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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2503 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Palermo, via P.pe di Belmonte n. 94, presso l'Avv. Federico Sparti, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Palermo, via Leopardi n.
23, presso l'Avv. Claudio Trovato, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Termini
Imerese n. 156/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12.03.2025 parte appellante concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi ai quali si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il proponendo appello avverso la sentenza Controparte_1
sopra indicata, con cui il Giudice di Pace di Termini Imerese – preso atto dell'annullamento in autotutela del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, disposto dal – Controparte_1
aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite, ad eccezione dei diritti anticipati per l'introduzione del giudizio,
posti a carico del convenuto. _1
In particolare, l'appellante, censurava la pronuncia impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, nonostante il provvedimento impositivo impugnato fosse stato annullato nel corso del giudizio di primo grado,
invocando l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Evidenziava, inoltre, che l'annullamento in autotutela non era stato comunicato anteriormente alla prima udienza di comparizione, come invece affermato nella decisione impugnata, a causa di un errore nella trasmissione del relativo provvedimento.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza, insistendo per la condanna del al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Si costituiva il e deduceva, nel merito, l'infondatezza Controparte_1
del gravame, chiedendone l'integrale rigetto.
In assenza di richiesta istruttorie, all'udienza indicata in epigrafe la causa
è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, si osserva – in punto di diritto – che è principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità che in caso di
cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle
spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la
fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al
momento della proposizione [della domanda], senza che rilevino le vicende
successive (cfr. Cass. civ. n. 15230/25).
Applicando gli esposti principi al caso di specie, si osserva che l'appello va accolto nei termini che seguono.
Invero, non risulta contestato dall'odierna appellante che la sanzione amministrativa opposta è stata inflitta illegittimamente, sicchè non può
dubitarsi che l'originaria opposizione avrebbe trovato accoglimento.
Conseguentemente in ossequio al principio della soccombenza virtuale le spese di lite avrebbero dovuto essere poste in capo alla parte opposta, per aver determinato l'insorgere della lite per effetto dell'illegittima erogazione della sanzione opposta, poi annullata soltanto dopo la proposizione dell'opposizione da parte dell'odierno appellante.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tuttavia, tenuto conto della condotta processuale del _1
, conforme al principio di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c., le spese del
[...]
primo grado di giudizio il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensarle tra le parti nella misura del 50% e porle nella restante parte in capo al Comune opposto, in applicazione dei principi di cui all'art. 92,
c. 2 cpc.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui compensa le spese di lite tra le parti,
dovendo le stesse essere poste in capo al nei limiti Controparte_1
del 50% del loro valore.
Le spese dell'odierno giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste in capo alla parte appellata.
Per entrambi i gradi di giudizio le predette spese vano liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro 1.100.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando ogni altra istanza rigettata e disattesa, in riforma della sentenza impugnata
• condanna parte appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in euro
173,00 (somma già dimezzata), oltre spese generali, IVA e CPA;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
• condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in euro
332,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Termini Imerese, 21.7.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2503 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Palermo, via P.pe di Belmonte n. 94, presso l'Avv. Federico Sparti, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante contro
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Palermo, via Leopardi n.
23, presso l'Avv. Claudio Trovato, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Termini
Imerese n. 156/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 12.03.2025 parte appellante concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi ai quali si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il proponendo appello avverso la sentenza Controparte_1
sopra indicata, con cui il Giudice di Pace di Termini Imerese – preso atto dell'annullamento in autotutela del verbale di accertamento della violazione del codice della strada, disposto dal – Controparte_1
aveva dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese di lite, ad eccezione dei diritti anticipati per l'introduzione del giudizio,
posti a carico del convenuto. _1
In particolare, l'appellante, censurava la pronuncia impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese, nonostante il provvedimento impositivo impugnato fosse stato annullato nel corso del giudizio di primo grado,
invocando l'applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Evidenziava, inoltre, che l'annullamento in autotutela non era stato comunicato anteriormente alla prima udienza di comparizione, come invece affermato nella decisione impugnata, a causa di un errore nella trasmissione del relativo provvedimento.
Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza, insistendo per la condanna del al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1
giudizio.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Si costituiva il e deduceva, nel merito, l'infondatezza Controparte_1
del gravame, chiedendone l'integrale rigetto.
In assenza di richiesta istruttorie, all'udienza indicata in epigrafe la causa
è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Tanto premesso, si osserva – in punto di diritto – che è principio consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità che in caso di
cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle
spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la
fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al
momento della proposizione [della domanda], senza che rilevino le vicende
successive (cfr. Cass. civ. n. 15230/25).
Applicando gli esposti principi al caso di specie, si osserva che l'appello va accolto nei termini che seguono.
Invero, non risulta contestato dall'odierna appellante che la sanzione amministrativa opposta è stata inflitta illegittimamente, sicchè non può
dubitarsi che l'originaria opposizione avrebbe trovato accoglimento.
Conseguentemente in ossequio al principio della soccombenza virtuale le spese di lite avrebbero dovuto essere poste in capo alla parte opposta, per aver determinato l'insorgere della lite per effetto dell'illegittima erogazione della sanzione opposta, poi annullata soltanto dopo la proposizione dell'opposizione da parte dell'odierno appellante.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Tuttavia, tenuto conto della condotta processuale del _1
, conforme al principio di lealtà di cui all'art. 88 c.p.c., le spese del
[...]
primo grado di giudizio il giudice di primo grado avrebbe dovuto compensarle tra le parti nella misura del 50% e porle nella restante parte in capo al Comune opposto, in applicazione dei principi di cui all'art. 92,
c. 2 cpc.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui compensa le spese di lite tra le parti,
dovendo le stesse essere poste in capo al nei limiti Controparte_1
del 50% del loro valore.
Le spese dell'odierno giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste in capo alla parte appellata.
Per entrambi i gradi di giudizio le predette spese vano liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14 per le cause di valore sino ad euro 1.100.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando ogni altra istanza rigettata e disattesa, in riforma della sentenza impugnata
• condanna parte appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in euro
173,00 (somma già dimezzata), oltre spese generali, IVA e CPA;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
• condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida in euro
332,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Termini Imerese, 21.7.2025
Il Giudice
Daniele Salvatore Abbate
Tribunale di Termini Imerese sez. civile