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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/07/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG VG N 2751/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 2751/2024 (V.G.), avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promosso da
(c.f. ) nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
cittadina romena e
(c.f. ) nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._2
cittadino romeno
Parti elettivamente domiciliate presso lo studio degli Avv. Ilaria Viscardi e Claudiu Craciun, che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
- ricorrenti -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_1
concordatario in Parincea (Romania) in data 1.11.2003, (atto non trascritto in Italia).
Dalla unione è nata la prole: nata il [...] in [...]_1
(TO) e nato il [...] in [...]. Persona_2
Con ricorso iscritto in data 10.12.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile nei seguenti termini:
“Pronunciare, in applicazione della legge romena, art. 373, lettera a), e dell'art. Controparte_1
5 comma 1, lettera c) e 2 del Regolamento C.E. 1259/2010, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti Romania – Parincea (provincia di Bacau) il 01.11.2003 alle seguenti
CONDIZIONI: ASSEGNARE la casa coniugale di San Benigno Canavese (TO), Vicolo San Domenico Savio n. 21, alla moglie con tutti gli arredi ivi presenti. Il marito se ne è già Parte_1
allontanato;
AFFIDARE il figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione e Persona_2
residenza abituale presso la madre;
DISPORRE che il padre veda il figlio liberamente, previ accordi con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici e non del minore, dei suoi desideri e delle sue richieste. In difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
• un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola al giorno successivo;
• fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
• vacanze estive al 50% con periodo da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno (in caso di disaccordo i primi 15 giorni di agosto negli anni pari e i secondi quindici in quelli dispari);
• vacanze natalizie periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 e dal
31.12 al 06.12;
• vacanze pasquali periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
• ponti, festività e compleanni dei minori ad anni alterni;
DISPORRE che il padre provveda a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i figli l'importo di € 1.000,00 mensili (500,00 euro cadauno), assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario, sino a quando la madre non reperirà una stabile occupazione lavorativa che le garantirà una retribuzione di almeno
€ 1.200,00 mensili. Da tale momento, senza necessità di ulteriore modifica dei provvedimenti assunti dal Tribunale, il padre corrisponderà l'assegno mensile di € 700,00 (350,00 per ciascun figlio), rivalutabili ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario. La ricorrente si impegna a documentare annualmente i propri redditi lavorativi. In difetto il ricorrente potrà ridurre la contribuzione in base a informazioni – anche sommarie - assunte in proprio;
DISPORRE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per entrambi i figli, quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Ivrea;
DARE ATTO che le parti si accordano affinché la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico e benefici di ogni detrazione fiscale;
DARE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
DARE ATTO che le parti si accordano come segue per la divisione dell'immobile sito in San
Benigno Canavese (TO), Vicolo San Domenico Savio n. 21 [descritto come segue: … edificio di civile abitazione sito in comune di San Benigno Canavese, via San Domenico Savio n. 21 (già via San
Giovanni Bosco n. 26) entrostante a terreno di circa mq. 794 (settecentonovantaquattro) distinto in mappa al Foglio 26 n. 623 (ex 20a), elevato a tre piani fuori terra oltre a piano seminterrato e precisamente:
- al piano secondo mansardato (terzo fuori terra), alloggio composto di due camere, salone, cucina e servizi, fra le coerenze: strada privata, proprietà – - o aventi causa, Pt_2 Pt_3 Parte_4
cortile, altro alloggio, pianerottolo e vano scala;
- al piano cantine, un locale ad uso cantina posto tra le coerenze: corridoio, altra cantina, autorimesse ed altra cantina… uso esclusivo dell'area di metri quadrati 13 (tredici) circa sita al piano terreno nel cortile possa fra le coerenze: cortile, area esclusiva n. 4, area condominiale, area esclusiva n. 6; e come meglio detta area risulta distinta con il numero 5 (cinque) nella planimetria
… detti locali risultano censiti al catasto fabbricati al Foglio 26 numero 495, sub. 7, via San Giovanni
Bosco numero 26, piano 2, categoria A/2, classe 1, vani 5, R.C.E. 387,34…] il signor si impegna a cedere la propria quota di proprietà, pari a ½, alla moglie, Parte_1
signora , che accetta, con le seguenti tempistiche e modalità: Parte_1
il trasferimento avverrà con atto notarile entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
il signor cede la propria quota di proprietà, pari a ½, del predetto immobile senza Parte_1 percepire il pagamento di alcun prezzo, a titolo di conguaglio, in virtù dell'accollo del mutuo residuo da parte della moglie, , la quale si impegna ad accollarsi formalmente Parte_1
il mutuo residuo o, in ogni caso, a corrispondere integralmente tutte le rate residue, sino ad estinzione
(anno 2038), manlevando il coobbligato coniuge da ogni pretesa della Banca mutuante;
DARE ATTO che la ricorrente intende mantenere il cognome acquisito Parte_1
a seguito del matrimonio “ ” a seguito dello scioglimento dello stesso e che il marito Pt_1 presta il consenso a tale fine ai sensi dell'art. 383 comma 1) c.c. romeno;
Spese legali compensate”.
Il P.M., in data 3.1.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso congiunto.
I coniugi hanno insistito, nelle note di trattazione scritta, richiamando le conclusioni di cui al ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 4.7.2025.
* * * * *
Detto che i coniugi sono di nazionalità romena, si rileva che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda di separazione - scioglimento del matrimonio formulata dalla parte ricorrente, atteso che in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e tuttora la parte ricorrente vi risiede
[art. 3, lett. a), punto ii) Reg. UE 1111/2019].
* * * * * *
.1.
Il ricorso appare accoglibile.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dalle parti, che hanno invocato, come previsto dal Regolamento C.E. 1259/2010, l'applicazione della legge romena, che consente di chiedere direttamente lo scioglimento del matrimonio, senza previa pronuncia della separazione.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse delle parti e della prole.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite sono integralmente compensate (come richiesto dalle parti).
.2.
Nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle richieste congiunte, per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in Parincea, provincia di Bacau – Romania - in data 1.11.2003, i cui estremi Parte_1
sono precisati in narrativa;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9.7.2025
IL PRESIDENTE rel/est
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Alessandro SCIALABBA Presidente rel/est dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice
dott. Alberto BALZANI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 2751/2024 (V.G.), avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio promosso da
(c.f. ) nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
cittadina romena e
(c.f. ) nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._2
cittadino romeno
Parti elettivamente domiciliate presso lo studio degli Avv. Ilaria Viscardi e Claudiu Craciun, che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
- ricorrenti -
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_1
concordatario in Parincea (Romania) in data 1.11.2003, (atto non trascritto in Italia).
Dalla unione è nata la prole: nata il [...] in [...]_1
(TO) e nato il [...] in [...]. Persona_2
Con ricorso iscritto in data 10.12.2024, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile nei seguenti termini:
“Pronunciare, in applicazione della legge romena, art. 373, lettera a), e dell'art. Controparte_1
5 comma 1, lettera c) e 2 del Regolamento C.E. 1259/2010, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti Romania – Parincea (provincia di Bacau) il 01.11.2003 alle seguenti
CONDIZIONI: ASSEGNARE la casa coniugale di San Benigno Canavese (TO), Vicolo San Domenico Savio n. 21, alla moglie con tutti gli arredi ivi presenti. Il marito se ne è già Parte_1
allontanato;
AFFIDARE il figlio minorenne ad entrambi i genitori, con collocazione e Persona_2
residenza abituale presso la madre;
DISPORRE che il padre veda il figlio liberamente, previ accordi con la madre, nel rispetto degli impegni scolastici e non del minore, dei suoi desideri e delle sue richieste. In difetto di accordo secondo le seguenti modalità:
• un giorno infrasettimanale dall'uscita da scuola al giorno successivo;
• fine settimana alternati dal venerdì sera al lunedì mattina;
• vacanze estive al 50% con periodo da concordarsi entro il 31.5 di ogni anno (in caso di disaccordo i primi 15 giorni di agosto negli anni pari e i secondi quindici in quelli dispari);
• vacanze natalizie periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 e dal
31.12 al 06.12;
• vacanze pasquali periodo da suddividersi al 50%, ad anni alterni i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
• ponti, festività e compleanni dei minori ad anni alterni;
DISPORRE che il padre provveda a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento per i figli l'importo di € 1.000,00 mensili (500,00 euro cadauno), assegno da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario, sino a quando la madre non reperirà una stabile occupazione lavorativa che le garantirà una retribuzione di almeno
€ 1.200,00 mensili. Da tale momento, senza necessità di ulteriore modifica dei provvedimenti assunti dal Tribunale, il padre corrisponderà l'assegno mensile di € 700,00 (350,00 per ciascun figlio), rivalutabili ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario. La ricorrente si impegna a documentare annualmente i propri redditi lavorativi. In difetto il ricorrente potrà ridurre la contribuzione in base a informazioni – anche sommarie - assunte in proprio;
DISPORRE che il padre concorra, nella misura del 50%, alle spese sostenute per entrambi i figli, quali quelle necessitate, mediche non coperte dal SSN, ludico sportive (almeno una attività) e scolastiche, tutte documentate e, se necessario, preventivamente concordare in ossequio a quanto stabilito dal Protocollo del Tribunale di Ivrea;
DARE ATTO che le parti si accordano affinché la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico e benefici di ogni detrazione fiscale;
DARE ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
DARE ATTO che le parti si accordano come segue per la divisione dell'immobile sito in San
Benigno Canavese (TO), Vicolo San Domenico Savio n. 21 [descritto come segue: … edificio di civile abitazione sito in comune di San Benigno Canavese, via San Domenico Savio n. 21 (già via San
Giovanni Bosco n. 26) entrostante a terreno di circa mq. 794 (settecentonovantaquattro) distinto in mappa al Foglio 26 n. 623 (ex 20a), elevato a tre piani fuori terra oltre a piano seminterrato e precisamente:
- al piano secondo mansardato (terzo fuori terra), alloggio composto di due camere, salone, cucina e servizi, fra le coerenze: strada privata, proprietà – - o aventi causa, Pt_2 Pt_3 Parte_4
cortile, altro alloggio, pianerottolo e vano scala;
- al piano cantine, un locale ad uso cantina posto tra le coerenze: corridoio, altra cantina, autorimesse ed altra cantina… uso esclusivo dell'area di metri quadrati 13 (tredici) circa sita al piano terreno nel cortile possa fra le coerenze: cortile, area esclusiva n. 4, area condominiale, area esclusiva n. 6; e come meglio detta area risulta distinta con il numero 5 (cinque) nella planimetria
… detti locali risultano censiti al catasto fabbricati al Foglio 26 numero 495, sub. 7, via San Giovanni
Bosco numero 26, piano 2, categoria A/2, classe 1, vani 5, R.C.E. 387,34…] il signor si impegna a cedere la propria quota di proprietà, pari a ½, alla moglie, Parte_1
signora , che accetta, con le seguenti tempistiche e modalità: Parte_1
il trasferimento avverrà con atto notarile entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
il signor cede la propria quota di proprietà, pari a ½, del predetto immobile senza Parte_1 percepire il pagamento di alcun prezzo, a titolo di conguaglio, in virtù dell'accollo del mutuo residuo da parte della moglie, , la quale si impegna ad accollarsi formalmente Parte_1
il mutuo residuo o, in ogni caso, a corrispondere integralmente tutte le rate residue, sino ad estinzione
(anno 2038), manlevando il coobbligato coniuge da ogni pretesa della Banca mutuante;
DARE ATTO che la ricorrente intende mantenere il cognome acquisito Parte_1
a seguito del matrimonio “ ” a seguito dello scioglimento dello stesso e che il marito Pt_1 presta il consenso a tale fine ai sensi dell'art. 383 comma 1) c.c. romeno;
Spese legali compensate”.
Il P.M., in data 3.1.2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso congiunto.
I coniugi hanno insistito, nelle note di trattazione scritta, richiamando le conclusioni di cui al ricorso.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 4.7.2025.
* * * * *
Detto che i coniugi sono di nazionalità romena, si rileva che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda di separazione - scioglimento del matrimonio formulata dalla parte ricorrente, atteso che in Italia si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi e tuttora la parte ricorrente vi risiede
[art. 3, lett. a), punto ii) Reg. UE 1111/2019].
* * * * * *
.1.
Il ricorso appare accoglibile.
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta dalle parti, che hanno invocato, come previsto dal Regolamento C.E. 1259/2010, l'applicazione della legge romena, che consente di chiedere direttamente lo scioglimento del matrimonio, senza previa pronuncia della separazione.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei reciproci rapporti economici.
Ritiene il Collegio che detto accordo possa essere integralmente recepito, in quanto non contrario a disposizioni imperative o norme di ordine pubblico e rispondente all'interesse delle parti e della prole.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite sono integralmente compensate (come richiesto dalle parti).
.2.
Nulla osta in fatto ed in diritto all'accoglimento delle richieste congiunte, per come sopra riportate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti e delle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, in Parincea, provincia di Bacau – Romania - in data 1.11.2003, i cui estremi Parte_1
sono precisati in narrativa;
- prende atto delle conclusioni congiunte e provvede in conformità.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 9.7.2025
IL PRESIDENTE rel/est
Alessandro Scialabba