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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/12/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1060/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
all'udienza del 25/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1060 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] Parte_2
); C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Sarro per procura allegata al ricorso in appello;
- appellanti -
E
, nato a [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Agata Bisogno per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 323/2025, pubblicata il 22/01/2025.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
1 La sentenza in oggetto rigetta la domanda proposta da di condanna Controparte_1 di al rilascio dell'immobile sito in Salerno alla via Roma n. 47 e al Parte_1 pagamento dell'indennità di occupazione (capo 1).
Qualificata come domanda di restituzione di natura personale piuttosto che come domanda di rivendica, il giudice di primo grado espone, in motivazione, che Parte_1
e sono divenuti comproprietari dell'immobile, seppur per
[...] Controparte_1 quote differenti (¼ per il primo e ¾ per il secondo); che, con contratto del 23.11.2016
ha venduto a la nuda proprietà della sua quota, Parte_1 Controparte_2 restando dunque pienamente titolato all'utilizzo dell'immobile; che è domanda nuova/diversa rispetto a quella di occupazione senza titolo, come tale inammissibile, quella volta ad ottenere il rendiconto e l'indennità dal comproprietario che usufruisce in modo esclusivo dell'immobile, impedendo all'altro di godere del bene comune, come stabilito dall'art. 1102 c.c.; che l'indennità, tra l'altro, non sorgerebbe in automatico, atteso che il comproprietario estromesso dovrebbe prima manifestare la volontà di esercitare il proprio diritto al godimento, smettendo di tollerare l'uso unilaterale dell'altro; che, pertanto, la sussistenza di un titolo di godimento dell'immobile, seppur pro-quota, in favore di , non consente di vagliare la pretesa risarcitoria Parte_1 avanzata dal ricorrente nei confronti dello stesso e relativa al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo.
La sentenza accoglie, invece, la medesima domanda proposta nei confronti di che condanna all'immediato rilascio dell'immobile in favore di Parte_2
(capo 2) e al pagamento in suo favore, a titolo di indennità di Controparte_1 occupazione, della somma di € 18.000,00 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo (capo 3).
Espone che è circostanza pacifica che la stessa abbia la disponibilità dell'immobile in contestazione unitamente ad , senza alcun titolo di detenzione;
che, Parte_1 pertanto, la stessa va condannata all'immediato rilascio dell'immobile in oggetto in favore di;
che, in ordine all'indennità da occupazione, può ritenersi Controparte_1 che solo con il deposito del ricorso abbia interrotto l'acquiescenza Controparte_1 rispetto all'altrui utilizzo esclusivo dell'immobile esternando in concreto il pregiudizio derivante dalla impossibilità, quale comproprietario, di godere del bene in modo diretto o indiretto;
che, pertanto, il diritto al risarcimento sorge a far data dal 28.11.2022, così
2 dovendosi ritenere superata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte;
che il lascito testamentario ha individuato la quota spettante sull'immobile ad , pari alla metà dell'intero; che si ritiene congrua una diminuzione Controparte_1 del valore di locazione accertato dal Ctu, stante la necessità di adeguamento all'attuale andamento del mercato immobiliare, anche in considerazione della zona di ubicazione dell'immobile e dell'incidenza della tassa rifiuti, assegnando alla quota di ½ spettante al ricorrente un canone annuale di locazione netto pari a € 8.000,00 (€ 16.000/2); che, pertanto, l'importo totale dell'indennità di occupazione ammonta a € 18.000,00 (€
8.000,00 per l'anno 2023; € 8.000,00 per l'anno 2024; € 2.000,00 per ulteriori tre mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025), somma già rivalutata all'attualità, su cui decorrono gli interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
L'appello principale e propongono appello avverso la sentenza e, Parte_1 Parte_2 con un primo motivo, censurano la contraddittoria pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di e di accoglimento nei confronti della Parte_1 moglie Parte_2
Obiettano che l'art. 1102 c.c. si estende a tutti i componenti della famiglia, i quali non hanno mai ricevuto una richiesta di utilizzo dell'immobile da parte di CP_1
; che solo nel caso in cui gli appellanti avessero rifiutato ed ostacolato l'uso
[...] dell'immobile da parte di , di cui è comproprietario con Controparte_1 CP_1
, “sarebbe stato chiaro e legittimo riconoscere un indennizzo ma agli atti non è
[...] presente nessuna comunicazione indirizzata al comproprietario”, e ciò vale anche per la moglie che, inoltre, dalla documentazione depositata risulta Parte_2 che la medesima non risiede presso l'immobile per cui è causa ma presso altro immobile.
