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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 15/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1146 /2024
Il Giudice Istruttore dott. Marcello Bellomo
nell'udienza del 15/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte
Visto il decreto di fissazione dell'udienza odierna con il quale è stato assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte di udienza
Preso atto che detto decreto è stato dalla competente Cancelleria comunicato alle parti costituite a mezzo pec
Rilevato che note di udienza sono state depositate:
per parte attrice dall'Avv. MA AV il quale ha dedotto “Si ribadisce pertanto
l'interesse a coltivare la presente procedura per giungere i) all'accoglimento della stessa, ii) alla revoca del provvedimento 19.06.2024 che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi, iii) alla revoca dell'ordinanza
19.06.2024 che ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva e iv) alla conseguente riattivazione e prosecuzione della procedura esecutiva erroneamente dichiarata estinta anziché sospesa”
Evidenziato che l'udienza odierna è stata fissata per la discussione e decisione il Giudice decide la causa depositando la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1146 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare vertente tra
MA AV, nato a [...] il [...] CF C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MA AV giusta procura in atti, attore nei confronti di nato a [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._2
convenuto -contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art 281 duodecie cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024, l'avv. Flavio Tommasini ha inteso incardinare il giudizio di merito della opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta quale creditore procedente nella procedura n. 65/2024 RG EI di questo Tribunale.
Ed invero con ricorso depositato ai sensi dell'art 617 comma II cpc il 17.5.2024, l'odierno ricorrente ha opposto le “ordinanze in data 30.4.2024, notificata in data 02.05.2024, e del 06.05.2024 di diniego della proroga richiesta ex art. 567, 2° comma c.p.c. per il deposito della documentazione catastale” chiedendone “l'annullamento con contestuale richiesta di rimessione in termini e concessione di proroga per il deposito della documentazione catastale”
Fissata udienza per la decisione sull'istanza cautelare il GE rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione ed assegnava termine per l'insaturazione del giudizio di merito.
Con il su indicato ricorso del 19.7, il creditore ha incardinato il presente giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni “Nel merito:
1. Revocarsi e/o annullarsi il provvedimento
19.06.2024 del Tribunale di Marsala con il quale è stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi. 2.
Revocarsi e/o annullarsi il provvedimento 19.06.2024 del Tribunale di Marsala con il quale è stata dichiarata
l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva R.E. 65/2024. 3. Concedersi per i motivi esposti in narrativa la proroga del termine per il deposito della documentazione catastale inerente la procedura esecutiva immobiliare n. 65/2024 R.E.”.
Non si è costituito il debitore opposto.
Il processo è stato istruito mediante il solo deposito di documenti
L'opposizione non può essere accolta.
Con il ricorso depositato nella procedura esecutiva il ricorrente ha proposto “formale opposizione ex art 617, 2° comma c.p.c. agli atti esecutivi ed in particolare alle ordinanza in data 30.4.2024, notificata in data 02.05.2024, e del 06.05.2024 di diniego della proroga richiesta ex art 567, 2° comma c.p.c., per il deposito della documentazione catastale, delle quali si chiede pertanto l'annullamento con contestuale richiesta di rimessione in termini e concessione di proroga per il deposito della documentazione catastale” opposizione della quale il presente giudizio costituisce, per quanto di seguito evidenziato, naturale
(seppur eventuale) prosecuzione.
Va quindi in via preliminare dichiarata la inammissibilità delle domande proposte dall'attore per la prima volta soltanto con l'atto introduttivo del presente giudizio e non anche nel ricorso depositato ai sensi dell'art. 617 cpc.
Ed invero la natura di giudizio unico a bifasicità eventuale dell'opposizione all'esecuzione successiva, comporta che non è ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova.
Il riferimento è nel caso di specie, all'ordinanza del 19.6.2024 (successiva quindi a quelle oggetto di opposizione) con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e per l'effetto, l'estinzione della procedura esecutiva. Non risulta infatti che il creditore abbia proposto avverso detta ordinanza reclamo ovvero autonoma opposizione laddove ritenuta sussistente una ipotesi di “estinzione atipica”.
Ciò posto l'opposizione come proposta -e quindi con riferimento alle sole ordinanze del
30.4.2024 e del 6.5. contestate in quanto il GE avrebbe erroneamente ritenuto non sussistenti i giusti motivi necessari per la concessione della proroga del termine di cui all'art 567 cpc - va rigettata.
Come infatti emerso nel corso del giudizio con ordinanza successiva a quelle opposte, il GE ha dichiarato l'estinzione dell'esecuzione forzata con la conseguenza che al momento della presente decisione non sussiste l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Ed invero l'opposizione agli atti esecutivi mira, previa verifica della legittimità formale del singolo atto della procedura esecutiva, a determinare l'annullamento di detto atto.
Nel caso di specie ove accolta, essa avrebbe come unico effetto quello di eliminare dalla procedura gli atti opposti senza tuttavia poter assicurare la prosecuzione dell'esecuzione per essere intervenuta successiva ed autonoma ordinanza di estinzione dell'esecuzione forzata, non opposta.
In punto di sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, esaustivo è il ragionamento della Suprema corte di Cassazione laddove deduce “è opportuno precisare che, per quanto riguarda l'interesse alla decisione sull'ammissibilità e sul merito dell'opposizione potrebbe, in astratto, avere un rilievo anche la sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.: trattandosi invero di opposizione all'esecuzione (o comunque nella parte in cui l'opposizione in concreto proposta sia qualificata come tale), l'eventuale interesse ad una decisione di merito, per la creditrice, al fine di ottenere un accertamento definitivo a cognizione piena sulla sussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato, persisterebbe anche in caso di estinzione e/o di chiusura anticipata del processo esecutivo;
trattandosi invece di opposizione agli atti esecutivi (o, comunque, nella parte in cui l'opposizione in concreto proposta sia qualificata come tale, così come del resto anche in caso di opposizione all'esecuzione, laddove il creditore non chieda una decisione di merito idonea a determinare il giudicato sostanziale), si dovrebbe ritenere cessata la materia del contendere, laddove, dopo la proposizione dell'originario ricorso introduttivo del debitore opponente, fosse subentrata l'estinzione ovvero la definitiva chiusura anticipata del processo esecutivo”. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3019 del 09/02/2021
(Rv. 660609 – 01).
Non appaiono infine condivisibili le allegazioni del ricorrente, pure invitato dal GI a dedurre circa l'effettiva sussistenza del di lui interesse ad agire concreto ed attuale: la giurisprudenza di merito dallo stesso richiamata e depositata, si riferisce invero all'ipotesi affatto diversa da quella in esame e cioè a fattispecie in cui il giudice (si presume) della fase cautelare dell'opposizione, abbia sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto opposto circostanza nel caso di specie non verificatasi.
Nulla sulle spese non essendosi l'opposto costituito
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1146/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'avv. Flavio Tommasini in proprio per mancanza di interesse ad agire dell'opponente;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1146 /2024
Il Giudice Istruttore dott. Marcello Bellomo
nell'udienza del 15/07/2025 sostituita dal deposito di note scritte
Visto il decreto di fissazione dell'udienza odierna con il quale è stato assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte di udienza
Preso atto che detto decreto è stato dalla competente Cancelleria comunicato alle parti costituite a mezzo pec
Rilevato che note di udienza sono state depositate:
per parte attrice dall'Avv. MA AV il quale ha dedotto “Si ribadisce pertanto
l'interesse a coltivare la presente procedura per giungere i) all'accoglimento della stessa, ii) alla revoca del provvedimento 19.06.2024 che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi, iii) alla revoca dell'ordinanza
19.06.2024 che ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva e iv) alla conseguente riattivazione e prosecuzione della procedura esecutiva erroneamente dichiarata estinta anziché sospesa”
Evidenziato che l'udienza odierna è stata fissata per la discussione e decisione il Giudice decide la causa depositando la seguente sentenza
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1146 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare vertente tra
MA AV, nato a [...] il [...] CF C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MA AV giusta procura in atti, attore nei confronti di nato a [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._2
convenuto -contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art 281 duodecie cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.7.2024, l'avv. Flavio Tommasini ha inteso incardinare il giudizio di merito della opposizione agli atti esecutivi dallo stesso proposta quale creditore procedente nella procedura n. 65/2024 RG EI di questo Tribunale.
Ed invero con ricorso depositato ai sensi dell'art 617 comma II cpc il 17.5.2024, l'odierno ricorrente ha opposto le “ordinanze in data 30.4.2024, notificata in data 02.05.2024, e del 06.05.2024 di diniego della proroga richiesta ex art. 567, 2° comma c.p.c. per il deposito della documentazione catastale” chiedendone “l'annullamento con contestuale richiesta di rimessione in termini e concessione di proroga per il deposito della documentazione catastale”
Fissata udienza per la decisione sull'istanza cautelare il GE rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione ed assegnava termine per l'insaturazione del giudizio di merito.
Con il su indicato ricorso del 19.7, il creditore ha incardinato il presente giudizio di merito rassegnando le seguenti conclusioni “Nel merito:
1. Revocarsi e/o annullarsi il provvedimento
19.06.2024 del Tribunale di Marsala con il quale è stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi. 2.
Revocarsi e/o annullarsi il provvedimento 19.06.2024 del Tribunale di Marsala con il quale è stata dichiarata
l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva R.E. 65/2024. 3. Concedersi per i motivi esposti in narrativa la proroga del termine per il deposito della documentazione catastale inerente la procedura esecutiva immobiliare n. 65/2024 R.E.”.
Non si è costituito il debitore opposto.
Il processo è stato istruito mediante il solo deposito di documenti
L'opposizione non può essere accolta.
Con il ricorso depositato nella procedura esecutiva il ricorrente ha proposto “formale opposizione ex art 617, 2° comma c.p.c. agli atti esecutivi ed in particolare alle ordinanza in data 30.4.2024, notificata in data 02.05.2024, e del 06.05.2024 di diniego della proroga richiesta ex art 567, 2° comma c.p.c., per il deposito della documentazione catastale, delle quali si chiede pertanto l'annullamento con contestuale richiesta di rimessione in termini e concessione di proroga per il deposito della documentazione catastale” opposizione della quale il presente giudizio costituisce, per quanto di seguito evidenziato, naturale
(seppur eventuale) prosecuzione.
Va quindi in via preliminare dichiarata la inammissibilità delle domande proposte dall'attore per la prima volta soltanto con l'atto introduttivo del presente giudizio e non anche nel ricorso depositato ai sensi dell'art. 617 cpc.
Ed invero la natura di giudizio unico a bifasicità eventuale dell'opposizione all'esecuzione successiva, comporta che non è ammissibile dedurre con l'atto introduttivo del giudizio di merito motivi di contestazione del diritto a procedere esecutivamente diversi rispetto a quelli già illustrati nel ricorso introduttivo della prima fase, configurando motivi del genere una non consentita domanda nuova.
Il riferimento è nel caso di specie, all'ordinanza del 19.6.2024 (successiva quindi a quelle oggetto di opposizione) con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e per l'effetto, l'estinzione della procedura esecutiva. Non risulta infatti che il creditore abbia proposto avverso detta ordinanza reclamo ovvero autonoma opposizione laddove ritenuta sussistente una ipotesi di “estinzione atipica”.
Ciò posto l'opposizione come proposta -e quindi con riferimento alle sole ordinanze del
30.4.2024 e del 6.5. contestate in quanto il GE avrebbe erroneamente ritenuto non sussistenti i giusti motivi necessari per la concessione della proroga del termine di cui all'art 567 cpc - va rigettata.
Come infatti emerso nel corso del giudizio con ordinanza successiva a quelle opposte, il GE ha dichiarato l'estinzione dell'esecuzione forzata con la conseguenza che al momento della presente decisione non sussiste l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Ed invero l'opposizione agli atti esecutivi mira, previa verifica della legittimità formale del singolo atto della procedura esecutiva, a determinare l'annullamento di detto atto.
Nel caso di specie ove accolta, essa avrebbe come unico effetto quello di eliminare dalla procedura gli atti opposti senza tuttavia poter assicurare la prosecuzione dell'esecuzione per essere intervenuta successiva ed autonoma ordinanza di estinzione dell'esecuzione forzata, non opposta.
In punto di sussistenza dell'interesse ad agire dell'opponente, esaustivo è il ragionamento della Suprema corte di Cassazione laddove deduce “è opportuno precisare che, per quanto riguarda l'interesse alla decisione sull'ammissibilità e sul merito dell'opposizione potrebbe, in astratto, avere un rilievo anche la sua qualificazione in termini di opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ovvero di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.: trattandosi invero di opposizione all'esecuzione (o comunque nella parte in cui l'opposizione in concreto proposta sia qualificata come tale), l'eventuale interesse ad una decisione di merito, per la creditrice, al fine di ottenere un accertamento definitivo a cognizione piena sulla sussistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo azionato, persisterebbe anche in caso di estinzione e/o di chiusura anticipata del processo esecutivo;
trattandosi invece di opposizione agli atti esecutivi (o, comunque, nella parte in cui l'opposizione in concreto proposta sia qualificata come tale, così come del resto anche in caso di opposizione all'esecuzione, laddove il creditore non chieda una decisione di merito idonea a determinare il giudicato sostanziale), si dovrebbe ritenere cessata la materia del contendere, laddove, dopo la proposizione dell'originario ricorso introduttivo del debitore opponente, fosse subentrata l'estinzione ovvero la definitiva chiusura anticipata del processo esecutivo”. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3019 del 09/02/2021
(Rv. 660609 – 01).
Non appaiono infine condivisibili le allegazioni del ricorrente, pure invitato dal GI a dedurre circa l'effettiva sussistenza del di lui interesse ad agire concreto ed attuale: la giurisprudenza di merito dallo stesso richiamata e depositata, si riferisce invero all'ipotesi affatto diversa da quella in esame e cioè a fattispecie in cui il giudice (si presume) della fase cautelare dell'opposizione, abbia sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto opposto circostanza nel caso di specie non verificatasi.
Nulla sulle spese non essendosi l'opposto costituito
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1146/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'avv. Flavio Tommasini in proprio per mancanza di interesse ad agire dell'opponente;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo