Ordinanza cautelare 16 marzo 2017
Sentenza 29 ottobre 2018
Accoglimento
Sentenza breve 6 aprile 2020
Rigetto
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 29/10/2018, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2018
N. 01028/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00185/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2017, proposto da
LO RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Faccin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25 CPA presso la Segreteria del TAR di SC, in via Carlo Zima n. 3;
contro
Ministero dell'Interno Prefettura di Mantova- Questura di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in SC, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Provincia di Mantova non costituito in giudizio;
per l'annullamento
-del provvedimento di data 29/10/2016 “verbale di ritiro preventivo di armi, munizioni e documento di porto d'armi” redatto dalla Legione Carabinieri Lombardia, Stazione di Castiglione delle Stiviere;
-del provvedimento prot. 0051603, emesso in data 18/11/2016 dalla Prefettura della Provincia di Mantova, di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
-della nota n. 066183/11-1 del 14/11/2016, del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova di proposta di adozione del divieto di detenzione armi e munizioni;
-del provvedimento di data 23/11/2016, prot. n. cat. 6 i div. p.a.s. /2016 del Questore della Provincia di Mantova di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e del relativo libretto;
-di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, quale, a mero titolo esemplificativo, gli esiti di informative emessi dal Comando Stazione Carabinieri di Castiglione delle Stiviere (MN) e/o dalla Questura di Mantova aventi ad oggetto il ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Mantova e di Ministero dell'Interno e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Lombardia - Stazione di Castiglione delle Stiviere e di Ministero della Difesa e di Questura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento di data 18.11.2016, il Prefetto della Provincia di Mantova, giusta nota del 14.11.2016 del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova di proposta di adozione del divieto di detenzione armi e munizioni, ha disposto a carico di RI LO il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ordinando che le armi al medesimo già cautelativamente ritirare siano custodite a cura del Comando dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere in attesa che il RI provveda alla cessione entro 150 giorni e disponendo che il suddetto Comando provveda al ritiro dei titoli abilitativi all’acquisto d armi e/o esplosivi. Con successivo decreto del 23.11.2016, il Questore della Provincia di Mantova, preso atto della provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni, ha disposto, nei confronti del RI, la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e del relativo libretto.
Con ricorso depositato in data 20.2.2017, RI LO ha impugnato, formulando anche istanza cautelare, il provvedimento Prefettizio di divieto detenzione armi, quello del Questore di revoca della licenza, la nota del 14.11.2016 del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova di proposta di adozione del divieto, nonché il verbale di ritiro preventivo di armi, redatto dai Carabinieri di Castiglione delle Stiviere in data 29.10.2016.
Il provvedimento prefettizio trova fondamento nella nota del 14.11.2016 con cui il Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova ha comunicato che il RI era stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica in quanto ritenuto responsabile della violazione di cui all’art. 21, comma 1, lett. i) e all’art. 30, comma 1, lett. i) della legge n. 157/1992 per aver esercitato la caccia sparando da veicolo a motore; nella medesima nota è, altresì, specificato che a carico del RI, titolare di porto d’armi uso caccia e detentore (oltre che del fucile marca Beretta immediatamente posto sotto sequestro) di n. 9 fucili regolarmente denunciati, era stato emesso in data 22.5.1998 provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni poi revocato nel 2012.
Il ricorrente, in sintesi, ha formulato i seguenti motivi di ricorso: -se è pur vero che l’Amministrazione dispone di discrezionalità nella valutazione in ordine alla idoneità a detenere armi, è altrettanto vero che la commissione di un reato non comporta l’automatico diniego di rinnovo della licenza di porto d’armi, essendo necessaria una specifica motivazione relativamente alla pericolosità e inaffidabilità, motivazione del tutto assente nel caso in esame; -il ritiro cautelare delle armi può avvenire solo in caso di necessità ed urgenza, condizioni palesemente assenti nel caso concreto; -mancata istruttoria e mancata comunicazione avvio procedimento in assenza di esigenze dirette ad evitare pericoli per la pubblica incolumità; -una unica e sporadica violazione non può determinare la perdita dei requisiti per il possesso del titolo abilitativo posseduto da anni; -il procedimento penale è stato definito con oblazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha replicato alla relazione depositata dalla difesa erariale con memoria difensiva con cui ha sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni.
Con ordinanza n. 143, assunta alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2017, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.
In vista dell’Udienza di discussione nessuna delle parti costituite in giudizio ha depositato ulteriori atti o documenti ovvero memorie difensive.
Alla Pubblica Udienza del 10 ottobre 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
In linea generale si osserva che, come noto, la facoltà di detenere e portare armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicché la P.A. può legittimamente negare la detenzione e il porto d’armi anche qualora la condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (in tal senso, da ultimo, TAR Piemonte, sez. I, 5 giugno 2018, n. 693 ; Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 379 ).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che, nel valutare la affidabilità del soggetto circa il possesso e l’uso corretto delle armi, i poteri dell’Autorità di P.S. sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell’arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale ( TAR Piemonte n. 693/2018 cit.; ex multis, TAR Sicilia, Palermo, sez. I; 6 luglio 2018, n. 1556; TAR Marche, 1 giugno 2018, n. 407; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 1 giugno 2018, n. 930; TAR Abruzzo, Pescara, 27 febbraio 2018, n. 73 ).
Premessi gli esposti principi in materia e passando al caso in esame, si rileva che dalla nota dei Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova del 14.11.2016 –posta a base del decreto Prefettizio di divieto di detenzioni armi – risulta che il ricorrente ha esercitato la caccia sparando dall’interno di un veicolo a motore e, conseguentemente, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 30, comma 1, lett. i), della legge n. 157 del 1992, in relazione al divieto previsto dall’art. 21, comma 1, lett. i), della medesima legge.
E’ opportuno fin da subito evidenziare che il ricorrente non ha contestato i fatti precisati nella suddetta comunicazione e, quindi, non ha contestato l’addebito posto a fondamento del decreto di divieto di detenzione armi e munizioni.
Ebbene, la condotta posta in essere dal ricorrente non solo evidenzia una notevole superficialità, imprudenza e spregiudicatezza nell’uso dell’arma, ma risulta soprattutto di estrema gravità e concretamente pericolosa per la collettività (oltre che per lo stesso autore): è invero del tutto evidente (e non si richiede a tal fine una prova pratica) che sparare da un veicolo a motore non consente di avere il pieno controllo dell’arma e mette a rischio l’incolumità di chiunque si trovi a transitare nei paraggi.
L’Amministrazione, dunque, nell’esercizio della discrezionalità ad essa attribuita in questa materia, ha ritenuto che la condotta posta in essere dal ricorrente facesse seriamente dubitare del corretto uso delle armi in futuro da parte dello stesso, valutazione che non può certo dirsi viziata sotto il profilo della ragionevolezza, ma che al contrario appare non solo ragionevole ma del tutto coerente e congrua con la gravità della condotta medesima.
Anche sotto il profilo preventivo i provvedimenti impugnati non sono inficiati dai vizi denunciati, atteso che la gravità della condotta evidenziata richiedeva un immediato intervento inibitorio dell’uso delle armi.
Né, infine, può assumere rilievo la denunciata violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, atteso, da un lato, che la gravità della condotta, come detto, richiedeva un intervento inibitorio urgente, al fine di impedire il ripetersi di condotte analoghe, caratterizzate da evidente imprudenze e pericolosità; dall’altro, che comunque anche in questa sede, il ricorrente non ha evidenziato né allegato concreti ed idonei elementi che, ove prodotti in sede procedimentale, avrebbero potuto condurre ad un provvedimento di segno opposto rispetto a quello concretamente assunto dall’Amministrazione.
In conclusione, le censure formulate in ricorso sono del tutto infondate e vanno respinte.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO