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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 24/05/2024 al n. 1162/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTANI LAURA e dall'avv. BEGGIN VALERIA, elettivamente domiciliata in VIA G. MARCONI 19 SAN BONIFACIO presso lo studio dell'avv.
CRISTANI LAURA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difeso dall'avv. PASOTTO CP_1 C.F._2
BENEDETTA, elettivamente domiciliato in VIA MARCHINE 6 46035
OSTIGLIA presso lo studio dell'avv. PASOTTO BENEDETTA
convenuto
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
20/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “- Il sig. Parte_1 CP_1 CP_1
verserà a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro 500
(250+250) rivalutabile agli indici ISTAT annualmente entro il giorno 5 di ogni
mese. L'importo dell' verrà percepito al 100% da CP_2 [...]
. Pt_1
- Assegnarsi l'abitazione familiare alla sig.ra , che vi vivrà Parte_1
unitamente ai figli e Per_1 Per_2 Per_3
- Disporre che gli arredi ivi contenuti rimangano nella disponibilità della sig.ra
e che il sig. asporterà, dalla stessa, i propri beni ed effetti Pt_1 CP_1
personali.
- Disporre che i figli e vengano collocati prevalentemente Per_1 Per_2 Per_3
presso la madre, anche ai fini anagrafici.
- Disporre l'affidamento condiviso dei minori e secondo Per_1 Per_2 Per_3
le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocamento e residenza
anagrafica presso la madre;
pertanto, i figli verranno affidati ad entrambi i
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le
decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori
dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori, limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la
responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 2 di 5 - Disporre, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori, che il
padre tenga con sé i figli e Per_1 Per_2 Per_3
a) due fine settimana al mese, alternati o consecutivi, per un intero weekend dal
pomeriggio del sabato, dall'uscita di scuola e/o dall'attività ricreativa, alla
domenica sera alle ore 20,00, presso la casa familiare.
c) durante le vacanze Natalizie sette giorni, anche non consecutivi, comprensivi,
ad anni alterni, del giorno di Natale o quello di Capodanno, per le vacanze
Pasquali, per tre giorni comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo. d) durante le vacanze estive: per due settimane, non
consecutive, da concordare con la madre, entro il mese di maggio, tenendo
conto delle reciproche disponibilità.
Quando i figli si troveranno in vacanza o in luogo di villeggiatura con un genitore, sarà obbligo di quest'ultimo comunicare preventivamente all'altro genitore l'indirizzo e il numero di telefono.
- Spese straordinarie per i figli al 50% come da Protocollo del 2024.
- I genitori danno atto reciprocamente che prestano il consenso al rinnovo ed al
rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nulla
richiedono a titolo di assegno di mantenimento per sé stessi e rinunciano
reciprocamente accettando l'altrui rinuncia alle reciproche domande di
addebito formulate in atti.
- Le parti danno atto che le conclusioni congiuntamente individuate non sono
subordinate alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti inerenti
le posizioni debitorie non ancora definite ed intestate al sig. ”; CP_1
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 Con ricorso originariamente contenzioso per separazione e domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in OSTIGLIA in data 19/05/2006 (con atto trascritto nel Registro
dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3 parte II, serie C, Ufficio 1, anno
2021) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel giudizio n. 1162/2024 R.G. su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSTIGLIA (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3 parte II,
serie C, Ufficio 1, anno 2021) di annotare la presente sentenza a margine pagina 4 di 5 dell'atto di matrimonio;
5) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 20/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 24/05/2024 al n. 1162/2024
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTANI LAURA e dall'avv. BEGGIN VALERIA, elettivamente domiciliata in VIA G. MARCONI 19 SAN BONIFACIO presso lo studio dell'avv.
CRISTANI LAURA
ricorrente
CONTRO
(C.F. , difeso dall'avv. PASOTTO CP_1 C.F._2
BENEDETTA, elettivamente domiciliato in VIA MARCHINE 6 46035
OSTIGLIA presso lo studio dell'avv. PASOTTO BENEDETTA
convenuto
E CON L'INTERVENTO
- Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio), rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
20/03/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “- Il sig. Parte_1 CP_1 CP_1
verserà a titolo di mantenimento dei figli la somma mensile di euro 500
(250+250) rivalutabile agli indici ISTAT annualmente entro il giorno 5 di ogni
mese. L'importo dell' verrà percepito al 100% da CP_2 [...]
. Pt_1
- Assegnarsi l'abitazione familiare alla sig.ra , che vi vivrà Parte_1
unitamente ai figli e Per_1 Per_2 Per_3
- Disporre che gli arredi ivi contenuti rimangano nella disponibilità della sig.ra
e che il sig. asporterà, dalla stessa, i propri beni ed effetti Pt_1 CP_1
personali.
- Disporre che i figli e vengano collocati prevalentemente Per_1 Per_2 Per_3
presso la madre, anche ai fini anagrafici.
- Disporre l'affidamento condiviso dei minori e secondo Per_1 Per_2 Per_3
le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocamento e residenza
anagrafica presso la madre;
pertanto, i figli verranno affidati ad entrambi i
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le
decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori
dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori, limitatamente
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la
responsabilità genitoriale separatamente.
pagina 2 di 5 - Disporre, tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi dei minori, che il
padre tenga con sé i figli e Per_1 Per_2 Per_3
a) due fine settimana al mese, alternati o consecutivi, per un intero weekend dal
pomeriggio del sabato, dall'uscita di scuola e/o dall'attività ricreativa, alla
domenica sera alle ore 20,00, presso la casa familiare.
c) durante le vacanze Natalizie sette giorni, anche non consecutivi, comprensivi,
ad anni alterni, del giorno di Natale o quello di Capodanno, per le vacanze
Pasquali, per tre giorni comprensivi, ad anni alterni, del giorno di Pasqua o del
Lunedì dell'Angelo. d) durante le vacanze estive: per due settimane, non
consecutive, da concordare con la madre, entro il mese di maggio, tenendo
conto delle reciproche disponibilità.
Quando i figli si troveranno in vacanza o in luogo di villeggiatura con un genitore, sarà obbligo di quest'ultimo comunicare preventivamente all'altro genitore l'indirizzo e il numero di telefono.
- Spese straordinarie per i figli al 50% come da Protocollo del 2024.
- I genitori danno atto reciprocamente che prestano il consenso al rinnovo ed al
rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori.
- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nulla
richiedono a titolo di assegno di mantenimento per sé stessi e rinunciano
reciprocamente accettando l'altrui rinuncia alle reciproche domande di
addebito formulate in atti.
- Le parti danno atto che le conclusioni congiuntamente individuate non sono
subordinate alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti inerenti
le posizioni debitorie non ancora definite ed intestate al sig. ”; CP_1
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 3 di 5 Con ricorso originariamente contenzioso per separazione e domanda cumulativa di scioglimento del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in OSTIGLIA in data 19/05/2006 (con atto trascritto nel Registro
dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3 parte II, serie C, Ufficio 1, anno
2021) formulavano infine le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, parzialmente pronunciando in via definitiva nel giudizio n. 1162/2024 R.G. su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSTIGLIA (MN) (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3 parte II,
serie C, Ufficio 1, anno 2021) di annotare la presente sentenza a margine pagina 4 di 5 dell'atto di matrimonio;
5) Dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 20/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5