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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24058/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24058/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (P.IVA ) con sede in Torino e quivi Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata alla Via Cavalli 28 bis presso lo studio degli avv.ti Roberta FIORE (C.F. e Andrea BATTISTI (C.F. CodiceFiscale_1
) che la rappresentano e difendono per delega in calce all'atto di C.F._2 citazione in primo grado ATTRICE Contro
(già ) (CF ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GESUALDA BIZZINI (C.F. ) del foro di Catania, come da procura allegata C.F._3 alla comparsa di costituzione del 13.04.2022, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Monia Di Giacomo sito in Grugliasco (TO), Via Natale Palli n. 85;
Conclusioni delle parti Parte attrice:
“- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della , Controparte_1
pagina 1 di 8 - accertato e dichiarato che il veicolo attoreo ha subito danni come descritti in narrativa;
- dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 5.089,16 in favore della in persona dei legali rappresentanti pro tempore Parte_1
o in quella diversa accertanda in corso di causa. In ogni caso con il favore dei compensi giudiziali (oltre rimborso forfettario, IVA, CPA ed esposti) da distrarsi in favore dei legali antistatari”.
Parte convenuta come da comparsa di risposta:
“Nel merito
- Integralmente rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto, non provate ed in ogni caso assolutamente eccessive quanto alla valutazione del danno.
- Condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite ex D.M. 55/14”. FATTO E PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la in forza di Parte_1 cessione del credito da parte di evocava in giudizio la Parte_3 compagnia assicurativa onde sentita dichiarare tenuta e Controparte_1 condannare all'indennizzo dei danni subito dal veicolo PEUGEOT 5008 tg EL914EJ, a seguito di un evento grandine occorso in data 14.05.2021, intorno alle ore 14,30, nei pressi di Corso Turati;
in particolare veniva richiesta la condanna di l CP_1 pagamento nei confronti dell'attrice dell'importo pari ad € 5.089,16 o della somma diversa accertanda in corso di causa, oltre al pagamento delle spese di lite da distrarsi nei confronti dei legali antistatari. Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo la carenza Controparte_1 di prova in ordine al verificarsi del fatto storico allegato in atti e contestando la riconducibilità dei danni lamentati alla grandinata occorsa. Veniva, altresì, contestata la quantificazione oggetto della richiesta risarcitoria poiché ritenuta eccessiva, stante la possibilità di utilizzo della tecnica del cd “tirabolli” in luogo della totale riverniciatura del veicolo danneggiato effettuata dalla attrice. Parte_1
Depositate le memorie ex art 183 IV comma c.p.c. sono stati sentiti i testi indicati da parte attrice ed è, successivamente, stata disposta ed espletata CTU al fine di verificare la sussistenza dei prospettati danni al veicolo, nonchè la compatibilità degli stessi con l'evento atmosferico dedotto in atti e di operare quantificazione dell'ammontare complessivo del danno. All'esito del deposito della CTU estimativa, con ordinanza del 19.10.2023, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto veniva fissato termine per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 8 Il Giudice, con ordinanza del 31.01.2025, tratteneva la causa a decisione assegnano i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****** Inquadramento giuridico, onere probatorio e risultanze processuali La domanda è fondata e va accolta. Occorre, innanzitutto, richiamare i principi giurisprudenziali in forza dei quale in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426). Con specifico riguardo al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore, la S.C. ha ulteriormente precisato che “Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.” (cfr. Cass. n. 1558/2018; n. 30656/2017).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame la domanda proposta deve essere accolta, avendo la parte attrice sufficientemente dimostrato sia il verificarsi di un rischio previsto in contratto, nell'ambito spaziale e temporale di vigenza della polizza, sia la sussistenza ed entità dei danni che ne sono derivati. Parte attrice ha, innanzitutto, provato la propria legittimazione ad agire nei confronti della compagnia di assicurazione convenuta in forza della polizza stipulata da Parte_3
proprietario del veicolo Peugeot 5008 targato EL914EJ, in relazione
[...] all'evento di danno verificatosi in data 14.05.2021, producendo in giudizio il libretto di circolazione, il certificato di polizza - avente ad oggetto, tra le altre, la garanzia per
“eventi naturali” - e il contratto di cessione del credito del 25.05.2021 (rispettivamente doc. n. 1,4, 5). Risultano altresì prodotte in atti una dichiarazione sottoscritta del 25.05.2021 da per mezzo della quale il medesimo denunciava il verificarsi della Parte_3 grandinata e il danneggiamento dell' autovettura parcheggiata nei pressi della propria abitazione in Corso Turati, alle ore 14,30 circa, in data 14.05.2021 (cfr doc. 1), le foto del veicolo in riparazione (cfr. doc. 3), la fattura di riparazione datata 16.06.2021 (cfr. doc. 7), la comunicazione pec del 05.08.2021, nonchè il successivo sollecito in data 30.08.2021 della cessionaria nei confronti di (cfr. doc. 8 e 9) e un Controparte_1 articolo di giornale comprovante l'avvenuta grandinata in data 14.05.2021 (cfr doc. 17).
