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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1081/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 09.04.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7840/2023 pubblicata il 9.10.2023, non notificata,
DA
, C.F. , in persona del Direttore pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar 14, nonché
[...]
, C.F. , in persona del Ministro pro- Parte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma in Via Venti Settembre 97, rappresentati e difesi entrambi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), ed elettivamente domiciliati P.IVA_3 presso la sua casella di posta elettronica certificata: come da Email_1 delega allegata all'atto d'appello;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Francesco Emanuele Gioffrè (C.F. ) e Michele Malavenda (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gioiosa Ionica (RC), C.F._3 giusta delega allegata alla comparsa di risposta in appello;
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Milano n. 7840/2023 pubblicata il
09.10.2023, in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per e per il Parte_1 Parte_2
:
[...]
Voglia Codesto Ecc.mo Collegio Giudicante adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione,
1 In via principale
1) accertare e dichiarare l'opposizione all'esecuzione inammissibile alla luce dei plurimi elementi suindicati e pertanto modificare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha implicitamente ritenuto percorribile tale rimedio nei confronti della impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
4) accogliere comunque nel merito l'appello e modificare la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene non validamente eseguita la notifica della intimazione di pagamento
n.02220169009410624000 in data 25.02.2017, nonché rilevato l'avvenuta prescrizione quinquennale anche in relazione alla valida notifica della intimazione di pagamento
n.02220219000196857000 eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c in data 8 marzo 2022;
5) condannare, in ogni caso, parte appellata al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione degli artt. 434, 360, 617 e
618 c.p.c. come da motivo n. 1 della presenta comparsa di costituzione e risposta.
2) Respingere in ogni caso l'appello e confermare la sentenza appellata per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta.
3) Condannare al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensori ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non aver avuto corrisposte le seconde.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 26.05.2022, il sig. (di seguito ”) riceveva dall'Agenzia delle Controparte_1 CP_1
Entrate-Riscossione (di seguito “DE”) la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 022762022000000180000 con la quale gli veniva intimato – pena l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 comma 2 bis DPR n. 602/1973- il versamento entro 30 giorni della somma complessiva di euro 1.563.165,02, in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria.
2.1. proponeva opposizione in data 14.06.2022 avverso la citata comunicazione, CP_1
limitatamente ed esclusivamente ai crediti portati dalla cartella di pagamento n.
02220090008042748000 notificata in data 20.04.2009, avente ad oggetto sanzioni amministrative ex legge n. 689/81, per l'anno 1998, per un importo di € 416.304,82, eccependo che: 1) la cartella contestata non gli sarebbe mai stata notificata;
2) conseguentemente sarebbe maturata la prescrizione quinquennale ex art. 28, l. 689/1981 decorrente dalla data della violazione;
3) sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione quinquennale successivamente all'asserita notificazione della cartella in parola, che l' indica come avvenuta il 20 aprile 2009; 4) la notifica della Controparte_2
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe nulla perché proveniente dall'agente di
2 Brescia, anziché da quello di Milano, competente per territorio in ragione del luogo di residenza del sig. , ubicata a Milano. CP_1
2.2. DE si costituiva nel giudizio replicando che: 1) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sarebbe atto autonomamente impugnabile;
2) che la cartella di pagamento n.
022762022000000180000 sarebbe stata notificata il 20 aprile 2009 a mani dello stesso sig. ; CP_1
3) che in ogni caso sarebbero intervenuti atti interruttivi dopo la notifica della cartella, costituiti dai seguenti avvisi di intimazioni di pagamento: 02220129013349852000 in data 13/4/2013,
02220139025803444000 in data 21/7/2014, 02220169009410624000 in data 25/02/2017,
02220219000196857000 in data 24/3/2022 ; 4) che per l'effetto, non sarebbe maturata la prescrizione successiva alla notifica della cartella;
5) vi sarebbe difetto di legittimazione passiva del;
6) Parte_2
non opererebbe, per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il regime di competenza territoriale, anche perché tale comunicazione assumerebbe finalità conoscitiva e non provvedimentale.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7840/2023, accoglieva l'opposizione e condannava l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il a rifondere Parte_2 all'attore esponente le spese del giudizio, liquidate per compensi in € 13.000,00, Controparte_1
oltre accessori di legge.
3.1 Nella pronuncia emessa il Tribunale ha, preliminarmente, qualificato l'eccezione di intervenuta prescrizione come opposizione all'esecuzione, perché si risolve nella contestazione dell'assenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, riconducendo le altre eccezioni sollevate da
-riguardanti la mera regolarità degli atti prodromici all'esecuzione- quali opposizione agli CP_1
atti esecutivi.
Ciò premesso, in relazione alla eccepita prescrizione, il Tribunale:
- ha, in primo luogo, sottolineato che è stata fornita da DE la prova documentale della notifica della cartella esattoriale di cui si discute, effettuata a mani proprie del il 20 aprile 2009, precisando CP_1
che ogni eccezione sulla prescrizione asseritamente maturata prima di tale notifica avrebbe dovuto essere proposta nei termini previsti dalla legge n. 689/1981;
- ha, quindi, precisato che la dedotta eccezione di prescrizione può rilevare solo ed unicamente per i fatti successivi alla notifica della cartella esattoriale;
- al riguardo, dato atto della regolarità della notifica di una prima intimazione di pagamento eseguita nel 2013 presso la residenza del , ha ritenuto invece non valida la notifica del 25.01.2017, CP_1
effettuata presso la Camera di Commercio di Brescia ai sensi dell'art. 26 Dpr 602/1973, per mancato reperimento dell'indirizzo di posta elettronica nel registro INI-PEC (seguita dall'invio di una raccomandata di avviso di avvenuta notifica presso l'indirizzo della ditta individuale del , - CP_1
3 dalla cui relata questi risultava trasferito-) rilevando che alla data della notifica l'imprenditore aveva già cessato l'attività (come risultava dalla visura camerale in atti) e che non vi erano prove di un valido perfezionamento della notifica stessa;
- ha, altresì, considerato che, quand'anche si volesse ritenere valida la notifica effettuata ai sensi dell'art. 26 all'epoca vigente, la stessa si sarebbe perfezionata il 26 gennaio 2017 (ossia con il deposito dell'atto presso la Camera di Commercio) e pur facendo decorrere il nuovo termine di prescrizione da tale data, sarebbe comunque tardiva la notifica dell'ulteriore avviso eseguita ai sensi dell'art. 140
c.p.c., presso la casa comunale, in data 8 marzo 2022, in quanto perfezionatasi oltre il termine quinquennale.
3.2. Il Tribunale ha, infine, osservato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, seppur ritenuta non autonomamente impugnabile secondo la giurisprudenza delle commissioni tributarie territoriali, siccome è comunque un atto idoneo -se tempestivo- ad interrompere la prescrizione,
“rende evidente l'interesse del contribuente ad ottenere la declaratoria di estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione”.
3.3. Il primo giudice ha, quindi, accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal , CP_1 dichiarando che DE ed il non hanno diritto a procedere con l'esecuzione forzata contro Parte_2
l'opponente per essere prescritto il credito, ed ha condannato i convenuti opposti al pagamento delle spese processuali.
