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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/04/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1078/2020 R.G.,
PROMOSSA DA
Parte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1 Parte_1 in carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, calce alla memoria di costituzione in appello, dagli avvocati Antonio Passanisi e Lucia Di Gaetano;
APPELLATA
1 E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati
Antonio Passanisi e Lucia Di Gaetano;
APPELLATA
E CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore;
APPELLATO CONTUMACE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania,
[...] Controparte_1
, , ed
[...] CP_4 Controparte_5 [...]
esponendo: che in data 1/2/2006 la motonave AL AL, di cui Controparte_6 [...]
era armatore, assicurata con Controparte_1 Controparte_5
e con condotta dal comandante
[...] Controparte_6 CP_4
, era rimasta incagliata in mare presso la zona di Portopalo di Capopassero, in
[...]
provincia di Siracusa;
che esso aveva provveduto immediatamente a svolgere le Parte_1
attività di prevenzione dello sversamento in mare di olio combustibile proveniente dalla suddetta nave adibita al trasporto di idrocarburi, disponendo l'impiego di mezzi navali di pronto intervento per le operazioni di bonifica dello specchio d'acqua, ed in particolare della motonave Elcon Roma, di proprietà della società , ditta convenzionata con il Pt_2
per gli interventi di antinquinamento del mare;
che l'esigenza primaria da Parte_1 soddisfare atteneva “allo scopo di scongiurare il naufragio della nave e la conseguente dispersione in mare di sostanze inquinanti;
operazione giunta a buon fine”; che, in particolare, “attesa l'utilità dell'intervento effettuato attraverso la motonave Elcon Roma emerge dalle stesse circostanze del naufragio, avvenuto in seguito ad avverse condizioni marine, l'impossibilità dell'immediato disincaglio della petroliera AL AL arenatasi su
2 una secca, con conseguente necessità, al fine di scongiurare fenomeni di sversamento di sostanze inquinanti, del prolungato monitoraggio della situazione, da parte della suddetta motonave antinquinamento, a ciò incaricata dal Ministero dell'Ambiente”.
Soggiungeva che l'intervento effettuato aveva comportato l'esborso dell'importo di €.
102.239,46 e chiedeva la condanna in solido dei convenuti – invocando il disposto degli artt. 69 e 70, 491 e ss. cod. nav. - al “pagamento delle somme anticipate per operazioni di disincaglio nave e di antinquinamento marino”.
Si costituiva in giudizio , contestando la Controparte_1
domanda avversaria.
Assumeva che la AL AL, nave da carico (e non petroliera), priva di carico, non appena incagliatasi aveva stipulato un contratto di salvataggio no cure no pay su formulario internazionale LOF con la Svitzer Wijsmuller Salvage, specializzata nell'assistenza e nei salvataggi marini;
che si era preliminarmente provveduto a prevenire ogni possibile fuoriuscita di liquidi in mare con la totale rimozione da bordo dei bunkers
(carburante e lubrificanti) contenuti nei doppifondi della nave, “per come controllato nel corso delle operazioni ed accertato a fine delle stesse dai militari della Capitaneria di Porto di Siracusa”; che, pertanto, nessuna operazione di salvataggio era stata posta in essere dal . Parte_1
Eccepiva, inoltre, la prescrizione della domanda proposta, giusta il disposto dell'art. 500 cod.nav.
Si costituiva in giudizio successore di Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto della domanda proposta dal . Controparte_6 Parte_1
Il rinunciava alla domanda svolta nei confronti di e, in seno Parte_1 CP_4
alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. precisava: che gli interventi eseguiti erano stati svolti a salvaguardia dell'ambiente marino, in base alle previsioni della L. n.
979/1982, stante il pericolo di inquinamento del mare;
che l'armatore era tenuto a rimborsare la spesa dedotta in causa in virtù di un obbligo ex lege;
che l'attività svolta era consistita nella “sorveglianza ininterrotta del sito, di cui è nota la peculiare valenza ambientale, per tutto il periodo in cui la motonave AL è stata incagliata”; che trovava applicazione, nella specie, il termine ordinario di prescrizione ex art. 2946 c.c., sicché era infondata l'eccezione formulata.
Con sentenza n. 1905/2020 del 9 giugno 2020 il Tribunale adito dichiarava inammissibile la domanda come modificata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1,
c.p.c.; rigettava la domanda siccome prescritta;
regolava le spese in base al principio della
3 soccombenza.
Avverso la sentenza il ha interposto appello sulla base di tre ragioni di Parte_1
censura.
Costituitisi in giudizio, e Controparte_1 [...]
hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_2
Disposta la sostituzione del relatore originario, trasferito ad altro ufficio giudiziario, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di , Controparte_5
non costituitasi in giudizio nonostante sia stata ritualmente chiamata a parteciparvi.
Nel merito, con il primo mezzo l'appellante assume che ha errato il primo giudice nel ritenere prescritta la domanda.
Il primo giudice, infatti, ha applicato le norme del codice della navigazione a fronte di una obbligazione ex lege, regolata dalla L. 979/1982 e soggetta al termine ordinario di prescrizione.
Con il secondo motivo il deduce che erroneamente il Tribunale ha Parte_1 dichiarato l'inammissibilità della domanda siccome modificata nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., ritenendo che esso attore avesse svolto una modifica non consentita della domanda introduttiva, posto che “i fatti costitutivi della domanda di condanna al pagamento della somma richiesta a titolo di rimborso delle spese sostenute
(…) in favore della motonave AL sono stati riportati nella loro integrità già nell'atto introduttivo, né su tale svolgimento dei fatti la stessa controparte aveva mai mosso alcuna contestazione”.
I motivi vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione.
In primo luogo, correttamente l'appellante ritiene che abbia errato il primo giudice nel dichiarare inammissibile la domanda “così come modificata” nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1., c.p.c.
Ed invero, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado il Parte_1
assumeva di avere svolto le attività di pronto intervento per le operazioni di bonifica dello specchio d'acqua con l'utilizzo della motonave Elcon Roma, di proprietà della società
, ditta convenzionata per gli interventi antinquinamento marini;
che l'esigenza Pt_2
4 primaria da soddisfare atteneva “allo scopo di scongiurare il naufragio della nave e la conseguente dispersione in mare di sostanze inquinanti;
operazione giunta a buon fine”; che, in particolare, “l'utilità dell'intervento effettuato attraverso la motonave Elcon Roma emerge dalle stesse circostanze del naufragio, avvenuto in seguito ad avverse condizioni marine, l'impossibilità dell'immediato disincaglio della petroliera AL AL arenatasi su una secca, con conseguente necessità, al fine di scongiurare fenomeni di sversamento di sostanze inquinanti, del prolungato monitoraggio della situazione, da parte della suddetta motonave antinquinamento, a ciò incaricata dal Ministero dell'Ambiente”.
Nel conclusum, poi, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti al “pagamento delle somme anticipate per operazioni di disincaglio nave e di antinquinamento marino”.
Tanto premesso, osserva la Corte come nella memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. (primo termine) la parte abbia semplicemente specificato la domanda iniziale, precisando che l'adozione delle misure di prevenzione dell'inquinamento era avvenuta non a mezzo del disincaglio della nave, ma a mezzo della “sorveglianza ininterrotta del sito, di cui è nota la peculiare valenza ambientale, per tutto il periodo in cui la motonave AL
è stata incagliata”, trattandosi, all'evidenza, nient'affatto di modifica della domanda
(peraltro consentita nei termini sanciti da Cass. n. 15/6/2015 n. 12310, malamente interpretata dal primo giudice), ma di semplice specificazione della stessa, meglio perimetrata sotto il profilo della causa petendi, fermo restando la descrizione della vicenda sostanziale, consistente nello svolgimento delle operazioni volte a prevenire l'inquinamento del mare.
Del resto, l'invocata applicazione delle norme di diritto pur erroneamente indicate dalla parte, estranee alla fattispecie (in particolare, le disposizioni del codice della navigazione che fanno riferimento al soccorso in mare), non esimeva il giudice del merito dalla sussunzione del fatto nella corretta fattispecie normativa che lo regola.