pagina 3 di 8 Coerentemente con tali circostanze documentali depongono le dichiarazioni dei testi escussi. Il danneggiamento del veicolo per effetto dell'evento grandigeno è stato confermato dalla moglie del sig. , la quale ha affermato: “io ero a casa Parte_3 Testimone_1
e quando è tornato a casa mio marito mi ha fatto vedere l'auto danneggiata dalla grandine”, la quale ha anche precisato che la vettura risultava “tutta bollata sul tetto sul cofano e sulle fiancate”, localizzazione dei bolli, peraltro, conforme a quella evincibile dalle foto in atti (cfr. doc. 3). La teste ha altresì dichiarato che la macchina prima di quel momento “era perfetta”, così da consentire di escludere che i bolli possano ricondursi ad altro sinistro (cfr. verbale udienza 27.02.2023). Non inducono a diverse considerazioni le risultanze provenienti dal bollettino meteograndine prodotto dalla convenuta, anzi si evidenzia come, se si assume che la grandinata non abbia avuto gli stessi caratteri sull'intero territorio comunale e che la massima intensità si sia sviluppata nella zona sud di Torino, Corso Turati può ritenersi ricompreso nel territorio colpito, trattandosi di un corso molto lungo e che si protende proprio verso la zona sud della città di Torino. A proposito della effettiva sussistenza dei danni, viene in considerazione anche quanto dichiarato dal perito incaricato dall'assicurazione, , il quale ha Persona_1 confermato di aver visionato l'auto e di aver scattato delle foto prima che i lavori di riparazione fossero eseguiti, di aver ricevuto le foto dall'Autocarrozzeria a lavori in corso e di aver anche visionato la vettura a lavorazioni ultimate (cfr. verbale udienza
27.02.2023). Dal compendio probatorio nel suo complesso può trarsi dunque conferma che il veicolo Peugeot 5008 targato EL914EJ venne danneggiato dall'evento climatico verificatosi a Torino il 14.05.2021 e che pertanto la domanda volta a far valere il diritto all'indennizzo vada accolta.
Le risultanze della CTU estimativa La CTU espletata in corso di giudizio ha consentito di accertare la conformità delle sostituzioni e delle riparazioni indicate nel preventivo e nella fattura di riparazione prodotte in atti con il tipo di sinistro verificatosi (cfr. p.to 1 conclusioni pag. 16 della
CTU). Il CTU ha dunque concluso con il ritenere che dette riparazioni “siano state effettivamente eseguite sul veicolo in esame”. E' doveroso, a tal proposito, precisare che, contrariamente a quanto osservato dalla convenuta, la consulenza non appare contraddittoria nelle proprie risultanze. Il CTU si è infatti avvalso di una doppia negazione - “non si possono accertare lavori documentati (…) che non si possano porre in relazione con il sinistro per cui è causa” (cfr. p.to 2 conclusioni pag 16) - al fine di escludere la sussistenza di lavorazioni non causalmente connesse col sinistro verificatosi.
pagina 4 di 8 A ciò si aggiunga che il CTU ha operato una concreta disamina della situazione di fatto precisando, per quanto concerne la scelta della tecnica di riverniciatura, in luogo di quella più economica del cd “levabolli” che “l'utilizzo della sola tecnica dei levabolli potrebbe essere non sufficiente o non risultare la più economica” e che “dalla documentazione in atti non è possibile accertare la superfluità di qualche stuccatura e della verniciatura, per una riparazione a regola d'arte” (cfr. pag. 11 e 12 relazione peritale). Egli ha dunque motivato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto le ore di manodopera indicate nel preventivo adeguate agli interventi complessivamente eseguiti (cfr. pag. 13 CTU) e stimato la congruità dell'importo riportato in fattura pari ad € 4.600,00 (IVA inclusa) al lordo delle condizioni di polizza.
A riguardo si richiamano i principi espressi dalla S.C. secondo cui “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. n. 28647/ 2013; n. 10222/2009; n. 3881/2006), e ciò in quanto il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente. (cfr. Cass. n. 15147/2018). Precisa ancora la Suprema Corte di Cassazione che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Cass. n. 282/2009; n. 8355/2007; n. 12080/2000). La quantificazione dell'indennizzo non potrà tenere conto della richiesta attorea in ordine al cd danno da “fermo tecnico”. Sul punto appare sufficiente evidenziare la carenza probatoria in ordine all'asserito danno e richiamare la giurisprudenza di legittimità – condivisa da questo Tribunale (si vedano Tribunale Torino sez. IV, 28/01/2021 n. 389, dott.ssa Di Donato;
Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739, dott.ssa Bosco) - secondo cui "il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso" (cfr. Cass. n. 13718/2017; n. 20620/2015). Quantificazione del danno
pagina 5 di 8 Appare opportuno precisare che l'importo riconosciuto dal CTU tiene già conto dell'IVA, che pertanto non sarà oggetto di ulteriore corresponsione in sede di quantificazione dell'indennizzo. Inoltre, la polizza versata in atti prevede quale condizione, alla voce “eventi naturali”, uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, condivisa la quantificazione del danno in € 4.600,00, operata la decurtazione di €500,00 sull'importo imponibile, si ottiene la somma di € 4.100,00. Il suddetto importo costituisce debito di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito risarcitorio diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 c.c. (Cass. 10488/2009; Cass. 15868/2015; Cass. 16229/2023). Se, quindi, la rivalutazione ha funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi. Questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base a un indice medio (Cass. sent. 16726/2009). Secondo il tradizionale orientamento, quindi, per un verso, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno deve essere rivalutata al momento della liquidazione e, per un altro, sul capitale devono altresì riconoscersi i danni da ritardata corresponsione quantificati secondo il criterio dei c.d. interessi compensativi di cui alla nota sentenza S.U. 1712/1995. Pertanto sul predetto importo di € 4.100,00 vengono riconosciuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del sinistro alla data di deposito della sentenza;
sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma ad oggi dovuta risulta essere pari a € 4.467,59 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo. Quanto alle spese legali stragiudiziali e di mediazione, richieste rispettivamente in misura di € 700,00 e di € 61,00, si precisa che in merito a detta attività risultano prodotti sub doc 13 una nota pro forma e sub doc. 14 due fatture su carta intestata dell'organismo di mediazione MediaTorino srl. Nel caso in esame è provato in atti e comunque non contestato che a seguito della verificazione del sinistro, stante il mancato riscontro della controparte, l'attrice si è avvalsa dell'assistenza legale degli odierni difensori, con inoltro di due comunicazioni pagina 6 di 8 pec (cfr. doc. 9 e 10) per poi procedere a instaurare la procedura di mediazione, risultata infruttuosa a causa della mancata partecipazione i (cfr. doc. 11-12). CP_1
Si ritiene, dunque, provata attività stragiudiziale consistita nel redigere la diffida, inoltrare la documentazione necessaria per tentare di comporre stragiudizialmente la vertenza previa richiesta alla convenuta di accesso agli atti. Ciò posto, considerato che tali voci riguardano il compenso per l'assistenza stragiudiziale e l'instaurazione della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione, l'importo verrà liquidato in sede di regolazione delle spese processuali. Spese legali Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza fissato all'art. 91 c.p.c. La convenuta va pertanto condannata a corrispondere ai difensori Controparte_1 dell'attrice, antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., l'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito indennitario oggetto della domanda, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto dei valori medi della tariffa professionale - viene liquidato come in dispositivo. Deve essere riconosciuto anche il rimborso delle anticipazioni non imponibili inerenti l'iscrizione a ruolo della causa e il deposito della marca da bollo. Alle somme dovute per la liquidazione delle spese relative all'attuale giudizio dovranno essere corrisposti anche € 700,00 per la fase di assistenza stragiudiziale, oltre ad € 61,00 per esborsi sostenuti per l'instaurazione della procedura di mediazione. Le spese della CTU esperita, nella misura in cui sono state liquidate in corso di giudizio, devono essere poste in via definitiva ad esclusivo carico della convenuta. Con riferimento alle spese sostenute da parte attrice per avvalersi del consulente tecnico di parte, vale evidenziare come la Suprema Corte abbia affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. Civ., sent. n. 10173 del 2015). La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897). Nel caso di cui trattasi, è stata prodotta la fattura pro forma emessa dal perito di parte
(v. note de 17.10.2023, fattura n° 86 datata 19.09.2023) e dall'elaborato Per_2 peritale in atti risulta provata l'attività compiuta dal CTP in favore dei propri assistiti. Essendo provata sia l'obbligazione al pagamento, che l'attività in concreto svolta, deve pagina 7 di 8 essere disposta la condanna al pagamento delle spese di CTP per la somma di € 689,52, ritenuta congrua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo pari ad € 4.467,59 oltre interessi dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
condanna la predetta convenuta al pagamento in favore dei difensori antistatari dell'attore avv.ti Fiore Roberta e Battisti Andrea, della somma che liquida in € 186,00 per esposti (di cui € 61 per le spese di mediazione, € 125 per contributo unificato e marca da bollo), € 2.552,00 per compensi - di cui euro 425 ciascuno per le fasi di studio ed introduttiva ed Euro 851,00 ciascuna per le fasi istruttoria e della decisione - ed Euro 700,00 per la fase stragiudiziale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
condanna inoltre la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 689,52 a titolo di rimborso spese per CTP;
pone infine le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta nella misura liquidata in corso di causa
Torino, 16.4.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Provvedimento redatto con apporto di Addetta all'Ufficio del Processo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24058/2021 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (P.IVA ) con sede in Torino e quivi Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata alla Via Cavalli 28 bis presso lo studio degli avv.ti Roberta FIORE (C.F. e Andrea BATTISTI (C.F. CodiceFiscale_1
) che la rappresentano e difendono per delega in calce all'atto di C.F._2 citazione in primo grado ATTRICE Contro
(già ) (CF ), in persona del Controparte_1 CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GESUALDA BIZZINI (C.F. ) del foro di Catania, come da procura allegata C.F._3 alla comparsa di costituzione del 13.04.2022, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Monia Di Giacomo sito in Grugliasco (TO), Via Natale Palli n. 85;
Conclusioni delle parti Parte attrice:
“- accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale della , Controparte_1
pagina 1 di 8 - accertato e dichiarato che il veicolo attoreo ha subito danni come descritti in narrativa;
- dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di euro 5.089,16 in favore della in persona dei legali rappresentanti pro tempore Parte_1
o in quella diversa accertanda in corso di causa. In ogni caso con il favore dei compensi giudiziali (oltre rimborso forfettario, IVA, CPA ed esposti) da distrarsi in favore dei legali antistatari”.
Parte convenuta come da comparsa di risposta:
“Nel merito
- Integralmente rigettare le domande attoree siccome infondate in fatto e in diritto, non provate ed in ogni caso assolutamente eccessive quanto alla valutazione del danno.
