accettare il contraddittorio;
In via istruttoria pagina 2 di 14 1. Si chiede sin d'ora che il Giudice voglia disporre consulenza tecnica d'ufficio per la stima dei beni caduti in successione e per la predisposizione di progetto divisionale.”
Per i convenuti, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 6.11.2024:
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis rejectis,
in via preliminare
Previa revoca o modifica del decreto 3 gennaio 2024 nella parte che dichiara inammissibile la documentazione prodotta con la comparsa di costituzione degli Eredi di e, in Persona_1
particolare, della cartella infermieristica della compianta sig.ra , la cui acquisizione è Persona_3
stata richiesta dal dante causa dei concludenti in memoria ex art.183, 6°comman.2 cpc dell'8 maggio
Per 2009 (cfr pag.7), nonché della relazione peritale del C.T: ominato dal Tribunale di Rovigo assunta nel legittimo contraddittorio tra le parti in conformità alle indicazioni di cui alla sentenza 19 settembre
2022 della Corte d'Appello di Roma che evoca precedenti conformi pronunce della Suprema Corte di
Cassazione (e.g. Cass. civ., Sez. I, Sentenza 07/05/2014 n.9843) e dei documenti nuovi formatisi successivamente all'addivenire del termine di cui alla memoria ex art. 183, 6° comma n.2 c.p.c.,
disporre la rinnovazione della C.T.U. sulla capacità di intendere e di volere della sig.ra
[...]
al momento della manifestazione di ultime volontà. Atteso che l'elaborato dei CC.TT.UU. Per_3
dott. e dott. è stato redatto in assenza dell'esame della cartella Persona_5 Persona_6
infermieristica e che le relative conclusioni risultano essere illogiche e non sostenute da adeguata motivazione anche con particolare riguardo alle affermazioni di cui alla relazione di C.T.U in data 4
luglio 2011, pag 10, terzo capoverso, nella parte in cui assume che la GNa era Persona_3
capace di intendere e volere “perché così ha dichiarato il consulente del GN ”, disporre le Pt_1
rinnovazione della perizia.
nel merito
Accertare e dichiarare che la GNa in data 19 ottobre 2007 (in sede di ricovero Persona_3
ospedaliero in terapia farmacologica oppiacea) e specificamente nel momento in cui ha rilasciato la dichiarazione di ultime volontà raccolte in testamento pubblico a ministero del notaio avv. Pt_1
pagina 3 di 14 repertorio atti ultimi volontà n. 6, indicando il nome di , era incapace di Per_2 Parte_1
intendere e volere ex art 591 c.p.c. II comma n. 3
E per gli effetti
Accertare e dichiarare che il testamento pubblico della GNa redatto al ministero Persona_3
dell'avv. notaio di Treviso, repertorio atti ultime volontà n.6 in data 19 ottobre 2007, Persona_2
registro in data 26 novembre 2007, è annullabile e pertanto annullarlo o comunque privare lo stesso di qualsivoglia efficacia giuridica
E per gli effetti
Accertare e dichiarare che il GN non è erede testamentario della GNa Parte_1 [...]
, deceduta in data 5 novembre 2007 senza lasciare alcun efficace e valido testamento E per Per_3
gli effetti Dichiarare il GN (e per esso i suoi unici eredi aventi causa costituiti Persona_1
nel presente giudizio) quale fratello germano della GNa unico erede legittimo della Persona_3
GNa e dunque unico proprietario di tutti beni immobili ovvero mobili di pertinenza Persona_3
pro quota della de cuius al momento della morte avvenuta in Treviso in data 5 novembre 2007.
E per gli effetti
Respingere la domanda di scioglimento della comunione ordinaria promossa dal GN Parte_1
in quanto quest'ultimo non è erede della compianta sig.ra e pertanto non è
[...] Persona_3
proprietario pro quota degli immobili oggetto della presente causa e pertanto la domanda risulta infondata in fatto ed in diritto ed inammissibile.
E per gli effetti
Accertare e dichiarare che il GN è in vita diventato titolare dell'intera quota di Persona_1
proprietà degli immobili siti nei comuni di Megliadino San Fidenzio, Santa Margherita d'Adige ed
Este di pertinenza della GNa al momento della di lei morte, così censiti ed Persona_3
attualmente intestati pro quota al GN . a) Comune di Megliadino San Fidenzio Parte_1
U - F.15 n. 230 SUB 2, CAT. A/2, cl. 1, vani 7,5 via Bosco Basso 33 (quota di possesso della Persona_4
de cuius ½) - F.15 n 230 SUB 3, CAT C/6 cl. 1, mq 18, via Bosco Basso 33 (quota di possesso della de cuius ½) Catasto T - F 15 n. 142 seminativo., cl. 3 ha 00.20.00 (quota di possesso della de cuius ½) - F
pagina 4 di 14 15 n. 312 seminativo, cl. 3 ha 00.73.03 (quota di possesso della de cuius ½) - F 15 n. 313 seminativo,
cl. 3 ha 00.07.35 (quota di possesso della de cuius ½) - F 15 n. 314 seminativo, cl. 3, ha 00.10.62
(quota di possesso della di cuius ½) - F 15 n.169, seminativo, cl. 3, ha 00.22.40 (quota di pertinenza della di cuius 36/576) - F 15 n. 172, seminativo, Cat. F.R. ha 00.00.40 (quota di possesso de cuius
36/576) - F.15 n. 177, seminativo, Classe 3, ah 00.00.50 (quota di possesso de cuius 36/576) b)
U - F 4 n. 212 sub 2, cat A/4, cl.2, vani 7,5 Via Granze Persona_4
2574 (quota di possesso della de cuius ½) - F 4 n. 212 sub 3, cat C/6, cl.1, Via Granze 2574 (quota di consenso de cuius ½) Catasto T - F. 4 n. 77, sem cl. 1, ha 00.31.40 (quota di possesso de cuius ½) - F.
4 n. 151, sem, c.1, ha 00.22.90, (quote di possesso de cuius 1/2) - F. 6 n.1, sem., cl 1. ha 00.12.60
U - F. 13, n. 1604, sub 20, via P. Umberto, Persona_4
cat. A/2, classe due, mq 53 (quota di possesso della de cuius 1/1) - F. 13, n. 1604, sub 9,5 via P.
Umberto, cat. c/6, classe 4, mq 17 (quota di possesso de cuius 1/1)
Darsi atto che in seguito alla scomparsa del sig. , deceduto ab intestato, in data 9 Persona_1
settembre 2021 (come da certificato di morte e atto notorio sostitutivo dell'atto di notorietà prodotti)
sono divenuti suoi unici eredi i SI (figlio del de cuius), CP_1 Parte_2
(figlia del de cuius) e (moglie del de cuius) ex lege in parti uguali tra loro. Parte_3
Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere l'emittenda sentenza esonerandolo da qualsivoglia responsabilità
Accertare e dichiarare che il GN è divenuto proprietario quale unico erede Persona_1
legittimo della GNa (e per esso i suoi eredi legittimi SI (figlio Persona_3 CP_1
del de cuius), (figlia del de cuius) e (moglie del de cuius) ex Parte_2 Parte_3
lege in parti uguali tra loro dell'intero compendio ereditario relitto dalla compianta sig.ra
[...]
e pertanto anche della somma di € 37.551,54 presente sul c/c 05/015000704 della Banca Per_3
Atesina di Credito Cooperativo di ON (PD) intestato alla de cuius al momento della morte, maggior o minor somma dovesse risultare all'esito della istruzione del giudizio.
Ordinare e condannare il GN all'immediato pagamento/restituzione a favore del Parte_1
GN (e per esso ai suoi eredi SI , figlio del de cuius, Persona_1 CP_1 Pt_2
pagina 5 di 14 , figlia del de cuius, e , moglie del de cuius, ex lege in parti uguali tra Parte_2 Parte_3
loro) della predetta somma di € 37.551,54, maggior o minor somma risultante dalla istruzione della causa, oltre gli interessi legali maturati e maturandi su tale somma dal dì della morte della GN a sino all'effettivo pagamento Persona_3
Ordinare e condannare il GN , in ogni caso, alla immediata restituzione di tutti i Parte_1
beni mobili e/o immobili iscritti e/o non iscritti a lui pervenuti in ragione della dichiarata ed accertata inefficacia e/o nullità del testamento oggetto della presente causa, nonché alla restituzione e/o rimborso al GN (e per esso ai suoi eredi come sopra nominati, ex lege in parti Persona_1
uguali tra loro) di tutti i frutti civili maturati sui beni di proprietà della GNa dal Persona_3
momento del dì della di lei morte sino all'effettivo soddisfo.
in via subordinata
Come richiesto in via preliminare, disporre l'integrale rinnovazione della perizia sulla capacità
d'intendere della compianta GNa al dì del testamento redatto dal notaio avv. Persona_3
Persona_2
Nella denegata ipotesi di reiezione delle domande sopra rassegnate
Condannare il GN quale erede testamentario della GNa a Parte_1 Persona_3
rimborsare al GN (e per esso ai suoi eredi come sopra nominati, ex lege in parti Persona_1
uguali tra loro) la somma di € 5.541,00 pagate dal convenuto per le spese funebri della de cuius ed acquisto del loculo sito in Santa Margherita d'Adige oltre interessi di legge dagli avvenuti esborsi sino all'effettivo soddisfo.
Condannare il GN quale erede testamentario della GNa a Parte_1 Persona_3
rimborsare il GN (e per esso ai suoi eredi) la somma di € 696,00 da quest'ultimo Persona_1
anticipata per conto della GNa e mai rimborsata oltre gli interessi dal dovuto Persona_3
all'effettivo soddisfo.
Condannare il GN quale erede testamentario della GNa a Parte_1 Persona_3
restituire il GN (e per esso ai suoi eredi) la somma di € 11.337,00 che la GNa Persona_1
ebbe a percepire dall'Inps nel corso degli anni quale figlia della GNa Persona_3 Persona_7
pagina 6 di 14 di pertinenza in realtà del fratello , e dall'AIMA e dal APC per terreni Parte_4
seminativi in proprietà con l'esponente (ora: il dante causa degli esponenti), oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Condannare il GN quale erede testamentario della GNa a Parte_1 Persona_3
restituire al GN (e per esso ai suoi eredi) la somma capitale complessiva di € Persona_1
32.014,09 o quella diversa / maggior somma risultante dalla documentazione prodotta, a fronte delle spese per la manutenzione (comprensivi di sfalcio e pulizia dei terreni), la conservazione e l'implementazione dell'immobile e dei suoi impianti (casa di abitazione) che ne formano parte integrante (riscaldamento, condizionamento, infissi, marciapiedi circostanti, cancello, gazebo, etc.)
come da produzioni sub doc.31, nonché per le spese per la gestione dell'immobile che i sig.ri Per_3
hanno sostenuto dal 2013 ad oggi anticipandole anche per conto del sig. come risultanti dalle Pt_1
produzioni sub doc. 32, nonché i frutti percepiti dalla coltivazione dei terreni caduti in successione ed occupati dal sig. uti dominus successivamente all'addivenire del termine di cui Parte_1
all'art. 183, 6°comma, nn.1 e 2, il tutto oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo soddisfo, ovvero attribuire ai concludenti maggiore quota di proprietà dei beni in divisione per l'ammontare di tutte le somme loro dovute dal sig. come per legge. Parte_1
in ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre a rimborso forfettario del 15% delle spese generali come da tariffa professionale.
in via istruttoria
Come richiesto in via preliminare, disporre l'integrale rinnovazione della perizia sulla capacità di intendere e di volere della compianta GNa al momento in cui il notaio avv. Persona_3
comparve al suo capezzale ospedaliero in data 19 ottobre 2007 per raccogliere le sue Persona_2
ultime volontà.
Ordinare al GN di rendere il conto dei frutti civili maturati sui beni mobili e/o Parte_1
immobili pervenuti all'attore alla morte della GNa ivi compresi i denari erogati a Persona_3
favore della GNa . Nel non creduto caso sia confermata l'espunzione della cartella Persona_8
pagina 7 di 14 infermieristica prodotta dagli eredi del compianto sig. con la propria comparsa di Persona_1
costituzione in giudizio a seguito di riassunzione, in accoglimento della domanda istruttoria formulata in memoria ex art. 183 6°comma n.2 cpc in data 8 maggio 2009, ai sensi dell'art.210, 213 c.p.c. ordinare al , Reparto Geriatria, Sezione Femminile, l'esibizione in Controparte_2
giudizio della cartella infermieristica relativa al ricovero presso tale reparto della GNa
[...]
dal 6.10.07 sino al suo decesso. Ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. ordinare al Per_3 [...]
di indicare il nominativo e il recapito del personale infermieristico presente per Controparte_2
turnazione nel reparto di geriatria femminile in data 17 ottobre, 18 ottobre, 19 ottobre, 20 ottobre
2007, nonché i nominativi delle altre pazienti del reparto, nella medesima camera ove era situata la compianta GNa ed in quelle adiacenti, con indicazione specifica dei parenti di Per_3
riferimento.
Ordinare al GN di rendere il conto di tutti i beni mobili a lui pervenuti in ragione Parte_1
del testamento oggetto di causa e dei frutti civili dei beni immobili a lui pervenuti in ragione del testamento di cui è causa ivi compresi gli importi delle somme percepite a titolo di canone per gli immobili locati.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
-con atto di citazione, regolarmente notificato in data 4.4.08, conveniva in giudizio Parte_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione creatasi sui beni immobili siti Persona_1
nei comuni di Megliadino S. Fidenzio e S. Margherita d'Adige in forza del testamento pubblico di sorella del convenuto, deceduta in data 5.11.2007, con il quale la de cuius aveva Persona_3
istituito suo erede universale l'attore;
-in data 15.10.2008, si costituiva in giudizio formulando, in via riconvenzionale, Persona_1
domanda di accertamento dell'annullabilità del testamento di sostenendo l'incapacità Persona_3
della de cuius al momento della formazione della volontà testamentaria;
-nel corso della causa, in data 18.11.2009, il giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la capacità della testatrice al momento in cui dettò le sue ultime volontà;
pagina 8 di 14 - il convenuto con atto di citazione notificato in data 23.11.2015 attivava un nuovo Persona_1
giudizio avanti Questo Tribunale, proponendo, in via autonoma, domanda di querela di falso del testamento pubblico di convenendo in giudizio l'attore del presente giudizio;
Persona_3
-il giudice istruttore del presente giudizio ,con ordinanza del 24.5.2016, data la pregiudizialità logica e giuridica tra i due giudizi, riteneva sussistenti i presupposti per la sospensione ex art.295 c.p.c. del giudizio;
- il giudizio per querela di falso azionato dal , in un primo momento, veniva radicato avanti il Per_3
Tribunale di Padova;
successivamente, a seguito della modifica intervenuta con il d.lgs. n. 156/2012 sul riordino della geografia degli uffici giudiziari, veniva correttamente incardinato davanti al Tribunale di
Rovigo stante la residenza in detto circondario del;
Pt_1
-il Tribunale di Rovigo, esperita l'istruttoria mediante conferimento di CTU, con sentenza n. 153
pubblicata in data 8.3.2021, dichiarava la continenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. limitatamente alla domanda di impugnazione del testamento rispetto al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di
Padova e respingeva la domanda di querela di falso (ritenendo detta azione strumento inidoneo ad incidere sulla veridicità di elementi diversi dai fatti materiali verificatisi alla presenza di un p.u. e dallo stesso poi trasfusi nell'atto redatto) e, infine, affermava l'irrilevanza ai fini della decisione della CTU
svolta in quella sede;
-la sentenza n. 153/2021 veniva successivamente impugnata dall'odierno convenuto avanti la Corte
d'Appello di Venezia che, con sentenza n. 2774/2022, respingeva l'impugnazione proposta;
-con il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, avvenuto in data
27.2.2023, cessava la ragione della sospensione del presente procedimento che, in data 20.3.2023,
veniva riassunto da;
Parte_1
-in data 28.11.2023, si costituivano , e quali CP_1 Parte_2 Parte_3
eredi legittimi del convenuto deceduto ab intestato (rispettivamente figli e moglie Persona_1
del de cuius);
-con decreto del 3.1.2024 il giudice istruttore, ritenuta inammissibile la produzione documentale sub
25-36 della comparsa costitutiva dei convenuti in riassunzione e ritenuta la domanda riconvenzionale pagina 9 di 14 matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
7.11.2024, da tenersi in modalità cartolare;
- a seguito di detta udienza, il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio e assegnava alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
1. Sull'ammissibilità dei documenti sub nn. 25-36
La domanda di parte convenuta di revoca o modifica del decreto del 3.1.2024 con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della documentazione sub nn. 25-36 prodotta dalla stessa con comparsa costitutiva in riassunzione del 28.11.23, deve essere rigettata per i motivi che di seguito si espongono.
Innanzitutto, è opportuno ricordare che la riassunzione della causa sospesa ex art. 295 c.p.c. ha come effetto quello di farla proseguire nello stato in cui si trovava al momento della sospensione.
Ebbene, la presente causa è stata interrotta con ordinanza del 24.5.2016 quando lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. era ormai avvenuto e, dunque, in un momento nel quale le preclusioni istruttorie si erano già consolidate.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è così espressa: “Nella ipotesi di sospensione nel processo ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ., se la causa, una volta cessata la causa di sospensione, debba essere riassunta davanti al collegio, questo potrà bensì esercitare le funzioni istruttorie che saranno rese necessarie dall'accertamento della regolare ripresa del procedimento e permettere alle parti quelle attività connesse a siffatte esigenze ovvero conseguenti agli sviluppi processuali inerenti al motivo della sospensione o della interruzione, ma non potrà consentire attività istruttorie per le quali si sia già verificata una preclusione.” (Cass. civile, sentenza n. 2744/1967)
Si precisa, inoltre, che alcun documento sub. nn. 25-36 prodotto da parte convenuta attiene a circostanze nuove;
infatti, né la cartella infermieristica né i verbali della causa davanti al Tribunale di
Rovigo né le fatture delle spese di manutenzione e conservazione dell'immobile integrano fatti sopravvenuti.
Infine, è priva di rilievo nel presente giudizio la CTU compiuta del dott. nella causa promossa Per_9
davanti al Tribunale di Rovigo attese le conclusioni della sentenza n. 153/2021.
pagina 10 di 14 Tanto premesso, si conferma l'inammissibilità della documentazione sub nn. 25-36 prodotta da parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta in riassunzione.
2. Sulla validità del testamento pubblico
In questa sede occorre pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Per_1
con comparsa di costituzione e risposta del 15.9.2008 in quanto essa costituisce logico
[...]
antecedente per la pronuncia sulla domanda di divisione proposta da parte attrice.
In particolare, e ora i suoi eredi , e Persona_1 CP_1 Parte_2
in via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata l'incapacità di intendere e Parte_3
volere di al momento della redazione del testamento pubblico e, di conseguenza., che Persona_3
venisse dichiarata l'annullabilità o la nullità di tale testamento ex art. 591, comma 2, n. 3 c.c..
Il testamento di cui si discute è un testamento pubblico redatto in data 19.10.2007 dal notaio Per_2
al Rep. n. 649, n. 458, nel quale la de cuius, alla presenza di due testimoni, ha dichiarato:
[...]
“Nomino mio unico erede il GN , residente in [...]
Granze.” (doc. n. 2 fascicolo cartaceo parte attrice).
Sul punto, si ritiene di condividere appieno le risultanze della CTU del dott. (per il consolidato Per_5
orientamento che, ove il giudicante esprima una sostanziale adesione alle conclusioni del CTU
circoscrive di molto l'estensione ed i contenuti del discorso giustificativo motivazionale cfr. Cass., Sez.
I, Sent. n. 282/2009) il quale, esaminata la documentazione prodotta dalle parti attraverso argomentazioni prive di errori e vizi logici, ha così concluso: “la sig.ra , in data Persona_3
19/10/2007, ricoverata presso il reparto di Geriatria dell'Ospedale di Treviso, pur versando in condizioni critiche a causa di una condizione generale caratterizzata da metastasi plurime da carcinoma mammario, pur in condizioni di fluttuazione dello stato di vigilanza per il trattamento con analgesici e psicofarmaci, all'atto delle sue dichiarazioni testamentarie rese oralmente al Notaio, in presenza di due testimoni alle ore 17 e 38, non presentava condizioni psichiche di turbe dello stato di coscienza o altri gravi disturbi delle funzioni cognitive di grado tale da determinare incapacità di intendere e di volere. Non ricorrono quindi, a parere dei CTU, le condizioni previste dall'art. 591 c.c.,
2 comma punto 3), in merito all'incapacità testamentaria.” pagina 11 di 14 La conclusione del CTU poggia sull'analisi del materiale probatorio acquisito in atti nel contraddittorio delle parti, quale la cartella clinica di ricovero della de cuius, la consulenza del dr. (CTP di parte Per_10
convenuta), la certificazione del dr. (CTP di parte attrice) e la relazione del parere psichiatrico Per_11
medico legale del dr. Per_12
Alla luce di questa documentazione, il dott. alle pagine 9 e 10 ha altresì evidenziato che: “Nel Per_5
Nostro caso ci si trova di fronte ad una donna di 69 a., affetta da almeno dieci anni da carcinoma metastatico e sottoposta già prima del ricovero ad una importante terapia analgesica (cfr. terapia in casa di riposo), ma non affetta da disturbi psichici conclamati. Il dato radiografico evidenziato in data
8/10 è infatti certamente suggestivo per un deficit cognitivo, in assenza della rispettiva sintomatologia clinica.” “E' quindi del tutto verosimile che le condizioni di vigilanza della paziente, sig.ra
[...]
, pur fluttuanti nel corso delle 24 ore, consentissero ove necessario (vedi vari riscontri sulla Per_3
capacità di espressione del consenso richiesto), periodi di cosciente lucidità e di sufficiente integrità
cognitiva.” “Quando subentra la polmonite acuta e viene effettuato il ricovero in ospedale, si rileva all'ingresso e in altre circostanze che la paziente è sonnolenta, ma facilmente risvegliabile, si registra in data 8/10 il suo consenso alla TAC cerebrale, si annota anche che è vigile e collaborante, pur essendo (ovviamente) depressa (data 10/10); nei giorni 11 e 12/10 si annota una condizione di probabile maggiore confusione, ma proprio in occasione della consulenza anestesiologica del 17/10,
l'anestesista osserva che la paziente è contraria alla radioterapia (per via degli effetti negativi della stessa subiti in passato) e ciò attesta la capacità di sia di ricordare che di assumere una Per_3
decisione (sulla base di tale ricordo) sulla non opportunità della proposta terapeutica”.
Quanto alla lamentata violazione del contraddittorio a discapito del CTP di parte convenuta, il dott.
[...]
ne ha correttamente rilevato l'insussistenza, in particolare: “Relativamente alla censura sulla Per_5
riferita mancanza di contraddittorio con uno dei consulenti di parte (Dott. Persona_13
assente allo svolgimento delle operazioni peritali, a prescindere dall'impossibilità di risalire per un mero problema tecnico di periodica autopulizia della casella di posta elettronica alla data ed ora di invio delle bozze al patrocinatore legale, la circostanza è oggettivamente superata dal fatto che lo stesso Dott. in data 16.1.2011 ha fatto pervenire ai sottoscritti le proprie note tecniche alla Per_12
pagina 12 di 14 consulenza” e ancora: “In perfetto accordo con quanto affermato dal dott. sulla Per_12
“affidabilità probatoria medico-legale” della RT , ogni altra argomentazione sulla Pt_5
materia assumerebbe i connotati della ripetitività, tuttavia proprio per ribadire come l'intera documentazione clinica sia stata compiutamente ed esaustivamente esaminata, ribadiamo che in data
1.10.2007 viene registrata ed annotata in cartella clinica una pressione arteriosa di 100/70 mmHg:
tale valore pressorio, contrariamente a quanto arbitrariamente sostenuto dal Dott. non solo Per_12
non può essere causa di condizione talmente grave da determinare “un crollo”, “una sincope” con
“abolizione repentina delle funzioni di coscienza” ma molto semplicemente, nel caso specifico, non ha prodotto, né fatto rilevare alcuno di tali fenomeni”.
Quanto poi alla seconda censura mossa da parte convenuta al dott. occorre rilevare come Per_5
questi abbia scrupolosamente analizzato il materiale probatorio basandosi sia sulla certificazione a firma del dott. che, parimenti, sulla consulenza del dr. e sui documenti provenienti dai Per_11 Per_10
CTP delle parti.
Si deve quindi concludere che al momento della testamenti factio, era capace di Persona_3
intendere e volere;
di talché, la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta deve essere rigettata.
La causa deve essere rimessa in istruttoria per procedere alla stima degli immobili in comunione tra l'attore e oggi gli attuali convenuti, quali successori ex lege di Persona_1
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di pronuncia non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda o eccezione:
1. dichiara valido il testamento di redatto in data 19.10.2007 dal notaio Persona_3 Per_2
al Rep. n. 649, n. 458 e, per l'effetto, dichiara erede universale di
[...] Parte_1
Persona_3
2. dichiara proprietario della quota indivisa di ½ dei beni siti nel Comune di Parte_1
Megliadino S. Fidenzio e Santa Margherita D'Adige catastalmente così censiti:
pagina 13 di 14 U - F.15 n. 230 SUB 2, CAT. A/2, cl. 1, vani 7,5 Persona_4
via Bosco Basso 33 (quota di possesso della de cuius ½) - F.15 n 230 SUB 3, CAT C/6 cl. 1, mq
18, via Bosco Basso 33 (quota di possesso della de cuius ½) Catasto T - F 15 n. 142
seminativo., cl. 3 ha 00.20.00 (quota di possesso della de cuius ½) - F 15 n. 312 seminativo, cl.
3 ha 00.73.03 (quota di possesso della de cuius ½) - F 15 n. 313 seminativo, cl. 3 ha 00.07.35
(quota di possesso della de cuius ½) - F 15 n. 314 seminativo, cl. 3, ha 00.10.62 (quota di possesso della di cuius ½) - F 15 n.169, seminativo, cl. 3, ha 00.22.40 (quota di pertinenza della di cuius 36/576) - F 15 n. 172, seminativo, Cat. F.R. ha 00.00.40 (quota di possesso de cuius
36/576) - F.15 n. 177, seminativo, Classe 3, ah 00.00.50 (quota di possesso de cuius 36/576)
U - F 4 n. 212 sub 2, cat A/4, cl.2, vani 7,5 Via Persona_4
Granze 2574 (quota di possesso della de cuius ½) - F 4 n. 212 sub 3, cat C/6, cl.1, Via Granze
2574 (quota di consenso de cuius ½) Catasto T - F. 4 n. 77, sem cl. 1, ha 00.31.40 (quota di possesso de cuius ½) - F. 4 n. 151, sem, c.1, ha 00.22.90, (quote di possesso de cuius 1/2) - F. 6
n.1, sem., cl 1. ha 00.12.60 (quota di possesso de cuius ½)
U - F. 13, n. 1604, sub 20, via P. Umberto, cat. A/2, classe due, mq Persona_4
53 (quota di possesso della de cuius 1/1) - F. 13, n. 1604, sub 9,5 via P. Umberto, cat. c/6, classe
4, mq 17 (quota di possesso de cuius 1/1);
3. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
4. spese di lite al definitivo.
Padova, lì 27.03.25 Il Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi
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