4. A fronte di tale decisione, DE – con atto di citazione in appello notificato il 9.04.2024 - ha formulato due motivi di gravame, articolati in più argomenti, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
4.1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Error in procedendo – motivazione erronea e contraddittoria in tema di valutazione di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'appellante sostiene, in primo luogo, che la sentenza andrebbe riformata poiché contraddittoria nella parte in cui il giudice di primo grado, pur richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sarebbe autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.
546/1992, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione di tale atto per vizi derivati, quale la antecedente prescrizione del credito sottostante, nonostante il debitore non avesse impugnato nei termini decadenziali l'ultimo atto riscossorio, ovvero l'avviso di intimazione di pagamento notificato ex art. 140 c.p.c. in data 8 marzo 2022. Secondo la parte appellante, infatti, la comunicazione preventiva avrebbe natura meramente informativa e sarebbe priva di capacità lesiva diretta, essendo finalizzata esclusivamente a informare il contribuente dell'intenzione dell' di procedere all'iscrizione Pt_1
ipotecaria in caso di mancato pagamento del debito tributario;
pertanto, non sarebbe autonomamente
4 impugnabile come ribadito da diverse pronunce delle Commissioni Tributarie, puntualmente richiamate nell'atto di appello, con conseguente inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dal . CP_1
4.2. L'appellante ha ancora denunciato l'erroneità in cui sarebbe incorso il primo giudice sotto un secondo profilo, relativo alla dedotta “inammissibilità dell'atto introduttivo rapportata all'impossibilità di parte opponente di rilevare una prescrizione quinquennale a fronte di validi atti interruttivi susseguitisi nella sequela e di atto pregresso, ovvero per ultima istanza l'intimazione di pagamento n. 02220219000196857000, validamente notificata in data 8.03.22 ai sensi dell'art. 140
c.p.c”, e non impugnata.
Secondo la prospettazione dell'appellante “il sistema impugnatorio degli atti di riscossione prevede
l'inammissibilità della impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per un periodo di sospetta prescrizione quinquennale, che si sarebbe verificata tra la notifica avvenuta in data 25.02.2017 riguardante l'intimazione di pagamento n.02220169009410624000 ai sensi dell'art.
26 dpr 602/73 e quella successivamente eseguita in data 8.03.22”.
La mancata impugnazione dell'atto prodromico, ovvero l'intimazione di pagamento n.
02220219000196857000, validamente notificato in data 8.03.22, creerebbe – di fatto- una irretrattabilità delle statuizioni e degli elementi intrinseci e formali della suddetta intimazione di pagamento.
Secondo la tesi dell'appellante, quindi, “La decisione de qua pertanto non solo ha erroneamente qualificato come impugnabile un atto che è generalmente valutato come non incidente a livello effettuale, in quanto non contraddistinto da diretta lesività, ma anche per vizi derivati da altri atti non più contestabili per grave inerzia conclamata ed inescusabile acquiescenza processuale dell'odierna parte appellate.
E proprio in tale direzione la possibilità del Giudice di prime cure di andare a ritroso e oltre la definitività dell'ultima intimazione di pagamento notificata in data 8.03.22 si pone in insanabile conflitto con i principi basilari, che impongono che ogni singolo atto dovrà essere impugnato nei termini decadenziali, a meno che non si tratti di successiva opposizione recuperatoria per nullità o inesistenza della notifica dell'atto pregresso” (cfr. app. pag. 6).
Dunque, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l'impugnazione di un atto privo di lesività diretta -quale la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria- e avrebbe consentito il rilievo di vizi derivati da atti ormai non più contestabili, in quanto non impugnati e denunciati con le modalità e nei termini di decadenza stabiliti dalla legge.
5 A tal riguardo, la difesa dell'appellante ha richiamato il dettato dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs.
546/1992 e la giurisprudenza della Corte di cassazione (Ordinanza n. 11143/2022, n. 3005/2020, n.
1961/2019) secondo cui l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui è sindacabile solo per vizi propri, non per questioni relative all'atto presupposto e, in generale, all'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'Erario, salvo che il contribuente non deduca di essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto d'intimazione. Inoltre, il contribuente non potrebbe contestare in giudizio fatti estintivi come la prescrizione, se non tempestivamente eccepiti contro l'atto con cui ha avuto conoscenza della pretesa impositiva.
Applicando tali principi al caso specifico, dunque, secondo la prospettazione degli appellanti, la questione della prescrizione del credito tributario avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata nel 2022.
Solo in caso di mancata notifica valida di tale atto, il contribuente avrebbe potuto far valere congiuntamente i vizi degli atti successivi e presupposti, come previsto dall'art. 19, comma 3, del
D.Lgs. 546/1992. La mancata opposizione dell'intimazione validamente notificata renderebbe il credito tributario definitivamente accertato, precludendo ulteriori eccezioni.
In conseguenza di ciò, la proposta opposizione sarebbe inammissibile per carenza di lesività diretta, definitività dell'intimazione validamente notificata e inconfigurabilità di vizi derivati impugnabili nel giudizio contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ciò precluderebbe al contribuente di eccepire fatti estintivi come la prescrizione già verificatasi, evitando una violazione dei principi di certezza e definitività sanciti dall'art. 12 del DPR 602/1973.
4.3. Con il terzo motivo di appello, rubricato “Error in iudicando – violazione o non corretta applicazione dell'art. 26 dpr 602/73 ed art. 60 DPR 600/73 – violazione o non corretta applicazione degli art.li 140 c.p.c ed art. 68 comma 1 dl n.18/2000 – error in procedendo – erronea disamina dei documenti prodotti da DE nel corso del giudizio – violazione dell'art. 116 c.p.c”, la parte appellante contesta la decisione del giudice laddove ha ritenuto non valida la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02220169009410624000 del 25/02/2017 eseguita tramite inoltro di PEC all'imprenditore ai sensi dell'art. 60, comma 7, DPR 600/73, richiamato dall'art. 26 DPR 602/73.
Sostiene la parte appellante di avere documentato l'avvenuta notifica al di plurimi avvisi di CP_1
intimazione di pagamento successivamente alla cartella di pagamento n. 02220090008042748000, con regolare interruzione dei termini di prescrizione.
In particolare, gli appellanti sostengono di aver notificato ben quattro avvisi: n.
02220129013349852000 in data 13/04/2013; n. 02220139025803444000 in data 21/07/2014; n.
6 02220169009410624000 in data 25/02/2017; e n. 02220219000196857000 in data 24/03/2022. Le notifiche sono state eseguite, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 26 DPR 602/73 e 140 c.p.c. (il primo, il secondo ed il quarto avviso), stante la temporanea assenza del destinatario e delle persone abilitate alla ricezione, mediante: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento, restituito per compiuta giacenza.
L'avviso di intimazione n. 02220169009410624000 del 2017, invece, è stato invece notificato mediante deposito presso la Camera di Commercio di Brescia, seguito dall'invio della prescritta raccomandata (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado di DE), come comprovato dal verbale indicante il deposito telematico eseguito presso la C.C.I.A.A. di Brescia, dalla richiesta di pubblicazione e dall'invio della relativa documentazione.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto invalida la notifica dell'intimazione del 2017, in quanto avrebbe omesso di considerare che la notifica dell'atto era avvenuta entro il termine di un anno dalla dichiarazione di cessazione dell'attività da parte del contribuente e prima della cancellazione dell'impresa dal relativo registro, così disattendendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 30365/2019) secondo cui l'imprenditore è tenuto a mantenere attivo l'indirizzo PEC anche per tutto l'anno successivo alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Quindi la notifica dell'avviso del 2017 era stata correttamente eseguita nel rispetto delle norme all'epoca vigenti.