- Condannare parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi di lite ex D.M. 55/14”. FATTO E PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la in forza di Parte_1 cessione del credito da parte di evocava in giudizio la Parte_3 compagnia assicurativa onde sentita dichiarare tenuta e Controparte_1 condannare all'indennizzo dei danni subito dal veicolo PEUGEOT 5008 tg EL914EJ, a seguito di un evento grandine occorso in data 14.05.2021, intorno alle ore 14,30, nei pressi di Corso Turati;
in particolare veniva richiesta la condanna di l CP_1 pagamento nei confronti dell'attrice dell'importo pari ad € 5.089,16 o della somma diversa accertanda in corso di causa, oltre al pagamento delle spese di lite da distrarsi nei confronti dei legali antistatari. Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo la carenza Controparte_1 di prova in ordine al verificarsi del fatto storico allegato in atti e contestando la riconducibilità dei danni lamentati alla grandinata occorsa. Veniva, altresì, contestata la quantificazione oggetto della richiesta risarcitoria poiché ritenuta eccessiva, stante la possibilità di utilizzo della tecnica del cd “tirabolli” in luogo della totale riverniciatura del veicolo danneggiato effettuata dalla attrice. Parte_1
Depositate le memorie ex art 183 IV comma c.p.c. sono stati sentiti i testi indicati da parte attrice ed è, successivamente, stata disposta ed espletata CTU al fine di verificare la sussistenza dei prospettati danni al veicolo, nonchè la compatibilità degli stessi con l'evento atmosferico dedotto in atti e di operare quantificazione dell'ammontare complessivo del danno. All'esito del deposito della CTU estimativa, con ordinanza del 19.10.2023, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto veniva fissato termine per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 8 Il Giudice, con ordinanza del 31.01.2025, tratteneva la causa a decisione assegnano i termini ex art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****** Inquadramento giuridico, onere probatorio e risultanze processuali La domanda è fondata e va accolta. Occorre, innanzitutto, richiamare i principi giurisprudenziali in forza dei quale in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro (v. Cass., 17/5/1997, n. 4426). Con specifico riguardo al riparto dell'onere della prova fra assicurato e assicuratore, la S.C. ha ulteriormente precisato che “Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.” (cfr. Cass. n. 1558/2018; n. 30656/2017).
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame la domanda proposta deve essere accolta, avendo la parte attrice sufficientemente dimostrato sia il verificarsi di un rischio previsto in contratto, nell'ambito spaziale e temporale di vigenza della polizza, sia la sussistenza ed entità dei danni che ne sono derivati. Parte attrice ha, innanzitutto, provato la propria legittimazione ad agire nei confronti della compagnia di assicurazione convenuta in forza della polizza stipulata da Parte_3
proprietario del veicolo Peugeot 5008 targato EL914EJ, in relazione
[...] all'evento di danno verificatosi in data 14.05.2021, producendo in giudizio il libretto di circolazione, il certificato di polizza - avente ad oggetto, tra le altre, la garanzia per
“eventi naturali” - e il contratto di cessione del credito del 25.05.2021 (rispettivamente doc. n. 1,4, 5). Risultano altresì prodotte in atti una dichiarazione sottoscritta del 25.05.2021 da per mezzo della quale il medesimo denunciava il verificarsi della Parte_3 grandinata e il danneggiamento dell' autovettura parcheggiata nei pressi della propria abitazione in Corso Turati, alle ore 14,30 circa, in data 14.05.2021 (cfr doc. 1), le foto del veicolo in riparazione (cfr. doc. 3), la fattura di riparazione datata 16.06.2021 (cfr. doc. 7), la comunicazione pec del 05.08.2021, nonchè il successivo sollecito in data 30.08.2021 della cessionaria nei confronti di (cfr. doc. 8 e 9) e un Controparte_1 articolo di giornale comprovante l'avvenuta grandinata in data 14.05.2021 (cfr doc. 17).
pagina 3 di 8 Coerentemente con tali circostanze documentali depongono le dichiarazioni dei testi escussi. Il danneggiamento del veicolo per effetto dell'evento grandigeno è stato confermato dalla moglie del sig. , la quale ha affermato: “io ero a casa Parte_3 Testimone_1
e quando è tornato a casa mio marito mi ha fatto vedere l'auto danneggiata dalla grandine”, la quale ha anche precisato che la vettura risultava “tutta bollata sul tetto sul cofano e sulle fiancate”, localizzazione dei bolli, peraltro, conforme a quella evincibile dalle foto in atti (cfr. doc. 3). La teste ha altresì dichiarato che la macchina prima di quel momento “era perfetta”, così da consentire di escludere che i bolli possano ricondursi ad altro sinistro (cfr. verbale udienza 27.02.2023). Non inducono a diverse considerazioni le risultanze provenienti dal bollettino meteograndine prodotto dalla convenuta, anzi si evidenzia come, se si assume che la grandinata non abbia avuto gli stessi caratteri sull'intero territorio comunale e che la massima intensità si sia sviluppata nella zona sud di Torino, Corso Turati può ritenersi ricompreso nel territorio colpito, trattandosi di un corso molto lungo e che si protende proprio verso la zona sud della città di Torino. A proposito della effettiva sussistenza dei danni, viene in considerazione anche quanto dichiarato dal perito incaricato dall'assicurazione, , il quale ha Persona_1 confermato di aver visionato l'auto e di aver scattato delle foto prima che i lavori di riparazione fossero eseguiti, di aver ricevuto le foto dall'Autocarrozzeria a lavori in corso e di aver anche visionato la vettura a lavorazioni ultimate (cfr. verbale udienza
27.02.2023). Dal compendio probatorio nel suo complesso può trarsi dunque conferma che il veicolo Peugeot 5008 targato EL914EJ venne danneggiato dall'evento climatico verificatosi a Torino il 14.05.2021 e che pertanto la domanda volta a far valere il diritto all'indennizzo vada accolta.
