TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/07/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 468/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 468/2022
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cassibba Parte_1 C.F._1
Gabriella, con domicilio eletto in Modena, via Rainusso, n. 70/100
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pisanu Enrico e Bezzi Chiara, con domicilio eletto in Bologna,
Piazza Trento e Trieste, n. 4
RESISTENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Basile Isabella e dall'Avv. Manzi Oreste, con domicilio eletto in Modena,
Viale Reiter, n. 72
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2022 ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) in punto a mansioni svolte 1. CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente sig. nato in [...]
ROMANIA il 17.04.1972 – cf residente in [...]
LEVATA n. 11 all'inquadramento di cui al livello G del CCNL gomma-plastica applicato o al
diverso livello che risulterà' in corso di causa, a far data dal giorno dell'assunzione o dalla
diversa data che emergerà in corso di causa e conseguentemente
2. DICHIARARE TENUTA
E CONDANNARE la convenuta società CF , con sede legale in CP_3 P.IVA_1
CARPI alla via CARL MARX n 162, in persona del legale rappresentan-te pro tempore, come
rappresentata e difesa, a conferire al ri-corrente l'inquadramento di cui al livello G del CCNL
gomma-plastica applicato con corresponsione del relativo trattamento economico e, per
l'effetto,
3. DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la società convenuta al versamento
in favore del ricorrente dei contributi previden-ziali e al pagamento in suo favore delle
differenze retributive tra il livello H ed il livello G dovute per l'attività lavorativa prestata a far
data dall'assunzione, o dalla diversa data che emergerà in corso di causa, e sino alla data di
regolarizzazione dell'inqua-dramento professionale, con interessi legali e rivalutazione mo-
netaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
4. DICHIARARE TENUTA E
CONDANNARE parte convenuta, a regolarizzare le posizioni contributive, retributive e fiscali
sulle somme sopra dovute. b) in punto a sanzioni disciplinari e risarcimento del danno 5.
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle sanzioni discipli-nari inflitte al ricorrente di n
3 ore di multa con lettera del 10.07.2019, n 3 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retri-
buzione nonché la conseguente richiesta di risarcimento danni con lettera del 22.07.2019 e n 1
giorno di sospensione dal lavo-ro e dalla retribuzione con lettera del 05.07.2019 e per l'effet-to
6. DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la società convenuta CF CP_3
2 in persona del legale rap-presentante pro tempore, con sede legale in CARPI P.IVA_1
alla via CARL MARX n 162, in persona del legale rappresentante pro tempore, come
rappresentata e difesa a restituire al ricorrente i seguenti importi: - euro 30,42, trattenute nella
busta paga di agosto 2019, pari alla sanzione di n 3 ore di multa (sanzione del 10.07.2019). -
euro 224,67, trattenute nelle buste paga di settembre 2019 e ottobre 2019, pari alla sanzione di
n 3 giorni di sospensione (sanzione del 22.07.2019), nonché euro 2431,93 a titolo di
risarcimento del danno oggetto della contestazione del 22.07.2019, somme trattenute in busta
paga dal mese di luglio 2019 al mese di novembre 2020 o, in subordine, euro 132,93 in quanto
eccedenti rispetto all'importo indicato nella lettera. - euro 76,75 trattenute nella busta paga di
settembre 2021, pari alla sanzione di n 1 giorno di sospensione (sanzione disciplinare del
05.07.2021)».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere stato assunto dalla società
convenuta in data 09.01.2013 con mansioni di operaio addetto alla stampa, livello H del CCNL
Gommaplastica; 2) di avere svolto le mansioni indicate ai punti 4) e 5) della narrativa di cui al ricorso, con le caratteristiche indicate ai successivi punti 7) e 8); 3) di essere stato destinatario di tre sanzioni disciplinari conservative, rispettivamente irrogate in data 10.7.2019, 22.7.2019 e
5.7.2021.
Nel rivendicare il proprio diritto ad un inquadramento superiore, nell'agire per il conseguente recupero delle differenze retributive maturate, nel prospettare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate, nell'agire per il recupero delle somme, a tale ultimo titolo, trattenute dal datore di lavoro, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione attorea, nel ribadire l'esatta corrispondenza tra mansioni pattuite e mansioni in concreto disimpegnate dal ricorrente, nel ribadire la correttezza di tutte le
3 proprie iniziative a carattere disciplinare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «- Respingersi
le domande tutte proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie relative
al riconoscimento del livello superiore, rigettare la domanda di condanna di pagamento delle
differenze retributive, in quanto totalmente generica, non provata e comunque soggetta al
termine di prescrizione quinquennale».
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, si è inizialmente proceduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale litisconsorte necessario. CP_2
Con propria memoria di costituzione, ha così concluso: «- dichiarare ed accertare anche CP_2
nei confronti dell' se , in persona del legale rappresentante p.t è tenuta a CP_2 CP_3
versare del ricorrente delle somme in dipendenza del rapporto di lavoro e, in caso affermativo,
specificare il relativo titolo e il periodo di competenza;
nel caso l'accertamento suddetto sia
positivo, adottare le eventuali conseguenti determinazioni con riferimento alla posizione
contributivo-previdenziale del ricorrente, tenuto conto dei termini di prescrizione ex art. 3
commi 9 e 10 Legge 335/95. ».
La causa è stata inizialmente istruita nei termini indicati con ordinanza del 27.12.2023.
Si è proceduto poi ad approfondimento peritale, nei termini indicati con ordinanza del
14.8.2024.
Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza del 23.7.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree di condanna della resistente al pagamento delle maturate differenze retributive (e tanto sino alla data dell'intercorso licenziamento, irrogato medio tempore in data 1.6.2023, v. verbale
4 del 12.12.2023) nonché alla restituzione delle somme trattenute sulla scorta di plurime sanzioni disciplinari conservative, di cui ne è contestata la legittimità.
