Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente rel./est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6665 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Santa Maria La Parte_1 C.F._1
Carità (NA) alla Via Cappella dei Bisi n. 83 presso lo studio dell'avv. Giacomo Donnarumma, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Frattamaggiore (NA) alla Via Padre Mario Vergara n. 154 presso lo studio dell'avv. Francesco
Pisano, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21 maggio 2025 i procuratori delle parti chiedevano decidersi la causa recependo l'accordo raggiunto.
1
- Con ricorso depositato in data 8 agosto 2024 la ricorrente epigrafata premesso che dalla relazione sentimentale intrattenuta senza convivenza con il Sig. era nato il Controparte_1
minore , affetto da disturbo dello spettro autistico;
che, con decreto Persona_1
emesso dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento N.R.G. 2151/2020, il minore era stato collocato presso la residenza materna, con contestuale disciplina del diritto di visita paterno e dei rapporti patrimoniali tra le parti;
che nonostante la disabilità del figlio il Sig. CP_1
non garantiva una presenza effettiva nella vita del minore e non rispettava tempi e modalità fissate dal Tribunale nell'esercizio del suo diritto di visita;
di aver altresì appreso che il resistente faceva abuso di bevande alcoliche;
pertanto, sulla premessa della inidoneità educativa del padre e del suo disinteresse per il figlio, chiedeva: revocare l'affidamento condiviso del minore e attribuire alla madre l'esercizio esclusivo della Per_1
responsabilità genitoriale;
revocare l'esercizio del diritto di visita paterno;
disporre CTU psicologica al fine di accertare la capacità genitoriale del resistente;
disporre esame tossicologico a carico del resistente per l'accertamento di quanto dedotto circa l'abuso di sostanze alcoliche;
con vittoria di spese di giudizio.
- Con memoria difensiva depositata in data 22 novembre 2024 si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava le circostanze affermate nel ricorso lamentando l'atteggiamento ostativo della ricorrente che non lo rendeva partecipe delle scelte relative al minore;
negava ogni tipo di dipendenza da alcolici e attribuiva l'attuale crisi al disaccordo sulla scelta della scuola materna per;
riferiva infine che, per sopravvenute esigenze Per_1
lavorative, era costretto a recarsi quotidianamente a Roma rendendo complicato l'esercizio del proprio diritto di visita;
concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande avversarie;
con vittoria di spese di giudizio.
- Alla prima udienza del 4 dicembre 2024, all'esito dell'audizione delle parti, il Presidente relatore formulava una proposta di accordo che prevedeva: l'affidamento esclusivo del minore alla madre al fine di consentire una più agevole gestione delle sue Per_1
problematiche di salute;
la definizione di un calendario di visite che consentisse al padre di incontrare il figlio durante la settimana, con modalità da concordarsi previa consultazione del neuropsichiatra infantile che aveva in cura il minore;
la corresponsione, a carico del Sig.
di un assegno di mantenimento in favore del minore non inferiore ad € 250,00 CP_1
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
stante la proposta entrambi i procuratori chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di addivenire all'accordo.
2 - Dopo un breve rinvio per l'acquisizione del parere del medico neuropsichiatra presso cui il minore era in cura, in data 20 maggio 2025 veniva depositato dalle parti accordo per la definizione bonaria della controversia, sottoscritto da entrambe le parti.
- All'udienza del 21 maggio 2025, i procuratori delle parti si riportavano all'accordo raggiunto e chiedevano emettersi sentenza che recepisse l'accordo; all'esito il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione previa acquisizione del parere del PM in sede sull'accordo raggiunto.
- Il Pubblico Ministero in data 21 maggio 2025 apponeva il visto con parere favorevole per l'accoglimento dell'accordo raggiunto.
#######################################
In via preliminare va preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e prodotto in atti in data 20 maggio 2025, che qui per brevità si ha per ripetuto e trascritto e che va recepito in quanto non contrastante con norme imperative e conforme agli interessi del minore, tenuto conto anche del parere favorevole reso dal Pubblico Ministero.
L'intervenuta conciliazione costituisce giusto motivo per dichiarare la compensazione delle spese processuali del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile iscritta indicata in epigrafe, così provvede:
- recepisce l'accordo raggiunto dalle parti sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che qui per brevità si ha per ripetuto e trascritto;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3