Le risultanze della CTU estimativa La CTU espletata in corso di giudizio ha consentito di accertare la conformità delle sostituzioni e delle riparazioni indicate nel preventivo e nella fattura di riparazione prodotte in atti con il tipo di sinistro verificatosi (cfr. p.to 1 conclusioni pag. 16 della
CTU). Il CTU ha dunque concluso con il ritenere che dette riparazioni “siano state effettivamente eseguite sul veicolo in esame”. E' doveroso, a tal proposito, precisare che, contrariamente a quanto osservato dalla convenuta, la consulenza non appare contraddittoria nelle proprie risultanze. Il CTU si è infatti avvalso di una doppia negazione - “non si possono accertare lavori documentati (…) che non si possano porre in relazione con il sinistro per cui è causa” (cfr. p.to 2 conclusioni pag 16) - al fine di escludere la sussistenza di lavorazioni non causalmente connesse col sinistro verificatosi.
pagina 4 di 8 A ciò si aggiunga che il CTU ha operato una concreta disamina della situazione di fatto precisando, per quanto concerne la scelta della tecnica di riverniciatura, in luogo di quella più economica del cd “levabolli” che “l'utilizzo della sola tecnica dei levabolli potrebbe essere non sufficiente o non risultare la più economica” e che “dalla documentazione in atti non è possibile accertare la superfluità di qualche stuccatura e della verniciatura, per una riparazione a regola d'arte” (cfr. pag. 11 e 12 relazione peritale). Egli ha dunque motivato le ragioni in forza delle quali ha ritenuto le ore di manodopera indicate nel preventivo adeguate agli interventi complessivamente eseguiti (cfr. pag. 13 CTU) e stimato la congruità dell'importo riportato in fattura pari ad € 4.600,00 (IVA inclusa) al lordo delle condizioni di polizza.
A riguardo si richiamano i principi espressi dalla S.C. secondo cui “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. n. 28647/ 2013; n. 10222/2009; n. 3881/2006), e ciò in quanto il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente. (cfr. Cass. n. 15147/2018). Precisa ancora la Suprema Corte di Cassazione che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr. Cass. n. 282/2009; n. 8355/2007; n. 12080/2000). La quantificazione dell'indennizzo non potrà tenere conto della richiesta attorea in ordine al cd danno da “fermo tecnico”. Sul punto appare sufficiente evidenziare la carenza probatoria in ordine all'asserito danno e richiamare la giurisprudenza di legittimità – condivisa da questo Tribunale (si vedano Tribunale Torino sez. IV, 28/01/2021 n. 389, dott.ssa Di Donato;
Tribunale Torino sez. III, 24/11/2017, n. 5739, dott.ssa Bosco) - secondo cui "il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso" (cfr. Cass. n. 13718/2017; n. 20620/2015). Quantificazione del danno
pagina 5 di 8 Appare opportuno precisare che l'importo riconosciuto dal CTU tiene già conto dell'IVA, che pertanto non sarà oggetto di ulteriore corresponsione in sede di quantificazione dell'indennizzo. Inoltre, la polizza versata in atti prevede quale condizione, alla voce “eventi naturali”, uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, condivisa la quantificazione del danno in € 4.600,00, operata la decurtazione di €500,00 sull'importo imponibile, si ottiene la somma di € 4.100,00. Il suddetto importo costituisce debito di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito risarcitorio diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 c.c. (Cass. 10488/2009; Cass. 15868/2015; Cass. 16229/2023). Se, quindi, la rivalutazione ha funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo può essere liquidato con la tecnica degli interessi. Questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base a un indice medio (Cass. sent. 16726/2009). Secondo il tradizionale orientamento, quindi, per un verso, la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno deve essere rivalutata al momento della liquidazione e, per un altro, sul capitale devono altresì riconoscersi i danni da ritardata corresponsione quantificati secondo il criterio dei c.d. interessi compensativi di cui alla nota sentenza S.U. 1712/1995. Pertanto sul predetto importo di € 4.100,00 vengono riconosciuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del sinistro alla data di deposito della sentenza;
sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma ad oggi dovuta risulta essere pari a € 4.467,59 oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo. Quanto alle spese legali stragiudiziali e di mediazione, richieste rispettivamente in misura di € 700,00 e di € 61,00, si precisa che in merito a detta attività risultano prodotti sub doc 13 una nota pro forma e sub doc. 14 due fatture su carta intestata dell'organismo di mediazione MediaTorino srl. Nel caso in esame è provato in atti e comunque non contestato che a seguito della verificazione del sinistro, stante il mancato riscontro della controparte, l'attrice si è avvalsa dell'assistenza legale degli odierni difensori, con inoltro di due comunicazioni pagina 6 di 8 pec (cfr. doc. 9 e 10) per poi procedere a instaurare la procedura di mediazione, risultata infruttuosa a causa della mancata partecipazione i (cfr. doc. 11-12). CP_1
Si ritiene, dunque, provata attività stragiudiziale consistita nel redigere la diffida, inoltrare la documentazione necessaria per tentare di comporre stragiudizialmente la vertenza previa richiesta alla convenuta di accesso agli atti. Ciò posto, considerato che tali voci riguardano il compenso per l'assistenza stragiudiziale e l'instaurazione della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità dell'azione, l'importo verrà liquidato in sede di regolazione delle spese processuali. Spese legali Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza fissato all'art. 91 c.p.c. La convenuta va pertanto condannata a corrispondere ai difensori Controparte_1 dell'attrice, antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c., l'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito indennitario oggetto della domanda, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto dei valori medi della tariffa professionale - viene liquidato come in dispositivo. Deve essere riconosciuto anche il rimborso delle anticipazioni non imponibili inerenti l'iscrizione a ruolo della causa e il deposito della marca da bollo. Alle somme dovute per la liquidazione delle spese relative all'attuale giudizio dovranno essere corrisposti anche € 700,00 per la fase di assistenza stragiudiziale, oltre ad € 61,00 per esborsi sostenuti per l'instaurazione della procedura di mediazione. Le spese della CTU esperita, nella misura in cui sono state liquidate in corso di giudizio, devono essere poste in via definitiva ad esclusivo carico della convenuta. Con riferimento alle spese sostenute da parte attrice per avvalersi del consulente tecnico di parte, vale evidenziare come la Suprema Corte abbia affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ex art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. Civ., sent. n. 10173 del 2015). La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente, di cui lo stesso si sia avvalso, presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza (Cass. Sez. 1, 07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n. 3897). Nel caso di cui trattasi, è stata prodotta la fattura pro forma emessa dal perito di parte
(v. note de 17.10.2023, fattura n° 86 datata 19.09.2023) e dall'elaborato Per_2 peritale in atti risulta provata l'attività compiuta dal CTP in favore dei propri assistiti. Essendo provata sia l'obbligazione al pagamento, che l'attività in concreto svolta, deve pagina 7 di 8 essere disposta la condanna al pagamento delle spese di CTP per la somma di € 689,52, ritenuta congrua.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta: condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo pari ad € 4.467,59 oltre interessi dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
condanna la predetta convenuta al pagamento in favore dei difensori antistatari dell'attore avv.ti Fiore Roberta e Battisti Andrea, della somma che liquida in € 186,00 per esposti (di cui € 61 per le spese di mediazione, € 125 per contributo unificato e marca da bollo), € 2.552,00 per compensi - di cui euro 425 ciascuno per le fasi di studio ed introduttiva ed Euro 851,00 ciascuna per le fasi istruttoria e della decisione - ed Euro 700,00 per la fase stragiudiziale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
condanna inoltre la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 689,52 a titolo di rimborso spese per CTP;
pone infine le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta nella misura liquidata in corso di causa
Torino, 16.4.2025
Il Giudice
Sergio Pochettino
Provvedimento redatto con apporto di Addetta all'Ufficio del Processo
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