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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza dell'11 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 1337/2024 R.G. e al n. 4252/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
Part residente in C/da Guardia Residence Prestige Vill. Pace Mastro Peppe snc, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 5.3.2024 Pt_1
esponeva di aver presentato, in data 29.12.2022, domanda alla competente
[...]
Commissione Medica al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalida civile nella misura pari al 100% al fine di ottenere i benefici economici della pensione ordinaria invalidità; che, a seguito della visita medico collegiale, veniva riconosciuta invalida nella misura del 67%, con
1 definizione del 10.3.2023. Riferiva di aver presentato, in data 1.8.2023, istanza di ATP, incoato presso questo Tribunale al n. R.G. 4252/2023, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire del beneficio richiesto ma che, disposta c.t.u. medico legale, era stata riconosciuta invalida nella misura pari al 72%, sicché in data 6.2.2024, era stata depositata dichiarazione di dissenso. Lamentava che il c.t.u. non aveva valutato correttamente le gravi ed inemendabili patologie delle quali era affetta. Sottolineava, innanzitutto, l'errore in cui è incorso il perito in ordine alla stima per difetto dell'aspetto clinico, come dedotto e allegato in sede di accertamento tecnico preventivo. Evidenziava, inoltre, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente per avere sottovalutato la patologia a carico dell'apparato osseo tendineo, per come risultante dalla certificazione medica in atti. Osservava, inoltre, riguardo alla patologia dell'apparato neurologico, che a seguito di eventi ischemici, il consulente avrebbe dovuto applicare il codice 1102, dati gli esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente, che comportavano disturbi della memoria di media entità al 30%.
Rilevava, infine, che, alla luce delle patologie refertate e dei codici ministeriali, non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, ritenendo applicabile la maggiorazione ex art. 3 del D.lgs. n. 509/88, si raggiungeva una percentuale del 100%.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, accertare che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, status di invalida civile nella misura del 100% (pensione di invalidità civile) e, per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 1.6.2024 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1
preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alla pensione di invalidità civile. Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza dell'11.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato dal
2 giugno 2024. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che la ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “esiti di carcinoma mammella sx trattato chirurgicamente, trombocitemia essenziale in trattamento farmacologico ipertensione arteriosa, sindrome ansiasa reattiva, esiti di discectomia l4-l5” ed ha quindi accertato che tali patologie danno luogo ad una invalidità del
100% a far data dal giugno 2024.
Tali conclusioni sono rimaste indenni da censure specifiche. Esse sono sorrette da congrua motivazione e sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
5.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, va dichiarato che invalida Parte_1
civile nella misura del 100%, si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento della pensione di invalidità civile a decorrere dal giugno 2024.
6.- La decorrenza dello stato invalidante accertato, successiva all'introduzione anche del giudizio di merito, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
7.- Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 1.8.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 5.3.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che è invalida Parte_1
civile nella misura del 100% a decorrere dal giugno 2024, utile ai fini della pensione di invalidità civile;
- compensa le spese giudiziali;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 12 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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