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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4542/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo ConSIliere
Dott. Angelo Del Franco ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4542/19 R.G.A.C., avente ad oggetto: “indennità di occupazione legittima”, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta dell'8-1-2025, con assegnazione all'appellante dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia ope legis;
APPELLANTE
E
C.F. e P.IVA , con sede in Milano CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 via Goffredo Mameli 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Magrì Controparte_2
( PEC: , CodiceFiscale_1 Email_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Carducci 19, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli;
APPELLATA
NONCHÈ (c.f.: ), n.q. di erede della Controparte_3 C.F._2 madre deceduta il 22.10.2009, rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Raffaele Marciano (C.F. ), giusta procura agli C.F._3 atti e con il quale elettivamente domicilia ai fini del presente giudizio in
Sant'Anastasia (NA) alla via Donizetti n. 4.
APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In punto di fatto dagli atti di causa risulta che con Ordinanza n. 637 del
31.12.2001 il Presidente della Regione Campania, in qualità di
Commissario di Governo, disponeva l'occupazione d'urgenza, per la durata di anni cinque, delle aree occorrenti per la realizzazione di opere di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento all'impianto di produzione del C.d.R. nell'area ASI del Comune di Caivano, secondo il piano particellare di esproprio, tra le quali i suoli individuati al catasto terreni del Comune di Orta di Atella (CE) al foglio 3 particella 5045
(da espropriare mq. 1.390) e particella 5046 (da espropriare mq 1.229), di proprietà della SI.ra , dante causa dell'attrice Persona_1 [...]
, per complessivi mq 2.619. CP_3
L'occupazione veniva eseguita con l'immissione in possesso delle aree in data 30.01.2002, da parte di affidataria provvisorio del Controparte_1
Servizio smaltimento dei Rifiuti per la Provincia di Napoli, in nome e per conto del Commissario di Governo. La particella 5046 risultava all'epoca dell'immissione in possesso già essere stata espropriata a favore del con Decreto di Esproprio n. 409 del Controparte_4
02/08/2001 del Prefetto della Provincia di Caserta, trascritto alla
Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere ai nn. 13024/10313 il 10/05/2002.
Dunque, in definitiva, l'occupazione per la procedura in oggetto ha interessato la sola particella 5045, frazionata nel maggio 2003 nelle due particelle 5071 di mq 1360 e 5072 di mq 1.176; per un totale di area occupata pari a mq 2.536.
Con Ordinanza n. 27 del 06/06/2005 il Commissario di Governo approvava l'indennità di espropriazione e di occupazione per i suoli occupati e ne disponeva la notificazione alle ditte interessate da parte di Controparte_1
In particolare, per i suoli in ditta (part.lle 5071 e 5072 Persona_1 del foglio 3 della superficie complessiva di mq 2.536) venivano determinati i seguenti importi:
- indennità di esproprio: € 11.919,20
- maggiorazione del 50%: € 5.965,60
- indennità manufatti: € 1.545,46
- indennità di occupazione: € 5.965,60.
Con Ordinanza n. 224 del 05/07/2007 il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Campania disponeva di prorogare fino al 02/08/2008
i termini previsti per l'emanazione del decreto di esproprio ed il completamento delle procedure espropriative. Per la procedura in oggetto non risulta poi emanato il Decreto Definitivo di Esproprio.
Con atto di citazione del 21-1-2014 la SI.ra , in qualità erede della CP_3 SI.ra , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Persona_1
Napoli Nord la Controparte_5
, nel frattempo succeduta nei rapporti giuridici del
[...]
Commissario Delegato, e della società chiedendo in solido o CP_1 pro quota la condanna delle stesse al pagamento della indennità di espropriazione e di occupazione, oltre accessorietà, nonché la condanna alla restituzione dell'area appresa ed al risarcimento di ogni danno patito in conseguenza della descritta procedura espropriativa.
Con ordinanza resa in data 28.2.2015, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava, su eccezione dei convenuti, la propria carenza di competenza, concedendo altresì termine per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli, ritenuto fornito di competenza.
Avendo l'attore con citazione notificata in data in data 31-3-2015 riassunto il giudizio, incardinato presso la X sezione civile del Tribunale di Napoli, la
P.A. e la società si costituivano, eccependo il difetto di giurisdizione CP_1 del G.O. per l'azione risarcitoria nonché il difetto di incompetenza funzionale del Tribunale in favore della Corte d'Appello, eccezione rigettata dal Giudice con l'ordinanza 5.7.2018. Successivamente, nel corso del giudizio, nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
l'attrice riduceva le proprie originarie domande, chiedendo la sola determinazione delle indennità occupazione e la condanna nei confronti CP_ della P.A. e/o della società alla corresponsione delle stesse nonché il risarcimento del danno per diminuzione del valore delle aree residue.
Espletata nel corso del giudizio di primo la consulenza tecnica d'ufficio, il
Giudice, decideva la controversia con la sentenza impugnata n.
7172/2019 del 15-7-20198, condannando l'Amministrazione al pagamento in favore dell'attrice (soltanto) della somma di euro
29.051,99 a titolo di indennità di occupazione legittima.
Appellava tale sentenza la Presidenza del ConSIlio dei ministri–Unità
Tecnica Amministrativa, chiedendo: “riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice ha determinato il quantum debeatur della indennità di occupazione, condannando l'Amministrazione al pagamento di euro
29.051,99 in luogo del giusto importo, quantificato in euro 7.767,48; riformare la sentenza nella parte in cui l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 550,00 per spese ed euro 7.254,00 per compensi professionali, riducendone l'importo in ragione della complessità della causa”.
Si costituiva la , che chiedeva: “accertare e dichiarare il passaggio
CP_1 in giudicato della sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , con conseguente
CP_1 estromissione della stessa dal presente giudizio;
in subordine: accertare e dichiarare che in sede di appello non sono state formulate domande nei confronti della e comunque confermare la carenza di
CP_1 legittimazione passiva e di titolarità ad causam della stess .
CP_1
Si costituiva , che chiedeva rigettarsi l'appello. Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all' 8-1-2025, quest'ultima svoltasi con modalità trattazione scritta, ove la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale ha determinato la indennità di occupazione legittima spettante alla SI.ra , facendo propria la stima eseguita dal CTU Controparte_3
ARCH. , il quale ha accertato la stessa sulla Persona_2 base dei seguente ragionamento comparativo: “Nel caso che ci occupa, i dati storici SInificativi rinvenuti su cui si è basata l'applicazione del procedimento per comparazione diretta, sono i seguenti:
- Piano di alienazione degli immobili del Comune di Frattaminore di cui alla deliberazione di C.C. n. 12/2014 relativamente ad un terreno agricolo in
Orta di Atella al NCT foglio 101 p.lla 24 di mq 7.552: terreno agricolo in
Orta di Atella di 7.552 mq, stimato nel 2013 in euro/mq 19,86.
- Stima dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 9675 del 20.07.2012, riferita all'anno 2007, di terreni agricoli siti in Caivano, quali aree di sedime relative all'impianto per il trattamento dei rifiuti STIR di Caivano in zona
ASI: terreno agricolo in Caivano, stimato nel 2007 in euro 8,50.
- Stima delle indennità di esproprio di terreni agricoli interessati dalla costruzione dell'“Itinerario Napoli-Bari, variante Napoli-Cancello-Viabilità
Gaudello” siti nel Comune di Acerra, di Casoria, di Casalnuovo e di
Afragola, effettuata dalla Direzione operativa CP_6 Parte_2 valutazione riserve ed espropri, per conto del Controparte_7
: terreni agricoli in Acerra, Casoria, Casalnuovo di Napoli, Afragola,
[...] stimati nel 2012 rispettivamente in euro/mq 21,00, 23,00, 23,00, 22,00.
Per un PREZZO UNITARIO MEDIO €/MQ 19,56 ”.
Indi, il CTU, considerando che con Ordinanza n. 224 del 05/07/2007 il
Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Campania aveva disposto di prorogare fino al 02/08/2008 i termini previsti per l'emanazione del decreto di esproprio ed il completamento delle procedure espropriative, ha determinato l'indennità di occupazione per il periodo 30/01/2002 –
02/08/2008 in € 29.051,99.
Con il primo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in Tribunale aderendo alle conclusioni del CTU, ha determinato l'indennità di occupazione legittima sulla base del periodo di occupazione comprensivo anche di quello rientrante nella proroga fino al 2 agosto
2008. In particolare, la parte impugnante deduce che “il perito, nell'individuare l'arco temporale “dal 30/01/2002 al 2/08/2008”, ha errato, in quanto non ha tenuto conto che il termine del 02/08/2008 - data di scadenza della pubblica utilità indicata nell'Ordinanza n. 224 del 05.07.2007 del
Commissario Delegato per l' nella Regione Campania - è Parte_3 riferito alla proroga dei termini previsti per l'emanazione del decreto di esproprio ed il completamento delle procedure espropriative relative esclusivamente alla realizzazione degli impianti di produzione di CDR di
Caivano, Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Giugliano in Campania,
Pianodardine, Casalduni e Tufino, e non anche al miglioramento delle infrastrutture di collegamento dei CDR.
Nel caso de quo, infatti, l'originaria Ordinanza n. 582 del 7-12-200 e quella connessa n. 637 del 31-12-2001 riguardavano solo ed esclusivamente la viabilità di accesso all'impianto CDR di Caivano. In definitiva, la sentenza di primo grado è da riformarsi nella parte in cui ha condiviso le affermazioni del C.T.U. sul periodo da considerarsi al fine della determinazione dell'indennità da occupazione, occorrendo scorporare dal computo dell'intervallo temporale utile al fine della determinazione della stessa, il periodo dall'8 dicembre 2006 al 2 agosto 2008”.
Col secondo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha stimato il valore dei terreni occupati de quibus sulla base di dati comparativi ritenuti dalla prima non utilizzabili ai fini della stima.
In particolare, l'appellante deduce che nella relazione del CTU, fatta propria dal Tribunale, emergerebbe “un marcato disallineamento temporale tra i beni riportati nel piano di alienazione immobili del Comune di Frattaminore, quelli definiti dalla nonché per i terreni valutati CP_6 dall'Agenzia delle Entrate: posto infatti che l'occupazione veniva eseguita con l'immissione in possesso delle aree in data 30.01.2002 non sembra revocabile in dubbio che sia la stima afferente il Piano di alienazione degli immobili del sia la stima delle indennità di Controparte_8 esproprio di terreni agricoli interessati dalla costruzione dell'“Itinerario
Napoli-Bari, variante Napoli-Cancello-Viabilità Gaudello” effettuata dalla non siano utilizzabili in quanto relative ad alienazioni riferite CP_6 rispettivamente al 2013 e al 2012. In tale ottica, l'arco temporale di riferimento è troppo ampio ed il CTU non ha né riallineato temporalmente i valori delle predette compravendite al periodo di riferimento della procedura espropriativa per cui è causa né ha giustificato tale omesso riallineamento evidenziando una eventuale non apprezzabile oscillazione dei prezzi di riferimento;
è inoltre evidente anche una marcata disomogeneità nelle caratteristiche (intrinseche ed estrinseche) degli immobili in comparazione: pur trattandosi di immobili classificabili come agricoli, quelli ad esempio presi in considerazione nella stima sono CP_6 classificati “orti irrigui”, non omogenei agli immobili di proprietà CP_3 che risultano incolti. Pertanto, la diversa destinazione agricola dei terreni muta l'utilità e dunque l'appetibilità, con la conseguenza che i prezzi di mercato relativi ai terreni irrigui non possono secondo una ordinaria logica estimativa essere comparati con terreni non coltivabili;
deve più in generale osservarsi che i prezzi presi in considerazione dal C.T.U. relativamente al piano di alienazione immobili del Comune di Frattaminore ed a quelli definiti dalla (intervallo di riferimento tra € 19 e 23 per CP_6 mq), presentino una marcata divergenza con l'altro comparable pure utilizzato dal tecnico (stima Agenzia delle Entrate, € 8,50/mq); la determinazione del prezzo unitario medio di €/mq 19,50, scaturito dalla media aritmetica dei valori di mercato, relega il giudizio ad una semplice disamina di dati di mercato alquanto eterogenei mentre sarebbe stato necessario introdurre opportuni coefficienti per l'armonizzazione delle differenti caratteristiche riscontrate tra loro”.
Per ragioni di priorità logica occorre esaminare prima il secondo motivo.
Esso è infondato.
Infatti, sotto il primo profilo si rileva che il CTU, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante risulta aver proceduto al riallineamento temporale dei valori.
Invero, il CTU ha proceduto come segue: “Nella fattispecie, in assenza di decreto di esproprio, il valore venale dei terreni in oggetto, cui deve commisurarsi l'indennità di esproprio/occupazione, va riferita alla data di immissione in possesso dei suoli (30.01.2002). Al fine di riportare il valore unitario determinato, riferito al 2012, all'anno 2002 si utilizzerà la formula seguente, adoperando gli indici dei prezzi reali (cioè, depurati dall'inflazione) riportati nella tabella A2 tratta da “Questioni di Economia e
Finanza”, giugno 2016, n. 333.
Vf = Vi x If
Ii essendo:
Vf = Valore finale ricercato
Vi = Valore iniziale da adeguare = 19,50 €/mq
If = indice data finale = 3,10 (al 2002)
Ii = indice data iniziale = 3,25 (al 2012)
Vf = 19,50 €/mq x 3,10 3,25 = 18,60 €/mq
Sotto il secondo profilo, si rileva, poi, che l'appellante non ha specificamente censurato, fra quelli utilizzati dal CTU al fine di operare una media dei valori degli stessi, il dato comparativo costituito dal “Piano di alienazione degli immobili del Comune di Frattaminore” di cui alla deliberazione di C.C. n. 12/2014 relativamente ad un terreno agricolo in
Orta di Atella al NCT foglio 101 p.lla 24 di mq 7.552 di 7.552 mq, stimato nel 2013 in euro/mq 19,86.
Secondo questa Corte tale dato comparativo è, tuttavia, fra quelli valutati dal CTU, proprio quello che presenta tutte le caratteristiche di omogeneità sia sotto il profilo della ubicazione che della destinazione urbanistica per essere utilizzato per stimare il valore di mercato del terreno in oggetto.
Dunque, poiché esso corrisponde in sostanza al valore determinato dal
CTU, pur sulla base della suddetta media, deve ritenersi che esso corrisponda al valore di mercato dei terreni de quibus.
Il primo motivo è fondato.
Infatti, si rileva che la ordinanza commissariale n. 224 del 5-7-2007 (agli atti) disponeva quanto segue: “di prorogare fino al 2 agosto 2008 i termini previsti dalle ordinanze commissariali di cui alle premesse per l'emanazione dei decreti di esproprio e il completamento delle procedure espropriative dei suoli individuati nei piani particellari di esproprio relativi agli impianti di produzione di CDR di Battipaglia, Caivano, Casalduni
Giugliano, Pianodardine, Santa Maria Capua Vetere e Tufino
Orbene, si rileva che nelle premesse della detta ordinanza non sono, tuttavia, indicate le ordinanze commissariali di occupazione e immissione in possesso dei terreni de quibus e cioè l'ordinanza n. 637 del 31-12-2001
e l'ordinanza n. 582 del 7-12-2001.
Pertanto, deve ritenersi che la suddetta proroga non abbia riguardato anche la legittima occupazione dei detti terreni.
Dunque, l'indennità di occupazione legittima spettante alla SInora
[...]
deve essere calcolata sulla base del periodo di occupazione CP_3 intercorso dal 30 gennaio 2002 al 7 dicembre 2006, data di scadenza del non prorogato termine quinquennale stabilito nelle suddette ordinanze n.
637 del 31-12-2001 e n. 582 del 7-12-2001.
Quindi, utilizzando la tabella di calcolo predisposta dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, occorre detrarre dalla medesima gli importi calcolati sulla base del periodo di occupazione successiva alla suddetta scadenza e cioè in sostanza i seguenti periodi:
– periodo 01/01/2007 – 31/12/2007, mesi 12, coefficiente 1 dodicesimo: €
57.516,48 : 12 = € 4.793,04;
– periodo 01/01/2008 – 02/08/2008, mesi 8, coefficiente 8 centoquattresimi: € 56.603,52 x 8 m: 144 = € 3.144,64.
Dunque, occorre detrarre dall'importo di euro € 29.051,99, calcolato dal
CTU quale complessiva indennità di occupazione legittima per il periodo di occupazione comprensivo anche di quello successivo alla suddetta proroga, la somma di euro 7.937,68 (4.793,04 + 3.144,64), derivandone la differenza di euro 21.114,31, corrispondente, dunque, all'indennità di occupazione legittima spettante alla SInora . Controparte_3
In definitiva, l'appello deve essere in parte accolto e per l'effetto in riforma della sentenza appellata, l'indennità di occupazione legittima spettante alla SInora deve essere determinata dalla somma di euro Controparte_3
21.114,31, oltre gli interessi legali maturati su ciascuna annualità (come disposto nella sentenza appellata con statuizione non censurata). Infine, deve ritenersi assorbita la richiesta di “riformare la sentenza nella parte in cui l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 550,00 per spese ed euro 7.254,00 per compensi professionali, riducendone l'importo in ragione della complessità della causa”, stante la riforma della sentenza appellata.
In merito alla regolazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, relative al rapporto processuale fra appellante e appellata , esse, CP_3 stante il parziale accoglimento dell'appello, seguono la soccombenza nei limiti del valore di causa corrispondente all'importo della indennità come ridotta con la presente sentenza e nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, con la compensazione della residua metà.
Devono, poi, essere dichiarate irripetibili perché superflue le spese di lite del presente grado anticipate dalla appellata , non avendo CP_1
l'appellante proposto nei suoi confronti alcuna censura della sentenza appellata, avendo notificato l'appello soltanto in ragione del litisconsorzio processuale costituitosi in primo grado.
PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
7172/2019 del 15-7-20198 del Tribunale di Napoli, proposto da
Parte_1
, con atto notificato a e a
[...] CP_1 [...]
, così provvede: CP_3
• accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, determina in euro 21.114,31 la complessiva indennità di occupazione legittima in favore della appellata relativamente alla Controparte_3 particella 5045 del foglio 3 del catasto terreni del Comune di Orta di Atella
(CE), frazionata nel maggio 2003 nelle due particelle 5071 di mq 1360 e
5072 di mq 1.176 per un totale di area occupata pari a mq 2.536, oltre gli interessi legali maturati su ciascuna annualità;
• dispone il deposito della detta somma da parte dell'appellante presso la
, previa detrazione di quanto Controparte_9 già eventualmente versato della detta indennità;
• condanna la Parte_1 in persona del l.r.p.t. al pagamento delle
[...] spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di
[...]
nella misura della metà, che liquida: per il primo grado in € CP_3
225,00 per spese vive e in € 1.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Cpa e Iva, se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Marciano, dichiaratosi antistatario;
per il presente secondo grado in € 1.200,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Cpa e Iva, se dovute come per legge;
• dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado di giudizio anticipate alla appellata . CP_1
Così deciso in Napoli, il 16-4-2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 4542/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo ConSIliere
Dott. Angelo Del Franco ConSIliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4542/19 R.G.A.C., avente ad oggetto: “indennità di occupazione legittima”, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta dell'8-1-2025, con assegnazione all'appellante dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia ope legis;
APPELLANTE
E
C.F. e P.IVA , con sede in Milano CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 via Goffredo Mameli 11, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Magrì Controparte_2
( PEC: , CodiceFiscale_1 Email_1 presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Carducci 19, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione innanzi al Tribunale di Napoli;
APPELLATA
NONCHÈ (c.f.: ), n.q. di erede della Controparte_3 C.F._2 madre deceduta il 22.10.2009, rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Raffaele Marciano (C.F. ), giusta procura agli C.F._3 atti e con il quale elettivamente domicilia ai fini del presente giudizio in
Sant'Anastasia (NA) alla via Donizetti n. 4.
APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In punto di fatto dagli atti di causa risulta che con Ordinanza n. 637 del
31.12.2001 il Presidente della Regione Campania, in qualità di
Commissario di Governo, disponeva l'occupazione d'urgenza, per la durata di anni cinque, delle aree occorrenti per la realizzazione di opere di integrazione e miglioramento delle infrastrutture di collegamento all'impianto di produzione del C.d.R. nell'area ASI del Comune di Caivano, secondo il piano particellare di esproprio, tra le quali i suoli individuati al catasto terreni del Comune di Orta di Atella (CE) al foglio 3 particella 5045
(da espropriare mq. 1.390) e particella 5046 (da espropriare mq 1.229), di proprietà della SI.ra , dante causa dell'attrice Persona_1 [...]
, per complessivi mq 2.619. CP_3
L'occupazione veniva eseguita con l'immissione in possesso delle aree in data 30.01.2002, da parte di affidataria provvisorio del Controparte_1
Servizio smaltimento dei Rifiuti per la Provincia di Napoli, in nome e per conto del Commissario di Governo. La particella 5046 risultava all'epoca dell'immissione in possesso già essere stata espropriata a favore del con Decreto di Esproprio n. 409 del Controparte_4
02/08/2001 del Prefetto della Provincia di Caserta, trascritto alla
Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria Capua Vetere ai nn. 13024/10313 il 10/05/2002.
Dunque, in definitiva, l'occupazione per la procedura in oggetto ha interessato la sola particella 5045, frazionata nel maggio 2003 nelle due particelle 5071 di mq 1360 e 5072 di mq 1.176; per un totale di area occupata pari a mq 2.536.
Con Ordinanza n. 27 del 06/06/2005 il Commissario di Governo approvava l'indennità di espropriazione e di occupazione per i suoli occupati e ne disponeva la notificazione alle ditte interessate da parte di Controparte_1
In particolare, per i suoli in ditta (part.lle 5071 e 5072 Persona_1 del foglio 3 della superficie complessiva di mq 2.536) venivano determinati i seguenti importi:
- indennità di esproprio: € 11.919,20
- maggiorazione del 50%: € 5.965,60
- indennità manufatti: € 1.545,46
- indennità di occupazione: € 5.965,60.
Con Ordinanza n. 224 del 05/07/2007 il Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Campania disponeva di prorogare fino al 02/08/2008
i termini previsti per l'emanazione del decreto di esproprio ed il completamento delle procedure espropriative. Per la procedura in oggetto non risulta poi emanato il Decreto Definitivo di Esproprio.
Con atto di citazione del 21-1-2014 la SI.ra , in qualità erede della CP_3 SI.ra , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Persona_1
Napoli Nord la Controparte_5
, nel frattempo succeduta nei rapporti giuridici del
[...]
Commissario Delegato, e della società chiedendo in solido o CP_1 pro quota la condanna delle stesse al pagamento della indennità di espropriazione e di occupazione, oltre accessorietà, nonché la condanna alla restituzione dell'area appresa ed al risarcimento di ogni danno patito in conseguenza della descritta procedura espropriativa.
Con ordinanza resa in data 28.2.2015, il Tribunale di Napoli Nord dichiarava, su eccezione dei convenuti, la propria carenza di competenza, concedendo altresì termine per la riassunzione del giudizio innanzi al
Tribunale di Napoli, ritenuto fornito di competenza.
Avendo l'attore con citazione notificata in data in data 31-3-2015 riassunto il giudizio, incardinato presso la X sezione civile del Tribunale di Napoli, la
P.A. e la società si costituivano, eccependo il difetto di giurisdizione CP_1 del G.O. per l'azione risarcitoria nonché il difetto di incompetenza funzionale del Tribunale in favore della Corte d'Appello, eccezione rigettata dal Giudice con l'ordinanza 5.7.2018. Successivamente, nel corso del giudizio, nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
l'attrice riduceva le proprie originarie domande, chiedendo la sola determinazione delle indennità occupazione e la condanna nei confronti CP_ della P.A. e/o della società alla corresponsione delle stesse nonché il risarcimento del danno per diminuzione del valore delle aree residue.
Espletata nel corso del giudizio di primo la consulenza tecnica d'ufficio, il
Giudice, decideva la controversia con la sentenza impugnata n.
7172/2019 del 15-7-20198, condannando l'Amministrazione al pagamento in favore dell'attrice (soltanto) della somma di euro
29.051,99 a titolo di indennità di occupazione legittima.
Appellava tale sentenza la Presidenza del ConSIlio dei ministri–Unità
Tecnica Amministrativa, chiedendo: “riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice ha determinato il quantum debeatur della indennità di occupazione, condannando l'Amministrazione al pagamento di euro
29.051,99 in luogo del giusto importo, quantificato in euro 7.767,48; riformare la sentenza nella parte in cui l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 550,00 per spese ed euro 7.254,00 per compensi professionali, riducendone l'importo in ragione della complessità della causa”.
Si costituiva la , che chiedeva: “accertare e dichiarare il passaggio
CP_1 in giudicato della sentenza di prime cure nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di , con conseguente
CP_1 estromissione della stessa dal presente giudizio;
in subordine: accertare e dichiarare che in sede di appello non sono state formulate domande nei confronti della e comunque confermare la carenza di
CP_1 legittimazione passiva e di titolarità ad causam della stess .
CP_1
Si costituiva , che chiedeva rigettarsi l'appello. Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all' 8-1-2025, quest'ultima svoltasi con modalità trattazione scritta, ove la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale ha determinato la indennità di occupazione legittima spettante alla SI.ra , facendo propria la stima eseguita dal CTU Controparte_3
ARCH. , il quale ha accertato la stessa sulla Persona_2 base dei seguente ragionamento comparativo: “Nel caso che ci occupa, i dati storici SInificativi rinvenuti su cui si è basata l'applicazione del procedimento per comparazione diretta, sono i seguenti:
- Piano di alienazione degli immobili del Comune di Frattaminore di cui alla deliberazione di C.C. n. 12/2014 relativamente ad un terreno agricolo in
Orta di Atella al NCT foglio 101 p.lla 24 di mq 7.552: terreno agricolo in
Orta di Atella di 7.552 mq, stimato nel 2013 in euro/mq 19,86.
- Stima dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 9675 del 20.07.2012, riferita all'anno 2007, di terreni agricoli siti in Caivano, quali aree di sedime relative all'impianto per il trattamento dei rifiuti STIR di Caivano in zona
ASI: terreno agricolo in Caivano, stimato nel 2007 in euro 8,50.
- Stima delle indennità di esproprio di terreni agricoli interessati dalla costruzione dell'“Itinerario Napoli-Bari, variante Napoli-Cancello-Viabilità
Gaudello” siti nel Comune di Acerra, di Casoria, di Casalnuovo e di
Afragola, effettuata dalla Direzione operativa CP_6 Parte_2 valutazione riserve ed espropri, per conto del Controparte_7
: terreni agricoli in Acerra, Casoria, Casalnuovo di Napoli, Afragola,
[...] stimati nel 2012 rispettivamente in euro/mq 21,00, 23,00, 23,00, 22,00.
Per un PREZZO UNITARIO MEDIO €/MQ 19,56 ”.
Indi, il CTU, considerando che con Ordinanza n. 224 del 05/07/2007 il
Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Campania aveva disposto di prorogare fino al 02/08/2008 i termini previsti per l'emanazione del decreto di esproprio ed il completamento delle procedure espropriative, ha determinato l'indennità di occupazione per il periodo 30/01/2002 –
02/08/2008 in € 29.051,99.
Con il primo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in Tribunale aderendo alle conclusioni del CTU, ha determinato l'indennità di occupazione legittima sulla base del periodo di occupazione comprensivo anche di quello rientrante nella proroga fino al 2 agosto
2008. In particolare, la parte impugnante deduce che “il perito, nell'individuare l'arco temporale “dal 30/01/2002 al 2/08/2008”, ha errato, in quanto non ha tenuto conto che il termine del 02/08/2008 - data di scadenza della pubblica utilità indicata nell'Ordinanza n. 224 del 05.07.2007 del
Commissario Delegato per l' nella Regione Campania - è Parte_3 riferito alla proroga dei termini previsti per l'emanazione del decreto di esproprio ed il completamento delle procedure espropriative relative esclusivamente alla realizzazione degli impianti di produzione di CDR di
Caivano, Battipaglia, S. Maria Capua Vetere, Giugliano in Campania,
Pianodardine, Casalduni e Tufino, e non anche al miglioramento delle infrastrutture di collegamento dei CDR.
Nel caso de quo, infatti, l'originaria Ordinanza n. 582 del 7-12-200 e quella connessa n. 637 del 31-12-2001 riguardavano solo ed esclusivamente la viabilità di accesso all'impianto CDR di Caivano. In definitiva, la sentenza di primo grado è da riformarsi nella parte in cui ha condiviso le affermazioni del C.T.U. sul periodo da considerarsi al fine della determinazione dell'indennità da occupazione, occorrendo scorporare dal computo dell'intervallo temporale utile al fine della determinazione della stessa, il periodo dall'8 dicembre 2006 al 2 agosto 2008”.
Col secondo motivo, la parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni del CTU, ha stimato il valore dei terreni occupati de quibus sulla base di dati comparativi ritenuti dalla prima non utilizzabili ai fini della stima.
In particolare, l'appellante deduce che nella relazione del CTU, fatta propria dal Tribunale, emergerebbe “un marcato disallineamento temporale tra i beni riportati nel piano di alienazione immobili del Comune di Frattaminore, quelli definiti dalla nonché per i terreni valutati CP_6 dall'Agenzia delle Entrate: posto infatti che l'occupazione veniva eseguita con l'immissione in possesso delle aree in data 30.01.2002 non sembra revocabile in dubbio che sia la stima afferente il Piano di alienazione degli immobili del sia la stima delle indennità di Controparte_8 esproprio di terreni agricoli interessati dalla costruzione dell'“Itinerario
Napoli-Bari, variante Napoli-Cancello-Viabilità Gaudello” effettuata dalla non siano utilizzabili in quanto relative ad alienazioni riferite CP_6 rispettivamente al 2013 e al 2012. In tale ottica, l'arco temporale di riferimento è troppo ampio ed il CTU non ha né riallineato temporalmente i valori delle predette compravendite al periodo di riferimento della procedura espropriativa per cui è causa né ha giustificato tale omesso riallineamento evidenziando una eventuale non apprezzabile oscillazione dei prezzi di riferimento;
è inoltre evidente anche una marcata disomogeneità nelle caratteristiche (intrinseche ed estrinseche) degli immobili in comparazione: pur trattandosi di immobili classificabili come agricoli, quelli ad esempio presi in considerazione nella stima sono CP_6 classificati “orti irrigui”, non omogenei agli immobili di proprietà CP_3 che risultano incolti. Pertanto, la diversa destinazione agricola dei terreni muta l'utilità e dunque l'appetibilità, con la conseguenza che i prezzi di mercato relativi ai terreni irrigui non possono secondo una ordinaria logica estimativa essere comparati con terreni non coltivabili;
deve più in generale osservarsi che i prezzi presi in considerazione dal C.T.U. relativamente al piano di alienazione immobili del Comune di Frattaminore ed a quelli definiti dalla (intervallo di riferimento tra € 19 e 23 per CP_6 mq), presentino una marcata divergenza con l'altro comparable pure utilizzato dal tecnico (stima Agenzia delle Entrate, € 8,50/mq); la determinazione del prezzo unitario medio di €/mq 19,50, scaturito dalla media aritmetica dei valori di mercato, relega il giudizio ad una semplice disamina di dati di mercato alquanto eterogenei mentre sarebbe stato necessario introdurre opportuni coefficienti per l'armonizzazione delle differenti caratteristiche riscontrate tra loro”.
Per ragioni di priorità logica occorre esaminare prima il secondo motivo.
Esso è infondato.
Infatti, sotto il primo profilo si rileva che il CTU, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante risulta aver proceduto al riallineamento temporale dei valori.
Invero, il CTU ha proceduto come segue: “Nella fattispecie, in assenza di decreto di esproprio, il valore venale dei terreni in oggetto, cui deve commisurarsi l'indennità di esproprio/occupazione, va riferita alla data di immissione in possesso dei suoli (30.01.2002). Al fine di riportare il valore unitario determinato, riferito al 2012, all'anno 2002 si utilizzerà la formula seguente, adoperando gli indici dei prezzi reali (cioè, depurati dall'inflazione) riportati nella tabella A2 tratta da “Questioni di Economia e
Finanza”, giugno 2016, n. 333.
Vf = Vi x If
Ii essendo:
Vf = Valore finale ricercato
Vi = Valore iniziale da adeguare = 19,50 €/mq
If = indice data finale = 3,10 (al 2002)
Ii = indice data iniziale = 3,25 (al 2012)
Vf = 19,50 €/mq x 3,10 3,25 = 18,60 €/mq
Sotto il secondo profilo, si rileva, poi, che l'appellante non ha specificamente censurato, fra quelli utilizzati dal CTU al fine di operare una media dei valori degli stessi, il dato comparativo costituito dal “Piano di alienazione degli immobili del Comune di Frattaminore” di cui alla deliberazione di C.C. n. 12/2014 relativamente ad un terreno agricolo in
Orta di Atella al NCT foglio 101 p.lla 24 di mq 7.552 di 7.552 mq, stimato nel 2013 in euro/mq 19,86.
Secondo questa Corte tale dato comparativo è, tuttavia, fra quelli valutati dal CTU, proprio quello che presenta tutte le caratteristiche di omogeneità sia sotto il profilo della ubicazione che della destinazione urbanistica per essere utilizzato per stimare il valore di mercato del terreno in oggetto.
Dunque, poiché esso corrisponde in sostanza al valore determinato dal
CTU, pur sulla base della suddetta media, deve ritenersi che esso corrisponda al valore di mercato dei terreni de quibus.
Il primo motivo è fondato.
Infatti, si rileva che la ordinanza commissariale n. 224 del 5-7-2007 (agli atti) disponeva quanto segue: “di prorogare fino al 2 agosto 2008 i termini previsti dalle ordinanze commissariali di cui alle premesse per l'emanazione dei decreti di esproprio e il completamento delle procedure espropriative dei suoli individuati nei piani particellari di esproprio relativi agli impianti di produzione di CDR di Battipaglia, Caivano, Casalduni
Giugliano, Pianodardine, Santa Maria Capua Vetere e Tufino
Orbene, si rileva che nelle premesse della detta ordinanza non sono, tuttavia, indicate le ordinanze commissariali di occupazione e immissione in possesso dei terreni de quibus e cioè l'ordinanza n. 637 del 31-12-2001
e l'ordinanza n. 582 del 7-12-2001.
Pertanto, deve ritenersi che la suddetta proroga non abbia riguardato anche la legittima occupazione dei detti terreni.
Dunque, l'indennità di occupazione legittima spettante alla SInora
[...]
deve essere calcolata sulla base del periodo di occupazione CP_3 intercorso dal 30 gennaio 2002 al 7 dicembre 2006, data di scadenza del non prorogato termine quinquennale stabilito nelle suddette ordinanze n.
637 del 31-12-2001 e n. 582 del 7-12-2001.
Quindi, utilizzando la tabella di calcolo predisposta dal CTU nominato nel giudizio di primo grado, occorre detrarre dalla medesima gli importi calcolati sulla base del periodo di occupazione successiva alla suddetta scadenza e cioè in sostanza i seguenti periodi:
– periodo 01/01/2007 – 31/12/2007, mesi 12, coefficiente 1 dodicesimo: €
57.516,48 : 12 = € 4.793,04;
– periodo 01/01/2008 – 02/08/2008, mesi 8, coefficiente 8 centoquattresimi: € 56.603,52 x 8 m: 144 = € 3.144,64.
Dunque, occorre detrarre dall'importo di euro € 29.051,99, calcolato dal
CTU quale complessiva indennità di occupazione legittima per il periodo di occupazione comprensivo anche di quello successivo alla suddetta proroga, la somma di euro 7.937,68 (4.793,04 + 3.144,64), derivandone la differenza di euro 21.114,31, corrispondente, dunque, all'indennità di occupazione legittima spettante alla SInora . Controparte_3
In definitiva, l'appello deve essere in parte accolto e per l'effetto in riforma della sentenza appellata, l'indennità di occupazione legittima spettante alla SInora deve essere determinata dalla somma di euro Controparte_3
21.114,31, oltre gli interessi legali maturati su ciascuna annualità (come disposto nella sentenza appellata con statuizione non censurata). Infine, deve ritenersi assorbita la richiesta di “riformare la sentenza nella parte in cui l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 550,00 per spese ed euro 7.254,00 per compensi professionali, riducendone l'importo in ragione della complessità della causa”, stante la riforma della sentenza appellata.
In merito alla regolazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, relative al rapporto processuale fra appellante e appellata , esse, CP_3 stante il parziale accoglimento dell'appello, seguono la soccombenza nei limiti del valore di causa corrispondente all'importo della indennità come ridotta con la presente sentenza e nella misura della metà, come liquidate in dispositivo, con la compensazione della residua metà.
Devono, poi, essere dichiarate irripetibili perché superflue le spese di lite del presente grado anticipate dalla appellata , non avendo CP_1
l'appellante proposto nei suoi confronti alcuna censura della sentenza appellata, avendo notificato l'appello soltanto in ragione del litisconsorzio processuale costituitosi in primo grado.
PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n.
7172/2019 del 15-7-20198 del Tribunale di Napoli, proposto da
Parte_1
, con atto notificato a e a
[...] CP_1 [...]
, così provvede: CP_3
• accoglie in parte l'appello e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, determina in euro 21.114,31 la complessiva indennità di occupazione legittima in favore della appellata relativamente alla Controparte_3 particella 5045 del foglio 3 del catasto terreni del Comune di Orta di Atella
(CE), frazionata nel maggio 2003 nelle due particelle 5071 di mq 1360 e
5072 di mq 1.176 per un totale di area occupata pari a mq 2.536, oltre gli interessi legali maturati su ciascuna annualità;
• dispone il deposito della detta somma da parte dell'appellante presso la
, previa detrazione di quanto Controparte_9 già eventualmente versato della detta indennità;
• condanna la Parte_1 in persona del l.r.p.t. al pagamento delle
[...] spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di
[...]
nella misura della metà, che liquida: per il primo grado in € CP_3
225,00 per spese vive e in € 1.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Cpa e Iva, se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Marciano, dichiaratosi antistatario;
per il presente secondo grado in € 1.200,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Cpa e Iva, se dovute come per legge;
• dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado di giudizio anticipate alla appellata . CP_1
Così deciso in Napoli, il 16-4-2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo