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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/06/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente Relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 938/2024 avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Gorizia in via
Mazzini n. 20 presso lo studio dell'Avv. GARLATTI BRUNO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e assistito dall'Amministratore di sostegno DAVIDE
MAURI;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/10/1976, residente in [...] e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_3
residente in [...], entrambe elettivamente domiciliate in Gorizia in via Vittorio Veneto n. 14 presso lo studio dell'Avv. NEGRO FRANCESCA, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
1 RESISTENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti processuali:
“Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti nei termini seguenti: fermo restando a carico del sig. l'obbligo del versamento dell'assegno di Parte_1
mantenimento dell'importo di euro 400,00 mensili sino alla mensilità di aprile 2025 compresa, si prevede il versamento di un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili per 22 mensilità, che verrà liquidato mediante corresponsione della somma di euro 3300,00 una tantum, previa autorizzazione del giudice tutelare;
spese di lite compensate”.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 30/12/2024)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 28/12/2024 il ricorrente premesso di Parte_1
aver ottenuto pronuncia di divorzio dalla sig.ra alle condizioni Controparte_1
stabilite con sentenza n. 128/2021 del Tribunale di Gorizia, pubblicata il 26/03/2021 all'esito del procedimento sub R.G. n. 227/2020, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio nei termini ivi riportati;
nello specifico, il ricorrente ha domandato di revocare il contributo di mantenimento in favore della figlia pari a 400,00 CP_2
euro mensili ed accessori, in ragione delle ingenti spese da sostenere e dei mancati introiti economici percepiti a causa della condizione di invalidità fisica in cui versava e tuttora versa.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha provveduto a fissare udienza di comparizione delle parti, assegnando i termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
Si sono costituite in giudizio le sig.re e le quali hanno Controparte_1 CP_2
chiesto il rigetto della domanda, confermando le condizioni di divorzio e segnatamente
2 la percezione dell'assegno di mantenimento pari a 400,00 euro mensili in favore della figlia sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
All'udienza di prima comparizione il Giudice ha esperito un primo tentativo di conciliazione volto a bilanciare le antitetiche esigenze delle parti, mediante la proposta di corresponsione di un importo una tantum ovvero del pagamento per un periodo di tempo limitato di un contributo parametrato al costo del finanziamento contratto dalla figlia per avviare l'attività artigiana;
conseguentemente è stata fissata nuova CP_2
udienza per consentire alle parti di valutare approfonditamente la proposta conciliativa.
All'udienza d.d. 13/05/2025 il Giudice, alla luce della situazione rappresentata dalle parti, ha formulato una nuova proposta conciliativa avente ad oggetto l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento pari euro 400,00 mensili sino alla mensilità di aprile 2025 compresa, in capo al ricorrente, nonché dell'assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili per 22 mensilità a partire dal 01/05/2025, oltre alla compensazione delle spese di lite.
All'udienza successiva le parti hanno riferito di aderire alla proposta conciliativa ai sensi dell'art.185bis c.p.c., precisando che l'importo delle mensilità successive verrà pagato dal signor in un'unica soluzione, previa autorizzazione del giudice tutelare. Parte_1
Il giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Rilevato che il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, le conclusioni congiunte da ultimo precisate dalle parti dimostrano la volontà di pervenire alla modifica delle condizioni di divorzio,
Il Collegio, stimati sussistenti i presupposti di legge ex art. 473bis.29 c.p.c. per l'accoglimento delle concordi istanze, non può che recepire tale intendimento.
Stante l'atteggiamento processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in
3 camera di consiglio,
− prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 128/2021 del Tribunale di
Gorizia, pubblicata il 26/03/2021 all'esito del procedimento sub R.G. n.
227/2020, nei termini di cui alle condizioni indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente Relatore
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. R.G. 938/2024 avente ad oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Gorizia in via
Mazzini n. 20 presso lo studio dell'Avv. GARLATTI BRUNO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti e assistito dall'Amministratore di sostegno DAVIDE
MAURI;
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
27/10/1976, residente in [...] e
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_2 CodiceFiscale_3
residente in [...], entrambe elettivamente domiciliate in Gorizia in via Vittorio Veneto n. 14 presso lo studio dell'Avv. NEGRO FRANCESCA, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
1 RESISTENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per le parti processuali:
“Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiuntamente formulate dalle parti nei termini seguenti: fermo restando a carico del sig. l'obbligo del versamento dell'assegno di Parte_1
mantenimento dell'importo di euro 400,00 mensili sino alla mensilità di aprile 2025 compresa, si prevede il versamento di un assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili per 22 mensilità, che verrà liquidato mediante corresponsione della somma di euro 3300,00 una tantum, previa autorizzazione del giudice tutelare;
spese di lite compensate”.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 30/12/2024)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato in data 28/12/2024 il ricorrente premesso di Parte_1
aver ottenuto pronuncia di divorzio dalla sig.ra alle condizioni Controparte_1
stabilite con sentenza n. 128/2021 del Tribunale di Gorizia, pubblicata il 26/03/2021 all'esito del procedimento sub R.G. n. 227/2020, ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio nei termini ivi riportati;
nello specifico, il ricorrente ha domandato di revocare il contributo di mantenimento in favore della figlia pari a 400,00 CP_2
euro mensili ed accessori, in ragione delle ingenti spese da sostenere e dei mancati introiti economici percepiti a causa della condizione di invalidità fisica in cui versava e tuttora versa.
Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione del fascicolo, ha provveduto a fissare udienza di comparizione delle parti, assegnando i termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
Si sono costituite in giudizio le sig.re e le quali hanno Controparte_1 CP_2
chiesto il rigetto della domanda, confermando le condizioni di divorzio e segnatamente
2 la percezione dell'assegno di mantenimento pari a 400,00 euro mensili in favore della figlia sino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
All'udienza di prima comparizione il Giudice ha esperito un primo tentativo di conciliazione volto a bilanciare le antitetiche esigenze delle parti, mediante la proposta di corresponsione di un importo una tantum ovvero del pagamento per un periodo di tempo limitato di un contributo parametrato al costo del finanziamento contratto dalla figlia per avviare l'attività artigiana;
conseguentemente è stata fissata nuova CP_2
udienza per consentire alle parti di valutare approfonditamente la proposta conciliativa.
All'udienza d.d. 13/05/2025 il Giudice, alla luce della situazione rappresentata dalle parti, ha formulato una nuova proposta conciliativa avente ad oggetto l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento pari euro 400,00 mensili sino alla mensilità di aprile 2025 compresa, in capo al ricorrente, nonché dell'assegno di mantenimento pari ad euro 150,00 mensili per 22 mensilità a partire dal 01/05/2025, oltre alla compensazione delle spese di lite.
All'udienza successiva le parti hanno riferito di aderire alla proposta conciliativa ai sensi dell'art.185bis c.p.c., precisando che l'importo delle mensilità successive verrà pagato dal signor in un'unica soluzione, previa autorizzazione del giudice tutelare. Parte_1
Il giudice, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
È stato assicurato il contraddittorio con il P.M. mediante la comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Rilevato che il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, le conclusioni congiunte da ultimo precisate dalle parti dimostrano la volontà di pervenire alla modifica delle condizioni di divorzio,
Il Collegio, stimati sussistenti i presupposti di legge ex art. 473bis.29 c.p.c. per l'accoglimento delle concordi istanze, non può che recepire tale intendimento.
Stante l'atteggiamento processuale delle parti, va disposta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in
3 camera di consiglio,
− prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 128/2021 del Tribunale di
Gorizia, pubblicata il 26/03/2021 all'esito del procedimento sub R.G. n.
227/2020, nei termini di cui alle condizioni indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 29/05/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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