Inoltre, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dell'intimazione n. 02220169009410624000 (25/02/2017) e la successiva notifica dell'intimazione n. 02220219000196857000 (08/03/2022), non tenendo in considerazione la sospensione dei termini disposta nel 2020 dalla normativa emergenziale per fronteggiare il COVID-
19.
Al riguardo gli appellanti hanno richiamato il dettato dell'art. 68 del DL 18/2020 con cui è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento e riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 30 aprile
2021, che andava ad includere implicitamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015. Interpretando sistematicamente l'art. 68, comma 4-bis, lett. b), DL 18/2020, coerentemente alla Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 dell' , nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021 sono stati Controparte_3
sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi – tra l'altro- a carichi affidati agli Agenti di Riscossione, derivanti da ruoli o cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Di conseguenza, del tutto erroneamente il giudice avrebbe ritenuto prescritto il credito nei confronti di omettendo di scomputare dal calcolo Controparte_1
7 del termine quinquennale -ripreso a decorrere dal 25/02/2017- il periodo di sospensione legale dell'attività di riscossione e, quindi, dei correlati termini decadenziali e prescrizionali.
Ad ogni modo, hanno sottolineato gli appellanti, il credito non sarebbe comunque prescritto atteso il principio sancito dall'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorrerebbe solo dalla possibilità legale di far valere il diritto, circostanza esclusa nel periodo della sospensione emergenziale.
5. tempestivamente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ex artt. 434, 360, 617 e 618 c.p.c. e art. 2909 c.c. limitatamente al terzo motivo di appello in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. e, come tale, ricorribile solo per cassazione ex art. 111 Cost., denunciando nel merito la totale infondatezza della proposta impugnazione, sia in fatto che in diritto, di cui ha chiesto l'integrale rigetto con la conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese e compensi di causa.
6. Così instaurato il contraddittorio, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 14.01.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art 352 c.p.c.
Viste le note depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in data 21.01.2025.
7. Preliminarmente, si osserva che l'eccezione d'inammissibilità ex artt. 617 e 618 c.p.c. sollevata dalla difesa di va disattesa, in quanto il motivo d'appello non riguarda questioni relative a CP_1
vizi formali della cartella ovvero ad irregolarità degli atti prodromici integranti opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., - secondo la qualifica effettuata dal Tribunale, bensì l'accertamento della notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione, quale verifica indispensabile per valutare l'esistenza dell'eccepita prescrizione del diritto delle appellanti a procedere ad esecuzione forzata.
Ebbene, il primo giudice ha qualificato espressamente l'eccezione di intervenuta prescrizione come opposizione all'esecuzione e tale qualificazione data all'azione proposta, in base al principio dell'apparenza e a prescindere dalla sua esattezza, individua il mezzo di impugnazione. In applicazione di tale principio, in materia esecutiva, la sentenza è pacificamente impugnabile con l'appello dato che l'eccezione di prescrizione è stata qualificata dal giudice come opposizione all'esecuzione (Cass. Sent. n. 13203 del 31/05/2010 e Cass. sent. n. 7611/2016 e più recente ordinanza n. 32833 del 09/11/2021).
7.1. Nel merito, il primo motivo di appello – in tutte le sue argomentazioni – è privo di fondamento.
Sembra utile premettere che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all' entro il Controparte_2
termine perentorio di 30 giorni.
La comunicazione, come confermato recentemente dalla consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, cui questo Collegio aderisce, è un atto autonomamente impugnabile sebbene non
8 compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del Dlgs n. 546 del 1992 (Cass. n. 23528/2024); infatti, pur configurandosi come atto prodromico rispetto all'iscrizione di ipoteca, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è priva di effetti lesivi: essa incide immediatamente sulla posizione giuridica del destinatario, preannunciando l'imposizione di una misura cautelare sul patrimonio del contribuente.
Sul punto, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 26534 dell'8 settembre 2022, ha sottolineato che, sebbene l'elenco degli atti previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 sia formalmente tassativo, esso deve essere interpretato in senso estensivo. Tale impostazione giurisprudenziale tiene conto sia delle garanzie costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), sia dell'ampliamento della giurisdizione tributaria introdotto dalla l. n. 448/2001.
In particolare, è stato riconosciuto che, oltre agli atti tipici elencati nell'art. 19, sono impugnabili anche quegli atti che, pur non assumendo la forma autoritativa degli atti tipici, manifestano in modo chiaro e definitivo una specifica pretesa tributaria, con l'indicazione delle relative motivazioni di fatto e di diritto. Il contribuente, a fronte di tale esplicitazione, ha interesse a richiedere una pronuncia giudiziale che accerti la legittimità sostanziale della pretesa, senza dover attendere l'adozione di un atto autoritativo successivo.
Alla luce di questo principio, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rientra tra gli atti
"facoltativamente impugnabili". Essa, infatti, rappresenta un atto con cui l'amministrazione manifesta in modo chiaro e preciso una pretesa tributaria, ponendo il contribuente nelle condizioni di tutelarsi tempestivamente facendo valere vizi del credito sottostante, compresa la prescrizione, senza la necessità di attendere che la stessa abbia la forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Sulla scorta di tali considerazioni va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione del sollevata dalla parte CP_1
appellante.
In ogni caso, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per maturata prescrizione non è previsto alcun termine di decadenza, in quanto la stessa viene promossa per addurre fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. n. 12685/1999).
L'assenza di termini decadenziali per l'eccezione di prescrizione deriva dalla natura stessa del vizio, che incide sull'esistenza del diritto del creditore e non sulla regolarità degli atti della riscossione.
Pertanto, come correttamente affermato nella sentenza di primo grado, la notificata comunicazione, quale atto idoneo, se tempestivo, ad interrompere la prescrizione, incide in negativo sugli interessi del contribuente, genera la consapevolezza della volontà della P.A. di procedere ad esecuzione forzata
9 e per tali ragioni rende evidente l'interesse del contribuente ad ottenere la declaratoria di estinzione del diritto di credito mediante l'impugnazione della stessa (pag. 6 della sentenza di primo grado).
7.2. In secondo luogo, va parimenti disatteso l'argomento secondo cui sarebbe necessaria l'impugnazione delle intimazioni di pagamento ai fini della contestazione della prescrizione del diritto di credito.
Infatti, l'intimazione di pagamento costituisce un atto meramente sollecitatorio, finalizzato ad ottenere l'adempimento spontaneo di un obbligo già cristallizzato nella cartella di pagamento.
Tale atto, pertanto, non incide sull'esistenza o validità del credito, né introduce elementi nuovi che richiedano una necessaria impugnazione ai fini della tutela del debitore.
Di conseguenza, il debitore non è obbligato a impugnare tale atto per far valere l'eventuale prescrizione del credito, potendo eccepire la stessa in sede di contestazione di successivi atti esecutivi o cautelari, quali il pignoramento o l'iscrizione di ipoteca.
Sul punto, la Suprema Corte con l'Ordinanza n. 16743 del 17 giugno 2024, ha confermato il proprio orientamento che esclude l'obbligo di impugnare le intimazioni di pagamento per far annullare le pretese tributarie ribadendo che non cessa l'interesse ad impugnare per il contribuente, anche se non ha impugnato una intimazione che gli viene correttamente notificata. Può formulare, quindi, la stessa richiesta di annullamento dei tributi con l'impugnazione della successiva intimazione o della preventiva iscrizione di ipoteca.
Ne consegue che non aveva l'onere d'impugnare l'ultimo avviso di intimazione del 2022 CP_1 per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione della terza intimazione di pagamento (del 2017) e quella di notificazione dell'ultimo avviso di intimazione.
L'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione della successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Alla luce di quanto esposto, la comunicazione preventiva oggetto di causa notificata al contribuente
è autonomamente impugnabile, anche per far valere la prescrizione del credito sottostante, dato che l'eccezione di prescrizione è priva di termini decadenziali e può essere proposta ogniqualvolta venga intrapresa un'azione esecutiva o cautelare;
l'intimazione di pagamento del 2022 non costituiva un atto necessariamente impugnabile per far valere la prescrizione del credito, trattandosi di un mero atto di sollecito, privo di effetti autoritativi o innovativi rispetto alla pretesa del creditore.
7.3. Il terzo motivo di gravame è, invece, fondato e merita accoglimento.
Infatti, dalla visura camerale (doc. 10 fascicolo di primo grado di DE) emerge che:
- in data 1° febbraio 2016 veniva comunicata la cessazione dell'attività dell'impresa individuale del ma la cancellazione formale dal registro delle imprese è avvenuta solo il 27 ottobre 2017; CP_1
10 - la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0222016900941062400 è stata effettuata il 25 febbraio del 2017, ovvero nell'anno intercorrente tra la dichiarazione di cessazione e la cancellazione formale dell'impresa, precisamente con le modalità previste dal dpr 602 del 1973.
In particolare, l'art. 26 del DPR 602/1973 dispone: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60, comma 7, del DPR 600 del 1973 prevede: “Se la casella di posta elettronica risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere
Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione”.
La notificazione dell'intimazione di pagamento del 2017, atteso il mancato reperimento dell'indirizzo di posta elettronica nel registro INI-PEC, doveva quindi essere eseguita, come fatto dall'ente esattore, con il deposito telematico presso la Camera di Commercio di Brescia ed il successivo invio di raccomandata di avviso di avvenuta notifica presso l'indirizzo della ditta individuale del Sig. CP_1
(senza che residuasse alcun altro onere a carico dell'Agente, come espressamente previsto dal citato art. 60, comma 7, del DPR 600 del 1973 ).
A ciò si aggiunga che, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
6866/2022 “ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo “pubblico informatico” con onere di attivarlo,
11 tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso”, ciò al fine di tutelare i diritti dei terzi e garantire la certezza dei rapporti giuridici in quanto la PEC rappresenta un mezzo ufficiale di comunicazione con valore legale.
La ditta individuale del sig. , pur dichiarando la cessazione dell'attività il 1° febbraio 2016, CP_1
non è stata formalmente cancellata dal registro fino al 27 ottobre 2017. La notificazione dell'intimazione, avvenuta il 25 febbraio 2017, è pertanto valida, in quanto effettuata addirittura prima della sua formale cancellazione, quando era onere dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo di posta elettronica (da mantenere addirittura oltre un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) e monitorare le notifiche e comunicazioni ricevute presso la sede legale dell'impresa.
La pronuncia di primo grado è quindi erronea laddove ha ritenuto l'invalidità della notifica dell'avviso di pagamento del 2017, avendo DE correttamente notificato al presso la CP_1
Camera di Commercio (atteso il mancato reperimento della Pec), provvedendo altresì ad inviare l'avviso di avvenuta notifica presso la sede legale dell'impresa risultante dal registro delle Imprese presso il quale risultava essere, quale luogo privilegiato per la notifica agli enti giuridici, presso cui deve legittimamente presumersi la reperibilità del soggetto o di un suo referente. Non sembra superfluo sottolineare che per tale avviso di notifica non sono richieste le formalità delle stabilite per la regolarità delle notifiche processuali a mezzo posta.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23473 del 2 settembre 2024, proprio in merito alla prova della ricezione della raccomandata attestante la notificazione, ha sottolineato che la notifica eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento non richiede che l'Agente della riscossione produca la prova della ricezione effettiva da parte del destinatario.
Tra l'altro nel caso de qua, la regolarità della notifica rileva ai soli fini dell'interruzione della prescrizione, con conseguente infondatezza della contestazione relativa all'assenza di prova della ricezione effettiva della raccomandata, essendo sufficiente dimostrare ai suddetti fini l'avvenuto invio e l'adempimento da parte del notificante degli obblighi previsti dalla legge, che nel caso di specie si
è verificato (cfr. doc.7 del fascicolo di primo grado di DE).
Per tali ragioni, rilevata la correttezza della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
02220169009410624000 effettuata in data 25/02/2017, si conferma la validità e la non maturata prescrizione del credito data l'ultima intimazione di pagamento del 2022, in considerazione della necessaria applicazione della normativa emergenziale e, nello specifico dell'art. 68, comma 1, del
D.L. n. 18/2020, che ha sancito la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dall' dal 8 marzo 2020 al 30 aprile 2021. Controparte_2
12 Infatti, i termini di prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31 dicembre 2022, in virtù della disciplina indicata dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, richiamato dall'art. 68, comma 4-bis, lett. b), del D.L. n. 18/2020 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 129/2020). Sul punto nulla ha replicato l'appellato.
In conclusione, nel caso di specie, non si è verificata alcuna prescrizione del diritto delle appellanti in epoca antecedente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Merita, dunque, accoglimento il terzo motivo di appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado, dovendo affermare la sussistenza del diritto delle appellanti a procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito maturato contro . In conclusione, l'opposizione CP_1 all'esecuzione proposta da va rigettata e l'appellato soccombente sull'oggetto Controparte_1
sostanziale del giudizio va condannato alla refusione in favore degli appellanti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado nella misura stabilita per compensi dal primo giudice e non contestata dalle parti e, per il secondo grado, come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa pari all'ammontare della cartella contestata di € 416.304,82 (da € 260.001,00 a € 520.000,00), e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e contro Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7840/2023, in accoglimento Controparte_1
del proposto appello e in conseguente riforma della sentenza impugnata, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite di primo e di secondo grado, liquidate Controparte_1
quanto al giudizio di primo grado in complessivi Euro13.000,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi di Euro 17.179,00 (di cui Euro 4.389,00 per la fase studio, Euro
2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la trattazione ed euro 7.298,00 per la fase decisionale), il tutto oltre per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Milano, il 21.01.2025.
Il Cons. istr. estensore Dr.ssa Isabella Ciriaco
La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Federici
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia Federici Presidente
Dr.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dr.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est. ha pronunciato la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 09.04.2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7840/2023 pubblicata il 9.10.2023, non notificata,
DA
, C.F. , in persona del Direttore pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar 14, nonché
[...]
, C.F. , in persona del Ministro pro- Parte_2 P.IVA_2 tempore, con sede in Roma in Via Venti Settembre 97, rappresentati e difesi entrambi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. ), ed elettivamente domiciliati P.IVA_3 presso la sua casella di posta elettronica certificata: come da Email_1 delega allegata all'atto d'appello;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F , rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._1
Francesco Emanuele Gioffrè (C.F. ) e Michele Malavenda (C.F. C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gioiosa Ionica (RC), C.F._3 giusta delega allegata alla comparsa di risposta in appello;
-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Milano n. 7840/2023 pubblicata il
09.10.2023, in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per e per il Parte_1 Parte_2
:
[...]
Voglia Codesto Ecc.mo Collegio Giudicante adito, respinta ogni contraria istanza e deduzione,
1 In via principale
1) accertare e dichiarare l'opposizione all'esecuzione inammissibile alla luce dei plurimi elementi suindicati e pertanto modificare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha implicitamente ritenuto percorribile tale rimedio nei confronti della impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
4) accogliere comunque nel merito l'appello e modificare la sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene non validamente eseguita la notifica della intimazione di pagamento
n.02220169009410624000 in data 25.02.2017, nonché rilevato l'avvenuta prescrizione quinquennale anche in relazione alla valida notifica della intimazione di pagamento
n.02220219000196857000 eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c in data 8 marzo 2022;
5) condannare, in ogni caso, parte appellata al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
1) In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per violazione degli artt. 434, 360, 617 e
618 c.p.c. come da motivo n. 1 della presenta comparsa di costituzione e risposta.
2) Respingere in ogni caso l'appello e confermare la sentenza appellata per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta.
3) Condannare al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensori ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non aver avuto corrisposte le seconde.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In data 26.05.2022, il sig. (di seguito ”) riceveva dall'Agenzia delle Controparte_1 CP_1
Entrate-Riscossione (di seguito “DE”) la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 022762022000000180000 con la quale gli veniva intimato – pena l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 77 comma 2 bis DPR n. 602/1973- il versamento entro 30 giorni della somma complessiva di euro 1.563.165,02, in relazione all'omesso pagamento di carichi di natura tributaria e non tributaria.
2.1. proponeva opposizione in data 14.06.2022 avverso la citata comunicazione, CP_1
limitatamente ed esclusivamente ai crediti portati dalla cartella di pagamento n.
02220090008042748000 notificata in data 20.04.2009, avente ad oggetto sanzioni amministrative ex legge n. 689/81, per l'anno 1998, per un importo di € 416.304,82, eccependo che: 1) la cartella contestata non gli sarebbe mai stata notificata;
2) conseguentemente sarebbe maturata la prescrizione quinquennale ex art. 28, l. 689/1981 decorrente dalla data della violazione;
3) sarebbe in ogni caso maturata la prescrizione quinquennale successivamente all'asserita notificazione della cartella in parola, che l' indica come avvenuta il 20 aprile 2009; 4) la notifica della Controparte_2
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria sarebbe nulla perché proveniente dall'agente di
2 Brescia, anziché da quello di Milano, competente per territorio in ragione del luogo di residenza del sig. , ubicata a Milano. CP_1
2.2. DE si costituiva nel giudizio replicando che: 1) la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sarebbe atto autonomamente impugnabile;
2) che la cartella di pagamento n.
022762022000000180000 sarebbe stata notificata il 20 aprile 2009 a mani dello stesso sig. ; CP_1
3) che in ogni caso sarebbero intervenuti atti interruttivi dopo la notifica della cartella, costituiti dai seguenti avvisi di intimazioni di pagamento: 02220129013349852000 in data 13/4/2013,
02220139025803444000 in data 21/7/2014, 02220169009410624000 in data 25/02/2017,
02220219000196857000 in data 24/3/2022 ; 4) che per l'effetto, non sarebbe maturata la prescrizione successiva alla notifica della cartella;
5) vi sarebbe difetto di legittimazione passiva del;
6) Parte_2
non opererebbe, per la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, il regime di competenza territoriale, anche perché tale comunicazione assumerebbe finalità conoscitiva e non provvedimentale.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7840/2023, accoglieva l'opposizione e condannava l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed il a rifondere Parte_2 all'attore esponente le spese del giudizio, liquidate per compensi in € 13.000,00, Controparte_1
oltre accessori di legge.
3.1 Nella pronuncia emessa il Tribunale ha, preliminarmente, qualificato l'eccezione di intervenuta prescrizione come opposizione all'esecuzione, perché si risolve nella contestazione dell'assenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, riconducendo le altre eccezioni sollevate da
-riguardanti la mera regolarità degli atti prodromici all'esecuzione- quali opposizione agli CP_1
atti esecutivi.
Ciò premesso, in relazione alla eccepita prescrizione, il Tribunale:
- ha, in primo luogo, sottolineato che è stata fornita da DE la prova documentale della notifica della cartella esattoriale di cui si discute, effettuata a mani proprie del il 20 aprile 2009, precisando CP_1
che ogni eccezione sulla prescrizione asseritamente maturata prima di tale notifica avrebbe dovuto essere proposta nei termini previsti dalla legge n. 689/1981;
- ha, quindi, precisato che la dedotta eccezione di prescrizione può rilevare solo ed unicamente per i fatti successivi alla notifica della cartella esattoriale;
- al riguardo, dato atto della regolarità della notifica di una prima intimazione di pagamento eseguita nel 2013 presso la residenza del , ha ritenuto invece non valida la notifica del 25.01.2017, CP_1
effettuata presso la Camera di Commercio di Brescia ai sensi dell'art. 26 Dpr 602/1973, per mancato reperimento dell'indirizzo di posta elettronica nel registro INI-PEC (seguita dall'invio di una raccomandata di avviso di avvenuta notifica presso l'indirizzo della ditta individuale del , - CP_1
3 dalla cui relata questi risultava trasferito-) rilevando che alla data della notifica l'imprenditore aveva già cessato l'attività (come risultava dalla visura camerale in atti) e che non vi erano prove di un valido perfezionamento della notifica stessa;
- ha, altresì, considerato che, quand'anche si volesse ritenere valida la notifica effettuata ai sensi dell'art. 26 all'epoca vigente, la stessa si sarebbe perfezionata il 26 gennaio 2017 (ossia con il deposito dell'atto presso la Camera di Commercio) e pur facendo decorrere il nuovo termine di prescrizione da tale data, sarebbe comunque tardiva la notifica dell'ulteriore avviso eseguita ai sensi dell'art. 140
c.p.c., presso la casa comunale, in data 8 marzo 2022, in quanto perfezionatasi oltre il termine quinquennale.
3.2. Il Tribunale ha, infine, osservato che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, seppur ritenuta non autonomamente impugnabile secondo la giurisprudenza delle commissioni tributarie territoriali, siccome è comunque un atto idoneo -se tempestivo- ad interrompere la prescrizione,
“rende evidente l'interesse del contribuente ad ottenere la declaratoria di estinzione del diritto di credito per intervenuta prescrizione”.
3.3. Il primo giudice ha, quindi, accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dal , CP_1 dichiarando che DE ed il non hanno diritto a procedere con l'esecuzione forzata contro Parte_2
l'opponente per essere prescritto il credito, ed ha condannato i convenuti opposti al pagamento delle spese processuali.
4. A fronte di tale decisione, DE – con atto di citazione in appello notificato il 9.04.2024 - ha formulato due motivi di gravame, articolati in più argomenti, chiedendo l'integrale riforma della sentenza impugnata.
4.1. Con il primo motivo di appello, rubricato “Error in procedendo – motivazione erronea e contraddittoria in tema di valutazione di ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'appellante sostiene, in primo luogo, che la sentenza andrebbe riformata poiché contraddittoria nella parte in cui il giudice di primo grado, pur richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non sarebbe autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.
546/1992, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione di tale atto per vizi derivati, quale la antecedente prescrizione del credito sottostante, nonostante il debitore non avesse impugnato nei termini decadenziali l'ultimo atto riscossorio, ovvero l'avviso di intimazione di pagamento notificato ex art. 140 c.p.c. in data 8 marzo 2022. Secondo la parte appellante, infatti, la comunicazione preventiva avrebbe natura meramente informativa e sarebbe priva di capacità lesiva diretta, essendo finalizzata esclusivamente a informare il contribuente dell'intenzione dell' di procedere all'iscrizione Pt_1
ipotecaria in caso di mancato pagamento del debito tributario;
pertanto, non sarebbe autonomamente
4 impugnabile come ribadito da diverse pronunce delle Commissioni Tributarie, puntualmente richiamate nell'atto di appello, con conseguente inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione proposta dal . CP_1
4.2. L'appellante ha ancora denunciato l'erroneità in cui sarebbe incorso il primo giudice sotto un secondo profilo, relativo alla dedotta “inammissibilità dell'atto introduttivo rapportata all'impossibilità di parte opponente di rilevare una prescrizione quinquennale a fronte di validi atti interruttivi susseguitisi nella sequela e di atto pregresso, ovvero per ultima istanza l'intimazione di pagamento n. 02220219000196857000, validamente notificata in data 8.03.22 ai sensi dell'art. 140
c.p.c”, e non impugnata.
Secondo la prospettazione dell'appellante “il sistema impugnatorio degli atti di riscossione prevede
l'inammissibilità della impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per un periodo di sospetta prescrizione quinquennale, che si sarebbe verificata tra la notifica avvenuta in data 25.02.2017 riguardante l'intimazione di pagamento n.02220169009410624000 ai sensi dell'art.
26 dpr 602/73 e quella successivamente eseguita in data 8.03.22”.
La mancata impugnazione dell'atto prodromico, ovvero l'intimazione di pagamento n.
02220219000196857000, validamente notificato in data 8.03.22, creerebbe – di fatto- una irretrattabilità delle statuizioni e degli elementi intrinseci e formali della suddetta intimazione di pagamento.
Secondo la tesi dell'appellante, quindi, “La decisione de qua pertanto non solo ha erroneamente qualificato come impugnabile un atto che è generalmente valutato come non incidente a livello effettuale, in quanto non contraddistinto da diretta lesività, ma anche per vizi derivati da altri atti non più contestabili per grave inerzia conclamata ed inescusabile acquiescenza processuale dell'odierna parte appellate.
E proprio in tale direzione la possibilità del Giudice di prime cure di andare a ritroso e oltre la definitività dell'ultima intimazione di pagamento notificata in data 8.03.22 si pone in insanabile conflitto con i principi basilari, che impongono che ogni singolo atto dovrà essere impugnato nei termini decadenziali, a meno che non si tratti di successiva opposizione recuperatoria per nullità o inesistenza della notifica dell'atto pregresso” (cfr. app. pag. 6).
Dunque, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile l'impugnazione di un atto privo di lesività diretta -quale la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria- e avrebbe consentito il rilievo di vizi derivati da atti ormai non più contestabili, in quanto non impugnati e denunciati con le modalità e nei termini di decadenza stabiliti dalla legge.
5 A tal riguardo, la difesa dell'appellante ha richiamato il dettato dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs.
546/1992 e la giurisprudenza della Corte di cassazione (Ordinanza n. 11143/2022, n. 3005/2020, n.
1961/2019) secondo cui l'avviso contenente l'intimazione di pagamento della somma dovuta dal contribuente non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui è sindacabile solo per vizi propri, non per questioni relative all'atto presupposto e, in generale, all'atto da cui è sorto il debito nei confronti dell'Erario, salvo che il contribuente non deduca di essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva soltanto con la notificazione di tale atto d'intimazione. Inoltre, il contribuente non potrebbe contestare in giudizio fatti estintivi come la prescrizione, se non tempestivamente eccepiti contro l'atto con cui ha avuto conoscenza della pretesa impositiva.
Applicando tali principi al caso specifico, dunque, secondo la prospettazione degli appellanti, la questione della prescrizione del credito tributario avrebbe dovuto essere sollevata con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata nel 2022.
Solo in caso di mancata notifica valida di tale atto, il contribuente avrebbe potuto far valere congiuntamente i vizi degli atti successivi e presupposti, come previsto dall'art. 19, comma 3, del
D.Lgs. 546/1992. La mancata opposizione dell'intimazione validamente notificata renderebbe il credito tributario definitivamente accertato, precludendo ulteriori eccezioni.
In conseguenza di ciò, la proposta opposizione sarebbe inammissibile per carenza di lesività diretta, definitività dell'intimazione validamente notificata e inconfigurabilità di vizi derivati impugnabili nel giudizio contro la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ciò precluderebbe al contribuente di eccepire fatti estintivi come la prescrizione già verificatasi, evitando una violazione dei principi di certezza e definitività sanciti dall'art. 12 del DPR 602/1973.
4.3. Con il terzo motivo di appello, rubricato “Error in iudicando – violazione o non corretta applicazione dell'art. 26 dpr 602/73 ed art. 60 DPR 600/73 – violazione o non corretta applicazione degli art.li 140 c.p.c ed art. 68 comma 1 dl n.18/2000 – error in procedendo – erronea disamina dei documenti prodotti da DE nel corso del giudizio – violazione dell'art. 116 c.p.c”, la parte appellante contesta la decisione del giudice laddove ha ritenuto non valida la notifica dell'intimazione di pagamento n. 02220169009410624000 del 25/02/2017 eseguita tramite inoltro di PEC all'imprenditore ai sensi dell'art. 60, comma 7, DPR 600/73, richiamato dall'art. 26 DPR 602/73.
Sostiene la parte appellante di avere documentato l'avvenuta notifica al di plurimi avvisi di CP_1
intimazione di pagamento successivamente alla cartella di pagamento n. 02220090008042748000, con regolare interruzione dei termini di prescrizione.
In particolare, gli appellanti sostengono di aver notificato ben quattro avvisi: n.
02220129013349852000 in data 13/04/2013; n. 02220139025803444000 in data 21/07/2014; n.
6 02220169009410624000 in data 25/02/2017; e n. 02220219000196857000 in data 24/03/2022. Le notifiche sono state eseguite, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 26 DPR 602/73 e 140 c.p.c. (il primo, il secondo ed il quarto avviso), stante la temporanea assenza del destinatario e delle persone abilitate alla ricezione, mediante: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario e invio di raccomandata informativa con avviso di ricevimento, restituito per compiuta giacenza.
L'avviso di intimazione n. 02220169009410624000 del 2017, invece, è stato invece notificato mediante deposito presso la Camera di Commercio di Brescia, seguito dall'invio della prescritta raccomandata (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado di DE), come comprovato dal verbale indicante il deposito telematico eseguito presso la C.C.I.A.A. di Brescia, dalla richiesta di pubblicazione e dall'invio della relativa documentazione.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto invalida la notifica dell'intimazione del 2017, in quanto avrebbe omesso di considerare che la notifica dell'atto era avvenuta entro il termine di un anno dalla dichiarazione di cessazione dell'attività da parte del contribuente e prima della cancellazione dell'impresa dal relativo registro, così disattendendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 30365/2019) secondo cui l'imprenditore è tenuto a mantenere attivo l'indirizzo PEC anche per tutto l'anno successivo alla cancellazione dal Registro delle Imprese. Quindi la notifica dell'avviso del 2017 era stata correttamente eseguita nel rispetto delle norme all'epoca vigenti.
Inoltre, il Giudice avrebbe erroneamente ritenuto decorso il termine quinquennale di prescrizione tra la notifica dell'intimazione n. 02220169009410624000 (25/02/2017) e la successiva notifica dell'intimazione n. 02220219000196857000 (08/03/2022), non tenendo in considerazione la sospensione dei termini disposta nel 2020 dalla normativa emergenziale per fronteggiare il COVID-
19.
Al riguardo gli appellanti hanno richiamato il dettato dell'art. 68 del DL 18/2020 con cui è stata disposta la sospensione dei termini di pagamento e riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 al 30 aprile
2021, che andava ad includere implicitamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015. Interpretando sistematicamente l'art. 68, comma 4-bis, lett. b), DL 18/2020, coerentemente alla Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020 dell' , nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021 sono stati Controparte_3
sospesi i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi – tra l'altro- a carichi affidati agli Agenti di Riscossione, derivanti da ruoli o cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Di conseguenza, del tutto erroneamente il giudice avrebbe ritenuto prescritto il credito nei confronti di omettendo di scomputare dal calcolo Controparte_1
7 del termine quinquennale -ripreso a decorrere dal 25/02/2017- il periodo di sospensione legale dell'attività di riscossione e, quindi, dei correlati termini decadenziali e prescrizionali.
Ad ogni modo, hanno sottolineato gli appellanti, il credito non sarebbe comunque prescritto atteso il principio sancito dall'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorrerebbe solo dalla possibilità legale di far valere il diritto, circostanza esclusa nel periodo della sospensione emergenziale.
5. tempestivamente costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ex artt. 434, 360, 617 e 618 c.p.c. e art. 2909 c.c. limitatamente al terzo motivo di appello in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. e, come tale, ricorribile solo per cassazione ex art. 111 Cost., denunciando nel merito la totale infondatezza della proposta impugnazione, sia in fatto che in diritto, di cui ha chiesto l'integrale rigetto con la conferma della sentenza impugnata e vittoria delle spese e compensi di causa.
6. Così instaurato il contraddittorio, il Consigliere Istruttore ha fissato l'udienza del 14.01.2025 per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art 352 c.p.c.
Viste le note depositate dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio tenutasi in data 21.01.2025.
7. Preliminarmente, si osserva che l'eccezione d'inammissibilità ex artt. 617 e 618 c.p.c. sollevata dalla difesa di va disattesa, in quanto il motivo d'appello non riguarda questioni relative a CP_1
vizi formali della cartella ovvero ad irregolarità degli atti prodromici integranti opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., - secondo la qualifica effettuata dal Tribunale, bensì l'accertamento della notifica di atti interruttivi del termine di prescrizione, quale verifica indispensabile per valutare l'esistenza dell'eccepita prescrizione del diritto delle appellanti a procedere ad esecuzione forzata.
Ebbene, il primo giudice ha qualificato espressamente l'eccezione di intervenuta prescrizione come opposizione all'esecuzione e tale qualificazione data all'azione proposta, in base al principio dell'apparenza e a prescindere dalla sua esattezza, individua il mezzo di impugnazione. In applicazione di tale principio, in materia esecutiva, la sentenza è pacificamente impugnabile con l'appello dato che l'eccezione di prescrizione è stata qualificata dal giudice come opposizione all'esecuzione (Cass. Sent. n. 13203 del 31/05/2010 e Cass. sent. n. 7611/2016 e più recente ordinanza n. 32833 del 09/11/2021).
7.1. Nel merito, il primo motivo di appello – in tutte le sue argomentazioni – è privo di fondamento.
Sembra utile premettere che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un preavviso con il quale il contribuente viene invitato a pagare le somme dovute all' entro il Controparte_2
termine perentorio di 30 giorni.
La comunicazione, come confermato recentemente dalla consolidata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, cui questo Collegio aderisce, è un atto autonomamente impugnabile sebbene non
8 compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del Dlgs n. 546 del 1992 (Cass. n. 23528/2024); infatti, pur configurandosi come atto prodromico rispetto all'iscrizione di ipoteca, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non è priva di effetti lesivi: essa incide immediatamente sulla posizione giuridica del destinatario, preannunciando l'imposizione di una misura cautelare sul patrimonio del contribuente.
Sul punto, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 26534 dell'8 settembre 2022, ha sottolineato che, sebbene l'elenco degli atti previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 sia formalmente tassativo, esso deve essere interpretato in senso estensivo. Tale impostazione giurisprudenziale tiene conto sia delle garanzie costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), sia dell'ampliamento della giurisdizione tributaria introdotto dalla l. n. 448/2001.
In particolare, è stato riconosciuto che, oltre agli atti tipici elencati nell'art. 19, sono impugnabili anche quegli atti che, pur non assumendo la forma autoritativa degli atti tipici, manifestano in modo chiaro e definitivo una specifica pretesa tributaria, con l'indicazione delle relative motivazioni di fatto e di diritto. Il contribuente, a fronte di tale esplicitazione, ha interesse a richiedere una pronuncia giudiziale che accerti la legittimità sostanziale della pretesa, senza dover attendere l'adozione di un atto autoritativo successivo.
Alla luce di questo principio, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rientra tra gli atti
"facoltativamente impugnabili". Essa, infatti, rappresenta un atto con cui l'amministrazione manifesta in modo chiaro e preciso una pretesa tributaria, ponendo il contribuente nelle condizioni di tutelarsi tempestivamente facendo valere vizi del credito sottostante, compresa la prescrizione, senza la necessità di attendere che la stessa abbia la forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Sulla scorta di tali considerazioni va pertanto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione del sollevata dalla parte CP_1
appellante.
In ogni caso, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per maturata prescrizione non è previsto alcun termine di decadenza, in quanto la stessa viene promossa per addurre fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (Cass. n. 12685/1999).
L'assenza di termini decadenziali per l'eccezione di prescrizione deriva dalla natura stessa del vizio, che incide sull'esistenza del diritto del creditore e non sulla regolarità degli atti della riscossione.
Pertanto, come correttamente affermato nella sentenza di primo grado, la notificata comunicazione, quale atto idoneo, se tempestivo, ad interrompere la prescrizione, incide in negativo sugli interessi del contribuente, genera la consapevolezza della volontà della P.A. di procedere ad esecuzione forzata
9 e per tali ragioni rende evidente l'interesse del contribuente ad ottenere la declaratoria di estinzione del diritto di credito mediante l'impugnazione della stessa (pag. 6 della sentenza di primo grado).
7.2. In secondo luogo, va parimenti disatteso l'argomento secondo cui sarebbe necessaria l'impugnazione delle intimazioni di pagamento ai fini della contestazione della prescrizione del diritto di credito.
Infatti, l'intimazione di pagamento costituisce un atto meramente sollecitatorio, finalizzato ad ottenere l'adempimento spontaneo di un obbligo già cristallizzato nella cartella di pagamento.
Tale atto, pertanto, non incide sull'esistenza o validità del credito, né introduce elementi nuovi che richiedano una necessaria impugnazione ai fini della tutela del debitore.
Di conseguenza, il debitore non è obbligato a impugnare tale atto per far valere l'eventuale prescrizione del credito, potendo eccepire la stessa in sede di contestazione di successivi atti esecutivi o cautelari, quali il pignoramento o l'iscrizione di ipoteca.
Sul punto, la Suprema Corte con l'Ordinanza n. 16743 del 17 giugno 2024, ha confermato il proprio orientamento che esclude l'obbligo di impugnare le intimazioni di pagamento per far annullare le pretese tributarie ribadendo che non cessa l'interesse ad impugnare per il contribuente, anche se non ha impugnato una intimazione che gli viene correttamente notificata. Può formulare, quindi, la stessa richiesta di annullamento dei tributi con l'impugnazione della successiva intimazione o della preventiva iscrizione di ipoteca.
Ne consegue che non aveva l'onere d'impugnare l'ultimo avviso di intimazione del 2022 CP_1 per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione della terza intimazione di pagamento (del 2017) e quella di notificazione dell'ultimo avviso di intimazione.
L'eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione della successiva comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Alla luce di quanto esposto, la comunicazione preventiva oggetto di causa notificata al contribuente
è autonomamente impugnabile, anche per far valere la prescrizione del credito sottostante, dato che l'eccezione di prescrizione è priva di termini decadenziali e può essere proposta ogniqualvolta venga intrapresa un'azione esecutiva o cautelare;
l'intimazione di pagamento del 2022 non costituiva un atto necessariamente impugnabile per far valere la prescrizione del credito, trattandosi di un mero atto di sollecito, privo di effetti autoritativi o innovativi rispetto alla pretesa del creditore.
7.3. Il terzo motivo di gravame è, invece, fondato e merita accoglimento.
Infatti, dalla visura camerale (doc. 10 fascicolo di primo grado di DE) emerge che:
- in data 1° febbraio 2016 veniva comunicata la cessazione dell'attività dell'impresa individuale del ma la cancellazione formale dal registro delle imprese è avvenuta solo il 27 ottobre 2017; CP_1
10 - la notifica dell'intimazione di pagamento n. 0222016900941062400 è stata effettuata il 25 febbraio del 2017, ovvero nell'anno intercorrente tra la dichiarazione di cessazione e la cancellazione formale dell'impresa, precisamente con le modalità previste dal dpr 602 del 1973.
In particolare, l'art. 26 del DPR 602/1973 dispone: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
L'art. 60, comma 7, del DPR 600 del 1973 prevede: “Se la casella di posta elettronica risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere
Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione”.
La notificazione dell'intimazione di pagamento del 2017, atteso il mancato reperimento dell'indirizzo di posta elettronica nel registro INI-PEC, doveva quindi essere eseguita, come fatto dall'ente esattore, con il deposito telematico presso la Camera di Commercio di Brescia ed il successivo invio di raccomandata di avviso di avvenuta notifica presso l'indirizzo della ditta individuale del Sig. CP_1
(senza che residuasse alcun altro onere a carico dell'Agente, come espressamente previsto dal citato art. 60, comma 7, del DPR 600 del 1973 ).
A ciò si aggiunga che, secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.
6866/2022 “ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo “pubblico informatico” con onere di attivarlo,
11 tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso”, ciò al fine di tutelare i diritti dei terzi e garantire la certezza dei rapporti giuridici in quanto la PEC rappresenta un mezzo ufficiale di comunicazione con valore legale.
La ditta individuale del sig. , pur dichiarando la cessazione dell'attività il 1° febbraio 2016, CP_1
non è stata formalmente cancellata dal registro fino al 27 ottobre 2017. La notificazione dell'intimazione, avvenuta il 25 febbraio 2017, è pertanto valida, in quanto effettuata addirittura prima della sua formale cancellazione, quando era onere dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo di posta elettronica (da mantenere addirittura oltre un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) e monitorare le notifiche e comunicazioni ricevute presso la sede legale dell'impresa.
La pronuncia di primo grado è quindi erronea laddove ha ritenuto l'invalidità della notifica dell'avviso di pagamento del 2017, avendo DE correttamente notificato al presso la CP_1
Camera di Commercio (atteso il mancato reperimento della Pec), provvedendo altresì ad inviare l'avviso di avvenuta notifica presso la sede legale dell'impresa risultante dal registro delle Imprese presso il quale risultava essere, quale luogo privilegiato per la notifica agli enti giuridici, presso cui deve legittimamente presumersi la reperibilità del soggetto o di un suo referente. Non sembra superfluo sottolineare che per tale avviso di notifica non sono richieste le formalità delle stabilite per la regolarità delle notifiche processuali a mezzo posta.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23473 del 2 settembre 2024, proprio in merito alla prova della ricezione della raccomandata attestante la notificazione, ha sottolineato che la notifica eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento non richiede che l'Agente della riscossione produca la prova della ricezione effettiva da parte del destinatario.
Tra l'altro nel caso de qua, la regolarità della notifica rileva ai soli fini dell'interruzione della prescrizione, con conseguente infondatezza della contestazione relativa all'assenza di prova della ricezione effettiva della raccomandata, essendo sufficiente dimostrare ai suddetti fini l'avvenuto invio e l'adempimento da parte del notificante degli obblighi previsti dalla legge, che nel caso di specie si
è verificato (cfr. doc.7 del fascicolo di primo grado di DE).
Per tali ragioni, rilevata la correttezza della notificazione dell'intimazione di pagamento n.
02220169009410624000 effettuata in data 25/02/2017, si conferma la validità e la non maturata prescrizione del credito data l'ultima intimazione di pagamento del 2022, in considerazione della necessaria applicazione della normativa emergenziale e, nello specifico dell'art. 68, comma 1, del
D.L. n. 18/2020, che ha sancito la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dall' dal 8 marzo 2020 al 30 aprile 2021. Controparte_2
12 Infatti, i termini di prescrizione in scadenza nell'anno 2020 per la notifica delle cartelle di pagamento sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31 dicembre 2022, in virtù della disciplina indicata dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, richiamato dall'art. 68, comma 4-bis, lett. b), del D.L. n. 18/2020 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. n. 129/2020). Sul punto nulla ha replicato l'appellato.
In conclusione, nel caso di specie, non si è verificata alcuna prescrizione del diritto delle appellanti in epoca antecedente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Merita, dunque, accoglimento il terzo motivo di appello con conseguente riforma della sentenza di primo grado, dovendo affermare la sussistenza del diritto delle appellanti a procedere ad esecuzione forzata per il recupero del credito maturato contro . In conclusione, l'opposizione CP_1 all'esecuzione proposta da va rigettata e l'appellato soccombente sull'oggetto Controparte_1
sostanziale del giudizio va condannato alla refusione in favore degli appellanti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado nella misura stabilita per compensi dal primo giudice e non contestata dalle parti e, per il secondo grado, come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n. 147/2022, con riferimento al valore della causa pari all'ammontare della cartella contestata di € 416.304,82 (da € 260.001,00 a € 520.000,00), e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e contro Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7840/2023, in accoglimento Controparte_1
del proposto appello e in conseguente riforma della sentenza impugnata, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite di primo e di secondo grado, liquidate Controparte_1
quanto al giudizio di primo grado in complessivi Euro13.000,00 per compensi e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi di Euro 17.179,00 (di cui Euro 4.389,00 per la fase studio, Euro
2.552,00 per la fase introduttiva, euro 2.940,00 per la trattazione ed euro 7.298,00 per la fase decisionale), il tutto oltre per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge;
Così deciso in Milano, il 21.01.2025.
Il Cons. istr. estensore Dr.ssa Isabella Ciriaco
La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Federici
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