Il secondo motivo censura la “mancata applicazione dell'art. 91 c.p.c.” e l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per aver condannato al Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'erario e al pagamento delle spese di Ctu, senza considerare che ha rigettato in parte la domanda proposta, per cui “secondo il principio della soccombenza le spese legali e quelle processuali avrebbero dovuto essere divise tra il e la IG ”. Controparte_1 Parte_2
3 Gli appellanti principali concludono per la parziale riforma della sentenza di primo grado “e precisamente rigettare la richiesta di indennizzo formulata anche nei confronti della IG;
con vittoria di spese, diritti ed onorari Parte_2 per i due gradi di giudizio, in subordine prevedere la condanna alle spese al 50% tra la IG e il sig. ”. Parte_2 Controparte_1
L'appello incidentale eccepisce l'inammissibilità del ricorso in appello per l'omessa Controparte_1 specificazione dei motivi, ex art. 342 c.p.c.
Nel merito, risponde che gli appellanti gli hanno sempre impedito di servirsi della cosa comune, e anche il solo accesso all'immobile; che non hanno neppure consentito al Ctu di accedere all'immobile; che è proprietario della quota di ¾ o di ½ a seconda dell'interpretazione della disposizione testamentaria della nonna, mentre la restante quota pari a ¼ era di proprietà di;
che da anni chiede invano al padre Parte_1 il rilascio dell'immobile o il pagamento di un'indennità di occupazione, essendo disoccupato e privo di mezzi di sostentamento;
che l'occupazione da parte degli appellanti principali impedisce anche la vendita eventuale dell'immobile; che Parte_1
convive con la moglie nell'immobile per cui è causa, in
[...] Parte_2 cui quest'ultima svolgeva attività di estetista;
che solo dopo la sentenza di primo grado formalmente sembra si sia trasferita altrove, ma di fatto continua ad abire nell'immobile oggetto di giudizio.
propone, poi, appello in via incidentale, che affida a tre motivi. Controparte_1
Con il primo motivo impugna il rigetto della sua domanda nei confronti di Parte_1
, fondata sull'occupazione esclusiva dell'intero immobile sin dalla data di
[...] apertura della successione della nonna, madre di . Deduce che il diritto Parte_1 all'indennità di occupazione non abbisogna di alcuna richiesta, derivando ex lege dal suo diritto di proprietà pervenutogli per successione della nonna.
Con il secondo motivo critica l'errore consistente nel non aver liquidato l'indennità di occupazione dovuta dalla moglie di quantomeno dalla data del Parte_1 matrimonio nel 2016 a tutt'oggi
Il terzo motivo di appello incidentale riguarda le spese del doppio grado di giudizio che vanno liquidate in favore dell'appellante incidentale, stante la soccombenza degli appellanti principali.
4 conclude per la dichiarazione di inammissibilità o, nel merito, il Controparte_1 rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento dell'appello incidentale;
per l'effetto “in parziale riforma dell'impugnata sentenza - accogliere la domanda di primo grado di ed indi ordinare agli appellanti principali il rilascio Controparte_1 dell'immobile ed il pagamento della quota parte di occupazione dell'immobile, come quantificata dal Ctu nominato dal Giudice;
- condannare i resistenti/appellati incidentali al rilascio, in favore dell , dell'immobile situato in Salerno Controparte_1 alla via Roma n. 61 Scala A int. 9; - condannare i medesimi resistenti/appellati incidentali al pagamento in solido, in favore dell , della somma di Controparte_1 euro 139.000,00 oltre ad un ulteriore importo commisurato al canone di occupazione fino al rilascio, o della somma quantificata dal CTU;
- In via subordinata condannare la , moglie dell , al pagamento della indennità di Parte_2 Parte_1 occupazione dalla data del matrimonio alla data dell'effettivo rilascio, in solido con il marito . - in via gradata confermare condannare la moglie Parte_1 dell al pagamento di quanto già liquidato con la sentenza di primo Parte_1 grado;
condannare i medesimi resistenti/appellati incidentali al pagamento in solido di tutte le spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per inosservanza del contenuto previsto dall'art. 342 c.p.c. (rectius, art. 434 c.p.c.), risultando sufficientemente specifiche le censure svolte.
Nel merito, la domanda di condanna al rilascio dell'immobile è stata rigettata nei confronti di , che vanta un titolo di godimento (la proprietà di una Parte_1 quota ideale e, dal 23.11.2016, l'usufrutto sulla quota) ed è stata accolta nei confronti di che non vanta alcun titolo di godimento. La prima statuizione è Parte_2 stata impugnata dall'appellante incidentale, mentre la seconda non è stata impugnata nell'appello principale.
Anche la domanda di condanna “al risarcimento del danno per la mancata disponibilità della cosa” (nella misura di € 139.000,00 - pari al canone di locazione di un immobile similare a decorrere dal 2 luglio 2010 - oltre ad un ulteriore importo commisurato al canone di locazione fino al rilascio) è stata rigettata nei confronti di
5 e accolta parzialmente nei confronti di In Parte_1 Parte_2 questo caso entrambe le pronunce sono state impugnate (da che Parte_2 chiede il rigetto della domanda e da , che ne chiede l'accoglimento in Controparte_1 toto nei confronti di entrambi gli appellanti principali).
Ciò posto, le questioni devolute in appello con i motivi di impugnano consistono nello stabilire: - se il proprietario di una quota ideale ha diritto al rilascio dell'immobile da parte dell'usufruttuario dell'altra quota che ne ha il godimento in via esclusiva;
- se il primo ha diritto (anche) al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile nei confronti del secondo e/o della moglie di questi e, in caso positivo, se tale diritto matura solo dalla proposizione della domanda o anche in epoca anteriore.
La norma di riferimento è l'art. 1102, comma 1, c.c., che riconosce al partecipante della comunione (proprietario o titolare di altro diritto reale) il diritto di servirsi della cosa comune, con le sole limitazioni consistenti nel non alterare la destinazione del bene e nel non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
L'uso comune del bene indiviso può realizzarsi, secondo l'accordo dei partecipanti, in maniera diretta (ciascun partecipante può fare uso simultaneo del bene o avvicendarsi nell'uso con una turnazione) o indiretta (ad es. concedendo il bene in locazione a terzi e dividendo il canone). Il partecipante escluso dal godimento può agire in giudizio per chiedere il rilascio (non dell'intero bene in suo favore, non avendo un titolo a detenere il bene in via esclusiva, ma) del bene in favore della comunione, per permettere la successiva assunzione, da parte della comunione, delle determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile, anche con lo strumento di cui all'art. 1105 c.c. (Cass., 16.10.2018, n. 25882; Cass., 30.9.2015, n. 19488; Cass.,
27.3.2014, n. 7197). Può anche chiedere la propria quota parte dei frutti ritratti o ritraibili dalla cosa comune al condividente che invece ne abbia il concreto godimento,
a decorrere dal momento in cui fa richiesta di rilascio del bene, o di uso turnario del bene medesimo, o di ricevere la quota parte dei frutti non goduti. Si è affermato, infatti, che in mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene la
6 manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene (Cass., 18.4.2023, n. 10264).
Dai tali principi devono trarsi le conseguenze in merito agli appelli proposti.
La prima conseguenza è la fondatezza dell'appello incidentale nella parte in cui impugna il rigetto della domanda di condanna di al rilascio del bene. Parte_1
Erroneamente il giudice di primo grado ha rigettato in toto la domanda, dato che vanta sì un titolo di godimento (l'usufrutto di una quota ideale), ma Parte_1 questo non gli consente di godere in via esclusiva del bene e di privare il proprietario dell'altra quota del diritto di godimento. La domanda, però, non può essere pienamente accolta, essendo tenuto al rilascio del bene in favore della Controparte_1 comunione.
La seconda conseguenza è la fondatezza dell'appello incidentale anche nella parte in cui impugna il rigetto della domanda di condanna di “al risarcimento Parte_1 del danno per la mancata disponibilità della cosa”. Anche in tal caso, la domanda deve essere accolta parzialmente con la condanna del predetto al pagamento dell'indennità per i frutti civili ritraibili dal bene, quale ristoro per la privazione del partecipe CP_1
dall'utilizzazione pro quota del bene comune, con decorrenza dalla
[...] proposizione della domanda (dal 28.11.2022) e fino al rilascio del bene in favore della comunione. L'indennità deve essere liquidata nella misura stabilita dal giudice di prime cure (€ 8.000,00 annui), non essendovi una specifica impugnazione sul punto.
La terza conseguenza è che l'obbligazione di pagamento dell'indennità deve essere posta esclusivamente a carico del partecipante della comunione ( ) e Parte_1 non anche della moglie convivente ( , dal momento che la Persona_1 privazione del godimento della quota di proprietà spettante ad Controparte_1 discende dall'uso escluso della cosa comune da parte del partecipante, che ha occupato l'appartamento quale sua esclusiva e abituale dimora insieme al suo nucleo familiare composto dalla moglie, e non da una detenzione sine titulo di quest'ultima. Di qui l'accoglimento dell'appello principale proposto da e il Parte_2 conseguente rigetto dell'appello incidentale, nella parte in cui impugna la liquidazione dell'indennità di occupazione dovuta dalla moglie a partire dal 2023, anziché dalla data del matrimonio (2016).
7 In definitiva, l'appello principale deve essere accolto (con conseguente rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione da parte di Parte_2
, mentre l'appello incidentale deve essere accolto parzialmente (nella parte
[...] in cui impugna il rigetto delle domande proposte nei confronti di ). Parte_1
Stante l'accoglimento, in tutto o in parte, degli appelli e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.,
29.10.2019, n. 27606) e che assorbe i motivi di impugnazione vertenti sulle spese processuali. L'esito finale (la soccombenza di per entrambe le Parte_1 domande, di rilascio e di indennizzo, l'accoglimento solo in parte di questa seconda domanda e la soccombenza di solo rispetto alla domanda di Parte_2 rilascio) giustifica la compensazione per un terzo delle spese processuali sostenute da in entrambi i gradi di giudizio e la condanna di e Controparte_1 Parte_1
in solido tra loro, al rimborso dei restanti due terzi. Le spese si Parte_2 liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore. L'attribuzione delle spese al difensore antistatario di , ammesso in primo grado al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, è incompatibile con la liquidazione a carico dello Stato, ex artt. 82 e 83 del
D.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi fare applicazione del successivo art. 133, il quale prevede che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”;
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente ed interamente a carico di . Parte_1
PQM
La Corte di Appello di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1060/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma del capo 3) della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da di condanna di Controparte_1 al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile; Parte_2
8 2. accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma del capo 1) della sentenza di primo grado, condanna : - al rilascio Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Salerno alla via Roma n. 47 in favore della comunione;
- al pagamento in favore di dell'indennità per la Controparte_1 privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, che liquida in € 8.000,00 annui a decorrere dal 28.11.2022 e fino al rilascio del bene in favore della comunione, oltre interessi legali sulle singole scadenze annuali;
3. compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 8.400,00 per onorari di difesa (di cui € 4.000,00 per il primo grado ed € 4.400,00 per il secondo grado), e condanna e Parte_1
in solido tra loro, al rimborso dei restanti due terzi in favore Parte_2 di - pari ad € 5.600,00 per onorari di difesa -, oltre il rimborso Controparte_1 delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Agata Bisogno, per dichiarato anticipo;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente ed interamente a carico di . Parte_1
Salerno lì 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
all'udienza del 25/11/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1060 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ); Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] Parte_2
); C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Sarro per procura allegata al ricorso in appello;
- appellanti -
E
, nato a [...] il [...] ); Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Agata Bisogno per procura allegata alla comparsa di risposta;
- appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 323/2025, pubblicata il 22/01/2025.
FATTI DI CAUSA
La sentenza di primo grado
1 La sentenza in oggetto rigetta la domanda proposta da di condanna Controparte_1 di al rilascio dell'immobile sito in Salerno alla via Roma n. 47 e al Parte_1 pagamento dell'indennità di occupazione (capo 1).
Qualificata come domanda di restituzione di natura personale piuttosto che come domanda di rivendica, il giudice di primo grado espone, in motivazione, che Parte_1
e sono divenuti comproprietari dell'immobile, seppur per
[...] Controparte_1 quote differenti (¼ per il primo e ¾ per il secondo); che, con contratto del 23.11.2016
ha venduto a la nuda proprietà della sua quota, Parte_1 Controparte_2 restando dunque pienamente titolato all'utilizzo dell'immobile; che è domanda nuova/diversa rispetto a quella di occupazione senza titolo, come tale inammissibile, quella volta ad ottenere il rendiconto e l'indennità dal comproprietario che usufruisce in modo esclusivo dell'immobile, impedendo all'altro di godere del bene comune, come stabilito dall'art. 1102 c.c.; che l'indennità, tra l'altro, non sorgerebbe in automatico, atteso che il comproprietario estromesso dovrebbe prima manifestare la volontà di esercitare il proprio diritto al godimento, smettendo di tollerare l'uso unilaterale dell'altro; che, pertanto, la sussistenza di un titolo di godimento dell'immobile, seppur pro-quota, in favore di , non consente di vagliare la pretesa risarcitoria Parte_1 avanzata dal ricorrente nei confronti dello stesso e relativa al pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo.
La sentenza accoglie, invece, la medesima domanda proposta nei confronti di che condanna all'immediato rilascio dell'immobile in favore di Parte_2
(capo 2) e al pagamento in suo favore, a titolo di indennità di Controparte_1 occupazione, della somma di € 18.000,00 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo (capo 3).
Espone che è circostanza pacifica che la stessa abbia la disponibilità dell'immobile in contestazione unitamente ad , senza alcun titolo di detenzione;
che, Parte_1 pertanto, la stessa va condannata all'immediato rilascio dell'immobile in oggetto in favore di;
che, in ordine all'indennità da occupazione, può ritenersi Controparte_1 che solo con il deposito del ricorso abbia interrotto l'acquiescenza Controparte_1 rispetto all'altrui utilizzo esclusivo dell'immobile esternando in concreto il pregiudizio derivante dalla impossibilità, quale comproprietario, di godere del bene in modo diretto o indiretto;
che, pertanto, il diritto al risarcimento sorge a far data dal 28.11.2022, così
2 dovendosi ritenere superata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla controparte;
che il lascito testamentario ha individuato la quota spettante sull'immobile ad , pari alla metà dell'intero; che si ritiene congrua una diminuzione Controparte_1 del valore di locazione accertato dal Ctu, stante la necessità di adeguamento all'attuale andamento del mercato immobiliare, anche in considerazione della zona di ubicazione dell'immobile e dell'incidenza della tassa rifiuti, assegnando alla quota di ½ spettante al ricorrente un canone annuale di locazione netto pari a € 8.000,00 (€ 16.000/2); che, pertanto, l'importo totale dell'indennità di occupazione ammonta a € 18.000,00 (€
8.000,00 per l'anno 2023; € 8.000,00 per l'anno 2024; € 2.000,00 per ulteriori tre mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025), somma già rivalutata all'attualità, su cui decorrono gli interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
L'appello principale e propongono appello avverso la sentenza e, Parte_1 Parte_2 con un primo motivo, censurano la contraddittoria pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di e di accoglimento nei confronti della Parte_1 moglie Parte_2
Obiettano che l'art. 1102 c.c. si estende a tutti i componenti della famiglia, i quali non hanno mai ricevuto una richiesta di utilizzo dell'immobile da parte di CP_1
; che solo nel caso in cui gli appellanti avessero rifiutato ed ostacolato l'uso
[...] dell'immobile da parte di , di cui è comproprietario con Controparte_1 CP_1
, “sarebbe stato chiaro e legittimo riconoscere un indennizzo ma agli atti non è
[...] presente nessuna comunicazione indirizzata al comproprietario”, e ciò vale anche per la moglie che, inoltre, dalla documentazione depositata risulta Parte_2 che la medesima non risiede presso l'immobile per cui è causa ma presso altro immobile.
Il secondo motivo censura la “mancata applicazione dell'art. 91 c.p.c.” e l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per aver condannato al Parte_2 pagamento delle spese di lite in favore dell'erario e al pagamento delle spese di Ctu, senza considerare che ha rigettato in parte la domanda proposta, per cui “secondo il principio della soccombenza le spese legali e quelle processuali avrebbero dovuto essere divise tra il e la IG ”. Controparte_1 Parte_2
3 Gli appellanti principali concludono per la parziale riforma della sentenza di primo grado “e precisamente rigettare la richiesta di indennizzo formulata anche nei confronti della IG;
con vittoria di spese, diritti ed onorari Parte_2 per i due gradi di giudizio, in subordine prevedere la condanna alle spese al 50% tra la IG e il sig. ”. Parte_2 Controparte_1
L'appello incidentale eccepisce l'inammissibilità del ricorso in appello per l'omessa Controparte_1 specificazione dei motivi, ex art. 342 c.p.c.
Nel merito, risponde che gli appellanti gli hanno sempre impedito di servirsi della cosa comune, e anche il solo accesso all'immobile; che non hanno neppure consentito al Ctu di accedere all'immobile; che è proprietario della quota di ¾ o di ½ a seconda dell'interpretazione della disposizione testamentaria della nonna, mentre la restante quota pari a ¼ era di proprietà di;
che da anni chiede invano al padre Parte_1 il rilascio dell'immobile o il pagamento di un'indennità di occupazione, essendo disoccupato e privo di mezzi di sostentamento;
che l'occupazione da parte degli appellanti principali impedisce anche la vendita eventuale dell'immobile; che Parte_1
convive con la moglie nell'immobile per cui è causa, in
[...] Parte_2 cui quest'ultima svolgeva attività di estetista;
che solo dopo la sentenza di primo grado formalmente sembra si sia trasferita altrove, ma di fatto continua ad abire nell'immobile oggetto di giudizio.
propone, poi, appello in via incidentale, che affida a tre motivi. Controparte_1
Con il primo motivo impugna il rigetto della sua domanda nei confronti di Parte_1
, fondata sull'occupazione esclusiva dell'intero immobile sin dalla data di
[...] apertura della successione della nonna, madre di . Deduce che il diritto Parte_1 all'indennità di occupazione non abbisogna di alcuna richiesta, derivando ex lege dal suo diritto di proprietà pervenutogli per successione della nonna.
Con il secondo motivo critica l'errore consistente nel non aver liquidato l'indennità di occupazione dovuta dalla moglie di quantomeno dalla data del Parte_1 matrimonio nel 2016 a tutt'oggi
Il terzo motivo di appello incidentale riguarda le spese del doppio grado di giudizio che vanno liquidate in favore dell'appellante incidentale, stante la soccombenza degli appellanti principali.
4 conclude per la dichiarazione di inammissibilità o, nel merito, il Controparte_1 rigetto dell'appello principale e per l'accoglimento dell'appello incidentale;
per l'effetto “in parziale riforma dell'impugnata sentenza - accogliere la domanda di primo grado di ed indi ordinare agli appellanti principali il rilascio Controparte_1 dell'immobile ed il pagamento della quota parte di occupazione dell'immobile, come quantificata dal Ctu nominato dal Giudice;
- condannare i resistenti/appellati incidentali al rilascio, in favore dell , dell'immobile situato in Salerno Controparte_1 alla via Roma n. 61 Scala A int. 9; - condannare i medesimi resistenti/appellati incidentali al pagamento in solido, in favore dell , della somma di Controparte_1 euro 139.000,00 oltre ad un ulteriore importo commisurato al canone di occupazione fino al rilascio, o della somma quantificata dal CTU;
- In via subordinata condannare la , moglie dell , al pagamento della indennità di Parte_2 Parte_1 occupazione dalla data del matrimonio alla data dell'effettivo rilascio, in solido con il marito . - in via gradata confermare condannare la moglie Parte_1 dell al pagamento di quanto già liquidato con la sentenza di primo Parte_1 grado;
condannare i medesimi resistenti/appellati incidentali al pagamento in solido di tutte le spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipante”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per inosservanza del contenuto previsto dall'art. 342 c.p.c. (rectius, art. 434 c.p.c.), risultando sufficientemente specifiche le censure svolte.
Nel merito, la domanda di condanna al rilascio dell'immobile è stata rigettata nei confronti di , che vanta un titolo di godimento (la proprietà di una Parte_1 quota ideale e, dal 23.11.2016, l'usufrutto sulla quota) ed è stata accolta nei confronti di che non vanta alcun titolo di godimento. La prima statuizione è Parte_2 stata impugnata dall'appellante incidentale, mentre la seconda non è stata impugnata nell'appello principale.
Anche la domanda di condanna “al risarcimento del danno per la mancata disponibilità della cosa” (nella misura di € 139.000,00 - pari al canone di locazione di un immobile similare a decorrere dal 2 luglio 2010 - oltre ad un ulteriore importo commisurato al canone di locazione fino al rilascio) è stata rigettata nei confronti di
5 e accolta parzialmente nei confronti di In Parte_1 Parte_2 questo caso entrambe le pronunce sono state impugnate (da che Parte_2 chiede il rigetto della domanda e da , che ne chiede l'accoglimento in Controparte_1 toto nei confronti di entrambi gli appellanti principali).
Ciò posto, le questioni devolute in appello con i motivi di impugnano consistono nello stabilire: - se il proprietario di una quota ideale ha diritto al rilascio dell'immobile da parte dell'usufruttuario dell'altra quota che ne ha il godimento in via esclusiva;
- se il primo ha diritto (anche) al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile nei confronti del secondo e/o della moglie di questi e, in caso positivo, se tale diritto matura solo dalla proposizione della domanda o anche in epoca anteriore.
La norma di riferimento è l'art. 1102, comma 1, c.c., che riconosce al partecipante della comunione (proprietario o titolare di altro diritto reale) il diritto di servirsi della cosa comune, con le sole limitazioni consistenti nel non alterare la destinazione del bene e nel non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
L'uso comune del bene indiviso può realizzarsi, secondo l'accordo dei partecipanti, in maniera diretta (ciascun partecipante può fare uso simultaneo del bene o avvicendarsi nell'uso con una turnazione) o indiretta (ad es. concedendo il bene in locazione a terzi e dividendo il canone). Il partecipante escluso dal godimento può agire in giudizio per chiedere il rilascio (non dell'intero bene in suo favore, non avendo un titolo a detenere il bene in via esclusiva, ma) del bene in favore della comunione, per permettere la successiva assunzione, da parte della comunione, delle determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile, anche con lo strumento di cui all'art. 1105 c.c. (Cass., 16.10.2018, n. 25882; Cass., 30.9.2015, n. 19488; Cass.,
27.3.2014, n. 7197). Può anche chiedere la propria quota parte dei frutti ritratti o ritraibili dalla cosa comune al condividente che invece ne abbia il concreto godimento,
a decorrere dal momento in cui fa richiesta di rilascio del bene, o di uso turnario del bene medesimo, o di ricevere la quota parte dei frutti non goduti. Si è affermato, infatti, che in mancanza di deliberazione, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso perviene la
6 manifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un uso turnario o comunque di godere per la loro parte del bene (Cass., 18.4.2023, n. 10264).
Dai tali principi devono trarsi le conseguenze in merito agli appelli proposti.
La prima conseguenza è la fondatezza dell'appello incidentale nella parte in cui impugna il rigetto della domanda di condanna di al rilascio del bene. Parte_1
Erroneamente il giudice di primo grado ha rigettato in toto la domanda, dato che vanta sì un titolo di godimento (l'usufrutto di una quota ideale), ma Parte_1 questo non gli consente di godere in via esclusiva del bene e di privare il proprietario dell'altra quota del diritto di godimento. La domanda, però, non può essere pienamente accolta, essendo tenuto al rilascio del bene in favore della Controparte_1 comunione.
La seconda conseguenza è la fondatezza dell'appello incidentale anche nella parte in cui impugna il rigetto della domanda di condanna di “al risarcimento Parte_1 del danno per la mancata disponibilità della cosa”. Anche in tal caso, la domanda deve essere accolta parzialmente con la condanna del predetto al pagamento dell'indennità per i frutti civili ritraibili dal bene, quale ristoro per la privazione del partecipe CP_1
dall'utilizzazione pro quota del bene comune, con decorrenza dalla
[...] proposizione della domanda (dal 28.11.2022) e fino al rilascio del bene in favore della comunione. L'indennità deve essere liquidata nella misura stabilita dal giudice di prime cure (€ 8.000,00 annui), non essendovi una specifica impugnazione sul punto.
La terza conseguenza è che l'obbligazione di pagamento dell'indennità deve essere posta esclusivamente a carico del partecipante della comunione ( ) e Parte_1 non anche della moglie convivente ( , dal momento che la Persona_1 privazione del godimento della quota di proprietà spettante ad Controparte_1 discende dall'uso escluso della cosa comune da parte del partecipante, che ha occupato l'appartamento quale sua esclusiva e abituale dimora insieme al suo nucleo familiare composto dalla moglie, e non da una detenzione sine titulo di quest'ultima. Di qui l'accoglimento dell'appello principale proposto da e il Parte_2 conseguente rigetto dell'appello incidentale, nella parte in cui impugna la liquidazione dell'indennità di occupazione dovuta dalla moglie a partire dal 2023, anziché dalla data del matrimonio (2016).
7 In definitiva, l'appello principale deve essere accolto (con conseguente rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di occupazione da parte di Parte_2
, mentre l'appello incidentale deve essere accolto parzialmente (nella parte
[...] in cui impugna il rigetto delle domande proposte nei confronti di ). Parte_1
Stante l'accoglimento, in tutto o in parte, degli appelli e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass.,
29.10.2019, n. 27606) e che assorbe i motivi di impugnazione vertenti sulle spese processuali. L'esito finale (la soccombenza di per entrambe le Parte_1 domande, di rilascio e di indennizzo, l'accoglimento solo in parte di questa seconda domanda e la soccombenza di solo rispetto alla domanda di Parte_2 rilascio) giustifica la compensazione per un terzo delle spese processuali sostenute da in entrambi i gradi di giudizio e la condanna di e Controparte_1 Parte_1
in solido tra loro, al rimborso dei restanti due terzi. Le spese si Parte_2 liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del
Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147.
Su richiesta difensiva ex art. 93, comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore del difensore. L'attribuzione delle spese al difensore antistatario di , ammesso in primo grado al patrocinio a spese dello Controparte_1
Stato, è incompatibile con la liquidazione a carico dello Stato, ex artt. 82 e 83 del
D.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi fare applicazione del successivo art. 133, il quale prevede che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”;
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono poste definitivamente ed interamente a carico di . Parte_1
PQM
La Corte di Appello di Salerno, I sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 1060/2025, così provvede:
1. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma del capo 3) della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da di condanna di Controparte_1 al pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile; Parte_2
8 2. accoglie parzialmente l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma del capo 1) della sentenza di primo grado, condanna : - al rilascio Parte_1 dell'immobile sito nel Comune di Salerno alla via Roma n. 47 in favore della comunione;
- al pagamento in favore di dell'indennità per la Controparte_1 privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune, che liquida in € 8.000,00 annui a decorrere dal 28.11.2022 e fino al rilascio del bene in favore della comunione, oltre interessi legali sulle singole scadenze annuali;
3. compensa per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 8.400,00 per onorari di difesa (di cui € 4.000,00 per il primo grado ed € 4.400,00 per il secondo grado), e condanna e Parte_1
in solido tra loro, al rimborso dei restanti due terzi in favore Parte_2 di - pari ad € 5.600,00 per onorari di difesa -, oltre il rimborso Controparte_1 delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione al difensore antistatario, avv. Agata Bisogno, per dichiarato anticipo;
4. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente ed interamente a carico di . Parte_1
Salerno lì 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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