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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1689/2022
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Ripetizione indebito”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1689 dell'anno 2022
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RI (Ba) rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Amoroso e Viviana Vita Cellamare, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari (Via
F. Crispi n.6) ed indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
con sede legale in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele De Leonardis e Cosimo Punzi, in virtù di procura generale alle liti per notaio di Roma del 23.01.2023, ed Persona_1
elettivamente domiciliato in Bari presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto (Via Putignani n.
108) APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza in data 21.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
pagina 1 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 28.01.2021 lamentava che, ormai Parte_1 pensionato dal 2019, l' tratteneva sulla pensione un “piccolo prestito” risalente nel tempo CP_1
(anno 2002)1 e per il quale l' per le ragioni, comunque non direttamente imputabili allo CP_1
stesso, aveva dovuto riformulare il piano di rientro, naturalmente contestato.
Pertanto il ricorrente impugnava la comunicazione di cambio del piano di ammortamento e la pretesa creditoria di € 6.437,24, nonché i successivi prelievi di denaro, sul presupposto che detti atti fossero successivi al termine di esecuzione del rapporto “004200200124316”, con ciò evidenziando l'assoluta nullità e illegittimità del piano di ammortamento del 2018 e il comportamento illecito dell' che stava procedendo al prelievo di denaro in via unilaterale e in assenza di un rapporto CP_1
sinallagmatico valido ed efficace.
In ragione di tanto chiedeva l'annullamento del nuovo piano di ammortamento (e della pretesa creditoria ivi contenuta e pari a € 6.437,24) anche alla luce della eccepita prescrizione del diritto dell'Istituto a vedersi rimborsato il piccolo prestito concluso quale dipendente pubblico nel lontano CP_ 2002 con il disciolto Indpap, poi confluito nell' invocando altresì il risarcimento dei danni patiti per la situazione come prospettata2. 1 Il predetto finanziamento datato 2002 (definito piccolo prestito n. 004200200124316 di £ 10.800.000 ) era regolato CP_ dal termine di esecuzione pari a 36 mensilità, durante il quale l aveva la facoltà di effettuare il prelievo di somme direttamente dallo stipendio, dalla pensione e altri emolumenti. 2 Precisamente il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e l'inefficacia della comunicazione di cambio del piano di ammortamento e della pretesa creditoria ivi contenuta e pari a CP_
€.6.437,24 (euro seimilaquattrocentotrentasette/24 per capitale e interessi) effettuata dall' - avente data CP 12/06/2018 e protocollo 0900.12/06/2018.0314732-, nonché l'illegittimità degli unilaterali prelievi di denaro effet- tuati in esecuzione della predetta comunicazione di modifica del piano di ammortamento;
nonché accertare e dichiarare nullità e/o l'illegittimità ed inefficacia di ogni atto o pattuizione di cessione di quota dello stipendio richiamata o connessa alla rideterminazione del predetto piano di ammortamento effettuato con la comunicazione del 12-6-2018 di cui in narrativa;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Prof. all'Ente convenuto sia per PT capitale, che interessi, che sanzioni o per qualsiasi altra ragione connessa ai rapporti descritti in narrativa. B. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito riconducibile al finanziamento denominato “piccolo prestito” erogato dall' nel 2002 avente n. 004200200124316 e prescrizione e/o estinzione del contratto di CP_2 cessione del quinto dello stipendio, di cui al punto sub II in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per qualsiasi ragione dal ricorrente.
C. Accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto alla erogazione del prestito di cui alla comunicazione di reiezione del CP_ 24/07/2017 avente numero pratica 004201700108324 e “protocollo n. 0900. 25/07/2017. ”. P.IVA_1CP_ D. Quantificare e condannare l' in persona del Presidente pro tempore, (c.f.: ) al pagamento del P.IVA_2 risarcimento dei danni subiti e subendi, nella misura di euro €.2.184,15 (duemilacentottantaquattro/15) sino alla data di febbraio 2021 per somme già trattenute alla data del presente ricorso, nonché l'ulteriore danno pari ad euro 77,48 per ogni rateo successivo a quello di febbraio 2021;oltre al danno subito per la mancata erogazione del prestito di
€.2.000,00 (euro duemila) di cui al punto C) delle conclusioni;
ovvero, ancora, in via subordinata, nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. E. In subordine, ove non accolto quanto richiesto al punto sub D), accertare e quantificare il diritto dell'istante ad CP_ ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall' per effetto di quanto contestato in narrativa e pari ad €.2.184,15 (duemilacentottantaquattro/15) sino alla data di febbraio 2021 e oltre ai ratei di €.77,48 a maturarsi, con condanna al pagamento. pagina 2 di 7 Costituitosi ritualmente in giudizio l' resistente eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_1
giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte dei Conti, e nel merito, contestava la domanda, imputando ad un disguido della il cambio del piano di Parte_2
ammortamento effettuato sulla pensione del ricorrente e conseguentemente della pretesa creditoria ivi contenuta.
Chiedeva, pertanto “dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia;
in subordine, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, quanto meno nell'an, essendo in corso le operazioni di restituzione di quanto dovuto per effetto della sollevata eccezione di prescrizione;
in via ulteriormente graduata, previa dichiarazione di inammissibilità dello strumento processuale, rigettarsi la domanda di risarcimento danni di cui al punto C) della domanda, perché infondata, non provata e non quantificata nei termini indicati dalla scrivente difesa.”
Alla luce di tanto, il Giudice di prime cure rinviava la causa diverse volte al fine di consentire all' di restituire le somme illegittimamente trattenute (prima sulla basta paga e poi dalla CP_1
pensione del Palumbo).
Nelle more del giudizio l' continuava a prelevare parte dello stipendio del ricorrente e solo CP_1
successivamente (ovvero poco prima dell'emissione dell'ordinanza) provvedeva a restituire al tutte le somme indebitamente trattenute3. PT
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 11.11.2022 dichiarava cessata la materia del contendere e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha posto la seguente motivazione:
“In via preliminare, questo Giudice non può che prendere atto di quanto dichiarato dalle opposte parti in sede di discussione.
Le stesse hanno, infatti, manifestato l'intervenuto conseguimento di un accordo tanto sulla somma da restituire quanto sulle modalità di restituzione così implicitamente manifestando la volontà di recedere dalle primigenie rispettive opposte tesi di causa.
F. In ragione di quanto in narrativa, quantificare e condannare il resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
G. Condannare il resistente al pagamento delle spese di lite e della procedura di negoziazione assistita, da liquidarsi ai valori medi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e sue modificazioni – oltre al rimborso spese generali, ed accessori come per legge”. 3 Risulta documentalmente che, dopo un primo bonifico del 16.09.2021 di € 781,04, v'è stato un successivo bonifico di € CP_ 2.958,95 in data 15.12.2021. bonifico 15.12.2021
pagina 3 di 7 La intervenuta rimozione di ogni ragione di contrasto determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, in tale veste, determina l'estinzione del giudizio.
In ordine alle spese, questo Giudice ritiene che le medesime possano essere compensate in ragione della specialità della materia, ed anche in ragione della circostanza che le stesse appaiono correlate ad un sostanziale accordo delle parti, nel quale entrambe hanno riconosciuto la parziale correttezza dell'altrui operato”.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 15.12.2022 chiedendo, per il seguente motivo ed in riforma dell'impugnata Parte_1 decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) … condannare l'appellato al pagamento in favore dell'odierno appellante delle spese di giudizio del primo grado recante NRG 1985/2021 (oltre C.U. e marca), da liquidarsi secondo i valori tabellari medi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e sue modificazione, pari a € 3.397,00 (espunta la fase istruttoria non espletata), oltre spese generali e accessori come per legge, o quell'altra somma maggiore o minore che l'Eccc.ma Corte di Appello di Bari riterrà di Giustizia;
2) in subordine, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello, valutati i motivi di gravame e le risultanze del giudizio di primo grado, voglia formulare una proposta ex art. 185 bis c.p.c. anche nell'ottica deflattiva del contenzioso e di contenimento delle spese processuali di codesta fase di impugnazione;
3) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del presente grado di appello”. CP_1
Con memoria difensiva del 27.02.2023 si è costituivo in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1
gravame e la conferma della statuizione del Tribunale in ordine alla compensazione delle spese;
in subordine, nel caso di accoglimento del gravame, ha invocato la compensazione di quelle del presente giudizio del presente grado, non avendo dato causa in alcun modo al presente giudizio di gravame, essendo estraneo alla valutazione sulle spese effettuata dal Tribunale.
Con il primo motivo di gravame il censura l'impugnata ordinanza denunciando la contrad- PT
dittorietà e illogicità della statuizione di prime cure, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e
92 c.p.c. e del “principio di soccombenza virtuale” con omessa pronuncia.
Ad avviso dell'appellante il Giudice di prime cure, oltre ad aver male interpretato le rispettive posizioni processuali, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su basi non conformi alle risultanze processuali e compensando arbitrariamente le spese di giudizio nel falso presupposto di un accordo, non intervenuto, in violazione dell'oramai consolidato principio della soccombenza virtuale.
Così operando, il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia, non avendo provveduto a motivare in ordine alla palese fondatezza della domanda attorea a fronte del pacifico pagina 4 di 7 riconoscimento dell'errore in cui è incorso l' , in violazione del richiamato Controparte_3
principio della soccombenza virtuale.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. perché il Tribunale, andando oltre le domande formulate dalle parti, ha “abusato” del potere dispositivo ed emesso il provvedimento finale oltre i limiti del petitum, stabilendo che tra le parti fosse sopraggiunto un accordo (id est “intervenuto conseguimento di un accordo tanto sulla somma da restituire quanto sulle modalità di restituzione”) così (illegittimamente) giustificando la com- pensazione delle spese di lite. In realtà, come evidente dagli atti di causa, nessun accordo sarebbe intercorso tra le parti in quanto l' , di sua spontanea volontà e visto l'evidente errore, ha restituito CP_1
le somme con le modalità che ha ritenuto più opportune, peraltro neppure contestate.
Le doglianze sono fondate.
E' noto che il giudice, nel dichiarare la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio,
deve procedere - al fine di pronunciarsi sulle spese di lite - a una valutazione astratta e ipotetica di quello che sarebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito (cfr. Cass. civ. 24
giugno 2003, n. 10009; Cass. civ., 24 giugno 2004 n. 11744), pronunciandosi sulle spese secondo la regola della cosiddetta soccombenza virtuale, ossia valutando la normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte sulla scorta di criteri di verosimiglianza o in base ad indagine sommaria di delibazione del merito.
Nella specie tale valutazione non è stata compiuta avendo il Tribunale compensato le spese sul presupposto di un inesistente accordo raggiunto tra le parti anche in ordine a questo aspetto.
Invero, in alcun atto processuale è stato documentato, neppure implicitamente, un accordo tran-
sattivo tra le parti con modalità e tempi di restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'I- stituto, sicché il Giudice di prime cure ha senz'altro errato nel pronunciarsi su un accertamento non richiesto da alcuna delle parti processuali, che alcun accordo hanno definito anche in ordine alle spese giudiziali (contributo unificato, marca e notifica).
E' evidente allora che, applicando i citati principi al caso di specie, deve ritenersi che, non essendo stato raggiuto alcun accordo tra le parti, l' , nel giudizio di primo grado (tra l'altro resosi CP_1 necessario a seguito dell'inerzia dell' che ha disatteso mail, pec, l'invito alla negoziazione CP_1
assistita e, da ultimo, anche la richiesta ex art. 185 bis c.p.c. “per la natura del convenuto e la indisponibilità delle risorse finanziarie dell'ente” ), sarebbe risultato soccombente e perciò tenuto al pagamento delle spese di giudizio ex art. 91 c.p.c..
pagina 5 di 7 Sintomatico dell'assenza di un accordo nel senso anzidetto appare, peraltro, il tenore delle note depositate in prime cure in data 27.10.2022 (presenti nel fascicolo telematico del Tribunale), con le quali il - nel dare atto del tardivo adempimento dell' nella restituzione integrale di PT CP_1
quanto dovuto - ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite e della procedura di negoziazione assistita, sicchè ancor più incom-
prensibile appare la decisione assunta in primo grado.
Tenuto conto della fondatezza della pretesa restitutoria del della mera accessorietà della PT domanda risarcitoria (non esaminata) e dell'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' in prime cure le spese di primo grado, liquidate come in dispositivo (secondo CP_1
lo scaglione minimo di valore, attesa la semplicità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria perché non espletata), devono gravare sull'Istituto secondo il criterio della soccombenza virtuale, ed in questo senso deve essere riformata la decisione impugnata.
Parimenti le spese di questo grado d'appello, pure liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, gravano sull' che ha resistito infondatamente all'impugnazione, secondo l'ordinario criterio CP_1
della soccombenza.
A giudizio della Corte la valutazione del comportamento processuale tenuto dall' appellato, CP_1
che ha resistito all'appello quanto meno con colpa grave, giustifica la sua condanna al pagamento in favore del della somma - equitativamente determinata - di € 1.000,00, a titolo di risarci- PT
mento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 15.12.2022, da avverso l'ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c. emessa in data 11.11.2022 dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in compo- sizione monocratica, tra l'appellante e l' in persona del suo Presidente pro tempore, così CP_1
provvede:
1°) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, condanna l' a CP_1 rimborsare all'appellante , le spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Parte_1
€ 1.846,00, di cui € 146,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
2°) condanna l' a rimborsare all'appellante le spese del presente grado d'ap- CP_1 Parte_1
pello, liquidate in complessivi € 3.111,00, di cui € 205,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
pagina 6 di 7 3°) condanna altresì l' al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex CP_1
art. 96, comma 3° c.p.c., liquidato equitativamente nell'importo di € 1.000,00 in favore di PT
,
[...]
Così decisa il 28 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Maria Angela MARCHESIELLO Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Ripetizione indebito”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1689 dell'anno 2022
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
RI (Ba) rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Amoroso e Viviana Vita Cellamare, in virtù di procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Bari (Via
F. Crispi n.6) ed indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E
con sede legale in Roma, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele De Leonardis e Cosimo Punzi, in virtù di procura generale alle liti per notaio di Roma del 23.01.2023, ed Persona_1
elettivamente domiciliato in Bari presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto (Via Putignani n.
108) APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza in data 21.02.2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
pagina 1 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 28.01.2021 lamentava che, ormai Parte_1 pensionato dal 2019, l' tratteneva sulla pensione un “piccolo prestito” risalente nel tempo CP_1
(anno 2002)1 e per il quale l' per le ragioni, comunque non direttamente imputabili allo CP_1
stesso, aveva dovuto riformulare il piano di rientro, naturalmente contestato.
Pertanto il ricorrente impugnava la comunicazione di cambio del piano di ammortamento e la pretesa creditoria di € 6.437,24, nonché i successivi prelievi di denaro, sul presupposto che detti atti fossero successivi al termine di esecuzione del rapporto “004200200124316”, con ciò evidenziando l'assoluta nullità e illegittimità del piano di ammortamento del 2018 e il comportamento illecito dell' che stava procedendo al prelievo di denaro in via unilaterale e in assenza di un rapporto CP_1
sinallagmatico valido ed efficace.
In ragione di tanto chiedeva l'annullamento del nuovo piano di ammortamento (e della pretesa creditoria ivi contenuta e pari a € 6.437,24) anche alla luce della eccepita prescrizione del diritto dell'Istituto a vedersi rimborsato il piccolo prestito concluso quale dipendente pubblico nel lontano CP_ 2002 con il disciolto Indpap, poi confluito nell' invocando altresì il risarcimento dei danni patiti per la situazione come prospettata2. 1 Il predetto finanziamento datato 2002 (definito piccolo prestito n. 004200200124316 di £ 10.800.000 ) era regolato CP_ dal termine di esecuzione pari a 36 mensilità, durante il quale l aveva la facoltà di effettuare il prelievo di somme direttamente dallo stipendio, dalla pensione e altri emolumenti. 2 Precisamente il ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “A. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità e l'inefficacia della comunicazione di cambio del piano di ammortamento e della pretesa creditoria ivi contenuta e pari a CP_
€.6.437,24 (euro seimilaquattrocentotrentasette/24 per capitale e interessi) effettuata dall' - avente data CP 12/06/2018 e protocollo 0900.12/06/2018.0314732-, nonché l'illegittimità degli unilaterali prelievi di denaro effet- tuati in esecuzione della predetta comunicazione di modifica del piano di ammortamento;
nonché accertare e dichiarare nullità e/o l'illegittimità ed inefficacia di ogni atto o pattuizione di cessione di quota dello stipendio richiamata o connessa alla rideterminazione del predetto piano di ammortamento effettuato con la comunicazione del 12-6-2018 di cui in narrativa;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal Prof. all'Ente convenuto sia per PT capitale, che interessi, che sanzioni o per qualsiasi altra ragione connessa ai rapporti descritti in narrativa. B. Accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito riconducibile al finanziamento denominato “piccolo prestito” erogato dall' nel 2002 avente n. 004200200124316 e prescrizione e/o estinzione del contratto di CP_2 cessione del quinto dello stipendio, di cui al punto sub II in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per qualsiasi ragione dal ricorrente.
C. Accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto alla erogazione del prestito di cui alla comunicazione di reiezione del CP_ 24/07/2017 avente numero pratica 004201700108324 e “protocollo n. 0900. 25/07/2017. ”. P.IVA_1CP_ D. Quantificare e condannare l' in persona del Presidente pro tempore, (c.f.: ) al pagamento del P.IVA_2 risarcimento dei danni subiti e subendi, nella misura di euro €.2.184,15 (duemilacentottantaquattro/15) sino alla data di febbraio 2021 per somme già trattenute alla data del presente ricorso, nonché l'ulteriore danno pari ad euro 77,48 per ogni rateo successivo a quello di febbraio 2021;oltre al danno subito per la mancata erogazione del prestito di
€.2.000,00 (euro duemila) di cui al punto C) delle conclusioni;
ovvero, ancora, in via subordinata, nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. E. In subordine, ove non accolto quanto richiesto al punto sub D), accertare e quantificare il diritto dell'istante ad CP_ ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall' per effetto di quanto contestato in narrativa e pari ad €.2.184,15 (duemilacentottantaquattro/15) sino alla data di febbraio 2021 e oltre ai ratei di €.77,48 a maturarsi, con condanna al pagamento. pagina 2 di 7 Costituitosi ritualmente in giudizio l' resistente eccepiva, in via preliminare, il difetto di CP_1
giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte dei Conti, e nel merito, contestava la domanda, imputando ad un disguido della il cambio del piano di Parte_2
ammortamento effettuato sulla pensione del ricorrente e conseguentemente della pretesa creditoria ivi contenuta.
Chiedeva, pertanto “dichiararsi il difetto di giurisdizione a favore della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Puglia;
in subordine, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, quanto meno nell'an, essendo in corso le operazioni di restituzione di quanto dovuto per effetto della sollevata eccezione di prescrizione;
in via ulteriormente graduata, previa dichiarazione di inammissibilità dello strumento processuale, rigettarsi la domanda di risarcimento danni di cui al punto C) della domanda, perché infondata, non provata e non quantificata nei termini indicati dalla scrivente difesa.”
Alla luce di tanto, il Giudice di prime cure rinviava la causa diverse volte al fine di consentire all' di restituire le somme illegittimamente trattenute (prima sulla basta paga e poi dalla CP_1
pensione del Palumbo).
Nelle more del giudizio l' continuava a prelevare parte dello stipendio del ricorrente e solo CP_1
successivamente (ovvero poco prima dell'emissione dell'ordinanza) provvedeva a restituire al tutte le somme indebitamente trattenute3. PT
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 11.11.2022 dichiarava cessata la materia del contendere e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha posto la seguente motivazione:
“In via preliminare, questo Giudice non può che prendere atto di quanto dichiarato dalle opposte parti in sede di discussione.
Le stesse hanno, infatti, manifestato l'intervenuto conseguimento di un accordo tanto sulla somma da restituire quanto sulle modalità di restituzione così implicitamente manifestando la volontà di recedere dalle primigenie rispettive opposte tesi di causa.
F. In ragione di quanto in narrativa, quantificare e condannare il resistente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
G. Condannare il resistente al pagamento delle spese di lite e della procedura di negoziazione assistita, da liquidarsi ai valori medi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e sue modificazioni – oltre al rimborso spese generali, ed accessori come per legge”. 3 Risulta documentalmente che, dopo un primo bonifico del 16.09.2021 di € 781,04, v'è stato un successivo bonifico di € CP_ 2.958,95 in data 15.12.2021. bonifico 15.12.2021
pagina 3 di 7 La intervenuta rimozione di ogni ragione di contrasto determina la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e, in tale veste, determina l'estinzione del giudizio.
In ordine alle spese, questo Giudice ritiene che le medesime possano essere compensate in ragione della specialità della materia, ed anche in ragione della circostanza che le stesse appaiono correlate ad un sostanziale accordo delle parti, nel quale entrambe hanno riconosciuto la parziale correttezza dell'altrui operato”.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 15.12.2022 chiedendo, per il seguente motivo ed in riforma dell'impugnata Parte_1 decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) … condannare l'appellato al pagamento in favore dell'odierno appellante delle spese di giudizio del primo grado recante NRG 1985/2021 (oltre C.U. e marca), da liquidarsi secondo i valori tabellari medi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e sue modificazione, pari a € 3.397,00 (espunta la fase istruttoria non espletata), oltre spese generali e accessori come per legge, o quell'altra somma maggiore o minore che l'Eccc.ma Corte di Appello di Bari riterrà di Giustizia;
2) in subordine, si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello, valutati i motivi di gravame e le risultanze del giudizio di primo grado, voglia formulare una proposta ex art. 185 bis c.p.c. anche nell'ottica deflattiva del contenzioso e di contenimento delle spese processuali di codesta fase di impugnazione;
3) condannare l' al pagamento delle spese e competenze del presente grado di appello”. CP_1
Con memoria difensiva del 27.02.2023 si è costituivo in giudizio l' chiedendo il rigetto del CP_1
gravame e la conferma della statuizione del Tribunale in ordine alla compensazione delle spese;
in subordine, nel caso di accoglimento del gravame, ha invocato la compensazione di quelle del presente giudizio del presente grado, non avendo dato causa in alcun modo al presente giudizio di gravame, essendo estraneo alla valutazione sulle spese effettuata dal Tribunale.
Con il primo motivo di gravame il censura l'impugnata ordinanza denunciando la contrad- PT
dittorietà e illogicità della statuizione di prime cure, la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e
92 c.p.c. e del “principio di soccombenza virtuale” con omessa pronuncia.
Ad avviso dell'appellante il Giudice di prime cure, oltre ad aver male interpretato le rispettive posizioni processuali, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su basi non conformi alle risultanze processuali e compensando arbitrariamente le spese di giudizio nel falso presupposto di un accordo, non intervenuto, in violazione dell'oramai consolidato principio della soccombenza virtuale.
Così operando, il giudice di prime cure sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia, non avendo provveduto a motivare in ordine alla palese fondatezza della domanda attorea a fronte del pacifico pagina 4 di 7 riconoscimento dell'errore in cui è incorso l' , in violazione del richiamato Controparte_3
principio della soccombenza virtuale.
Con il secondo motivo l'appellante eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. perché il Tribunale, andando oltre le domande formulate dalle parti, ha “abusato” del potere dispositivo ed emesso il provvedimento finale oltre i limiti del petitum, stabilendo che tra le parti fosse sopraggiunto un accordo (id est “intervenuto conseguimento di un accordo tanto sulla somma da restituire quanto sulle modalità di restituzione”) così (illegittimamente) giustificando la com- pensazione delle spese di lite. In realtà, come evidente dagli atti di causa, nessun accordo sarebbe intercorso tra le parti in quanto l' , di sua spontanea volontà e visto l'evidente errore, ha restituito CP_1
le somme con le modalità che ha ritenuto più opportune, peraltro neppure contestate.
Le doglianze sono fondate.
E' noto che il giudice, nel dichiarare la cessata materia del contendere e l'estinzione del giudizio,
deve procedere - al fine di pronunciarsi sulle spese di lite - a una valutazione astratta e ipotetica di quello che sarebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito (cfr. Cass. civ. 24
giugno 2003, n. 10009; Cass. civ., 24 giugno 2004 n. 11744), pronunciandosi sulle spese secondo la regola della cosiddetta soccombenza virtuale, ossia valutando la normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte sulla scorta di criteri di verosimiglianza o in base ad indagine sommaria di delibazione del merito.
Nella specie tale valutazione non è stata compiuta avendo il Tribunale compensato le spese sul presupposto di un inesistente accordo raggiunto tra le parti anche in ordine a questo aspetto.
Invero, in alcun atto processuale è stato documentato, neppure implicitamente, un accordo tran-
sattivo tra le parti con modalità e tempi di restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'I- stituto, sicché il Giudice di prime cure ha senz'altro errato nel pronunciarsi su un accertamento non richiesto da alcuna delle parti processuali, che alcun accordo hanno definito anche in ordine alle spese giudiziali (contributo unificato, marca e notifica).
E' evidente allora che, applicando i citati principi al caso di specie, deve ritenersi che, non essendo stato raggiuto alcun accordo tra le parti, l' , nel giudizio di primo grado (tra l'altro resosi CP_1 necessario a seguito dell'inerzia dell' che ha disatteso mail, pec, l'invito alla negoziazione CP_1
assistita e, da ultimo, anche la richiesta ex art. 185 bis c.p.c. “per la natura del convenuto e la indisponibilità delle risorse finanziarie dell'ente” ), sarebbe risultato soccombente e perciò tenuto al pagamento delle spese di giudizio ex art. 91 c.p.c..
pagina 5 di 7 Sintomatico dell'assenza di un accordo nel senso anzidetto appare, peraltro, il tenore delle note depositate in prime cure in data 27.10.2022 (presenti nel fascicolo telematico del Tribunale), con le quali il - nel dare atto del tardivo adempimento dell' nella restituzione integrale di PT CP_1
quanto dovuto - ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con la condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite e della procedura di negoziazione assistita, sicchè ancor più incom-
prensibile appare la decisione assunta in primo grado.
Tenuto conto della fondatezza della pretesa restitutoria del della mera accessorietà della PT domanda risarcitoria (non esaminata) e dell'infondatezza della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' in prime cure le spese di primo grado, liquidate come in dispositivo (secondo CP_1
lo scaglione minimo di valore, attesa la semplicità del contenzioso, esclusa la fase istruttoria perché non espletata), devono gravare sull'Istituto secondo il criterio della soccombenza virtuale, ed in questo senso deve essere riformata la decisione impugnata.
Parimenti le spese di questo grado d'appello, pure liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, gravano sull' che ha resistito infondatamente all'impugnazione, secondo l'ordinario criterio CP_1
della soccombenza.
A giudizio della Corte la valutazione del comportamento processuale tenuto dall' appellato, CP_1
che ha resistito all'appello quanto meno con colpa grave, giustifica la sua condanna al pagamento in favore del della somma - equitativamente determinata - di € 1.000,00, a titolo di risarci- PT
mento per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 15.12.2022, da avverso l'ordinanza ex Parte_1
art. 702 ter c.p.c. emessa in data 11.11.2022 dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in compo- sizione monocratica, tra l'appellante e l' in persona del suo Presidente pro tempore, così CP_1
provvede:
1°) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, condanna l' a CP_1 rimborsare all'appellante , le spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Parte_1
€ 1.846,00, di cui € 146,00 per esborsi ed € 1.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
2°) condanna l' a rimborsare all'appellante le spese del presente grado d'ap- CP_1 Parte_1
pello, liquidate in complessivi € 3.111,00, di cui € 205,00 per esborsi ed € 2.906,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
pagina 6 di 7 3°) condanna altresì l' al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex CP_1
art. 96, comma 3° c.p.c., liquidato equitativamente nell'importo di € 1.000,00 in favore di PT
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Così decisa il 28 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
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