Si ritiene solo parzialmente fondata l'iniziativa attorea, nei soli termini che seguono.
*
Si procede in primo luogo all'esame della domanda attorea di accertamento di avvenuto svolgimento di mansioni superiori, formulata allo scopo di conseguire la condanna della resistente al pagamento delle maturate differenze retributive.
In tema di accertamento della qualifica superiore e condanna alla corresponsione di differenze retributive, la S.C. ha avuto modo di stabilire che: «Il procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi
successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati
nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la
quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle
predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova
dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento» (Cass., 28.4.2015, n. 8589).
Con la precisazione per cui: «Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una
superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la
natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle
disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene
rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale,
collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non
inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai
5 fini del preteso diritto alla qualifica superiore» (Cass., 23.1.2003, n. 1012; v. anche Cass.,
1.3.2021, n. 5536).
Alla luce delle coordinate sin qui tracciate, si ritiene competa al prestatore di lavoro dimostrare il concreto svolgimento di mansioni inquadrabili nella superiore qualifica rivendicata.
Onere probatorio che, in ipotesi di disimpegno di cd. mansioni promiscue, impone la dimostrazione di una propria prevalente adibizione allo svolgimento di compiti che contrassegnano la rivendicata superiore categoria: «In caso di mansioni promiscue, ove la
contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria
di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di
una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla
reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano
professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.» (Cass., 8.2.2021, n.
2969).
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che la domanda attorea sia fondata.
Il CCNL di riferimento stabilisce che appartengano al livello H, settore produzione, i lavoratori che: “in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un
addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativa e
conoscenza dei mezzi di lavoro;
- hanno la responsabilità dell'accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e
dell'accertamento del risultato dell'attività;
- operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni
dettagliate nell'ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati;
ricevono un
controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.
Posizioni professionali Gruppo 3:
6 H/3 Operatore di macchine o impianti
- Conduce macchine o impianti nel rispetto di tolleranze, secondo procedure prescritte ed
eseguendo operazioni anche manuali sul prodotto.
- Effettua normali interventi di avviamento e regolazione per assicurarne la continuità di
funzionamento.
- Esegue il controllo, prevalentemente visivo e dimensionale della conformità del prodotto e di
semplici parametri di processo, attenendosi alle specifiche predeterminate.
H/3 Addetto montaggio/imballaggio
- Assicura operazioni di montaggio, previa verifica qualitativa dei componenti, con l'ausilio di
attrezzature o manualmente e garantendo il controllo finale qualitativo e numerico dei sistemi
assemblati. Il controllo comporta:
- l'uso di attrezzature per la rifinitura (sbavatura, rifilatura, smaterozzatura, ecc.);
- il controllo di semplici parametri di processo” (v. doc. 2 ricorso).
Il CCNL di riferimento stabilisce che appartengano al livello G, settore produzione, i lavoratori che: “- in possesso di conoscenze acquisite attraverso insegnamento ed addestramento specifici
per maturare una buona abilità manuale, la conoscenza dei mezzi di lavoro e la padronanza
delle metodologie e strumentazioni per il rilievo e la registrazione dei dati di processo;
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle attività e
di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa, anche in termini di riscontro della
congruità dei parametri rilevati;
- operano in condizioni di autonomia parzialmente vincolata, eseguendo compiti secondo
istruzioni specifiche, nell'ambito di procedure e di processi standardizzati;
ricevono una
supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato delle attività.
Posizioni professionali Gruppo 3:
G/3 Addetto a macchine/impianti
7 - Appronta - anche effettuando il cambio stampi - e conduce macchine o impianti secondo
procedure prestabilite ed eseguendo operazioni anche manuali su uno o più prodotti
(saldatura, giunzione, sovrapposizione, ecc.), nel rispetto delle tolleranze.
- Effettua interventi di regolazione e di semplice manutenzione per assicurare la continuità di
funzionamento delle macchine/impianti.
- Esegue diverse tipologie di controlli sui prodotti e sui parametri di processo, effettuando il
rilievo e la registrazione dei dati, con delibera sulla destinazione dei prodotti stessi.
G/3 Preparatore mescole
- Addetto ad operazioni di preparazione e pesatura di ingredienti ed additivi per mescole, che
assicurino il corretto dosaggio dei componenti per l'alimentazione di macchine ed impianti, nel
rispetto di specifiche stabilite” (v. doc. 2 ricorso).
L'esperita istruttoria ha permesso di apprezzare come le mansioni in concreto svolte dal ricorrente fossero contrassegnate da quelle caratteristiche di esperienza, responsabilità e autonomia parzialmente vincolata che contraddistinguono il livello G della richiamata contrattazione collettiva.
Si richiamano in particolare, sul punto, le convergenti deposizioni rilasciate dai testimoni
[...]
e i quali hanno confermato come il ricorrente fosse il più anziano addetto alla Tes_1 Tes_2
produzione e che, per l'esperienza acquisita, fosse stato il formatore dei giovani colleghi Per_1
e Per_2
E' emerso poi che il Sig. quantomeno di notte (sul punto v. anche deposizione Pt_1
testimone , dovesse in autonomia provvedere all'approvvigionamento e al Tes_3
funzionamento dei macchinari, in quanto anche conoscitore delle mescole necessarie alla produzione.
8 Nel corso dei propri turni di lavoro, il ricorrente era altresì tenuto ad un primo controllo di qualità della merce prodotta e alla sistemazione dei macchinari, in caso di malfunzionamenti di modesta entità.
Tali riscontri probatori consentono quindi di accertare come il ricorrente, per tutta la durata di efficacia del rapporto di lavoro, abbia svolto delle mansioni inquadrabili nel livello G CCNL
Gomma Plastica, settore di produzione.
Con riferimento al quantum debeatur, con condivisibile iter argomentativo (frutto di accurata analisi di tutta la documentazione contrattuale ed economica rifluita in atti) l'esperita CTU ha permesso di apprezzare come il ricorrente, per il periodo gennaio 2013-giugno 2023, abbia maturato differenze retributive per un ammontare complessivo, al lordo fiscale e netto previdenziale, pari in sorte capitale a € 19.933,74.
Con riferimento all'obbligazione pecuniaria di natura retributiva deve ribadirsi il principio di diritto per cui il calcolo delle differenze retributive maturate dal prestatore di lavoro subordinato deve essere compiuto al lordo delle ritenute fiscali: «L'accertamento e la liquidazione dei
crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo
delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto
rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle
spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione
forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione,
secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal
lavoratore effettivamente percepite» (Cass., 13.9.2013, n. 21010).
Tenuto conto dell'instaurazione della presente controversia in un momento di perdurante efficacia del rapporto di lavoro, l'eccezione di prescrizione estintiva formulata da parte resistente deve essere disattesa sulla scorta del condivisibile principio di diritto espresso ex
multis da Cass., 1.2.2024, n. 2963: «In ordine alla questione della decorrenza
9 della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle
modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto
di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa
delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Conseguentemente, per tutti quei
diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (v. anche Cass. n. 26246 del
2022).
In definitiva, alla luce delle accertate mansioni superiori disimpegnate dal ricorrente, parte resistente deve essere condannata alla corresponsione a favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 19.933,74, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
Sempre per tale titolo, la resistente deve essere altresì condannata alla corresponsione a favore di della contribuzione previdenziale maturata dal ricorrente, a decorrere dalla mensilità di CP_2
giugno 2017 (compresa) in avanti, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Oltre
interessi in misura legale dalla data di esigibilità del credito e fino al saldo effettivo.
Il tutto nei termini quantificati nella CTU rifluita in atti (v. anche allegati 7 e 8 allegati alla perizia).
Contingentamento temporale dell'obbligazione contributiva che ha luogo in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da ex art. 3, co. 9 e 10, L. CP_2
335/1995, in sede di costituzione in giudizio.
Dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale individuato a ritroso di cinque anni rispetto alla data di instaurazione della presente controversia.
Ed infatti, in materia di obbligo contributivo, per l'ipotesi di domanda giudiziale del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente
10 previdenziale dei contributi obbligatori omessi, la S.C. ha stabilito che tale fattispecie configuri una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente (v.
Cass., 19.8.2020, n. 17320).
Onde l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto stabilito da Cass., SS. UU.,
22.4.2010, n. 9523: «Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio
prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. Civ. ha effetti di ordine sia processuale
che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata
chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere
prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti
necessarie originariamente pretermesse.».
*
Si procede ora allo scrutinio della domanda attorea di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata in data 10.7.2019, pari a tre ore di multa, a definizione del procedimento disciplinare instaurato con lettera di contestazione di addebito del 1.7.2019 (v. docc. 3 e 5 ricorso).
L'iniziativa attorea, fondata sulla sostanziale natura ritorsiva della sanzione quale illegittima reazione alla determinazione del Sig. di non lavorare di sabato, è da ritenersi infondata. Pt_1
Ed infatti parte ricorrente non contesta l'esistenza storica dell'inadempimento contestato e nemmeno la riferibilità a sé dello stesso.
Se ne deduce quindi la rilevanza del fatto contestato (sia da un punto di vista storico che giuridico) e così l'impossibilità di accogliere la censura attorea per inconfigurabilità nel caso odierno della fattispecie di cui all'art. 1345 c.c.
Profili di ritorsività e di ingiustificata afflittività a danno del ricorrente che devono altresì essere esclusi anche in ragione della pregressa adozione da parte della società di (incontestate)
sanzioni disciplinari a carico del ricorrente, sempre per riscontrata negligenza nella esecuzione della prestazione e per avvenuta violazione delle procedure aziendali.
11 A conforto della conclusione cui si è pervenuti, si richiama quanto condivisibilmente espresso dalla S.C. in materia di licenziamento disciplinare: «In tema di licenziamento nullo perché
ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire
l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente
addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti
allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1,
st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a
fondamento del licenziamento» (Cass., 4.9.2019, n. 9468).
*
Si procede ora allo scrutinio della domanda attorea di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata in data 22.7.2019, pari a tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, a definizione del procedimento disciplinare instaurato con lettera di contestazione di addebito del
12.7.2019 (v. docc. 14 e 16 ricorso).
L'iniziativa attorea è da ritenersi solo parzialmente fondata, nei limiti che seguono.
Parte ricorrente non contesta l'esistenza storica dell'inadempimento contestato e nemmeno la riferibilità a sé dello stesso (v. anche doc. 14 ricorso).
Onde la sussistenza, sia sotto un profilo storico che giuridico, dell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 53, co. 1, lett. f prevista dal CCNL di riferimento (v. doc. 2 ricorso).
Onde la correttezza della sanzione disciplinare irrogata e, così, la legittimità della trattenuta economica operata dalla società per un controvalore pari a € 224,67.
Al contrario, devono ritenersi parzialmente non corrette le ulteriori trattenute operate dalla società, sempre per la medesima vicenda fattuale, a titolo di risarcimento del danno.
Con riferimento alla prima trattenuta, pari a € 1.634,40 (costi di riparazione del monitor rotto dal dipendente , vi è prova dell'esborso monetario sostenuto dalla resistente (v. allegato Pt_1 Onde la piena legittimità della stessa, con applicazione però di una falcidia in misura del 30%.
Trattasi di decurtazione già originariamente effettuata dalla resistente, a titolo di rischio di impresa (v. anche pag. 10 memoria difensiva, in principio).
Si accerta quindi la legittimità della trattenuta per un controvalore pari a € 1.144,08 (€ 1.634,40-
30%). Con obbligo di restituzione da parte resistente e a favore di parte ricorrente della somma eccedente tale importo, oltre interessi in misura legale dalla data della trattenuta fino al saldo effettivo.
Parimenti, parte resistente deve essere condannata alla restituzione di tutte le ulteriori somme,
trattenute a titolo di risarcimento del danno per mancata produzione in conseguenza degli inadempimenti perpetrati dal ricorrente e contestati con missiva del 12.7.2019 (oltre interessi in misura legale dalla data della trattenuta fino al saldo effettivo).
E tanto per un duplice ordine di ragioni, ciascuno idoneo di per sé solo a sorreggere la statuizione sul punto: 1) mancata dimostrazione documentale del danno conseguenza patito dal danneggiato;
2) mancata contestazione, in sede di costituzione in giudizio, da parte della società
della circostanza di fatto esposta in ricorso circa la possibilità di evitare il fermo produzione (il cui costo è stato addebitato al ricorrente) mediante inserimento dello stampo macchina presso la macchina n. 9, in luogo del danneggiato macchinario n. 14.
*
Da ultimo, si procede ora allo scrutinio della domanda attorea di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata in data 5.7.2021, pari a un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, a definizione del procedimento disciplinare instaurato con lettera di contestazione di addebito del 22.6.2021 (v. docc. 4 e 23 ricorso).
L'iniziativa attorea è da ritenersi fondata in ragione dell'effettiva sussistenza dei profili di sproporzione illustrati in sede di instaurazione della controversia.
13 In sede di costituzione in giudizio, parte resistente non ha contestato infatti la circostanza di fatto per cui il ricorrente si è attenuto alle istruzioni indicate nella scheda di produzione,
predisposta dal responsabile (v. pag. 30, in fondo, ricorso). Tes_3
Parimenti, non è contestato come il collega del ricorrente, Sig. (subentrato al Tes_4
ricorrente nel turno di lavoro), a parità sostanziale di mansioni, per la medesima vicenda fattuale per cui è causa, non sia stato attinto da alcun provvedimento disciplinare.
Trattasi di aspetti che evidenziano come la condotta del ricorrente sia contraddistinta da profili di negligenza, ma non nei termini di gravità tale (anche nell'ottica dell'art. 53, co. 2, CCNL di riferimento) da giustificare l'adozione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
La sicura esistenza di profili di sproporzione con riferimento alla sanzione comminata,
l'inesistenza di una domanda datoriale di rimodulazione ope iudicis del carico sanzionatorio,
comportano la declaratoria di illegittimità del provvedimento adottato in data 5.7.2021.
Con condanna della resistente alla restituzione a favore di parte ricorrente della somma trattenuta in busta paga a tale illegittimo titolo (€ 76,75 in sorte capitale), oltre interessi in misura legale dalla data della trattenuta fino all'effettivo rimborso.
*
Con riferimento all'allocazione dei carichi processuali, il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite in misura di un terzo.
La residua quota è posta a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia, nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
Si conferma il decreto pronunciato in data 7.3.2025.
Con riferimento al rapporto processuale tra parte resistente e , le spese di lite seguono la CP_2
soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia, nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
14
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione,
condanna parte resistente alla corresponsione a favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 19.933,74, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
2) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, condanna parte resistente a corrispondere a la contribuzione previdenziale maturata dal CP_2
ricorrente, a decorrere dalla mensilità di giugno 2017 compresa in avanti, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Oltre interessi in misura legale dalla data di esigibilità del credito e fino al saldo effettivo;
3) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione,
condanna parte resistente alla restituzione a favore di parte ricorrente le somme eccedenti la legittima trattenuta di € 1.368,75, oltre interessi in misura legale dalla data della trattenuta fino all'effettivo rimborso;
4) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione,
condanna parte resistente alla restituzione a favore di parte ricorrente della somma di €
76,75, oltre interessi in misura legale dalla data della trattenuta fino all'effettivo rimborso;
5) Rigetta, per il resto, le domande di cui al ricorso;
6) Compensate le spese di lite in misura di un terzo, condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente la residua quota, liquidata in detta frazione in complessivi € 3.086,00,
oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato. Somma da distrarsi a favore del procuratore attoreo, antistatario;
15 7) Condanna parte resistente a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € CP_2
1.312,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 31.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 memoria difensiva).
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 468/2022
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cassibba Parte_1 C.F._1
Gabriella, con domicilio eletto in Modena, via Rainusso, n. 70/100
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Pisanu Enrico e Bezzi Chiara, con domicilio eletto in Bologna,
Piazza Trento e Trieste, n. 4
RESISTENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dall'Avv. Basile Isabella e dall'Avv. Manzi Oreste, con domicilio eletto in Modena,
Viale Reiter, n. 72
LITISCONSORTE NECESSARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.6.2022 ha convenuto in giudizio la società Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) in punto a mansioni svolte 1. CP_1
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente sig. nato in [...]
ROMANIA il 17.04.1972 – cf residente in [...]
LEVATA n. 11 all'inquadramento di cui al livello G del CCNL gomma-plastica applicato o al
diverso livello che risulterà' in corso di causa, a far data dal giorno dell'assunzione o dalla
diversa data che emergerà in corso di causa e conseguentemente
2. DICHIARARE TENUTA
E CONDANNARE la convenuta società CF , con sede legale in CP_3 P.IVA_1
CARPI alla via CARL MARX n 162, in persona del legale rappresentan-te pro tempore, come
rappresentata e difesa, a conferire al ri-corrente l'inquadramento di cui al livello G del CCNL
gomma-plastica applicato con corresponsione del relativo trattamento economico e, per
l'effetto,
3. DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la società convenuta al versamento
in favore del ricorrente dei contributi previden-ziali e al pagamento in suo favore delle
differenze retributive tra il livello H ed il livello G dovute per l'attività lavorativa prestata a far
data dall'assunzione, o dalla diversa data che emergerà in corso di causa, e sino alla data di
regolarizzazione dell'inqua-dramento professionale, con interessi legali e rivalutazione mo-
netaria dalle singole scadenze al saldo effettivo.
4. DICHIARARE TENUTA E
CONDANNARE parte convenuta, a regolarizzare le posizioni contributive, retributive e fiscali
sulle somme sopra dovute. b) in punto a sanzioni disciplinari e risarcimento del danno 5.
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle sanzioni discipli-nari inflitte al ricorrente di n
3 ore di multa con lettera del 10.07.2019, n 3 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retri-
buzione nonché la conseguente richiesta di risarcimento danni con lettera del 22.07.2019 e n 1
giorno di sospensione dal lavo-ro e dalla retribuzione con lettera del 05.07.2019 e per l'effet-to
6. DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE la società convenuta CF CP_3
2 in persona del legale rap-presentante pro tempore, con sede legale in CARPI P.IVA_1
alla via CARL MARX n 162, in persona del legale rappresentante pro tempore, come
rappresentata e difesa a restituire al ricorrente i seguenti importi: - euro 30,42, trattenute nella
busta paga di agosto 2019, pari alla sanzione di n 3 ore di multa (sanzione del 10.07.2019). -
euro 224,67, trattenute nelle buste paga di settembre 2019 e ottobre 2019, pari alla sanzione di
n 3 giorni di sospensione (sanzione del 22.07.2019), nonché euro 2431,93 a titolo di
risarcimento del danno oggetto della contestazione del 22.07.2019, somme trattenute in busta
paga dal mese di luglio 2019 al mese di novembre 2020 o, in subordine, euro 132,93 in quanto
eccedenti rispetto all'importo indicato nella lettera. - euro 76,75 trattenute nella busta paga di
settembre 2021, pari alla sanzione di n 1 giorno di sospensione (sanzione disciplinare del
05.07.2021)».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di essere stato assunto dalla società
convenuta in data 09.01.2013 con mansioni di operaio addetto alla stampa, livello H del CCNL
Gommaplastica; 2) di avere svolto le mansioni indicate ai punti 4) e 5) della narrativa di cui al ricorso, con le caratteristiche indicate ai successivi punti 7) e 8); 3) di essere stato destinatario di tre sanzioni disciplinari conservative, rispettivamente irrogate in data 10.7.2019, 22.7.2019 e
5.7.2021.
Nel rivendicare il proprio diritto ad un inquadramento superiore, nell'agire per il conseguente recupero delle differenze retributive maturate, nel prospettare l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate, nell'agire per il recupero delle somme, a tale ultimo titolo, trattenute dal datore di lavoro, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione attorea, nel ribadire l'esatta corrispondenza tra mansioni pattuite e mansioni in concreto disimpegnate dal ricorrente, nel ribadire la correttezza di tutte le
3 proprie iniziative a carattere disciplinare, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «- Respingersi
le domande tutte proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie relative
al riconoscimento del livello superiore, rigettare la domanda di condanna di pagamento delle
differenze retributive, in quanto totalmente generica, non provata e comunque soggetta al
termine di prescrizione quinquennale».
Spirata ogni ipotesi di bonaria definizione della controversia, si è inizialmente proceduto all'integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale litisconsorte necessario. CP_2
Con propria memoria di costituzione, ha così concluso: «- dichiarare ed accertare anche CP_2
nei confronti dell' se , in persona del legale rappresentante p.t è tenuta a CP_2 CP_3
versare del ricorrente delle somme in dipendenza del rapporto di lavoro e, in caso affermativo,
specificare il relativo titolo e il periodo di competenza;
nel caso l'accertamento suddetto sia
positivo, adottare le eventuali conseguenti determinazioni con riferimento alla posizione
contributivo-previdenziale del ricorrente, tenuto conto dei termini di prescrizione ex art. 3
commi 9 e 10 Legge 335/95. ».
La causa è stata inizialmente istruita nei termini indicati con ordinanza del 27.12.2023.
Si è proceduto poi ad approfondimento peritale, nei termini indicati con ordinanza del
14.8.2024.
Previo scambio di note difensive finali, all'esito dell'udienza del 23.7.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree di condanna della resistente al pagamento delle maturate differenze retributive (e tanto sino alla data dell'intercorso licenziamento, irrogato medio tempore in data 1.6.2023, v. verbale
4 del 12.12.2023) nonché alla restituzione delle somme trattenute sulla scorta di plurime sanzioni disciplinari conservative, di cui ne è contestata la legittimità.
Si ritiene solo parzialmente fondata l'iniziativa attorea, nei soli termini che seguono.
*
Si procede in primo luogo all'esame della domanda attorea di accertamento di avvenuto svolgimento di mansioni superiori, formulata allo scopo di conseguire la condanna della resistente al pagamento delle maturate differenze retributive.
In tema di accertamento della qualifica superiore e condanna alla corresponsione di differenze retributive, la S.C. ha avuto modo di stabilire che: «Il procedimento logico-giuridico diretto alla
determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi
successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte,
nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel
raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati
nella seconda, ed è sindacabile in sede di legittimità a condizione, però, che la sentenza, con la
quale il giudice di merito abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle
predette fasi, sia stata censurata dal ricorrente in ordine alla ritenuta mancanza di prova
dell'attività dedotta a fondamento del richiesto accertamento» (Cass., 28.4.2015, n. 8589).
Con la precisazione per cui: «Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una
superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la
natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle
disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene
rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale,
collettiva o legale;
non grava pertanto sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non
inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai
5 fini del preteso diritto alla qualifica superiore» (Cass., 23.1.2003, n. 1012; v. anche Cass.,
1.3.2021, n. 5536).
Alla luce delle coordinate sin qui tracciate, si ritiene competa al prestatore di lavoro dimostrare il concreto svolgimento di mansioni inquadrabili nella superiore qualifica rivendicata.
Onere probatorio che, in ipotesi di disimpegno di cd. mansioni promiscue, impone la dimostrazione di una propria prevalente adibizione allo svolgimento di compiti che contrassegnano la rivendicata superiore categoria: «In caso di mansioni promiscue, ove la
contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria
di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di
una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla
reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano
professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale.» (Cass., 8.2.2021, n.
2969).
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene che la domanda attorea sia fondata.
Il CCNL di riferimento stabilisce che appartengano al livello H, settore produzione, i lavoratori che: “in possesso di conoscenze acquisite attraverso un insegnamento limitato ed un
addestramento specifico per maturare una buona abilità manuale, capacità operativa e
conoscenza dei mezzi di lavoro;
- hanno la responsabilità dell'accuratezza nella esecuzione dei compiti assegnati e
dell'accertamento del risultato dell'attività;
- operano in condizioni di autonomia vincolata, eseguendo compiti secondo istruzioni
dettagliate nell'ambito di procedure vincolanti e di processi standardizzati;
ricevono un
controllo sul modo di operare e sul risultato delle attività.
Posizioni professionali Gruppo 3:
6 H/3 Operatore di macchine o impianti
- Conduce macchine o impianti nel rispetto di tolleranze, secondo procedure prescritte ed
eseguendo operazioni anche manuali sul prodotto.
- Effettua normali interventi di avviamento e regolazione per assicurarne la continuità di
funzionamento.
- Esegue il controllo, prevalentemente visivo e dimensionale della conformità del prodotto e di
semplici parametri di processo, attenendosi alle specifiche predeterminate.
H/3 Addetto montaggio/imballaggio
- Assicura operazioni di montaggio, previa verifica qualitativa dei componenti, con l'ausilio di
attrezzature o manualmente e garantendo il controllo finale qualitativo e numerico dei sistemi
assemblati. Il controllo comporta:
- l'uso di attrezzature per la rifinitura (sbavatura, rifilatura, smaterozzatura, ecc.);
- il controllo di semplici parametri di processo” (v. doc. 2 ricorso).
Il CCNL di riferimento stabilisce che appartengano al livello G, settore produzione, i lavoratori che: “- in possesso di conoscenze acquisite attraverso insegnamento ed addestramento specifici
per maturare una buona abilità manuale, la conoscenza dei mezzi di lavoro e la padronanza
delle metodologie e strumentazioni per il rilievo e la registrazione dei dati di processo;
- hanno la responsabilità di assicurare la conformità/adeguatezza del risultato delle attività e
di accertare la corrispondenza qualitativa e quantitativa, anche in termini di riscontro della
congruità dei parametri rilevati;
- operano in condizioni di autonomia parzialmente vincolata, eseguendo compiti secondo
istruzioni specifiche, nell'ambito di procedure e di processi standardizzati;
ricevono una
supervisione sul modo di operare e un controllo sul risultato delle attività.
Posizioni professionali Gruppo 3:
G/3 Addetto a macchine/impianti
7 - Appronta - anche effettuando il cambio stampi - e conduce macchine o impianti secondo
procedure prestabilite ed eseguendo operazioni anche manuali su uno o più prodotti
(saldatura, giunzione, sovrapposizione, ecc.), nel rispetto delle tolleranze.
- Effettua interventi di regolazione e di semplice manutenzione per assicurare la continuità di
funzionamento delle macchine/impianti.
- Esegue diverse tipologie di controlli sui prodotti e sui parametri di processo, effettuando il
rilievo e la registrazione dei dati, con delibera sulla destinazione dei prodotti stessi.
G/3 Preparatore mescole
- Addetto ad operazioni di preparazione e pesatura di ingredienti ed additivi per mescole, che
assicurino il corretto dosaggio dei componenti per l'alimentazione di macchine ed impianti, nel
rispetto di specifiche stabilite” (v. doc. 2 ricorso).
L'esperita istruttoria ha permesso di apprezzare come le mansioni in concreto svolte dal ricorrente fossero contrassegnate da quelle caratteristiche di esperienza, responsabilità e autonomia parzialmente vincolata che contraddistinguono il livello G della richiamata contrattazione collettiva.
Si richiamano in particolare, sul punto, le convergenti deposizioni rilasciate dai testimoni
[...]
e i quali hanno confermato come il ricorrente fosse il più anziano addetto alla Tes_1 Tes_2
produzione e che, per l'esperienza acquisita, fosse stato il formatore dei giovani colleghi Per_1
e Per_2
E' emerso poi che il Sig. quantomeno di notte (sul punto v. anche deposizione Pt_1
testimone , dovesse in autonomia provvedere all'approvvigionamento e al Tes_3
funzionamento dei macchinari, in quanto anche conoscitore delle mescole necessarie alla produzione.
8 Nel corso dei propri turni di lavoro, il ricorrente era altresì tenuto ad un primo controllo di qualità della merce prodotta e alla sistemazione dei macchinari, in caso di malfunzionamenti di modesta entità.
Tali riscontri probatori consentono quindi di accertare come il ricorrente, per tutta la durata di efficacia del rapporto di lavoro, abbia svolto delle mansioni inquadrabili nel livello G CCNL
Gomma Plastica, settore di produzione.
Con riferimento al quantum debeatur, con condivisibile iter argomentativo (frutto di accurata analisi di tutta la documentazione contrattuale ed economica rifluita in atti) l'esperita CTU ha permesso di apprezzare come il ricorrente, per il periodo gennaio 2013-giugno 2023, abbia maturato differenze retributive per un ammontare complessivo, al lordo fiscale e netto previdenziale, pari in sorte capitale a € 19.933,74.
Con riferimento all'obbligazione pecuniaria di natura retributiva deve ribadirsi il principio di diritto per cui il calcolo delle differenze retributive maturate dal prestatore di lavoro subordinato deve essere compiuto al lordo delle ritenute fiscali: «L'accertamento e la liquidazione dei
crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo
delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto
rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle
spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione
forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione,
secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal
lavoratore effettivamente percepite» (Cass., 13.9.2013, n. 21010).
Tenuto conto dell'instaurazione della presente controversia in un momento di perdurante efficacia del rapporto di lavoro, l'eccezione di prescrizione estintiva formulata da parte resistente deve essere disattesa sulla scorta del condivisibile principio di diritto espresso ex
multis da Cass., 1.2.2024, n. 2963: «In ordine alla questione della decorrenza
9 della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro - che per effetto delle
modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto
di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa
delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata. Conseguentemente, per tutti quei
diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n.
92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (v. anche Cass. n. 26246 del
2022).
In definitiva, alla luce delle accertate mansioni superiori disimpegnate dal ricorrente, parte resistente deve essere condannata alla corresponsione a favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 19.933,74, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo.
Sempre per tale titolo, la resistente deve essere altresì condannata alla corresponsione a favore di della contribuzione previdenziale maturata dal ricorrente, a decorrere dalla mensilità di CP_2
giugno 2017 (compresa) in avanti, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Oltre
interessi in misura legale dalla data di esigibilità del credito e fino al saldo effettivo.
Il tutto nei termini quantificati nella CTU rifluita in atti (v. anche allegati 7 e 8 allegati alla perizia).
Contingentamento temporale dell'obbligazione contributiva che ha luogo in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da ex art. 3, co. 9 e 10, L. CP_2
335/1995, in sede di costituzione in giudizio.
Dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale individuato a ritroso di cinque anni rispetto alla data di instaurazione della presente controversia.
Ed infatti, in materia di obbligo contributivo, per l'ipotesi di domanda giudiziale del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente
10 previdenziale dei contributi obbligatori omessi, la S.C. ha stabilito che tale fattispecie configuri una situazione di litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente (v.
Cass., 19.8.2020, n. 17320).
Onde l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto stabilito da Cass., SS. UU.,
22.4.2010, n. 9523: «Nel caso di litisconsorzio necessario, l'integrazione del contraddittorio
prevista dal secondo comma dell'art. 102 cod. proc. Civ. ha effetti di ordine sia processuale
che sostanziale, nel senso che sana l'atto introduttivo viziato da nullità per la mancata
chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere
prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti
necessarie originariamente pretermesse.».
*
Si procede ora allo scrutinio della domanda attorea di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata in data 10.7.2019, pari a tre ore di multa, a definizione del procedimento disciplinare instaurato con lettera di contestazione di addebito del 1.7.2019 (v. docc. 3 e 5 ricorso).
L'iniziativa attorea, fondata sulla sostanziale natura ritorsiva della sanzione quale illegittima reazione alla determinazione del Sig. di non lavorare di sabato, è da ritenersi infondata. Pt_1
Ed infatti parte ricorrente non contesta l'esistenza storica dell'inadempimento contestato e nemmeno la riferibilità a sé dello stesso.
Se ne deduce quindi la rilevanza del fatto contestato (sia da un punto di vista storico che giuridico) e così l'impossibilità di accogliere la censura attorea per inconfigurabilità nel caso odierno della fattispecie di cui all'art. 1345 c.c.
Profili di ritorsività e di ingiustificata afflittività a danno del ricorrente che devono altresì essere esclusi anche in ragione della pregressa adozione da parte della società di (incontestate)
sanzioni disciplinari a carico del ricorrente, sempre per riscontrata negligenza nella esecuzione della prestazione e per avvenuta violazione delle procedure aziendali.
11 A conforto della conclusione cui si è pervenuti, si richiama quanto condivisibilmente espresso dalla S.C. in materia di licenziamento disciplinare: «In tema di licenziamento nullo perché
ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire
l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente
addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti
allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 18, comma 1,
st.lav. novellato, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a
fondamento del licenziamento» (Cass., 4.9.2019, n. 9468).
*
Si procede ora allo scrutinio della domanda attorea di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata in data 22.7.2019, pari a tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, a definizione del procedimento disciplinare instaurato con lettera di contestazione di addebito del
12.7.2019 (v. docc. 14 e 16 ricorso).
L'iniziativa attorea è da ritenersi solo parzialmente fondata, nei limiti che seguono.
Parte ricorrente non contesta l'esistenza storica dell'inadempimento contestato e nemmeno la riferibilità a sé dello stesso (v. anche doc. 14 ricorso).
Onde la sussistenza, sia sotto un profilo storico che giuridico, dell'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 53, co. 1, lett. f prevista dal CCNL di riferimento (v. doc. 2 ricorso).
Onde la correttezza della sanzione disciplinare irrogata e, così, la legittimità della trattenuta economica operata dalla società per un controvalore pari a € 224,67.
Al contrario, devono ritenersi parzialmente non corrette le ulteriori trattenute operate dalla società, sempre per la medesima vicenda fattuale, a titolo di risarcimento del danno.
Con riferimento alla prima trattenuta, pari a € 1.634,40 (costi di riparazione del monitor rotto dal dipendente , vi è prova dell'esborso monetario sostenuto dalla resistente (v. allegato Pt_1 Onde la piena legittimità della stessa, con applicazione però di una falcidia in misura del 30%.
Trattasi di decurtazione già originariamente effettuata dalla resistente, a titolo di rischio di impresa (v. anche pag. 10 memoria difensiva, in principio).
Si accerta quindi la legittimità della trattenuta per un controvalore pari a € 1.144,08 (€ 1.634,40-
30%). Con obbligo di restituzione da parte resistente e a favore di parte ricorrente della somma eccedente tale importo, oltre interessi in misura legale dalla data della trattenuta fino al saldo effettivo.
Parimenti, parte resistente deve essere condannata alla restituzione di tutte le ulteriori somme,
trattenute a titolo di risarcimento del danno per mancata produzione in conseguenza degli inadempimenti perpetrati dal ricorrente e contestati con missiva del 12.7.2019 (oltre interessi in misura legale dalla data della trattenuta fino al saldo effettivo).
E tanto per un duplice ordine di ragioni, ciascuno idoneo di per sé solo a sorreggere la statuizione sul punto: 1) mancata dimostrazione documentale del danno conseguenza patito dal danneggiato;
2) mancata contestazione, in sede di costituzione in giudizio, da parte della società
della circostanza di fatto esposta in ricorso circa la possibilità di evitare il fermo produzione (il cui costo è stato addebitato al ricorrente) mediante inserimento dello stampo macchina presso la macchina n. 9, in luogo del danneggiato macchinario n. 14.
*
Da ultimo, si procede ora allo scrutinio della domanda attorea di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata in data 5.7.2021, pari a un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, a definizione del procedimento disciplinare instaurato con lettera di contestazione di addebito del 22.6.2021 (v. docc. 4 e 23 ricorso).
L'iniziativa attorea è da ritenersi fondata in ragione dell'effettiva sussistenza dei profili di sproporzione illustrati in sede di instaurazione della controversia.
13 In sede di costituzione in giudizio, parte resistente non ha contestato infatti la circostanza di fatto per cui il ricorrente si è attenuto alle istruzioni indicate nella scheda di produzione,
predisposta dal responsabile (v. pag. 30, in fondo, ricorso). Tes_3
Parimenti, non è contestato come il collega del ricorrente, Sig. (subentrato al Tes_4
ricorrente nel turno di lavoro), a parità sostanziale di mansioni, per la medesima vicenda fattuale per cui è causa, non sia stato attinto da alcun provvedimento disciplinare.
Trattasi di aspetti che evidenziano come la condotta del ricorrente sia contraddistinta da profili di negligenza, ma non nei termini di gravità tale (anche nell'ottica dell'art. 53, co. 2, CCNL di riferimento) da giustificare l'adozione della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
La sicura esistenza di profili di sproporzione con riferimento alla sanzione comminata,
l'inesistenza di una domanda datoriale di rimodulazione ope iudicis del carico sanzionatorio,
comportano la declaratoria di illegittimità del provvedimento adottato in data 5.7.2021.
Con condanna della resistente alla restituzione a favore di parte ricorrente della somma trattenuta in busta paga a tale illegittimo titolo (€ 76,75 in sorte capitale), oltre interessi in misura legale dalla data della trattenuta fino all'effettivo rimborso.
*
Con riferimento all'allocazione dei carichi processuali, il parziale accoglimento delle domande attoree giustifica la compensazione delle spese di lite in misura di un terzo.
La residua quota è posta a carico di parte resistente nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia, nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
Si conferma il decreto pronunciato in data 7.3.2025.
Con riferimento al rapporto processuale tra parte resistente e , le spese di lite seguono la CP_2
soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia, nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
14
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione,
condanna parte resistente alla corresponsione a favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 19.933,74, oltre interessi in misura legale e rivalutazione dalla data di maturazione del credito fino al saldo effettivo;
2) In accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione, condanna parte resistente a corrispondere a la contribuzione previdenziale maturata dal CP_2
ricorrente, a decorrere dalla mensilità di giugno 2017 compresa in avanti, fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Oltre interessi in misura legale dalla data di esigibilità del credito e fino al saldo effettivo;
3) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione,
condanna parte resistente alla restituzione a favore di parte ricorrente le somme eccedenti la legittima trattenuta di € 1.368,75, oltre interessi in misura legale dalla data della trattenuta fino all'effettivo rimborso;
4) In parziale accoglimento delle domande di cui al ricorso, per quanto in motivazione,
condanna parte resistente alla restituzione a favore di parte ricorrente della somma di €
76,75, oltre interessi in misura legale dalla data della trattenuta fino all'effettivo rimborso;
5) Rigetta, per il resto, le domande di cui al ricorso;
6) Compensate le spese di lite in misura di un terzo, condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente la residua quota, liquidata in detta frazione in complessivi € 3.086,00,
oltre accessori come per legge e spese di contributo unificato. Somma da distrarsi a favore del procuratore attoreo, antistatario;
15 7) Condanna parte resistente a rifondere a le spese di lite, liquidate in complessivi € CP_2
1.312,00, oltre accessori come per legge.
Modena, 31.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 memoria difensiva).
12