Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2536 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
Consigliere rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano
Consigliere 3. dr. Laura Scarlatelli
وA seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 12.6.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1006/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata ad [...] il [...]- C.F. : Parte_1 '
- nella qualità di legale rappresentante p.t. della EI C.F. 1 -
Soc. Coop ar 1 ( CF : P.IVA_1 ), con sede il AR (AV)- cap
•
83035- alla Via Sicilia n. 17- elettivamente domiciliata in Gesualdo (AV) - Via Celso n. 25- presso e nello studio dell'avv. Nicola De Cicco ( C.F. :
) del Foro di Avellino (AV) - PEC: C.F._2 Email_1 che la rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di appello
Appellante-
E
Controparte_1 nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla C.da S.Tommaso, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce, rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'Avv.
Gianfranco Cardinale (C.F. ed elettivamente domiciliata Codice Fiscale_3
IR (AV) alla Via Parzanese n. 13, pec.presso il suo studio in RI
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro n. 221/2023 del Tribunale di Benevento (BN), nel proc. rubricato al R.G. 4164/2022 Lavoro- pubblicata in data 02.03.2023 e notificata a mezzo pec il 07.04.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione ex art. 414 cpc depositato in data 10.10.22 presso il Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro_ _la soc. EI Soc.
,
per la Coop. a r 1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2022 del somma di € 10.614,69 a titolo di retribuzioni oltre rivalutazione ed interessi e 29.08.2022- RG n. 3415/2022- emesso in favore di Controparte_1
spese legali.
Esponeva la società opponente che Controparte_1 era stata assunta, su sollecitazione della stessa in quanto amica della legale rappr.te in carica, dalla
EI Soc. Coop. a rl, perché doveva prendere a suo dire- "punteggio per il "
-
futuro lavoro a cui ambiva e per indicare precedenti esperienze lavorative nel proprio c.v.; che le due amiche, quindi, raggiungevano l'accordo verbale che qualsiasi dilazione nei pagamenti sarebbe andata bene, purchè non superiore a tre anni dalla cessazione del rapporto lavorativo;
che alla scadenza del suddetto rapporto di lavoro, nonostante gli accordi verbali intercorsi ed avendo ottenuto anche, nelle more, alcuni pagamenti come da intese raggiunte all'atto dell'assunzione, la odierna opposta si è attivata, con il ministero di un difensore, per ottenere "tutto subito".
Ha concluso chiedendo “di revocare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito revocava il D.I. opposto (in considerazione del versamento da parte della Coop. EI della somma di
€.279,00 avvenuto nelle more del giudizio) e condannava l'opponente al pagamento della minor somma di euro 9.080,69 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo oltre spese legali.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante in epigrafe indicata con atto depositato presso l'intestata Corte in data 5.5.2023 lamentando la mancata ammissione del mezzo istruttorio (nella specie, prova testimoniale) e il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi al riguardo, pur più volte sollecitato;
ha inoltre eccepito la nullità della sentenza in quanto: a) priva di motivazione;
b) con motivazione apparente;
c) la sussistenza di fatti sopravvenuti. Ha concluso pertanto previa concessione della sospensiva, di riformare
, "
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare intercorso tra le parti il patto sempre invocato dallo scrivente e, conseguentemente, condannare la medesima alla restituzione di quanto eventualmente percepito indebitamente con gli interessi legali dalla data della apprensione al saldo effettivo, oltre alla sua condanna ex art. 96 cpc in tutte le sue declinazioni, previa - eventualmente necessitando- raccolta delle prove sempre indicate in atti e sulle quali si insta.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito ritualmente l'appellata che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché privo dei requisiti imposti dall'art. 434 cpc o, comunque, perché manifestamente infondato;
nel merito, sulla base di plurime argomentazioni, ha chiesto il rigetto dell'appello con condanna della società alla refusione delle spese del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022.
Stante la coeva definizione nel merito del giudizio non si è provveduto
,
sull'istanza di sospensiva, come statuito nella separata ordinanza.
Indi,nel merito, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
,In via preliminare si osserva che alcuna influenza nel giudizio in corso può essere attribuita alla nota depositata dal difensore dell'appellante in data
06.05.2025, con la quale veniva allegata la comunicazione ex art. 7 L.241/90 del
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, relativa all'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545- terdecies c.c.
Ed infatti l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa non determina l'interruzione automatica del processo civile;
il che significa che il processo continua, e la rappresentanza processuale viene conferita all'eventuale commissario liquidatore.
,Nel caso di specie allo stato, non risulta né la nomina di un commissario liquidatore né tan meno un provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa.
Del tutto ,poi, insussistenti sono i presupposti per una sospensione obbligatoria non ricorrendo alcuni dei casi ex art 295 c.p. né tan meno una sospensione facoltativa del giudizio .
Posto ciò, può essere esaminato il gravame proposto.
I motivi di appello indicati sub a), b) e c) sono inammissibili. L'atto di appello, quale mezzo ordinario di impugnazione avverso le sentenze emesse in primo grado, è disciplinato dall'articolo 342 c.p.c. novellato dalla
Riforma Cartabia ed in vigore dal 28.02.2023. Norma che è, quindi, pienamente applicabile al caso di specie.
La novità introdotta dalla nota Riforma Cartabia afferisce ai motivi dell'atto di appello che differentemente rispetto il passato non devono più contenere
"l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare"; viceversa,
l'atto di appello dal 28.02.2023 dovrà contenere, ex articolo 342 c.p.c. - oltre alle indicazioni di cui all'articolo 163 c.p.c. anche e soprattutto a pena di inammissibilità:
1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Quindi, l'atto di appello deve esporre i motivi che devono essere indicati in modo chiaro, sintetico e specifico;
attraverso l'esposizione dei motivi l'appellante deve fare comprendere al Giudice d'appello quale sia la violazione di legge o l'errata motivazione in cui il Giudice di primo grado è incorso;
errore che però deve essere ritenuto rilevante ai fini della decisione impugnata e tale da portare ad una soluzione differente rispetto quella adottata in primo grado.
L'appello, come noto, ha natura di c.d. revisio prioris instantiae, ovverosia di strumento processuale volto a correggere ben individuati errori in una decisione già resa sul "bene della vita” azionato in primo grado, ancorché nell'ambito di un mezzo di impugnazione a critica libera e non vincolata ad un catalogo di motivi tassativamente individuati dal legislatore (a differenza del giudizio di Cassazione).
La significativa novità dell'art. 434 c.p.c. è rappresentata dalla codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità, che vanno ad aggiungersi al principio di specificità, nella redazione dei motivi di appello.
Con riferimento al caso di specie, è di tutta evidenza che l'appello promosso dall'odierna appellante è strutturato in modo del tutto difforme rispetto alle previsioni del codice di procedura civile appena esaminate. Invero il gravame è un insieme confuso di massime giurisprudenziali, inconferenti rispetto all'oggetto del giudizio, in violazione palese del principio di “specificità” oltre che di chiarezza e sinteticità previsto.
In particolare sotto il denunciato vizio a) Sentenza priva di motivazione.
è riportata SOLO una massima della Cassazione. Nient'altro!
Con riferimento al motivo indicato sub b) Sentenza con motivazione apparente, in questo capo sono elencate alcune massime giurisprudenziali relative alla c.d. motivazione apparente, con la precisazione che tale fattispecie “si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui il primo giudicante, nel merito nulla dice o pronuncia ( qualcosa in maniera criptata e a mò di sciarada) rispetto a quanto (sempre) richiesto dal deducente tempestivamente e ritualmente, ritenendo implicitamente che la sentenza di prime cure fosse esente dalle proposte censure ma, in realtà e per quanto in narrativa dedotto ed eccepito, ancor più viziata ed irrimediabilmente nulla a sua volta".
Non vi è alcun riferimento a quale sia la c.d. “motivazione apparente” della sentenza impugnata, circostanza che impedisce di comprendere quale sia la censura e la motivazione della stessa. Con riferimento al motivo indicato sub c) Ad ulteriore chiarezza dei fatti sopravvenuti, non è dato assolutamente comprendere il motivo di impugnazione facendo riferimento l'appellante ad una serie di massime sul dovere di lealtà
,
processuale ed altri aspetti ASSOLUTAMENTE ESTRANEI ED AVULSI rispetto alla materia del contendere, mentre mettere in esecuzione un titolo non può certo ritenersi un comportamento contrario ai principi di lealtà processuale
A ben vedere nessuno dei motivo di impugnazione ha la parvenza di “un motivo di appello” non esprimendo alcuna censura rispetto alla sentenza di primo grado per cui gli stessi ,ai sensi degli artt. 434 e 342 cpc, sono palesemente inammissibili.
relativa alla mancata ammissione della prova orale Quanto alla doglianza la censura è priva di ogni fondamento. richiesta in primo grado
Innanzitutto la prova per testi articolata in primo grado, in accordo con il primo giudice, si rivela del tutto inammissibile.
L'attuale appellante, infatti, chiedeva di provare con testimoni le seguenti circostanze:
1) che la dott.ssa Controparte_1 veniva assunta in quanto amica della legale rapp.te p.t. della EI Soc. Coop. oltre che per prendere “punteggio" e per indicare precedenti esperienze lavorative nel proprio c.v.
2) che la dott.ssa Controparte_1 era edotta dei ritardi dei pagamenti a causa delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia da Covid19.
3) che la dott.ssa Controparte_1 e la legale rapp.te p.t. dell'opposta, raggiungevano un accordo verbale per la dilazione nei pagamenti fino a tre anni seguenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
4) che alla scadenza del rapporto la deducente, nonostante gli accordi (presunti) intercorsi, si era attivata "con il ministero di un difensore" per ottenere tutto il credito. Ebbene tali circostanze giammai avrebbero potuto giustificare il mancato pagamento degli stipendi per oltre un anno.
In secondo luogo il Giudice di prime cure ha giustamente evidenziato che ove anche fosse stata fornita la prova (mediante prova testimoniale) di un fantomatico accordo per posticipare il pagamento degli stipendi, tale ipotetico accordo verbale non poteva impedire alla dipendente, in caso di inadempimento della società, di richiedere il pagamento di quanto dovuto in base al contratto sottoscritto tra le parti ,in mancanza di una scrittura privata che prevede diversamente e alla situazione di crisi dell'azienda per giustificare il ritardo ovvero l'inadempimento.
Con argomentazione ineccepibile Tribunale al riguardo ha rilevato che” Parte ricorrente sostiene che la lavoratrice secondo accordi verbali avrebbe dovuto attendere per il pagamento di quanto dovuto. Ebbene al riguardo tuttavia nulla deduce o documenta circa le modalità di adempimento nei confronti dell'opposta, non potendosi a tal fine far riferimento ad un accordo verbale con la lavoratrice
(accordo peraltro negato fermamente dalla stessa ragione per cui non è stata ammessa la prova per testimoni- e che in ogni caso non impedirebbe a quest'ultima in caso di inadempimento della controparte di richiedere il pagamento di quanto dovuto in base al contratto sottoscritto tra le parti in mancanza di una scrittura privata che prevede diversamente) e alla situazione di crisi dell'azienda per giustificare il ritardo ovvero l'inadempimento".
La suddetta motivazione oltre ad essere ineccepibile, non è stata specificamente impugnata, per cui su tale profilo può ritenersi acquisita la circostanza che nessun accordo verbale avrebbe potuto impedire alla originaria ricorrente di chiedere il pagamento di quanto dovuto. Per tutto quanto sin qui esposto l'appello va rigettato in quanto in parte inammissibile ed in parte infondato .
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da successivo dispositivo.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellata, liquidate in complessivi euro 1.984,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 12 giugno 2025
Il Consigliere est.rel. Il Presidente
Dott.ssa Rosa B. Cristofano Dott.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche