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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/03/2024, n. 4536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4536 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7913 del ruolo generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 9.11.2023 svolta mediante trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
)C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carola Ianari Parte_1 C.F._1
e Davide Filippi giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
( C.F. ), rappresentata e difesa anche in via Controparte_1 C.F._2
disgiunta, dagli Avvocati Prof. Anton Giulio Lana e Mario Melillo giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA ED ATTRICE IN VIA RICONVENIONALE
OGGETTO: vendita immobili - garanzia per vizi della cosa venduta
Conclusioni per “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, Parte_1
accertare e dichiarare la sussistenza dei suindicati vizi presenti nel Podere il Cervaiolo, sito in
Poggioferro Scansano, alla Via Cervaiolo n. 19, che hanno determinato i danni di cui in narrativa,
e per l'effetto condannare la SInora al risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c. Controparte_1 per l'importo di Euro 60.486,50 (Euro Sessantamilaquattrocentottantasei/50) o per la maggiore o minore somme che sarà ritenuta di giustizia. Accertata la responsabilità della SI.ra nel mancato buon esito della mediazione CP_1
condannarla al risarcimento delle spese di lite della AT svolta presso il Tribunale di Grosseto avente R.G. n. 2519/19 e nonché alla refusione di quanto corrisposto al CTU ing. Per_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.”
Conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, Controparte_1
1.in via preliminare accertare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto di azione di cui agli artt. 1490 – 1494 c.c.;
2.nel merito rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
3. in via riconvenzionale, condannare la SI.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a risarcire la Pt_1
SI.ra per responsabilità processuale aggravata, anche eventualmente d'ufficio ai sensi CP_1 dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.; danno da quantificarsi nella misura di € 10.000,00 ovvero della somma diversa che sarà ritenuta di giustizia, anche con metro equitativo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato conveniva in giudizio dinanzi il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Roma esponendo che:
- con atto di compravendita a Rogito Notaio in Roma in data 23 maggio 2019 (Rep. N. 59171 Per_2
– Racc. n. 30237) la SInora aveva acquistato dalla SInora Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito nel Comune di Scansano (GR), frazione Poggioferro alla Via del Cervaiolo n. 19;
- la sig.ra aveva riconosciuto alla SI.ra la somma di € 8.000,00 per l'acquisto Pt_1 CP_1 di parte dell'arredo dell'immobile, affinché questo fosse immediatamente fruibile per la stagione estiva;
- nella notte tra il 27 ed il 28 luglio 2019 si erano verificate all'interno del suddetto immobile delle gravi ed importanti infiltrazioni d'acqua che avevano determinato notevoli allagamenti oltre al corto circuito dell'intero sistema elettrico, provocando in tal modo ingenti danni;
- in data 31.7.2019 la procuratrice della SInora veva inoltrato una comunicazione formale Pt_1
alla SInora avente ad oggetto la denuncia dei vizi occulti del suindicato immobile nonché CP_1
l'invito a risolvere bonariamente la questione;
- in data 9.11.2019 l'Ing. su incarico della SI.ra aveva effettuato Controparte_2 Parte_1
una perizia tecnica per individuare e quantificare i danni provocati dalle infiltrazioni d'acqua al suddetto sito in Scansano, risultando da tale accertamento che il fabbricato in Parte_2
questione necessitava di manutenzione ordinaria atta alla riparazione dei danni riscontrati durante il sopralluogo;
- in data 24.11.2019 i procuratori della SInora avevano invitato l'odierna convenuta ad Pt_1
aderire alla negoziazione assistita ex. D.L. n. 132/2014, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
- in data 31.10.2019 erano stati notificati ricorso ex art 696 bis c.p.c. con pedissequo decreto n.
10350/19 di fissazione udienza all'odierna convenuta, avente R.G. n. 2519/19 con la richiesta all'Organo Giudicante di nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché tentasse la conciliazione delle parti;
- in data 12.2.2020 il CTU nominato, geometra aveva effettuato il sopralluogo Persona_3 presso il suddetto casale rilevando quanto segue: (All. 9) “ 1) il locale adiacente la cucina, adibito a soggiorno, limitatamente ad una zona del solaio di copertura dove sono evidenti manifestazioni di umidità che hanno generato un modesto ammaloramento dell'intonaco circostante e dei travetti nella zona di appoggio alla trave maestra;
2) al primo piano, nella camera più grande, è stata constatata la presenza di alcune criticità rappresentate da macchie e gore diffuse nelle tavelle della copertura
e da lingue di infiltrazione perpendicolari alle pareti, il che fa supporre infiltrazioni di acqua piovana dal tetto;
3) .. nella camera più piccola sono presenti diffusi fenomeni di muffe alle pareti;
”
- nel medesimo giorno il CTU aveva eseguito una prova della tenuta delle coperture dell'immobile tramite getti d'acqua sulle medesime, constatando che, a seguito di tale esperimento, l'acqua filtrava all'interno della camera grande, indicando in tal modo il cattivo stato della guaina impermeabilizzante e/o la sua non perfetta posa in opera o la sua assenza;
- tale situazione si era verificata anche al piano terra, nel locale denominato “zona pranzo”, dove si era manifestata una cospicua infiltrazione d'acqua all'interno del locale (Cfr. all. 9);
- dalla suddetta perizia erano emerse notevoli criticità nelle coperture, in quanto “…è stato evidenziato l'assenza di caldana cementizia e di guaina impermeabilizzante… ed inoltre sono presenti evidenti segni di degrado sulle tegole stesse.”;
- i costi stimati dal CTU, Geom. per l'eliminazione dei suddetti vizi, in riferimento Persona_3 con il “Prezziario edile della anno 2020 per la Provincia di Grosseto” ammontavano Org_1 ad € 30.131,52 (Cfr. all. 9);
- al fine di evitare un aggravamento dei danni e per poter rendere salubri i locali dell'immobile in questione l'odierna attrice si era vista costretta ad anticipare le spese necessarie per il ripristino e la realizzazione delle opere e pertanto nel mese di giugno 2020, l'odierna attrice si era affidata alla
[...]
, per riparare i danni in questione per una spesa complessiva di € 29.723,10; Org_2
- il vizio relativo alla piscina era stato segnalato con la raccomandata del 31.7.2019, confermato dal
CTU ing. (Cfr pag 8 e 9 della CTU) e per la riparazione delle suddette perdite la SI.ra Per_1
Orga aveva sostenuto la spesa di € 205,00 come da fatture e di € 3.660,00 come da fattura Pt_1
(all. 12 e 13); Org_2
- con il semplice utilizzo occasionale la sig.ra aveva constatato il non funzionamento Pt_1 dell'impianto fognario. Infatti, una volta portate alla luce le tubature, si erano rilevate schiacciate e rotte in più punti in quanto erano state utilizzate delle tubazioni non idonee a sostenere la pressione del terreno ed era stato necessario sostituirle. (All. 14 f) Con raccomandata in data 10.02.2020 la sig.ra aveva tempestivamente segnalato alla venditrice il suddetto vizio occulto e per la Pt_1 riparazione dell'impianto fognario la SI.ra aveva sostenuto la spesa di € 450,00 e di € Pt_1
2.403,40 come da fatture delle ditte incaricate (Allegati 15 e 16);
- si era determinata all'acquisto del casale il Cervaiolo, tra i tanti in offerta nella medesima zona, in quanto pubblicizzato come perfettamente e finemente ristrutturato e pertanto pronto per essere abitato o locato;
- più volte la SI.ra ed il marito SI. si erano vantati dell'ottimo lavoro CP_1 Parte_3
eseguito nella ristrutturazione del casale;
- i vizi occulti principali rilevati in corso di AT riguardavano la copertura dell'immobile nello specifico l'assenza o l'usura dell'impermeabilizzazione e/o la posa, sopra alle tegole, di una guaina inadatta ad ottenere un'impermeabilizzazione valida e adeguata ed il mancato funzionamento dell'impianto fognario vizi di cui la venditrice non poteva non essere a conoscenza.
Sulla base di tali premesse in fatto l'attrice deduceva l'inadempimento della rispetto alla CP_1 principale obbligazione che su di lei incombeva in qualità di venditrice dell'immobile oggetto di controversia, consistente nell'alienazione di un bene affetto da vizi occulti, che aveva reso inidoneo il bene in questione all'uso destinato ex art. 1490 c.c. con conseguente diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. non potendo tali vizi essere percepiti tramite l'uso dell'ordinaria diligenza.
All'udienza di prima comparizione del 15.7.2021 il procuratore di parte attrice rappresentava che l'atto di citazione era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma l'avviso di ricevimento non era stato recapitato al mittente e chiedeva pertanto rinvio per rinnovare la notifica. Il Giudice preso atto assegnava termine fino al 30.9.2021 per il rinnovo della notifica e rinviava all'udienza del 20.1.2022. Si costituiva tempestivamente in data 30.12.2021, la quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva la prescrizione del diritto di azione ex art. 1495 c.c., nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree poiché infondate ed in via riconvenzionale la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice.
Sosteneva che:
- nei cinque mesi antecedenti l'acquisto la SI.ra si era recata più volte presso l'antico Pt_1
casale, la cui costruzione risale al XIX secolo, per verificarne lo stato, accompagnata, talvolta, persino dal suo avvocato e dai suoi tecnici di fiducia come emergeva anche dai messaggi whatsapp scambiati tra le parti (doc. 3 e doc. 3.1) tanto che, all'art. 5 del rogito di acquisto, aveva dichiarato
“di ben conoscere quanto comprato e di averlo trovato di proprio gradimento senza eccezioni o riserve”;
- nelle giornate tra il 27 e il 28 luglio si erano verificati violenti nubifragi su gran parte della Org_1 ed era stato dichiarato dalla lo stato di “allerta meteo” ed in conseguenza di queste Org_1 eccezionali condizioni metereologiche, a dire dell'attrice, si erano verificate, all'interno del casale, alcune infiltrazioni d'acqua che avevano causato danni ad alcune camere del casale e all'impianto elettrico;
- l'avvocato della sig.ra con missiva del 31 luglio 2019 e successiva raccomandata del 24 Pt_1
settembre (doc. 5 – raccomandate avv. , immediatamente aveva chiesto il risarcimento dei CP_3 danni dovuti al maltempo, descrivendone l'entità, ed inserendo tra questi anche alcuni asseriti vizi dell'immobile, di cui la sig.ra nonostante gli innumerevoli ed accurati sopralluoghi da lei Pt_1
effettuati nei mesi precedenti alla presenza dei suoi tecnici, mai aveva fatto riferimento;
- la sig.ra al momento dell'acquisto, era tuttavia a conoscenza del fatto che la piscina non Pt_1 era stata utilizzata dalla stagione precedente tant'è che era stata visionata e consegnata vuota, come anche dimostrato dalla stessa corrispondenza whatsapp tra le parti (doc. 6), il che avrebbe dovuto comportare opere di ordinaria manutenzione o comunque, nel caso di perdite, piccoli interventi riparativi per un prezzo ben diverso;
- a seguito di questi interventi di “manutenzione” la piscina aveva cambiato del tutto il suo aspetto e con il budget imputato a costi di riparazione, la sig.ra in realtà aveva effettuato degli Pt_1
interventi meramente estetici, rivestendo il fontanile con mattonelle grigie sui bordi e al suo interno stravolgendo l'effetto originario della piscina, che forse non era di suo gusto. Lo stesso dicasi della cucina e della camera asseritamente “danneggiata”, interamente ristrutturate [doc. 7 – foto della piscina ristrutturata e non;
doc. 7.1 - foto della cucina ristrutturata e non;
doc. 7.2 – foto della camera ristrutturata e non]; - per quanto riguarda i danni alla rete fognaria la sig.ra era in possesso della certificazione Pt_1
effettuata in fase di prevendita in cui si attestavano le condizioni della rete fognaria e non potendo in nessun modo dunque, quest'asserito malfunzionamento essere imputato alla sig.ra CP_1
- gli “ingenti” lavori, che erano iniziati nel mese di giugno 2020 e avrebbero dovuto avere ad oggetto solo alcune stanze danneggiate, di un casale di oltre 400 mq, erano per lo più dovuti a una scelta estetica della sig.ra e, in ogni caso, erano durati meno di un anno, nonostante le restrizioni Pt_1
imposte dalla pandemia da Covid-19 (che comunque le avrebbero impedito l'utilizzo del bene) in quanto già nel marzo 2021 infatti la sig.ra aveva reso nota sul suo sito la possibilità di Pt_1
effettuare prenotazioni del suo casale, che quindi per quella data risultava già perfettamente utilizzabile;
- la sig.ra veva messo in vendita il casale al pezzo di 1,3 milioni di euro [doc. 8 – annuncio Pt_1 di vendita], quasi il doppio del prezzo d'acquisto, dopo avere effettuato migliorie per il valore di circa
30.000 euro e che quindi il casale non versava nelle disastrose condizioni descritte dall'attrice;
- a norma dell'articolo 1495 c.c. il venditore decade dalla garanzia se non denunzia il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, tuttavia, l'azione deve essere esercitata non oltre un anno dalla consegna;
in tal caso in data 30.10.2019 era stato notificato ricorso ex art. 696 bis, il quale interrompendo il termine di prescrizione sino alla pubblicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza del 16.7.2020, aveva sortito l'effetto di determinare l'inizio della decorrenza un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c. e pertanto, il giudizio di merito, doveva essere introdotto entro e non oltre il 16.7.2021, mentre l'atto di citazione era stato correttamente notificato alla SI.ra CP_1
solo in data 28.7.2021;
- anche se non si considerava prescritto il diritto di azione, la domanda andava comunque rigettata nel merito per inapplicabilità della garanzia di cui all'art. 1490 in caso di immobile vetusto ed in quanto i vizi lamentati dalla SInora lungi dal potersi definire “vizi occulti”, costituivano Pt_1 al più manifestazioni di usura non solo compatibili con la vetustà dell'immobile, ma in ogni caso facilmente ravvisabili con l'ordinaria diligenza;
- il comportamento tenuto dal SI.ra che aveva azionato il presente giudizio adducendo Pt_1
fatti e circostanze del tutto infondati e sforniti del benché minimo riscontro probatorio, integrava senza dubbio un caso evidente di malafede processuale sanzionabile ai sensi dell'art. 96. c.p.c. con conseguente diritto della stessa ad ottenere la condanna alla corresponsione in suo favore di una somma pari ad € 10.000,00.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. , erano ammesso interpello della convenuta e prova per testi richiesta dalla attrice e prova contraria richiesta dalla convenuta . Espletate le prove , all'udienza del 9.11.2023 la causa era assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
2. L'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta è fondata e giustifica il rigetto delle domande attoree.
Parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ha sollevato l'eccezione di prescrizione, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni per non avere l'attrice esercitato l'azione entro un anno come richiesto dall'art. 1495 cod. civ. Parte_1 avendo, la pubblicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza del 16.7.2020 (emesso nel procedimento RG 2519/2019 dinanzi il Tribunale di Grosseto), sortito l'effetto di determinare l'inizio della decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c. ed essendo stato ritualmente notificato l'atto di citazione del presente giudizio alla convenuta solamente in data
28.7.2021.
Al riguardo valgono le seguenti considerazioni.
La prima notificazione avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 15.1.2021 nei confronti della convenuta deve essere ritenuta nulla in quanto risulta circostanza pacifica che, la cartolina di ritorno della raccomandata informativa, non depositata neanche successivamente in corso di causa, non è mai stata restituita dall'ufficio postale (cfr. pag. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice) a nulla rilevando che tale circostanza sia dipesa da fatti imputabili a (vd. Controparte_4
All. 2 e 2 A della memoria ex art. 183 comma 6 n.
1. c.p.c. di parte attrice). Ed infatti, sul punto, secondo giurisprudenza di legittimità, “La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ. Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degli adempimenti stabiliti dal citato art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell'avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità costituita dalla notizia dell'avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno (formalità, peraltro, che non necessariamente presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all'originale dell'atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l'avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità della notificazione, comunque sanabile con la costituzione dell'intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 cod. proc. Civ.” (Cass. Civ. Sent.
14817/2005).
Occorre poi rilevare che “La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio
(disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 cod. proc. civ.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione.” (Cass. Civ. Sent.
15489/2006). E ancora “In tema di applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce
l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.” (vd. Cass. Civ. ordinanza n.
18485/2018, in senso conforme Sent. n. 11985/2013).
Quanto alla individuazione del dies a quo del nuovo termine di prescrizione annuale , interrotto dal ricorso per AT , si ricorda che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile. (
Cass. n. 8637 del 07/05/2020). Ora nel caso in esame parte convenuta menziona la pubblicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza del 16.7.2020 , al fine della individuazione del dies a quo , documento che tuttavia non si rinviene in atti . In ogni caso emerge dalla produzione documentale della attrice che in data
18.12.2019 è stato conferito incarico al Ctu nel corso dell'atp e che il Consulente incaricato geom ha depositato l'elaborato in data 4.6.2020 ( vedi doc. 19, 8 e 9 ) quindi è da tale Persona_3
data , addirittura antecedente a quella indicata dalla convenuta , che va fatto decorrere il nuovo termine annuale di prescrizione , in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte .
Non risultando documentati dalla attrice ulteriori atti utilmente interruttivi della prescrizione nell'arco temporale che va dalla conclusione dell'atp alla notificazione della citazione in data
28.7.2021 , l'azione ex art. 1495 c.c. risulta prescritta.
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale di condanna avanzata da parte convenuta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in quanto non sono ravvisabili il dolo o la colpa grave di parte attrice tali da giustificare l'accoglimento della stessa.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia ricompreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, minimi di tariffa tenuto conto del valore della causa prossimo al minimo di fascia ).
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno dichiarate irripetibili ,giusta la soccombenza della parte che le ha sostenute .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Pt_1
3) Condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
4) Dichiara le spese dell'accertamento tecnico preventivo irripetibili.
Roma,11.3. 2024
Il Giudice dott.ssa Raffaella Tronci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE X
in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 7913 del ruolo generale dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 9.11.2023 svolta mediante trattazione scritta, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
)C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carola Ianari Parte_1 C.F._1
e Davide Filippi giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
E
( C.F. ), rappresentata e difesa anche in via Controparte_1 C.F._2
disgiunta, dagli Avvocati Prof. Anton Giulio Lana e Mario Melillo giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA ED ATTRICE IN VIA RICONVENIONALE
OGGETTO: vendita immobili - garanzia per vizi della cosa venduta
Conclusioni per “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, Parte_1
accertare e dichiarare la sussistenza dei suindicati vizi presenti nel Podere il Cervaiolo, sito in
Poggioferro Scansano, alla Via Cervaiolo n. 19, che hanno determinato i danni di cui in narrativa,
e per l'effetto condannare la SInora al risarcimento dei danni ex art. 1494 c.c. Controparte_1 per l'importo di Euro 60.486,50 (Euro Sessantamilaquattrocentottantasei/50) o per la maggiore o minore somme che sarà ritenuta di giustizia. Accertata la responsabilità della SI.ra nel mancato buon esito della mediazione CP_1
condannarla al risarcimento delle spese di lite della AT svolta presso il Tribunale di Grosseto avente R.G. n. 2519/19 e nonché alla refusione di quanto corrisposto al CTU ing. Per_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.”
Conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, Controparte_1
1.in via preliminare accertare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto di azione di cui agli artt. 1490 – 1494 c.c.;
2.nel merito rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
3. in via riconvenzionale, condannare la SI.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a risarcire la Pt_1
SI.ra per responsabilità processuale aggravata, anche eventualmente d'ufficio ai sensi CP_1 dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c.; danno da quantificarsi nella misura di € 10.000,00 ovvero della somma diversa che sarà ritenuta di giustizia, anche con metro equitativo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato conveniva in giudizio dinanzi il Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Roma esponendo che:
- con atto di compravendita a Rogito Notaio in Roma in data 23 maggio 2019 (Rep. N. 59171 Per_2
– Racc. n. 30237) la SInora aveva acquistato dalla SInora Parte_1 Controparte_1
l'immobile sito nel Comune di Scansano (GR), frazione Poggioferro alla Via del Cervaiolo n. 19;
- la sig.ra aveva riconosciuto alla SI.ra la somma di € 8.000,00 per l'acquisto Pt_1 CP_1 di parte dell'arredo dell'immobile, affinché questo fosse immediatamente fruibile per la stagione estiva;
- nella notte tra il 27 ed il 28 luglio 2019 si erano verificate all'interno del suddetto immobile delle gravi ed importanti infiltrazioni d'acqua che avevano determinato notevoli allagamenti oltre al corto circuito dell'intero sistema elettrico, provocando in tal modo ingenti danni;
- in data 31.7.2019 la procuratrice della SInora veva inoltrato una comunicazione formale Pt_1
alla SInora avente ad oggetto la denuncia dei vizi occulti del suindicato immobile nonché CP_1
l'invito a risolvere bonariamente la questione;
- in data 9.11.2019 l'Ing. su incarico della SI.ra aveva effettuato Controparte_2 Parte_1
una perizia tecnica per individuare e quantificare i danni provocati dalle infiltrazioni d'acqua al suddetto sito in Scansano, risultando da tale accertamento che il fabbricato in Parte_2
questione necessitava di manutenzione ordinaria atta alla riparazione dei danni riscontrati durante il sopralluogo;
- in data 24.11.2019 i procuratori della SInora avevano invitato l'odierna convenuta ad Pt_1
aderire alla negoziazione assistita ex. D.L. n. 132/2014, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
- in data 31.10.2019 erano stati notificati ricorso ex art 696 bis c.p.c. con pedissequo decreto n.
10350/19 di fissazione udienza all'odierna convenuta, avente R.G. n. 2519/19 con la richiesta all'Organo Giudicante di nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché tentasse la conciliazione delle parti;
- in data 12.2.2020 il CTU nominato, geometra aveva effettuato il sopralluogo Persona_3 presso il suddetto casale rilevando quanto segue: (All. 9) “ 1) il locale adiacente la cucina, adibito a soggiorno, limitatamente ad una zona del solaio di copertura dove sono evidenti manifestazioni di umidità che hanno generato un modesto ammaloramento dell'intonaco circostante e dei travetti nella zona di appoggio alla trave maestra;
2) al primo piano, nella camera più grande, è stata constatata la presenza di alcune criticità rappresentate da macchie e gore diffuse nelle tavelle della copertura
e da lingue di infiltrazione perpendicolari alle pareti, il che fa supporre infiltrazioni di acqua piovana dal tetto;
3) .. nella camera più piccola sono presenti diffusi fenomeni di muffe alle pareti;
”
- nel medesimo giorno il CTU aveva eseguito una prova della tenuta delle coperture dell'immobile tramite getti d'acqua sulle medesime, constatando che, a seguito di tale esperimento, l'acqua filtrava all'interno della camera grande, indicando in tal modo il cattivo stato della guaina impermeabilizzante e/o la sua non perfetta posa in opera o la sua assenza;
- tale situazione si era verificata anche al piano terra, nel locale denominato “zona pranzo”, dove si era manifestata una cospicua infiltrazione d'acqua all'interno del locale (Cfr. all. 9);
- dalla suddetta perizia erano emerse notevoli criticità nelle coperture, in quanto “…è stato evidenziato l'assenza di caldana cementizia e di guaina impermeabilizzante… ed inoltre sono presenti evidenti segni di degrado sulle tegole stesse.”;
- i costi stimati dal CTU, Geom. per l'eliminazione dei suddetti vizi, in riferimento Persona_3 con il “Prezziario edile della anno 2020 per la Provincia di Grosseto” ammontavano Org_1 ad € 30.131,52 (Cfr. all. 9);
- al fine di evitare un aggravamento dei danni e per poter rendere salubri i locali dell'immobile in questione l'odierna attrice si era vista costretta ad anticipare le spese necessarie per il ripristino e la realizzazione delle opere e pertanto nel mese di giugno 2020, l'odierna attrice si era affidata alla
[...]
, per riparare i danni in questione per una spesa complessiva di € 29.723,10; Org_2
- il vizio relativo alla piscina era stato segnalato con la raccomandata del 31.7.2019, confermato dal
CTU ing. (Cfr pag 8 e 9 della CTU) e per la riparazione delle suddette perdite la SI.ra Per_1
Orga aveva sostenuto la spesa di € 205,00 come da fatture e di € 3.660,00 come da fattura Pt_1
(all. 12 e 13); Org_2
- con il semplice utilizzo occasionale la sig.ra aveva constatato il non funzionamento Pt_1 dell'impianto fognario. Infatti, una volta portate alla luce le tubature, si erano rilevate schiacciate e rotte in più punti in quanto erano state utilizzate delle tubazioni non idonee a sostenere la pressione del terreno ed era stato necessario sostituirle. (All. 14 f) Con raccomandata in data 10.02.2020 la sig.ra aveva tempestivamente segnalato alla venditrice il suddetto vizio occulto e per la Pt_1 riparazione dell'impianto fognario la SI.ra aveva sostenuto la spesa di € 450,00 e di € Pt_1
2.403,40 come da fatture delle ditte incaricate (Allegati 15 e 16);
- si era determinata all'acquisto del casale il Cervaiolo, tra i tanti in offerta nella medesima zona, in quanto pubblicizzato come perfettamente e finemente ristrutturato e pertanto pronto per essere abitato o locato;
- più volte la SI.ra ed il marito SI. si erano vantati dell'ottimo lavoro CP_1 Parte_3
eseguito nella ristrutturazione del casale;
- i vizi occulti principali rilevati in corso di AT riguardavano la copertura dell'immobile nello specifico l'assenza o l'usura dell'impermeabilizzazione e/o la posa, sopra alle tegole, di una guaina inadatta ad ottenere un'impermeabilizzazione valida e adeguata ed il mancato funzionamento dell'impianto fognario vizi di cui la venditrice non poteva non essere a conoscenza.
Sulla base di tali premesse in fatto l'attrice deduceva l'inadempimento della rispetto alla CP_1 principale obbligazione che su di lei incombeva in qualità di venditrice dell'immobile oggetto di controversia, consistente nell'alienazione di un bene affetto da vizi occulti, che aveva reso inidoneo il bene in questione all'uso destinato ex art. 1490 c.c. con conseguente diritto dell'attrice ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 1494 c.c. non potendo tali vizi essere percepiti tramite l'uso dell'ordinaria diligenza.
All'udienza di prima comparizione del 15.7.2021 il procuratore di parte attrice rappresentava che l'atto di citazione era stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma l'avviso di ricevimento non era stato recapitato al mittente e chiedeva pertanto rinvio per rinnovare la notifica. Il Giudice preso atto assegnava termine fino al 30.9.2021 per il rinnovo della notifica e rinviava all'udienza del 20.1.2022. Si costituiva tempestivamente in data 30.12.2021, la quale in via preliminare Controparte_1
eccepiva la prescrizione del diritto di azione ex art. 1495 c.c., nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande attoree poiché infondate ed in via riconvenzionale la condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attrice.
Sosteneva che:
- nei cinque mesi antecedenti l'acquisto la SI.ra si era recata più volte presso l'antico Pt_1
casale, la cui costruzione risale al XIX secolo, per verificarne lo stato, accompagnata, talvolta, persino dal suo avvocato e dai suoi tecnici di fiducia come emergeva anche dai messaggi whatsapp scambiati tra le parti (doc. 3 e doc. 3.1) tanto che, all'art. 5 del rogito di acquisto, aveva dichiarato
“di ben conoscere quanto comprato e di averlo trovato di proprio gradimento senza eccezioni o riserve”;
- nelle giornate tra il 27 e il 28 luglio si erano verificati violenti nubifragi su gran parte della Org_1 ed era stato dichiarato dalla lo stato di “allerta meteo” ed in conseguenza di queste Org_1 eccezionali condizioni metereologiche, a dire dell'attrice, si erano verificate, all'interno del casale, alcune infiltrazioni d'acqua che avevano causato danni ad alcune camere del casale e all'impianto elettrico;
- l'avvocato della sig.ra con missiva del 31 luglio 2019 e successiva raccomandata del 24 Pt_1
settembre (doc. 5 – raccomandate avv. , immediatamente aveva chiesto il risarcimento dei CP_3 danni dovuti al maltempo, descrivendone l'entità, ed inserendo tra questi anche alcuni asseriti vizi dell'immobile, di cui la sig.ra nonostante gli innumerevoli ed accurati sopralluoghi da lei Pt_1
effettuati nei mesi precedenti alla presenza dei suoi tecnici, mai aveva fatto riferimento;
- la sig.ra al momento dell'acquisto, era tuttavia a conoscenza del fatto che la piscina non Pt_1 era stata utilizzata dalla stagione precedente tant'è che era stata visionata e consegnata vuota, come anche dimostrato dalla stessa corrispondenza whatsapp tra le parti (doc. 6), il che avrebbe dovuto comportare opere di ordinaria manutenzione o comunque, nel caso di perdite, piccoli interventi riparativi per un prezzo ben diverso;
- a seguito di questi interventi di “manutenzione” la piscina aveva cambiato del tutto il suo aspetto e con il budget imputato a costi di riparazione, la sig.ra in realtà aveva effettuato degli Pt_1
interventi meramente estetici, rivestendo il fontanile con mattonelle grigie sui bordi e al suo interno stravolgendo l'effetto originario della piscina, che forse non era di suo gusto. Lo stesso dicasi della cucina e della camera asseritamente “danneggiata”, interamente ristrutturate [doc. 7 – foto della piscina ristrutturata e non;
doc. 7.1 - foto della cucina ristrutturata e non;
doc. 7.2 – foto della camera ristrutturata e non]; - per quanto riguarda i danni alla rete fognaria la sig.ra era in possesso della certificazione Pt_1
effettuata in fase di prevendita in cui si attestavano le condizioni della rete fognaria e non potendo in nessun modo dunque, quest'asserito malfunzionamento essere imputato alla sig.ra CP_1
- gli “ingenti” lavori, che erano iniziati nel mese di giugno 2020 e avrebbero dovuto avere ad oggetto solo alcune stanze danneggiate, di un casale di oltre 400 mq, erano per lo più dovuti a una scelta estetica della sig.ra e, in ogni caso, erano durati meno di un anno, nonostante le restrizioni Pt_1
imposte dalla pandemia da Covid-19 (che comunque le avrebbero impedito l'utilizzo del bene) in quanto già nel marzo 2021 infatti la sig.ra aveva reso nota sul suo sito la possibilità di Pt_1
effettuare prenotazioni del suo casale, che quindi per quella data risultava già perfettamente utilizzabile;
- la sig.ra veva messo in vendita il casale al pezzo di 1,3 milioni di euro [doc. 8 – annuncio Pt_1 di vendita], quasi il doppio del prezzo d'acquisto, dopo avere effettuato migliorie per il valore di circa
30.000 euro e che quindi il casale non versava nelle disastrose condizioni descritte dall'attrice;
- a norma dell'articolo 1495 c.c. il venditore decade dalla garanzia se non denunzia il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, tuttavia, l'azione deve essere esercitata non oltre un anno dalla consegna;
in tal caso in data 30.10.2019 era stato notificato ricorso ex art. 696 bis, il quale interrompendo il termine di prescrizione sino alla pubblicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza del 16.7.2020, aveva sortito l'effetto di determinare l'inizio della decorrenza un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c. e pertanto, il giudizio di merito, doveva essere introdotto entro e non oltre il 16.7.2021, mentre l'atto di citazione era stato correttamente notificato alla SI.ra CP_1
solo in data 28.7.2021;
- anche se non si considerava prescritto il diritto di azione, la domanda andava comunque rigettata nel merito per inapplicabilità della garanzia di cui all'art. 1490 in caso di immobile vetusto ed in quanto i vizi lamentati dalla SInora lungi dal potersi definire “vizi occulti”, costituivano Pt_1 al più manifestazioni di usura non solo compatibili con la vetustà dell'immobile, ma in ogni caso facilmente ravvisabili con l'ordinaria diligenza;
- il comportamento tenuto dal SI.ra che aveva azionato il presente giudizio adducendo Pt_1
fatti e circostanze del tutto infondati e sforniti del benché minimo riscontro probatorio, integrava senza dubbio un caso evidente di malafede processuale sanzionabile ai sensi dell'art. 96. c.p.c. con conseguente diritto della stessa ad ottenere la condanna alla corresponsione in suo favore di una somma pari ad € 10.000,00.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. , erano ammesso interpello della convenuta e prova per testi richiesta dalla attrice e prova contraria richiesta dalla convenuta . Espletate le prove , all'udienza del 9.11.2023 la causa era assunta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
2. L'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta è fondata e giustifica il rigetto delle domande attoree.
Parte convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata ha sollevato l'eccezione di prescrizione, reiterata in sede di precisazione delle conclusioni per non avere l'attrice esercitato l'azione entro un anno come richiesto dall'art. 1495 cod. civ. Parte_1 avendo, la pubblicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza del 16.7.2020 (emesso nel procedimento RG 2519/2019 dinanzi il Tribunale di Grosseto), sortito l'effetto di determinare l'inizio della decorrenza di un nuovo periodo di prescrizione ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c. ed essendo stato ritualmente notificato l'atto di citazione del presente giudizio alla convenuta solamente in data
28.7.2021.
Al riguardo valgono le seguenti considerazioni.
La prima notificazione avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 15.1.2021 nei confronti della convenuta deve essere ritenuta nulla in quanto risulta circostanza pacifica che, la cartolina di ritorno della raccomandata informativa, non depositata neanche successivamente in corso di causa, non è mai stata restituita dall'ufficio postale (cfr. pag. 1 memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. di parte attrice) a nulla rilevando che tale circostanza sia dipesa da fatti imputabili a (vd. Controparte_4
All. 2 e 2 A della memoria ex art. 183 comma 6 n.
1. c.p.c. di parte attrice). Ed infatti, sul punto, secondo giurisprudenza di legittimità, “La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ. Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degli adempimenti stabiliti dal citato art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell'avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità costituita dalla notizia dell'avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno (formalità, peraltro, che non necessariamente presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all'originale dell'atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l'avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità della notificazione, comunque sanabile con la costituzione dell'intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 cod. proc. Civ.” (Cass. Civ. Sent.
14817/2005).
Occorre poi rilevare che “La rinnovazione della notificazione nulla di un atto di citazione a giudizio
(disposta ed eseguita a mente del disposto dell'art. 291 cod. proc. civ.) non può ritenersi idonea a determinare effetti interruttivi del corso della prescrizione (ex art. 2943, comma primo, cod. civ.) con decorrenza retroattiva alla data della notificazione invalida, avendo la norma civilistica (nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio) stabilito una innegabile connessione tra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto, con la conseguenza che la mancata introduzione, nella sfera giuridica del destinatario, dell'atto di notifica nullo non consentirà in alcun modo a quest'ultimo di risultare funzionale alla produzione dell'effetto retroattivo citato, a nulla rilevando la (apparentemente contraria) disposizione di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. civ., la quale, stabilendo che "la rinnovazione della citazione nulla impedisce ogni decadenza", non ha inteso riferirsi all'istituto della prescrizione.” (Cass. Civ. Sent.
15489/2006). E ancora “In tema di applicazione degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce
l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata, e fermo restando che, qualora la sanatoria processuale abbia poi effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva.” (vd. Cass. Civ. ordinanza n.
18485/2018, in senso conforme Sent. n. 11985/2013).
Quanto alla individuazione del dies a quo del nuovo termine di prescrizione annuale , interrotto dal ricorso per AT , si ricorda che l'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile. (
Cass. n. 8637 del 07/05/2020). Ora nel caso in esame parte convenuta menziona la pubblicazione del provvedimento di rigetto dell'istanza del 16.7.2020 , al fine della individuazione del dies a quo , documento che tuttavia non si rinviene in atti . In ogni caso emerge dalla produzione documentale della attrice che in data
18.12.2019 è stato conferito incarico al Ctu nel corso dell'atp e che il Consulente incaricato geom ha depositato l'elaborato in data 4.6.2020 ( vedi doc. 19, 8 e 9 ) quindi è da tale Persona_3
data , addirittura antecedente a quella indicata dalla convenuta , che va fatto decorrere il nuovo termine annuale di prescrizione , in applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte .
Non risultando documentati dalla attrice ulteriori atti utilmente interruttivi della prescrizione nell'arco temporale che va dalla conclusione dell'atp alla notificazione della citazione in data
28.7.2021 , l'azione ex art. 1495 c.c. risulta prescritta.
Va altresì rigettata la domanda riconvenzionale di condanna avanzata da parte convenuta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in quanto non sono ravvisabili il dolo o la colpa grave di parte attrice tali da giustificare l'accoglimento della stessa.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valore della controversia ricompreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, minimi di tariffa tenuto conto del valore della causa prossimo al minimo di fascia ).
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo vanno dichiarate irripetibili ,giusta la soccombenza della parte che le ha sostenute .
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
Pt_1
3) Condanna al rimborso, in favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge;
4) Dichiara le spese dell'accertamento tecnico preventivo irripetibili.
Roma,11.3. 2024
Il Giudice dott.ssa Raffaella Tronci