Tuttavia, le considerazioni esposte non portano all'accoglimento dell'appello, che va comunque rigettato per essere intervenuta la prescrizione della domanda proposta dal
. Parte_1
Ed invero, trovano quivi applicazione non certo le norme del codice della navigazione cui ha fatto riferimento il primo giudice (ovverosia l'art. 500 cod. nav. sulla prescrizione del diritto alle indennità e al compenso per l'assistenza ed il salvataggio in mare), e neppure la legge n. 979/1982, che riguarda la difesa del mare, bensì le norme (speciali) di diritto internazionale che regolano i danni derivanti dall'inquinamento, trattandosi di sinistro marittimo relativo ad una nave di proprietà di una società turca, avvenuto nel territorio
5 italiano.
In particolare, trova applicazione la Convenzione di Bruxelles adottata il 29/12/1969
(cd. CLC 69) sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento di idrocarburi, ratificata dall'Italia con legge n. 185/1977, la quale disciplina anche il caso dell'incaglio della nave che trasporti idrocarburi (in particolare, ai sensi dell'art. 1, il petrolio greggio, la nafta, la nafta pesante per i motori diesel e l'olio lubrificante, siano essi trasportati a bordo di una nave quale carico o nei depositi di combustibile) per i danni da inquinamento (tali intendendosi, ai sensi dell'art. 2, anche “il costo delle misure di salvaguardia” adottate dallo Stato e destinate a prevenire o ridurre i danni da inquinamento).
Tale convenzione sancisce la responsabilità del proprietario della nave, e prevede che il diritto al risarcimento del danno – sussistente anche per il caso in cui siano adottate misure di salvaguardia per prevenire o attenuare ogni danno da inquinamento – si estingue “in mancanza di un'azione giudiziaria che sia intentata in applicazione delle disposizioni in essa contenute nel termine di tre anni a partire dalla data in cui si è verificato il danno. Tuttavia, nessuna azione può essere intentata dopo un termine di sei anni, a partire dalla data in cui si è verificato l'incidente che ha causato il danno.
Quando tale incidente si sia verificato in tempi diversi, il termine di sei anni decorrerà dalla data in cui l'incidente si è prodotto per la prima volta” (art. 8 della Convenzione medesima).
Trattasi di norma speciale non incompatibile con quella di carattere generale di cui all'art. 2946 c.c., che propriamente fissa il termine ordinario di prescrizione in dieci anni,
“salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”.
Ora, nel caso di specie, è pacifico che, verificatosi il sinistro nel febbraio 2006, il danno si sia concretizzato con il pagamento della prestazione da parte del alla Parte_1 società che ha effettuato l'attività di sorveglianza. Data, questa, che non emerge dagli atti.
E tuttavia, se è certo che le richieste di pagamento – quali atti di messa in mora, astrattamente suscettibili di interrompere la prescrizione – sono intervenute nel dicembre
2009 e nel novembre 2014, è altrettanto certo che, quanto meno nel lasso di tempo fra queste ultime due date, il termine triennale di prescrizione era già maturato, siccome era maturato il termine di sei anni alla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio (maggio 2015).
Ne consegue la conferma della sentenza impugnata, pur se con motivazione diversa rispetto a quella adottata dal Tribunale.
Ed invero, l'ammissibilità della domanda erroneamente ritenuta inammissibile dal
6 Tribunale non comporta la riforma della sentenza (del resto la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio - ex multis, Cass., Sez. 3, 16/12/2014, n. 26377; Cass,
Sez. lav., 16/04/2019, n. 10641; Cass., Sez. 1, 22/10/2020, n. 23130; Cass., Sez. 3,
19/05/2021, n. 13603; Cass., Sez. Un., 17/11/2021, n. 35110), essendo pur sempre confermato il rigetto della domanda proposta.
Con il terzo motivo viene censurata la statuizione sulle spese, ritenute ingiuste ed esorbitanti.
La doglianza è infondata sotto il primo profilo, stante il mancato accoglimento dell'appello, ed inammissibile sotto il secondo, perché eccessivamente generica.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Non deve provvedersi sulle spese relativamente al rapporto con l'appellato contumace, che non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto dal
[...]
Parte_1
avverso la sentenza n. 1905/2020 in data 9/6/2020 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore degli appellati costituiti, le spese del grado, che liquida in complessivi €. 5.000,00 per ciascuno di essi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
16 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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