Articolo 2 della Legge 19 maggio 1951, n. 322
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 maggio 1951
Art. 2.
Se il debitore ritarda il pagamento di una rata sino a venti giorni dalla scadenza incorre nella sopratassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta.
Se il pagamento avviene dopo il ventesimo giorno dalla scadenza di una rata e non oltre i novanta giorni dalla scadenza stessa, ferma restando l'applicazione della sopratassa del 10 per cento sull'ammontare della rata scaduta, il debitore decade dal beneficio della rateazione ed e' obbligato a pagare in unica soluzione le rate residue con i relativi interessi maturati.
Se il pagamento avviene oltre i novanta giorni dalla scadenza di una rata, il debitore, oltre a decadere dal beneficio della rateazione perde anche il beneficio dell'esonero dalle penalita' concesso dagli articoli 35 e 37 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 , limitatamente all'ammontare del tributo non ancora versato.
Entrata in vigore il 21 maggio 1951