Legge 11 gennaio 2018, n. 5

Commentari47

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  • 1AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.10
    Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Impianto di depurazione comunale – Trattamento delle acque reflue urbane – Superamento dei limiti tabellari – Disciplina applicabile – Legge n. 36/2010 – Artt. 323, 328, e 54 e 1161 cod. nav. – Artt. 133, 136, 137, d.lgs. n. 152/2006 – Scarico da depuratore convogliante le acque reflue urbane e scarico di acque reflue industriali – Inapplicabilità delle sanzioni di cui all'art. 137, c.5 e 6, d.lgs. n. 152/2006 – Assenza di elementi di prova – Mero illecito amministrativo – Giurisprudenza – VIA VAS AIA – Autorizzazione integrata ambientale. CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 04/06/2019, Sentenza n.24797 * ACQUA E INQUINAMENTO IDRICO – Opere idrauliche – …

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  • 2Comunicazioni indesiderate
    https://www.brocardi.it/

    1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms …

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  • 3Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
    https://www.brocardi.it/

  • 419. Disposizioni sulla proroga al 30 aprile 2020 per il pagamento della quota di partecipazione economica ai fini della conferma dell’ammissione dei cacciatori
    Matteo Giannelli · https://www.osservatoriosullefonti.it/

  • 5Telemarketing e RPO, il Garante privacy prosegue la sua lotta alle pratiche scorrette: ora tocca al settore energyAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 27 settembre 2024
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Giurisprudenza224

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  • 1Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. V, sentenza 24/02/2025, n. 1680
    Provvedimento: Sentenza n. 1680/2025 Depositato il 24/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/02/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: DI MAIO GABRIELE, Presidente e Relatore BARRELLA ROSARIO, Giudice CUOCO MICHELE, Giudice in data 19/02/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1981/2024 depositato il 21/03/2024 proposto da Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato …
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    • sentenza Corte di Giustizia Tributaria·
    • giurisdizione tributaria·
    • agevolazioni fiscali·
    • art. 1 comma 53 L. n. 208/2015·
    • IMU·
    • art. 13 comma 6 bis D.L. n. 201/2011·
    • canone concordato·
    • principio di leale collaborazione·
    • regolamento comunale·
    • obblighi di comunicazione

  • 2TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 195
    Provvedimento: Pubblicato il 24/04/2025 N. 00195/2025 REG.PROV.COLL. N. 00330/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 330 del 2020, proposto da Ditta individuale “Di Berardino Antonio”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via …
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    • parametro normativo vigente·
    • art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006·
    • omessa motivazione·
    • annullamento atto amministrativo·
    • incostituzionalità legge regionale·
    • eccesso di potere·
    • riesame in autotutela·
    • valutazione impatto ambientale (VIA)·
    • giudizio discrezionale

  • 3Trib. Fermo, sentenza 12/09/2025, n. 165
    Provvedimento: N.R.G 2764/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FERMO Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice relatore Dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nel procedimento promosso su ricorso congiunto depositato in data 21.07.2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] C.F. CodiceFiscale_1 residente a [...] e 2) Parte_2 nata a [...] il [...] C.F. C.F._2 residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Perrone e domiciliati presso il suo studio sito a Porto Sant'Elpidio, via Maddalena, …
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    • assegnazione dimora coniugale·
    • spese straordinarie figli·
    • mantenimento figli·
    • art. 151 c.c.·
    • collocamento figli·
    • cessazione effetti civili matrimonio·
    • rinuncia contributo mantenimento·
    • separazione consensuale·
    • art. 127 ter c.p.c.·
    • art. 473 bis 49 c.p.c.

  • 4Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/05/2025, n. 3803
    Provvedimento: Pubblicato il 05/05/2025 N. 03803/2025REG.PROV.COLL. N. 09549/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9549 del 2024, proposto da LAV (Lega anti vivisezione), OIPA (Organizzazione di volontariato - Organizzazione internazionale protezione animali), Pro Natura Torino Aps, e Fondazione per l'ecospiritualità (Ecospirituality foundation Odv), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Mia Callegari, Andrea Fenoglio e Juan Josè Di Nicco, con domicilio digitale …
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    • art. 19 l. 157/1992·
    • misure non cruente·
    • gradualità azione amministrativa·
    • spese processuali·
    • giurisdizione amministrativa·
    • misure cruenti·
    • art. 20 l.r. 5/2018·
    • Linee guida regionali·
    • censimenti colombi·
    • tutela patrimonio storico-artistico·
    • Convenzione di Aarhus·
    • piano di controllo colombo·
    • tutela pubblica incolumità

  • 5Corte d'Appello Perugia, sentenza 06/03/2025, n. 136
    Provvedimento: N. R. G. 77/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Simone Salcerini Presidente Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore Dott. Ombretta Paini Consigliere Ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 77/2023 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv.Prof. Vincenzo Zeno- Parte_1 Zencovich, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Vicolo Orbitelli 31 APPELLANTE Contro rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Fiore e Alessio CP_1 La Pegna, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.Fiore in Roma, …
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    • diritto di critica·
    • libertà di manifestazione del pensiero·
    • diffamazione·
    • giurisdizione civile·
    • danno non patrimoniale·
    • spese di lite·
    • risarcimento danni·
    • rimozione video YouTube·
    • verità putativa·
    • art. 126 TFUE
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Versioni del testo

  • Art. 1. 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all' articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 .
    2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 , tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono ((nonche', ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,)) per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
    3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 , che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicita' di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
    4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 , possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o piu' soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.
    5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato ((...)) per fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed e' altresi' precluso, per le medesime finalita', l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non piu' di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali e' comunque assicurata, con procedure semplificate, la facolta' di revoca.
    6. E' valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.
    7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.
    8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.
    9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 , in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 166, comma 2, del medesimo codice.
    In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorita' competenti possono altresi' disporre la sospensione o, nelle ipotesi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
    10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 , in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 166, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 . In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorita' competenti possono altresi' disporre la sospensione o, nelle ipotesi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
    11. Il titolare del trattamento dei dati personali e' responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attivita' di call center per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.
    12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicita' telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche ((con o senza l'intervento di un operatore umano)) hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.
    13. Al fine di rendere piu' agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 , conformandosi ai seguenti criteri:
    a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo delle tariffe di consultazione preliminare del registro;
    b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ;
    c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.
    14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 . In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 .
    15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed e' altresi' disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.
  • Art. 2. 1. Tutti gli operatori che svolgono attivita' di call center ((, per chiamate con o senza operatore,)) rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 . A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259 , due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attivita' statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attivita' di pubblicita', vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attivita' di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identita' della linea a cui possono essere contattati. L'Autorita' vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all' articolo 1, commi 29 , 30 , 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .
  • Art. 3. 1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.