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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 12176/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa ER ZZ, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 17.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 12176/2023
Tra
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Fabio Pagano Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti Controparte_1
Resistente
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_2
Resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n. 02820239002358184/00
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239002358184/00 notificataLE in data 28.09.2023 avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di addebito n. 32820120003485510000 dell'importo di €13.294,14 presumibilmente notificata in data 15.10.2012 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi I.V.S. per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009;
1 - avviso di addebito n. 32820160000422 dell'importo di €2.715,28 presumibilmente notificata in data 13.04.2016 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi I.V.S. per gli anni 2015 e 2016;
- avviso di addebito n. 32820160004161304000 dell'importo di € 2.689,49 presumibilmente notificata in data 10.11.2016 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi I.V.S. per gli anni 2015 e 2016;
- avviso di addebito n. 32820170002689253000 dell'importo di € 1.809,37 presumibilmente notificata in data 28.09.2017 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi I.V.S. per l'anno 2016;
- avviso di addebito n. 32820170004091634000 dell'importo di € 1.131,77 presumibilmente notificata in data 25.10.2017 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi I.V.S per gli anni 2013 e 2017.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle somme richieste, la violazione dell'art.17 del d.p.r. n.
602/1973 e dunque l'intervenuta decadenza dei resistenti dal diritto a richiedere le suddette somme.
Ha concluso pertanto chiedendo di: ”dichiarare, in mancanza di prova dell'avvenuta e corretta notifica delle cartelle di pagamento indicate in premessa relative al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali, la nullità della stessa con conseguente dichiarazione di prescrizione e/o decadenza della società dal diritto alla Controparte_2
riscossione delle somme di cui alle già menzionate cartelle di pagamento rubricate all'interno dell'intimazione di pagamento n. 02820239002358184/00. 3. Dichiarare, nel caso di prova della notifica, l'avvenuta prescrizione del diritto della società alla Controparte_3
riscossione delle somme di cui alle cartelle di pagamento per decorrenza di un nuovo termine quinquennale di prescrizione dalle presunte notifiche delle cartelle opposte e/o irregolare notifica nei termini di legge, rubricate all'interno dell'intimazione di pagamento n.
02820239002358184/00. 4. Dichiarare, sempre per i motivi esposti in premessa, infondata la richiesta di riscossione da parte dell'Ente impositore e, per l'effetto, caducare di ogni e qualsiasi efficacia giuridica le medesime cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento n.
02820239002358184/00 ordinando la cancellazione del credito presuntivamente vantato nei confronti dell'istante.
5. Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata rispettivamente in data 11.11.2024 e
14.11.2023 si sono costituiti in giudizio e , in persona del Controparte_2 CP_1
l.r.p.t., resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto per le diffuse motivazioni esposte.
2 L' ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva della e, nel merito, ha altresì CP_1 CP_1
dedotto l'intervenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito n. 32820120003485510000 a seguito di provvedimento di stralcio del 03.01.2024.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare sussiste nel caso di specie la legittimazione passiva della solo per i CP_1 crediti fino all'annualità del 2008 in quanto oggetto di cessione.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale Roma, sez. lav.,
04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite Controparte_4
della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del 2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n.
02820239002358184/00 nel termine di 40 giorni dalla notifica della stessa (28.09.2023).
Per quanto riguarda il merito, occorre verificare la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
3 Per quanto riguarda il periodo di prescrizione, secondo l'art. 3 co. 9 l. 335/1995 “le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
Tale termine di prescrizione si applica anche per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale.
Nel caso di specie, nel costituirsi in giudizio l' ha dato prova di aver correttamente notificato i CP_1
seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 32820120003485510000 in data 15.10.2012;
- avviso di addebito n. 32820160000422603000 in data 13.04.2016;
- avviso di addebito n. 32820160004161304000 in data 10.11.2016;
- avviso di addebito n. 32820170002689253000 in data 28.09.2017;
- avviso di addebito n. 32820170004091634000 in data 25.10.2017;
Ha inoltre dato prova di aver notificato in data 27.1.2017 ulteriore atto interruttivo della prescrizione, ovvero la comunicazione n. 200120061553K4201701 avente ad oggetto i contributi
IVS relativi all'anno 2013.
Va pertanto verificata nel caso di specie l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica dei suddetti avvisi di addebito.
Orbene, alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata n.
02820239002358184/00 (28.09.2023), e in assenza di ulteriori atti interruttivi, era già maturato il termine quinquennale di prescrizione di tutti i crediti oggetto degli avvisi di addebito nn.
32820120003485510000, n. 32820160000422603000 e n. 32820160004161304000.
Quanto agli avvisi di addebito nn. 32820170002689253000 e n. 32820170004091634000 notificati rispettivamente in data 28.09.2017 e in data 25.10.2017, alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata n. 02820239002358184/00 (28.09.2023), e tenuto conto del periodo di sospensione dovuto alla emergenza COVID, alcun termine di prescrizione risulta maturato.
Il ricorso, pertanto, va solo parzialmente accolto.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti atteso l'accoglimento parziale della pretesa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
ER ZZ, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
4 - dichiara il parziale difetto di legittimazione passiva della relativamente ai crediti CP_1
successivi al 2008;
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti oggetto della intimazione di pagamento n. 02820239002358184/00 relativi agli avvisi di addebito n.
32820120003485510000, n. 32820160000422603000 e n. 32820160004161304000.
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 17.10.2025
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa ER ZZ
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa ER ZZ, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 17.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio R.G. 12176/2023
Tra
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Fabio Pagano Parte_1
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso come in atti Controparte_1
Resistente
E
, in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa come in atti Controparte_2
Resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento n. 02820239002358184/00
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02820239002358184/00 notificataLE in data 28.09.2023 avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito:
- Avviso di addebito n. 32820120003485510000 dell'importo di €13.294,14 presumibilmente notificata in data 15.10.2012 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi I.V.S. per gli anni 2005-2006-2007-2008-2009;
1 - avviso di addebito n. 32820160000422 dell'importo di €2.715,28 presumibilmente notificata in data 13.04.2016 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi I.V.S. per gli anni 2015 e 2016;
- avviso di addebito n. 32820160004161304000 dell'importo di € 2.689,49 presumibilmente notificata in data 10.11.2016 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi I.V.S. per gli anni 2015 e 2016;
- avviso di addebito n. 32820170002689253000 dell'importo di € 1.809,37 presumibilmente notificata in data 28.09.2017 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi I.V.S. per l'anno 2016;
- avviso di addebito n. 32820170004091634000 dell'importo di € 1.131,77 presumibilmente notificata in data 25.10.2017 relativa al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi I.V.S per gli anni 2013 e 2017.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle somme richieste, la violazione dell'art.17 del d.p.r. n.
602/1973 e dunque l'intervenuta decadenza dei resistenti dal diritto a richiedere le suddette somme.
Ha concluso pertanto chiedendo di: ”dichiarare, in mancanza di prova dell'avvenuta e corretta notifica delle cartelle di pagamento indicate in premessa relative al mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali, la nullità della stessa con conseguente dichiarazione di prescrizione e/o decadenza della società dal diritto alla Controparte_2
riscossione delle somme di cui alle già menzionate cartelle di pagamento rubricate all'interno dell'intimazione di pagamento n. 02820239002358184/00. 3. Dichiarare, nel caso di prova della notifica, l'avvenuta prescrizione del diritto della società alla Controparte_3
riscossione delle somme di cui alle cartelle di pagamento per decorrenza di un nuovo termine quinquennale di prescrizione dalle presunte notifiche delle cartelle opposte e/o irregolare notifica nei termini di legge, rubricate all'interno dell'intimazione di pagamento n.
02820239002358184/00. 4. Dichiarare, sempre per i motivi esposti in premessa, infondata la richiesta di riscossione da parte dell'Ente impositore e, per l'effetto, caducare di ogni e qualsiasi efficacia giuridica le medesime cartelle di pagamento e l'intimazione di pagamento n.
02820239002358184/00 ordinando la cancellazione del credito presuntivamente vantato nei confronti dell'istante.
5. Condannare l'Ente convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio, con memoria depositata rispettivamente in data 11.11.2024 e
14.11.2023 si sono costituiti in giudizio e , in persona del Controparte_2 CP_1
l.r.p.t., resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto per le diffuse motivazioni esposte.
2 L' ha altresì eccepito il difetto di legittimazione passiva della e, nel merito, ha altresì CP_1 CP_1
dedotto l'intervenuto sgravio parziale dell'avviso di addebito n. 32820120003485510000 a seguito di provvedimento di stralcio del 03.01.2024.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
In via preliminare sussiste nel caso di specie la legittimazione passiva della solo per i CP_1 crediti fino all'annualità del 2008 in quanto oggetto di cessione.
Per quanto riguarda il thema decidendum, secondo la giurisprudenza ormai consolidata (Cassazione civile sez. III sent. 25/02/2016 n. 3707; Cass. 18.11.2004, n. 21863; Tribunale Roma, sez. lav.,
04/05/2017 n. 4076), il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione del rimedio c.d. recuperatorio in caso di omissione ovvero nullità della notifica della cartella di pagamento e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario , in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite Controparte_4
della Corte di Cassazione con la sentenza n.19704 del 2/10/2015;
c) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo
(quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata verificatisi dopo la notifica del titolo) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2 e art. 618-bis c.p.c.);
d) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Nel caso di specie parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la intimazione di pagamento n.
02820239002358184/00 nel termine di 40 giorni dalla notifica della stessa (28.09.2023).
Per quanto riguarda il merito, occorre verificare la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
3 Per quanto riguarda il periodo di prescrizione, secondo l'art. 3 co. 9 l. 335/1995 “le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni”.
Tale termine di prescrizione si applica anche per il periodo successivo alla notifica della cartella esattoriale.
Nel caso di specie, nel costituirsi in giudizio l' ha dato prova di aver correttamente notificato i CP_1
seguenti avvisi di addebito:
- avviso di addebito n. 32820120003485510000 in data 15.10.2012;
- avviso di addebito n. 32820160000422603000 in data 13.04.2016;
- avviso di addebito n. 32820160004161304000 in data 10.11.2016;
- avviso di addebito n. 32820170002689253000 in data 28.09.2017;
- avviso di addebito n. 32820170004091634000 in data 25.10.2017;
Ha inoltre dato prova di aver notificato in data 27.1.2017 ulteriore atto interruttivo della prescrizione, ovvero la comunicazione n. 200120061553K4201701 avente ad oggetto i contributi
IVS relativi all'anno 2013.
Va pertanto verificata nel caso di specie l'intervenuta prescrizione successiva alla notifica dei suddetti avvisi di addebito.
Orbene, alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata n.
02820239002358184/00 (28.09.2023), e in assenza di ulteriori atti interruttivi, era già maturato il termine quinquennale di prescrizione di tutti i crediti oggetto degli avvisi di addebito nn.
32820120003485510000, n. 32820160000422603000 e n. 32820160004161304000.
Quanto agli avvisi di addebito nn. 32820170002689253000 e n. 32820170004091634000 notificati rispettivamente in data 28.09.2017 e in data 25.10.2017, alla data di notifica della intimazione di pagamento ivi impugnata n. 02820239002358184/00 (28.09.2023), e tenuto conto del periodo di sospensione dovuto alla emergenza COVID, alcun termine di prescrizione risulta maturato.
Il ricorso, pertanto, va solo parzialmente accolto.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti atteso l'accoglimento parziale della pretesa.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
ER ZZ, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
4 - dichiara il parziale difetto di legittimazione passiva della relativamente ai crediti CP_1
successivi al 2008;
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara prescritti i crediti oggetto della intimazione di pagamento n. 02820239002358184/00 relativi agli avvisi di addebito n.
32820120003485510000, n. 32820160000422603000 e n. 32820160004161304000.
- rigetta per il resto;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 17.10.2025
Si comunichi.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa ER ZZ
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