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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 599 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 599 / 2019 del ruolo lavoro
TRA
, con sede in Lozza (VA), Via Volta n. 26, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Grazia Davoli, Via Cavour n. 36, Varese, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
ricorrente - opponente
E
con sede centrale in Roma, Controparte_1
Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Varese,
Via Volta n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra in virtù di procura generale alle liti del
21 luglio 2015 - atto Notaio dr. di Roma - n. 80974 di rep.; Persona_1
resistente – opposto
OGGETTO: opposizione avviso di addebito.
1 CONCLUSIONI
Per la società ricorrente - opponente: come da ricorso.
Per l resistente - opposto: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 23 ottobre 2019 la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 417 2019 00017716 34 000
formato dalla sede di Varese in data 9 settembre 2019 e notificato a mezzo PEC in data 14 CP_1
settembre 2019 per il pagamento del complessivo importo di Euro 390.634,13=, di cui Euro
229.930,74= a titolo di contributi ed il resto per somme aggiuntive secondo il regime sanzionatorio,
di cui all'art.116, ottavo comma, lett. b), della legge n.388/2000, interessi di mora e diritti di notifica,
dovuto in relazione al periodo corrente dal mese di gennaio 2015 al mese di maggio 2017 e non corrisposto.
La società esponente, richiamata l'origine dell'avviso di addebito opposto, e cioè le risultanze del verbale ispettivo n. 201550112652 prot. 8700.24/08/2017.0210889 del 21 luglio 2017, oggetto CP_1
di ricorso amministrativo, respinto dal competente con delibera n. 1227 del 23 ottobre Parte_2
2018, nel merito, previo riferimento alla ripartizione degli oneri probatori in giudizio e lamentata la
“violazione dei principi di buona fede e correttezza dell'operato della Pubblica Amministrazione”, in fatto, assumeva l'infondatezza delle pretese creditizie dell' per “insussistenza della fattispecie CP_1
descritta a verbale” e, in diritto, delineato il quadro normativo regolante la fattispecie, contestava “le ragioni” poste a fondamento dell'addebito in oggetto attraverso le “circostanze documentali”
elencate, in particolare negando la ritenuta “coincidenza sostanziale degli assetti proprietari tra e VA TE s.r.l.” e sostenendo la diversità delle attività svolte dalle due società, Parte_1
a confutazione di ogni rilievo in senso contrario riportato a verbale degli Ispettori intervenuti;
in
2 subordine, sempre la società esponente evidenziava la “erroneità e/o illegittimità del regime sanzionatorio applicato”.
Previa proposizione di istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto,
rassegnava le conclusioni in epigrafe richiamate.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore: riportava la ricostruzione “in fatto” operata nel verbale di accertamento ispettivo e, in diritto, eccepiva la inammissibilità dei rilievi formulati “ex adverso” in relazione ad
“asserite” irregolarità formali riguardanti sempre il verbale di accertamento ispettivo e deduceva
“sull'onere della prova”, “sulla validità e sul valore probatorio dei verbali ispettivi”, “sugli addebiti a titolo di sgravi illegittimi” e “sulle sanzioni civili” applicate.
Concludeva come sopra.
Depositate note di trattazione scritta, disposta, ex art. 421 c.p.c., prova testimoniale, assunta tale prova, all'udienza del 30 gennaio 2025 il Giudice, esaurita la discussione anche con il supporto di note in precedenza autorizzate e preso atto delle conclusioni formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo in calce trascritto.
L'opposizione proposta non va accolta.
In fatto, occorre, innanzi tutto, far riferimento alla documentazione prodotta, avente specifico riguardo alla copia delle visure camerali delle e VA TE (docc. n. 1 e n. 7 in Parte_1
fascicolo di parte ricorrente, e docc n. 2 e n. 3, in fascicolo di parte resistente), alla copia del verbale di accertamento e notificazione n. 2015012652/DDL del 21 luglio 2017 redatto dagli Ispettori CP_1
intervenuti (doc. n. 2, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 1, in fascicolo di parte resistente), alla copia dei contratti di sublocazione tra le parti s.r.l. VA TE e , con le planimetrie Parte_1
e le comunicazioni delle risoluzioni contrattuali, e delle fatture di pagamento dei relativi canoni (docc.
n. 8 e n. 9, in fascicolo di parte ricorrente), alla copia dei contratti di noleggio di macchinari fra le
3 parti / e delle fatture di acquisto del sistema Parte_1 Controparte_2
FXCS sempre dalla (docc. n. 14, n.15, n.16 e n. 17, in fascicolo di parte ricorrente), Controparte_2
alla copia delle fatture di acquisto degli automezzi indicati della s.r.l. VA TE da parte della
(docc. n. 20, in fascicolo di parte ricorrente), alla copia dei LUL della s.r.l. VA Parte_1
TE e della anni 2015-2016 e 2019 (docc. n. 22 e n. 23, in fascicolo di parte Parte_1
ricorrente) ed alla copia dei registri IVA della s.r.l. VA TE e della (docc. n. 9 Parte_1
e n. 10, in fascicolo di parte ricorrente).
Inoltre, sempre in fatto, sono da prendere in considerazione le dichiarazioni rese in sede amministrativa dai lavoratori della società opponente e dai sigg. , Persona_2 Testimone_1
e (docc. n. 5 n. 6, n. 7 e n. 8, in fascicolo di parte resistente) ed è, altresì, da Persona_3
evidenziare che nel corso dell'esperita istruttoria i sottonotati testi hanno, così, riferito, tra l'altro ed in particolare:
1) teste ispettore , escusso all'udienza del 23 giugno 2022: “… confermo il Testimone_2 CP_1
verbale che mi si rammostra, a mia firma, in fascicolo. Le conclusioni riportate nel verbale medesimo sono state fondate sui riscontri di ordine documentale acquisiti e sulle dichiarazioni raccolte. Anche
a livello di attività lavorativa tra le due società indicate nel verbale vi fu una continuità nel senso che i dipendenti nel giro di breve termine sono passati da una società all'altra, con le medesime postazioni lavorative, stesse attività di lavoro ed utilizzo degli stessi macchinari, tranne uno, acquistato in seguito da Quanto sopra riferito fu verificato anche personalmente in sede di accesso secondo Parte_1
indicazioni fornite da ogni singolo lavoratore. Fu il sig. legale rappresentante della ricorrente, Per_2
capo reparto e socio al 10% di VA, che riferì che al momento della chiusura di ogni singola commessa di VA i lavoratori venivano trasferiti all'attuale opponente. Pure lo stesso ufficio personale gestiva i dipendenti di entrambe le società. In particolare è da ricordare la posizione lavorativa del sig. liquidatore e socio al 10% di DEVAR, e contestualmente Persona_3
dipendente di a livello apicale almeno quanto a retribuzione”; Parte_1
4 2) teste , ispettrice , assunta all'udienza del 23 giugno 2022: “…. confermo il Testimone_3 CP_1
verbale redatto con il mio collega elevato nei confronti della opponente, agli atti, e a mie mani. Tes_2
Ricordo al momento solo di un dipendente non proveniente da DEVAR; Parte_1
3) teste operaia, interrogata all'udienza del 19 gennaio 2023: “…. Non ricordo quanto Testimone_4
dichiarai agli ispettori. Non ricordo il periodo di ferie di cui usufruii;
non ricordo più in generale le date. Ricordo solo le attività che svolgevo, quelle descritte nella dichiarazione. Era mio caporeparto nella VA TE il sig. e lo fu subito dopo anche quando io iniziai a lavorare per la Per_2
ricorrente, in seguito vi fu un altro responsabile Io sono tuttora dipendente della ricorrente. Io
continuai a svolgere di fondo le medesime attività che espletavo presso la VA TE, salva poi la mia partecipazione a dei corsi che mi hanno consentito di lavorare nella produzione con mansioni diverse rispetto a prima”;
4) teste impiegata della ricorrente, escussa all'udienza del 19 gennaio Testimone_5
2023: “…confermo la dichiarazione agli atti, che mi si rammostra, in fascicolo di parte . Le due CP_1
società, e VA TE, svolgevano all'inizio le stesse lavorazioni, ossia montaggio di Parte_1
componenti su schede elettroniche e confezionamento, poi puntò sull'innovazione ed Parte_1
acquistò nuovi macchinari, con lavori diversi”;
5) teste , operaio, già dipendente della ricorrente, sentito all'udienza del 19 Testimone_6
gennaio 2023:” …. confermo la dichiarazione a mia firma, in fascicolo di parte , che mi si CP_1
rammostra, Non ricordo di aver reso la seconda dichiarazione che mi si rammostra, a mia firma.”
6) teste impiegato, escusso all'udienza del 18 maggio 2023:” … confermo la Tes_7
dichiarazione resa in sede amministrativa, che mi si rammostra. Ho reso le mie dichiarazioni all'Ispettore, che le ha poi trascritte nel modulo che mi è stato rammostrato”;
7) teste , operaia, assunta all'udienza del 18 maggio 2023:”….. la dichiarazione che Testimone_8
mi si rammostra è sì a mia firma ma non ricordo di aver reso dichiarazioni. Non è mia la grafia della
5 dichiarazione. Non ricordo di aver riferito i contenuti della dichiarazione, che pure mi vengono letti.
….. sono stata dipendente della DEVAR, non ricordo il periodo….. penso di essere stata dipendente anche della .. presso la VA svolgevo un po' tutte le attività come operaia….. era un CP_3
operaio di VA che mi dava le indicazioni sul lavoro da eseguire, non era il sig. Non so dire Per_2
che ruolo rivestisse quest'ultimo in VA……Correggo quanto prima riferito, sono attualmente dipendente della ; Parte_1
8) teste operaia, interrogata all'udienza del 18 maggio 2023: “…. la firma apposta Testimone_9
alla dichiarazione che mi si rammostra è la mia. La grafia della dichiarazione non è la mia. Non
ricordo di aver reso dichiarazioni ad un ispettore. Rileggendo la dichiarazione, vi sono comunque delle “cose che non mi tornano”. La grafia nella parte retrostante del foglio della dichiarazione è la mia. Ricordo che gli avvitatori furono cambiati, lo stabile dove lavoravo era lo stesso, prima lavoravo al primo piano e poi al secondo, i servizi erano diversi. Sono stata dipendente DEVAR, non ricordo in che periodo. Sono stata dipendente anche In VA ero collaudatrice, in Parte_1 Parte_1
dopo corsi interni, eseguii anche controlli visivi sui prodotti. In VA il mio responsabile era il sig.
, in il sig. lavoro in sempre Persona_4 Parte_1 Persona_5 Parte_1
come operaia”;
9) teste , operaio, sentito all'udienza del 17 ottobre 2023: “sono stato dipendente della Tes_10
ricorrente sempre come apprendista operaio dal febbraio 2014 all'ottobre/novembre 2015, se non ricordo male…. confermo la dichiarazione a mia firma, che mi si rammostra, In particolare, ho iniziato a lavorare come apprendista per la società VA ed ho poi proseguito per la ricorrente,
sempre come apprendista, operando sulle stesse macchine e con le stesse attrezzature, in continuità.
Ho sempre collaudato schede elettroniche. Il sig. mi ha seguito per la formazione nella fase Per_2
iniziale del mio rapporto ed in seguito allo stesso chiedevo chiarimenti in caso di bisogno nella mia attività. Di regola, era il capo reparto o comunque un responsabile che mi dava indicazioni sul lavoro.
Ho lavorato all'interno dello stesso stabilimento, in due locali diversi nel corso dell'intero mio
6 rapporto. Preciso che nei due locali ove ho operato erano presenti comunque macchine di modello diverso, sempre per la medesima lavorazione, ossia il collaudo delle schede tecniche, e con ciò
rettifico parzialmente quanto sopra riferito. Non ricordo se le dichiarazioni mi sono state rilette. Non
ho scritto io la dichiarazione”;
10) teste operaio, “prima dipendente della VA e poi della ricorrente”, escusso Testimone_11
all'udienza del 17 ottobre 2023: “…. confermo la dichiarazione a mia firma, che mi si rammostra.
Nel periodo in cui ho lavorato per VA e per mi sono sempre occupato del collaudo Parte_1
delle schede e della loro chiusura, con assemblaggio meccanico. Ho lavorato sempre negli stessi locali e con le stesse macchine, per i periodi di attività per VA e per Non è mia la grafia Parte_1
delle parti scritte a mano della dichiarazione. Non ricordo se la dichiarazione mi è stata riletta, credo di sì”;
11) teste , impiegata, assunta all'udienza del 23 gennaio 2024:”….. Premetto che Testimone_12
sono stata dipendente della ricorrente sino all'anno 2017 come operaia. Confermo la dichiarazione resa in sede ispettiva, che mi si rammostra, in fascicolo di parte . Il sig. è sempre stato il CP_1 Per_2
mio riferimento sia in VA che in e ciò quanto ad indicazioni sul lavoro che a ferie e Parte_1
permessi. Ho sempre svolto le stesse attività sia in VA che in e così pure mi muovevo Parte_1
all'interno delle postazioni lavorative allo stesso modo, sempre girando tra postazioni a seconda delle necessità. Il mio rapporto di lavoro con cessò nell'ottobre 2017”; Parte_1
12) teste , ingegnere elettronico, dipendente della dal settembre Testimone_13 Parte_1
2015, interrogato all'udienza del 23 gennaio 2024: sui capitoli del ricorso: “confermo le circostanze dei capitoli da n. 1 a n. 6 a partire da settembre 2015, epoca della mia assunzione presso la ricorrente.
non ho mai lavorato per . Ho sempre visto commesse ed ordini , mai VA. Parte_3 Parte_1
Si lavorava su macchinari quando io iniziai a prestare attività presso la stessa……...” Parte_1
7 Ora, in diritto, alla luce della documentazione sopra indicata e delle risultanze sopra riportate, pare opportuno seguire l'ordine dei motivi di ricorso svolti dalla nell'atto introduttivo Parte_1
del presente giudizio.
1) “Violazione dei principi di buona fede e correttezza dell'operato della Pubblica
Amministrazione”: la doglianza formulata non va condivisa.
Parte opponente ha sostenuto che la violazione denunciata deriva dalla durata dell'accertamento ispettivo, iniziato con il primo accesso del 12 giugno 2015 e conclusosi con il già citato verbale del 21 luglio 2017, durata destinata ad incidere sull'esercizio di difesa del soggetto destinatario del verbale medesimo, ritenuto trasgressore: al riguardo è, tuttavia, da rilevare, per quanto più interessa nella presente sede, che il verbale in oggetto riporta gli esiti dettagliati dell'accertamento, con la puntuale indicazione delle specifiche e circostanziate fonti di prova degli illeciti addebitati, e che la attuale società ricorrente è stata messa a conoscenza delle contestazioni mossele e del loro fondamento, fattuale e normativo, tanto da proporre nel presente giudizio una ampia serie di motivi di opposizione inerenti modalità e merito della verifica ispettiva.
Così ritenuto non pregiudicato il diritto di difesa della società esponente, più in particolare,
per completezza espositiva, è, poi, anche da segnalare che: a) la complessità delle indagini svolte dai funzionari intervenuti, comunque, ben si desume dall'ampia ed articolata CP_1
parte del verbale dedicata all'”esito dell'accertamento”; b) le conclusioni formulate dagli
Ispettori nel verbale in questione non risultano fondate unicamente sulla documentazione messa a disposizione dalla attuale società opponente, come dalla stessa sostenuto in ricorso
(pag.5), posto che pure sono state raccolte le dichiarazioni di una serie di lavoratori interessati dalla procedura di mobilità menzionata sempre nel verbale “de quo” ed iscritti nelle relative liste, dichiarazioni allegate alla memoria difensiva;
c) il momento conclusivo CP_1
dell'accertamento è da individuare in quello in cui gli Ispettori acquisiscono tutti i dati ed i
8 riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione della verifica nella sua globalità, comprendendo anche i tempi tecnici utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione ed il controllo degli elementi formati e raccolti;
d) l'eventuale inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento amministrativo,
nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla
Legge n. 241 del 1990, o dei principi di correttezza e buona fede, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio, salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' (cfr. Cass. n. 31954/2019). CP_1
2) Oneri probatori e loro ripartizione: in relazione alle questioni poste da parte opponente in argomento, è da ritenere sufficiente richiamare quegli orientamenti della giurisprudenza di legittimità formatisi in materia e in particolare evidenziare, per un verso, che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' , parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla CP_1
preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile” (ord. della Suprema Corte n. 27274/2018), e,
per altro verso, che “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanta il diritto al relativo beneficio l'onere di provare la sussistenza dei requisiti necessari in relazione alle fattispecie normative di volta in volta invocate” (ord. della
Suprema Corte n. 1157/2018); in particolare, nella fattispecie, non può che venire in considerazione questo secondo orientamento, per il quale, in sostanza, grava sulla parte datoriale dimostrare la sussistenza di elementi positivi per la fruizione dei benefici contributivi e l'insussistenza di fatti negativi per il loro godimento.
3) Nel merito, i motivi proposti dalla società ricorrente non vanno accolti.
9 Pare, innanzi tutto, opportuno riportare i “passaggi” più rilevanti del sopra citato verbale del 21 luglio
2017, posti a fondamento dagli Ispettori intervenuti delle conclusioni rassegnate e poi recepiti nell'avviso di addebito qui opposto.
“…….L'azienda i occupa della fabbricazione di schede elettroniche nell'unità Parte_1
produttiva di Lozza, via Volta 26; fino al 9 gennaio 2017 la sede legale era a Varese in via Rossini 1,
mentre quella operativa era in via Ghiberti 10. Sin dall'inizio dell'attività la a Parte_1
in parte utilizzato personale proveniente dalle liste di mobilità beneficiando degli sgravi contributivi previsti dalla L. 223/91 e successive modifiche. Il suddetto personale viene elencato nella seguente tabella e, tranne la lavoratrice era precedentemente occupato presso la Parte_4
ditta DEVAR SYSTEM S.r.l…………………………………………………………………………..
Si precisa che dei 29 lavoratori 26 sono stati assunti a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato.
Come prima precisato la lavoratrice non proviene dalle liste di mobilità della DEVAR Pt_4
SYSTEM S.r.l. e, quindi, il relativo sgravio non è oggetto del presente verbale.
Con il presente verbale si provvede a recuperare i suddetti sgravi in quanto:
• La compagine sociale della DEVAR SYSTEM S.r.l. è la seguente: è Persona_6
possessore del 90% delle quote societarie ed è stato amministratore unico fino al 22/12/2014;
(figlio di ) è stato possessore del restante 10% fino al 22/10/2014 Persona_2 Tes_6
ed è stato dipendente della DEVAR SYSTEM S.r.l. fino al 01/06/2015 con mansioni di capo reparto e responsabile tecnico. Il 22 ottobre 2014 la quota di 10% della DEVAR Per_2
SYSTEM S.r.l., viene rilevata da che dal 23/12/2014 diventa anche Persona_3
liquidatore della stessa società. Contestualmente il è stato anche dipendente della Per_3
dal 01/06/2015 al 13/01/2017. Con sentenza del Tribunale di Varese Parte_1
del 12/05/2017 la DEVAR SYSTEM S.r.l. è stata dichiarata fallita.
10 • La compagine sociale della è la seguente: è Parte_1 Persona_2
possessore dell'80% delle quote societarie nonché amministratore unico;
Testimone_5
è possessore del restante 20% nonché dipendente della dal
[...] Parte_1
12/01/2015 e già dipendente della DEVAR SYSTEM S.r.l. fino al 19/12/2014.
• In definitiva tra la e la DEVAR SYSTEM S.r.l. vi è una parziale Parte_1
coincidenza degli assetti proprietari nonché un rapporto di controllo e collegamento in virtù
anche di una sostanziale coincidenza di interessi tra e il figlio Persona_6 Per_2
• Il sig. come già evidenziato, è uno dei due soci ed è stato liquidatore della Persona_3
DEVAR SYSTEM S.r.l.. Lo stesso ha svolto per la come dichiarato Parte_1
dallo stesso e da le mansioni di supporto amministrativo per l'avvio Persona_2
dell'attività aziendale in funzione della sua precedente esperienza lavorativa nel settore e chiamato da per coadiuvarlo nell'avvio dell'attività della nuova ditta. Persona_2
Quanto sopra è avallato dalla retribuzione corrisposta al , per la sua attività lavorativa Per_3
nella pari a oltre € 230,00 al giorno (valore nettamente superiore alla Parte_1
retribuzione prevista dal CCNL di categoria) e dalle sue frequenti trasferte effettuate presso clienti e fornitori.
• Dall'esame della documentazione contabile è emerso che la maggior parte dei clienti e dei fornitori della oincide con i clienti e i fornitori della DEVAR SYSTEM Parte_1
S.r.l..
• per la DEVAR SYSTEM S.r.l. è stato socio di minoranza fino al 22/12/2014 Persona_2
senza esserne amministratore, ma dipendente con funzioni direttive fino al 01/06/2015.
Contemporaneamente e contestualmente all'attività di dipendente con funzioni direttive presso la DEVAR SYSTEM S.r.l. ha svolto per la funzioni di Parte_1
amministratore unico e socio di maggioranza.
11 • La a svolto l'attività con dipendenti fino al 9 gennaio 2017 negli stessi Parte_1
locali di via Ghiberti 10 in cui svolgeva l'attività lavorativa la ditta DEVAR SYSTEM S.r.l..
Negli stessi locali, per alcuni mesi, le due srl operavano contestualmente;
la prima per evadere gli ordini residui e la seconda che iniziava l'attività lavorativa, come sopra specificato, per lo più per gli stessi clienti e con gli stessi fornitori.
• La a iniziato la sua attività avvalendosi esclusivamente del personale Parte_1
licenziato dalla ditta DEVAR SYSTEM S.r.l. e a “basso costo contributivo”: una parte, quelli provenienti dalle liste di mobilità, oggetto della presente verifica. Una seconda parte, sei dipendenti, provenienti dalla DEVAR SYSTEM S.r.l. a tempo determinato e, quindi, assunti dalla sufruendo degli sgravi previsti dalla legge 190/2014; come per i Parte_1
sopraelencati dipendenti assunti dalle liste di mobilità, il tempo intercorso tra il licenziamento dalla DEVAR SYSTEM S.r.l. e l'assunzione alla stato di pochi giorni Parte_1
lavorativi. La terza parte (8 dipendenti assunti a marzo 2015 e 8 assunti ad aprile 2015) è
composta da personale assunto con contratto di apprendistato dalla DEVAR SYSTEM S.r.l.,
licenziato dalla stessa (il 18/3/2015 o il 12/4/2015) e il giorno successivo assunto dalla sempre con il medesimo contratto. Parte_1
• La ha pagato alla DEVAR SYSTEM S.r.l. un canone di sub-affitto in Parte_1
quanto quest'ultima era ancora titolare dei contratti d'affitto con i proprietari delle mura.
• Il lavoro veniva svolto dai dipendenti sulle stesse stazioni/macchinari e con le stesse modalità per entrambe le srl. Come precisato dal nella dichiarazione liberamente Persona_2
rilasciata agli scriventi in data 12/06/2015, durante la coesistenza delle due srl, le postazioni di lavoro venivano utilizzate contestualmente dai dipendenti DEVAR SYSTEM S.r.l. per terminare le ultime commesse residue e dai lavoratori per le nuove Parte_1
commesse; in definitiva, afferma “non ci sono specifiche postazioni di lavoro Per_2
utilizzate dal personale DEVAR SYSTEM S.r.l., ma questi ultimi utilizzano quelle disponibili”. 12 • Come dichiarato agli scriventi dallo stesso , i macchinari utilizzati dalla Persona_2
sono gli stessi della DEVAR SYSTEM S.r.l. tranne uno, acquistato in Parte_1
sostituzione di un macchinario che non era di proprietà di quest'ultima, e un altro acquistato nel settembre 2016 dalla er il miglioramento di una fase produttiva già Parte_1
esistente. Tutti i macchinari provenienti dalla DEVAR SYSTEM S.r.l. non sono stati periziati e, come affermato sia dal liquidatore della ditta cedente che dall'amministratore della ditta acquirente, il prezzo è stato stabilito solo con un accordo verbale tra le parti.
• Alcuni dipendenti nella loro dichiarazione, liberamente rilasciata agli scriventi, hanno affermato di essere a conoscenza della successiva riassunzione nella nuova ditta………….”.
Ora, è da rappresentare che le risultanze del verbale sopra trascritte, in parte ricavate dalla documentazione visionata durante gli accessi ispettivi ed anche prodotta in causa (es. visure camerali delle società e registrazioni sui LUL) ed in parte desunte dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati sempre in sede amministrativa ed allegate nel presente giudizio (e già è da evidenziare che
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è
liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori - nella specie, la
Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato,
al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni -“ - Cass n. 3525/2005 - e vedi anche Cass. n. 15073/2008), hanno trovato, in numero prevalente, pure adeguato riscontro probatorio nelle deposizioni rese da alcuni
13 testi escussi nel corso dell'istruttoria esperita nella presente causa (vedi, indipendentemente dalle
Tes_1 dichiarazioni dei testi e ispettori, quelle, ad es., dei testi , e Tes_2 Tes_3 Tes_7 Tes_11
lavoratori, in particolare confermative di quanto riferito in ambito amministrativo). Tes_12
Più in particolare, in diritto, occorre significare che, fermo il richiamo al disposto dell' art. 1, comma
118, della legge n. 190/2014 ed a quello dell'art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 223/1991:
- l'art. 8, comma 4 bis, sempre della legge n. 223/1991, così recita: "Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo”;
- la giurisprudenza di legittimità si è espressa in argomento nel senso che:
a) “Ai fini dell'esclusione dai benefici contributivi previsti dall'art. 8 legge n. 223 del 1991
delle imprese che, pur riassumendo lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità,
abbiano "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti (così come previsto dal comma quarto bis dell'art. 8 cit.,
introdotto dall'art. 2 D.L. n. 299 del 1994, convertito con modificazioni in legge n. 451
del 1994), per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" possono ritenersi tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra” (Cass. n. 9532/2002 - e vedi, sulla stessa linea, Cass. n.
16288/2011);
14 b) “I diritti alle agevolazioni contributive, di cui all'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991,
spettano ai datori di lavoro che assumono, senza esservi obbligati, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ma non anche a quelli tenuti per legge all'assunzione, come nell'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c.; tali benefici, pertanto, non sono dovuti in caso di società, appartenenti al medesimo gruppo familiare e con un'unica direzione, che pongono in essere frequenti scambi di personale in correlazione con cessioni di azienda o di rami della stessa, o in dipendenza di ipotesi di subappalto, essendo unico il centro di imputazione dei rapporti ed organizzazione,
salvo che la società richiedente dimostri gli elementi di novità della nuova struttura rispetto alla pregressa e l'autonomia della funzione produttiva” (ord. della Suprema Corte n.
11935/2019);
c) in ogni caso, il trasferimento di azienda può anche avvenire “di fatto” (cfr., solo sul principio, Cass. n. 13648/2019) e “nelle ipotesi di trasferimento di azienda la verifica di un effettivo incremento occupazionale idoneo ad attribuire il diritto agli sgravi contributivi deve essere effettuato con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, comprendente cose corporali, beni immateriali, rapporti obbligatori, rapporti di lavoro……” (Cass. n.
12589/1999).
Con più diretto riguardo al caso di specie, è, così, da ritenere che, pur tenuto conto di quanto dedotto e documentato in causa dalla attuale società opponente, la parziale coincidenza degli assetti proprietari tra s.r.l. VA TE e e l'esistenza, comunque, di un Parte_1
collegamento tra le medesime, derivante da tali assetti (vedi anche cariche e posizioni lavorative di e , secondo quanto riportato nel verbale ispettivo e Testimone_5 Persona_3
confermato in giudizio, oltre che: a) dall'impiego, in via esclusiva, da parte della , Parte_1
soprattutto all'inizio della sua attività, di personale dipendente proveniente dalla s.r.l. VA
TE, assunto, pure in epoca successiva, nel giro di breve tempo dalla cessazione del precedente rapporto lavorativo con la s.r.l. VA TE, come accertato sempre nel verbale ispettivo ed
15 acquisito in causa;
b) dall'utilizzo da parte dei lavoratori della degli stessi Parte_1
macchinari adoperati presso la s.r.l. VA TE tra l'altro nelle stesse stazioni/postazioni -
all'interno dell'unico immobile destinato alle attività -, come ancora da verbale, contenente pure uno specifico riferimento alla dichiarazione resa al riguardo agli Ispettori intervenuti da
[...]
nella sua indicata qualità, con ad oggetto, inoltre, un paio di precisazioni su qualche Per_2
nuovo “bene” acquistato negli anni successivi;
c) dallo svolgimento, come minimo, di una identica attività di assemblaggio, stando alle visure camerali di entrambe le società ed alle dichiarazioni dei lavoratori;
d) dalla preventiva conoscenza, da parte di alcuni di questi,
dipendenti della s.r.l. VA TE (solo in via esemplificativa, le sigg.re e ed il Tes_12 Tes_7
sig. , della successiva riassunzione da parte della , non possano che far Tes_6 Parte_1
escludere che da parte della attuale società opponente sia stata fornita prova piena e certa dell'esistenza di quei requisiti di legge per fruire dei benefici contributivi conseguiti, ex lege n.
223/1991 e ss.mm., negata nel verbale ispettivo, relativo pure ad un connesso addebito riferito alla posizione lavorativa di posto a fondamento dell'avviso di addebito qui Testimone_5
opposto.
Da ultimo, è da reputare che alla non dimostrata spettanza dei benefici contributivi goduti, come sopra concluso, consegua l'applicazione del regime sanzionatorio della “evasione” contributiva,
e non della semplice “omissione” contributiva, ex art. 116, ottavo comma, lettera b), della legge n. 388/2000 (cfr., tra le altre, Cass. n. 20845/2015).
Eppertanto, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'opposizione proposta va respinta.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano come da dispositivo.
16
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, a mezzo ricorso depositato in data 23
ottobre 2019, dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 417 2019 00017716 34 000 emesso dall' Controparte_1
Sede di Varese, così provvede:
[...]
1) respinge l'opposizione;
2) condanna la società opponente a pagare in favore dell'Istituto opposto le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00=, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 30 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Varese, 2^ Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 599 / 2019 del ruolo lavoro
TRA
, con sede in Lozza (VA), Via Volta n. 26, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Grazia Davoli, Via Cavour n. 36, Varese, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
ricorrente - opponente
E
con sede centrale in Roma, Controparte_1
Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Varese,
Via Volta n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra in virtù di procura generale alle liti del
21 luglio 2015 - atto Notaio dr. di Roma - n. 80974 di rep.; Persona_1
resistente – opposto
OGGETTO: opposizione avviso di addebito.
1 CONCLUSIONI
Per la società ricorrente - opponente: come da ricorso.
Per l resistente - opposto: come da memoria difensiva. CP_1
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 23 ottobre 2019 la , in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 417 2019 00017716 34 000
formato dalla sede di Varese in data 9 settembre 2019 e notificato a mezzo PEC in data 14 CP_1
settembre 2019 per il pagamento del complessivo importo di Euro 390.634,13=, di cui Euro
229.930,74= a titolo di contributi ed il resto per somme aggiuntive secondo il regime sanzionatorio,
di cui all'art.116, ottavo comma, lett. b), della legge n.388/2000, interessi di mora e diritti di notifica,
dovuto in relazione al periodo corrente dal mese di gennaio 2015 al mese di maggio 2017 e non corrisposto.
La società esponente, richiamata l'origine dell'avviso di addebito opposto, e cioè le risultanze del verbale ispettivo n. 201550112652 prot. 8700.24/08/2017.0210889 del 21 luglio 2017, oggetto CP_1
di ricorso amministrativo, respinto dal competente con delibera n. 1227 del 23 ottobre Parte_2
2018, nel merito, previo riferimento alla ripartizione degli oneri probatori in giudizio e lamentata la
“violazione dei principi di buona fede e correttezza dell'operato della Pubblica Amministrazione”, in fatto, assumeva l'infondatezza delle pretese creditizie dell' per “insussistenza della fattispecie CP_1
descritta a verbale” e, in diritto, delineato il quadro normativo regolante la fattispecie, contestava “le ragioni” poste a fondamento dell'addebito in oggetto attraverso le “circostanze documentali”
elencate, in particolare negando la ritenuta “coincidenza sostanziale degli assetti proprietari tra e VA TE s.r.l.” e sostenendo la diversità delle attività svolte dalle due società, Parte_1
a confutazione di ogni rilievo in senso contrario riportato a verbale degli Ispettori intervenuti;
in
2 subordine, sempre la società esponente evidenziava la “erroneità e/o illegittimità del regime sanzionatorio applicato”.
Previa proposizione di istanza di sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto,
rassegnava le conclusioni in epigrafe richiamate.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore: riportava la ricostruzione “in fatto” operata nel verbale di accertamento ispettivo e, in diritto, eccepiva la inammissibilità dei rilievi formulati “ex adverso” in relazione ad
“asserite” irregolarità formali riguardanti sempre il verbale di accertamento ispettivo e deduceva
“sull'onere della prova”, “sulla validità e sul valore probatorio dei verbali ispettivi”, “sugli addebiti a titolo di sgravi illegittimi” e “sulle sanzioni civili” applicate.
Concludeva come sopra.
Depositate note di trattazione scritta, disposta, ex art. 421 c.p.c., prova testimoniale, assunta tale prova, all'udienza del 30 gennaio 2025 il Giudice, esaurita la discussione anche con il supporto di note in precedenza autorizzate e preso atto delle conclusioni formulate, pronunciava sentenza, con cui definiva il giudizio, dando lettura del dispositivo in calce trascritto.
L'opposizione proposta non va accolta.
In fatto, occorre, innanzi tutto, far riferimento alla documentazione prodotta, avente specifico riguardo alla copia delle visure camerali delle e VA TE (docc. n. 1 e n. 7 in Parte_1
fascicolo di parte ricorrente, e docc n. 2 e n. 3, in fascicolo di parte resistente), alla copia del verbale di accertamento e notificazione n. 2015012652/DDL del 21 luglio 2017 redatto dagli Ispettori CP_1
intervenuti (doc. n. 2, in fascicolo di parte ricorrente, e doc. n. 1, in fascicolo di parte resistente), alla copia dei contratti di sublocazione tra le parti s.r.l. VA TE e , con le planimetrie Parte_1
e le comunicazioni delle risoluzioni contrattuali, e delle fatture di pagamento dei relativi canoni (docc.
n. 8 e n. 9, in fascicolo di parte ricorrente), alla copia dei contratti di noleggio di macchinari fra le
3 parti / e delle fatture di acquisto del sistema Parte_1 Controparte_2
FXCS sempre dalla (docc. n. 14, n.15, n.16 e n. 17, in fascicolo di parte ricorrente), Controparte_2
alla copia delle fatture di acquisto degli automezzi indicati della s.r.l. VA TE da parte della
(docc. n. 20, in fascicolo di parte ricorrente), alla copia dei LUL della s.r.l. VA Parte_1
TE e della anni 2015-2016 e 2019 (docc. n. 22 e n. 23, in fascicolo di parte Parte_1
ricorrente) ed alla copia dei registri IVA della s.r.l. VA TE e della (docc. n. 9 Parte_1
e n. 10, in fascicolo di parte ricorrente).
Inoltre, sempre in fatto, sono da prendere in considerazione le dichiarazioni rese in sede amministrativa dai lavoratori della società opponente e dai sigg. , Persona_2 Testimone_1
e (docc. n. 5 n. 6, n. 7 e n. 8, in fascicolo di parte resistente) ed è, altresì, da Persona_3
evidenziare che nel corso dell'esperita istruttoria i sottonotati testi hanno, così, riferito, tra l'altro ed in particolare:
1) teste ispettore , escusso all'udienza del 23 giugno 2022: “… confermo il Testimone_2 CP_1
verbale che mi si rammostra, a mia firma, in fascicolo. Le conclusioni riportate nel verbale medesimo sono state fondate sui riscontri di ordine documentale acquisiti e sulle dichiarazioni raccolte. Anche
a livello di attività lavorativa tra le due società indicate nel verbale vi fu una continuità nel senso che i dipendenti nel giro di breve termine sono passati da una società all'altra, con le medesime postazioni lavorative, stesse attività di lavoro ed utilizzo degli stessi macchinari, tranne uno, acquistato in seguito da Quanto sopra riferito fu verificato anche personalmente in sede di accesso secondo Parte_1
indicazioni fornite da ogni singolo lavoratore. Fu il sig. legale rappresentante della ricorrente, Per_2
capo reparto e socio al 10% di VA, che riferì che al momento della chiusura di ogni singola commessa di VA i lavoratori venivano trasferiti all'attuale opponente. Pure lo stesso ufficio personale gestiva i dipendenti di entrambe le società. In particolare è da ricordare la posizione lavorativa del sig. liquidatore e socio al 10% di DEVAR, e contestualmente Persona_3
dipendente di a livello apicale almeno quanto a retribuzione”; Parte_1
4 2) teste , ispettrice , assunta all'udienza del 23 giugno 2022: “…. confermo il Testimone_3 CP_1
verbale redatto con il mio collega elevato nei confronti della opponente, agli atti, e a mie mani. Tes_2
Ricordo al momento solo di un dipendente non proveniente da DEVAR; Parte_1
3) teste operaia, interrogata all'udienza del 19 gennaio 2023: “…. Non ricordo quanto Testimone_4
dichiarai agli ispettori. Non ricordo il periodo di ferie di cui usufruii;
non ricordo più in generale le date. Ricordo solo le attività che svolgevo, quelle descritte nella dichiarazione. Era mio caporeparto nella VA TE il sig. e lo fu subito dopo anche quando io iniziai a lavorare per la Per_2
ricorrente, in seguito vi fu un altro responsabile Io sono tuttora dipendente della ricorrente. Io
continuai a svolgere di fondo le medesime attività che espletavo presso la VA TE, salva poi la mia partecipazione a dei corsi che mi hanno consentito di lavorare nella produzione con mansioni diverse rispetto a prima”;
4) teste impiegata della ricorrente, escussa all'udienza del 19 gennaio Testimone_5
2023: “…confermo la dichiarazione agli atti, che mi si rammostra, in fascicolo di parte . Le due CP_1
società, e VA TE, svolgevano all'inizio le stesse lavorazioni, ossia montaggio di Parte_1
componenti su schede elettroniche e confezionamento, poi puntò sull'innovazione ed Parte_1
acquistò nuovi macchinari, con lavori diversi”;
5) teste , operaio, già dipendente della ricorrente, sentito all'udienza del 19 Testimone_6
gennaio 2023:” …. confermo la dichiarazione a mia firma, in fascicolo di parte , che mi si CP_1
rammostra, Non ricordo di aver reso la seconda dichiarazione che mi si rammostra, a mia firma.”
6) teste impiegato, escusso all'udienza del 18 maggio 2023:” … confermo la Tes_7
dichiarazione resa in sede amministrativa, che mi si rammostra. Ho reso le mie dichiarazioni all'Ispettore, che le ha poi trascritte nel modulo che mi è stato rammostrato”;
7) teste , operaia, assunta all'udienza del 18 maggio 2023:”….. la dichiarazione che Testimone_8
mi si rammostra è sì a mia firma ma non ricordo di aver reso dichiarazioni. Non è mia la grafia della
5 dichiarazione. Non ricordo di aver riferito i contenuti della dichiarazione, che pure mi vengono letti.
….. sono stata dipendente della DEVAR, non ricordo il periodo….. penso di essere stata dipendente anche della .. presso la VA svolgevo un po' tutte le attività come operaia….. era un CP_3
operaio di VA che mi dava le indicazioni sul lavoro da eseguire, non era il sig. Non so dire Per_2
che ruolo rivestisse quest'ultimo in VA……Correggo quanto prima riferito, sono attualmente dipendente della ; Parte_1
8) teste operaia, interrogata all'udienza del 18 maggio 2023: “…. la firma apposta Testimone_9
alla dichiarazione che mi si rammostra è la mia. La grafia della dichiarazione non è la mia. Non
ricordo di aver reso dichiarazioni ad un ispettore. Rileggendo la dichiarazione, vi sono comunque delle “cose che non mi tornano”. La grafia nella parte retrostante del foglio della dichiarazione è la mia. Ricordo che gli avvitatori furono cambiati, lo stabile dove lavoravo era lo stesso, prima lavoravo al primo piano e poi al secondo, i servizi erano diversi. Sono stata dipendente DEVAR, non ricordo in che periodo. Sono stata dipendente anche In VA ero collaudatrice, in Parte_1 Parte_1
dopo corsi interni, eseguii anche controlli visivi sui prodotti. In VA il mio responsabile era il sig.
, in il sig. lavoro in sempre Persona_4 Parte_1 Persona_5 Parte_1
come operaia”;
9) teste , operaio, sentito all'udienza del 17 ottobre 2023: “sono stato dipendente della Tes_10
ricorrente sempre come apprendista operaio dal febbraio 2014 all'ottobre/novembre 2015, se non ricordo male…. confermo la dichiarazione a mia firma, che mi si rammostra, In particolare, ho iniziato a lavorare come apprendista per la società VA ed ho poi proseguito per la ricorrente,
sempre come apprendista, operando sulle stesse macchine e con le stesse attrezzature, in continuità.
Ho sempre collaudato schede elettroniche. Il sig. mi ha seguito per la formazione nella fase Per_2
iniziale del mio rapporto ed in seguito allo stesso chiedevo chiarimenti in caso di bisogno nella mia attività. Di regola, era il capo reparto o comunque un responsabile che mi dava indicazioni sul lavoro.
Ho lavorato all'interno dello stesso stabilimento, in due locali diversi nel corso dell'intero mio
6 rapporto. Preciso che nei due locali ove ho operato erano presenti comunque macchine di modello diverso, sempre per la medesima lavorazione, ossia il collaudo delle schede tecniche, e con ciò
rettifico parzialmente quanto sopra riferito. Non ricordo se le dichiarazioni mi sono state rilette. Non
ho scritto io la dichiarazione”;
10) teste operaio, “prima dipendente della VA e poi della ricorrente”, escusso Testimone_11
all'udienza del 17 ottobre 2023: “…. confermo la dichiarazione a mia firma, che mi si rammostra.
Nel periodo in cui ho lavorato per VA e per mi sono sempre occupato del collaudo Parte_1
delle schede e della loro chiusura, con assemblaggio meccanico. Ho lavorato sempre negli stessi locali e con le stesse macchine, per i periodi di attività per VA e per Non è mia la grafia Parte_1
delle parti scritte a mano della dichiarazione. Non ricordo se la dichiarazione mi è stata riletta, credo di sì”;
11) teste , impiegata, assunta all'udienza del 23 gennaio 2024:”….. Premetto che Testimone_12
sono stata dipendente della ricorrente sino all'anno 2017 come operaia. Confermo la dichiarazione resa in sede ispettiva, che mi si rammostra, in fascicolo di parte . Il sig. è sempre stato il CP_1 Per_2
mio riferimento sia in VA che in e ciò quanto ad indicazioni sul lavoro che a ferie e Parte_1
permessi. Ho sempre svolto le stesse attività sia in VA che in e così pure mi muovevo Parte_1
all'interno delle postazioni lavorative allo stesso modo, sempre girando tra postazioni a seconda delle necessità. Il mio rapporto di lavoro con cessò nell'ottobre 2017”; Parte_1
12) teste , ingegnere elettronico, dipendente della dal settembre Testimone_13 Parte_1
2015, interrogato all'udienza del 23 gennaio 2024: sui capitoli del ricorso: “confermo le circostanze dei capitoli da n. 1 a n. 6 a partire da settembre 2015, epoca della mia assunzione presso la ricorrente.
non ho mai lavorato per . Ho sempre visto commesse ed ordini , mai VA. Parte_3 Parte_1
Si lavorava su macchinari quando io iniziai a prestare attività presso la stessa……...” Parte_1
7 Ora, in diritto, alla luce della documentazione sopra indicata e delle risultanze sopra riportate, pare opportuno seguire l'ordine dei motivi di ricorso svolti dalla nell'atto introduttivo Parte_1
del presente giudizio.
1) “Violazione dei principi di buona fede e correttezza dell'operato della Pubblica
Amministrazione”: la doglianza formulata non va condivisa.
Parte opponente ha sostenuto che la violazione denunciata deriva dalla durata dell'accertamento ispettivo, iniziato con il primo accesso del 12 giugno 2015 e conclusosi con il già citato verbale del 21 luglio 2017, durata destinata ad incidere sull'esercizio di difesa del soggetto destinatario del verbale medesimo, ritenuto trasgressore: al riguardo è, tuttavia, da rilevare, per quanto più interessa nella presente sede, che il verbale in oggetto riporta gli esiti dettagliati dell'accertamento, con la puntuale indicazione delle specifiche e circostanziate fonti di prova degli illeciti addebitati, e che la attuale società ricorrente è stata messa a conoscenza delle contestazioni mossele e del loro fondamento, fattuale e normativo, tanto da proporre nel presente giudizio una ampia serie di motivi di opposizione inerenti modalità e merito della verifica ispettiva.
Così ritenuto non pregiudicato il diritto di difesa della società esponente, più in particolare,
per completezza espositiva, è, poi, anche da segnalare che: a) la complessità delle indagini svolte dai funzionari intervenuti, comunque, ben si desume dall'ampia ed articolata CP_1
parte del verbale dedicata all'”esito dell'accertamento”; b) le conclusioni formulate dagli
Ispettori nel verbale in questione non risultano fondate unicamente sulla documentazione messa a disposizione dalla attuale società opponente, come dalla stessa sostenuto in ricorso
(pag.5), posto che pure sono state raccolte le dichiarazioni di una serie di lavoratori interessati dalla procedura di mobilità menzionata sempre nel verbale “de quo” ed iscritti nelle relative liste, dichiarazioni allegate alla memoria difensiva;
c) il momento conclusivo CP_1
dell'accertamento è da individuare in quello in cui gli Ispettori acquisiscono tutti i dati ed i
8 riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione della verifica nella sua globalità, comprendendo anche i tempi tecnici utili e necessari per l'analisi, l'elaborazione ed il controllo degli elementi formati e raccolti;
d) l'eventuale inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento amministrativo,
nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento dettate dalla
Legge n. 241 del 1990, o dei principi di correttezza e buona fede, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio, salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' (cfr. Cass. n. 31954/2019). CP_1
2) Oneri probatori e loro ripartizione: in relazione alle questioni poste da parte opponente in argomento, è da ritenere sufficiente richiamare quegli orientamenti della giurisprudenza di legittimità formatisi in materia e in particolare evidenziare, per un verso, che “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell' , parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla CP_1
preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile” (ord. della Suprema Corte n. 27274/2018), e,
per altro verso, che “in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanta il diritto al relativo beneficio l'onere di provare la sussistenza dei requisiti necessari in relazione alle fattispecie normative di volta in volta invocate” (ord. della
Suprema Corte n. 1157/2018); in particolare, nella fattispecie, non può che venire in considerazione questo secondo orientamento, per il quale, in sostanza, grava sulla parte datoriale dimostrare la sussistenza di elementi positivi per la fruizione dei benefici contributivi e l'insussistenza di fatti negativi per il loro godimento.
3) Nel merito, i motivi proposti dalla società ricorrente non vanno accolti.
9 Pare, innanzi tutto, opportuno riportare i “passaggi” più rilevanti del sopra citato verbale del 21 luglio
2017, posti a fondamento dagli Ispettori intervenuti delle conclusioni rassegnate e poi recepiti nell'avviso di addebito qui opposto.
“…….L'azienda i occupa della fabbricazione di schede elettroniche nell'unità Parte_1
produttiva di Lozza, via Volta 26; fino al 9 gennaio 2017 la sede legale era a Varese in via Rossini 1,
mentre quella operativa era in via Ghiberti 10. Sin dall'inizio dell'attività la a Parte_1
in parte utilizzato personale proveniente dalle liste di mobilità beneficiando degli sgravi contributivi previsti dalla L. 223/91 e successive modifiche. Il suddetto personale viene elencato nella seguente tabella e, tranne la lavoratrice era precedentemente occupato presso la Parte_4
ditta DEVAR SYSTEM S.r.l…………………………………………………………………………..
Si precisa che dei 29 lavoratori 26 sono stati assunti a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato.
Come prima precisato la lavoratrice non proviene dalle liste di mobilità della DEVAR Pt_4
SYSTEM S.r.l. e, quindi, il relativo sgravio non è oggetto del presente verbale.
Con il presente verbale si provvede a recuperare i suddetti sgravi in quanto:
• La compagine sociale della DEVAR SYSTEM S.r.l. è la seguente: è Persona_6
possessore del 90% delle quote societarie ed è stato amministratore unico fino al 22/12/2014;
(figlio di ) è stato possessore del restante 10% fino al 22/10/2014 Persona_2 Tes_6
ed è stato dipendente della DEVAR SYSTEM S.r.l. fino al 01/06/2015 con mansioni di capo reparto e responsabile tecnico. Il 22 ottobre 2014 la quota di 10% della DEVAR Per_2
SYSTEM S.r.l., viene rilevata da che dal 23/12/2014 diventa anche Persona_3
liquidatore della stessa società. Contestualmente il è stato anche dipendente della Per_3
dal 01/06/2015 al 13/01/2017. Con sentenza del Tribunale di Varese Parte_1
del 12/05/2017 la DEVAR SYSTEM S.r.l. è stata dichiarata fallita.
10 • La compagine sociale della è la seguente: è Parte_1 Persona_2
possessore dell'80% delle quote societarie nonché amministratore unico;
Testimone_5
è possessore del restante 20% nonché dipendente della dal
[...] Parte_1
12/01/2015 e già dipendente della DEVAR SYSTEM S.r.l. fino al 19/12/2014.
• In definitiva tra la e la DEVAR SYSTEM S.r.l. vi è una parziale Parte_1
coincidenza degli assetti proprietari nonché un rapporto di controllo e collegamento in virtù
anche di una sostanziale coincidenza di interessi tra e il figlio Persona_6 Per_2
• Il sig. come già evidenziato, è uno dei due soci ed è stato liquidatore della Persona_3
DEVAR SYSTEM S.r.l.. Lo stesso ha svolto per la come dichiarato Parte_1
dallo stesso e da le mansioni di supporto amministrativo per l'avvio Persona_2
dell'attività aziendale in funzione della sua precedente esperienza lavorativa nel settore e chiamato da per coadiuvarlo nell'avvio dell'attività della nuova ditta. Persona_2
Quanto sopra è avallato dalla retribuzione corrisposta al , per la sua attività lavorativa Per_3
nella pari a oltre € 230,00 al giorno (valore nettamente superiore alla Parte_1
retribuzione prevista dal CCNL di categoria) e dalle sue frequenti trasferte effettuate presso clienti e fornitori.
• Dall'esame della documentazione contabile è emerso che la maggior parte dei clienti e dei fornitori della oincide con i clienti e i fornitori della DEVAR SYSTEM Parte_1
S.r.l..
• per la DEVAR SYSTEM S.r.l. è stato socio di minoranza fino al 22/12/2014 Persona_2
senza esserne amministratore, ma dipendente con funzioni direttive fino al 01/06/2015.
Contemporaneamente e contestualmente all'attività di dipendente con funzioni direttive presso la DEVAR SYSTEM S.r.l. ha svolto per la funzioni di Parte_1
amministratore unico e socio di maggioranza.
11 • La a svolto l'attività con dipendenti fino al 9 gennaio 2017 negli stessi Parte_1
locali di via Ghiberti 10 in cui svolgeva l'attività lavorativa la ditta DEVAR SYSTEM S.r.l..
Negli stessi locali, per alcuni mesi, le due srl operavano contestualmente;
la prima per evadere gli ordini residui e la seconda che iniziava l'attività lavorativa, come sopra specificato, per lo più per gli stessi clienti e con gli stessi fornitori.
• La a iniziato la sua attività avvalendosi esclusivamente del personale Parte_1
licenziato dalla ditta DEVAR SYSTEM S.r.l. e a “basso costo contributivo”: una parte, quelli provenienti dalle liste di mobilità, oggetto della presente verifica. Una seconda parte, sei dipendenti, provenienti dalla DEVAR SYSTEM S.r.l. a tempo determinato e, quindi, assunti dalla sufruendo degli sgravi previsti dalla legge 190/2014; come per i Parte_1
sopraelencati dipendenti assunti dalle liste di mobilità, il tempo intercorso tra il licenziamento dalla DEVAR SYSTEM S.r.l. e l'assunzione alla stato di pochi giorni Parte_1
lavorativi. La terza parte (8 dipendenti assunti a marzo 2015 e 8 assunti ad aprile 2015) è
composta da personale assunto con contratto di apprendistato dalla DEVAR SYSTEM S.r.l.,
licenziato dalla stessa (il 18/3/2015 o il 12/4/2015) e il giorno successivo assunto dalla sempre con il medesimo contratto. Parte_1
• La ha pagato alla DEVAR SYSTEM S.r.l. un canone di sub-affitto in Parte_1
quanto quest'ultima era ancora titolare dei contratti d'affitto con i proprietari delle mura.
• Il lavoro veniva svolto dai dipendenti sulle stesse stazioni/macchinari e con le stesse modalità per entrambe le srl. Come precisato dal nella dichiarazione liberamente Persona_2
rilasciata agli scriventi in data 12/06/2015, durante la coesistenza delle due srl, le postazioni di lavoro venivano utilizzate contestualmente dai dipendenti DEVAR SYSTEM S.r.l. per terminare le ultime commesse residue e dai lavoratori per le nuove Parte_1
commesse; in definitiva, afferma “non ci sono specifiche postazioni di lavoro Per_2
utilizzate dal personale DEVAR SYSTEM S.r.l., ma questi ultimi utilizzano quelle disponibili”. 12 • Come dichiarato agli scriventi dallo stesso , i macchinari utilizzati dalla Persona_2
sono gli stessi della DEVAR SYSTEM S.r.l. tranne uno, acquistato in Parte_1
sostituzione di un macchinario che non era di proprietà di quest'ultima, e un altro acquistato nel settembre 2016 dalla er il miglioramento di una fase produttiva già Parte_1
esistente. Tutti i macchinari provenienti dalla DEVAR SYSTEM S.r.l. non sono stati periziati e, come affermato sia dal liquidatore della ditta cedente che dall'amministratore della ditta acquirente, il prezzo è stato stabilito solo con un accordo verbale tra le parti.
• Alcuni dipendenti nella loro dichiarazione, liberamente rilasciata agli scriventi, hanno affermato di essere a conoscenza della successiva riassunzione nella nuova ditta………….”.
Ora, è da rappresentare che le risultanze del verbale sopra trascritte, in parte ricavate dalla documentazione visionata durante gli accessi ispettivi ed anche prodotta in causa (es. visure camerali delle società e registrazioni sui LUL) ed in parte desunte dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati sempre in sede amministrativa ed allegate nel presente giudizio (e già è da evidenziare che
“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è
liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori - nella specie, la
Corte Cass. ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato,
al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni -“ - Cass n. 3525/2005 - e vedi anche Cass. n. 15073/2008), hanno trovato, in numero prevalente, pure adeguato riscontro probatorio nelle deposizioni rese da alcuni
13 testi escussi nel corso dell'istruttoria esperita nella presente causa (vedi, indipendentemente dalle
Tes_1 dichiarazioni dei testi e ispettori, quelle, ad es., dei testi , e Tes_2 Tes_3 Tes_7 Tes_11
lavoratori, in particolare confermative di quanto riferito in ambito amministrativo). Tes_12
Più in particolare, in diritto, occorre significare che, fermo il richiamo al disposto dell' art. 1, comma
118, della legge n. 190/2014 ed a quello dell'art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 223/1991:
- l'art. 8, comma 4 bis, sempre della legge n. 223/1991, così recita: "Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo”;
- la giurisprudenza di legittimità si è espressa in argomento nel senso che:
a) “Ai fini dell'esclusione dai benefici contributivi previsti dall'art. 8 legge n. 223 del 1991
delle imprese che, pur riassumendo lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità,
abbiano "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" con quelli dell'impresa che ebbe a procedere ai licenziamenti (così come previsto dal comma quarto bis dell'art. 8 cit.,
introdotto dall'art. 2 D.L. n. 299 del 1994, convertito con modificazioni in legge n. 451
del 1994), per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" possono ritenersi tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un'azienda e la loro assunzione da parte dell'altra” (Cass. n. 9532/2002 - e vedi, sulla stessa linea, Cass. n.
16288/2011);
14 b) “I diritti alle agevolazioni contributive, di cui all'art. 8, comma 4, della l. n. 223 del 1991,
spettano ai datori di lavoro che assumono, senza esservi obbligati, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ma non anche a quelli tenuti per legge all'assunzione, come nell'ipotesi di cui all'art. 2112 c.c.; tali benefici, pertanto, non sono dovuti in caso di società, appartenenti al medesimo gruppo familiare e con un'unica direzione, che pongono in essere frequenti scambi di personale in correlazione con cessioni di azienda o di rami della stessa, o in dipendenza di ipotesi di subappalto, essendo unico il centro di imputazione dei rapporti ed organizzazione,
salvo che la società richiedente dimostri gli elementi di novità della nuova struttura rispetto alla pregressa e l'autonomia della funzione produttiva” (ord. della Suprema Corte n.
11935/2019);
c) in ogni caso, il trasferimento di azienda può anche avvenire “di fatto” (cfr., solo sul principio, Cass. n. 13648/2019) e “nelle ipotesi di trasferimento di azienda la verifica di un effettivo incremento occupazionale idoneo ad attribuire il diritto agli sgravi contributivi deve essere effettuato con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, comprendente cose corporali, beni immateriali, rapporti obbligatori, rapporti di lavoro……” (Cass. n.
12589/1999).
Con più diretto riguardo al caso di specie, è, così, da ritenere che, pur tenuto conto di quanto dedotto e documentato in causa dalla attuale società opponente, la parziale coincidenza degli assetti proprietari tra s.r.l. VA TE e e l'esistenza, comunque, di un Parte_1
collegamento tra le medesime, derivante da tali assetti (vedi anche cariche e posizioni lavorative di e , secondo quanto riportato nel verbale ispettivo e Testimone_5 Persona_3
confermato in giudizio, oltre che: a) dall'impiego, in via esclusiva, da parte della , Parte_1
soprattutto all'inizio della sua attività, di personale dipendente proveniente dalla s.r.l. VA
TE, assunto, pure in epoca successiva, nel giro di breve tempo dalla cessazione del precedente rapporto lavorativo con la s.r.l. VA TE, come accertato sempre nel verbale ispettivo ed
15 acquisito in causa;
b) dall'utilizzo da parte dei lavoratori della degli stessi Parte_1
macchinari adoperati presso la s.r.l. VA TE tra l'altro nelle stesse stazioni/postazioni -
all'interno dell'unico immobile destinato alle attività -, come ancora da verbale, contenente pure uno specifico riferimento alla dichiarazione resa al riguardo agli Ispettori intervenuti da
[...]
nella sua indicata qualità, con ad oggetto, inoltre, un paio di precisazioni su qualche Per_2
nuovo “bene” acquistato negli anni successivi;
c) dallo svolgimento, come minimo, di una identica attività di assemblaggio, stando alle visure camerali di entrambe le società ed alle dichiarazioni dei lavoratori;
d) dalla preventiva conoscenza, da parte di alcuni di questi,
dipendenti della s.r.l. VA TE (solo in via esemplificativa, le sigg.re e ed il Tes_12 Tes_7
sig. , della successiva riassunzione da parte della , non possano che far Tes_6 Parte_1
escludere che da parte della attuale società opponente sia stata fornita prova piena e certa dell'esistenza di quei requisiti di legge per fruire dei benefici contributivi conseguiti, ex lege n.
223/1991 e ss.mm., negata nel verbale ispettivo, relativo pure ad un connesso addebito riferito alla posizione lavorativa di posto a fondamento dell'avviso di addebito qui Testimone_5
opposto.
Da ultimo, è da reputare che alla non dimostrata spettanza dei benefici contributivi goduti, come sopra concluso, consegua l'applicazione del regime sanzionatorio della “evasione” contributiva,
e non della semplice “omissione” contributiva, ex art. 116, ottavo comma, lettera b), della legge n. 388/2000 (cfr., tra le altre, Cass. n. 20845/2015).
Eppertanto, alla luce di tutto quanto sopra argomentato, l'opposizione proposta va respinta.
Le spese di lite, secondo la regola generale, di cui all'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza della società opponente e si liquidano come da dispositivo.
16
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, a mezzo ricorso depositato in data 23
ottobre 2019, dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 417 2019 00017716 34 000 emesso dall' Controparte_1
Sede di Varese, così provvede:
[...]
1) respinge l'opposizione;
2) condanna la società opponente a pagare in favore dell'Istituto opposto le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 10.000,00=, oltre spese generali ed accessori di legge;
3) fissa termine di giorni sessanta (60), ex art. 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.
Così deciso in Varese lì 30 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
(dr. Dario Papa)
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