Sentenza 13 giugno 2000
Massime • 1
L'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di ragion fattasi si verifica solo quando l'esercizio del preteso diritto si concreta nel semplice ingresso e nella sola permanenza "invito domino" nella altrui abitazione (o negli altri luoghi indicati dall'art. 614 cp), mentre quando l'agente si introduce nei luoghi predetti contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, al fine di asportare cose che egli ritiene aver diritto di prendere, perché di sua proprietà, e la introduzione sia avvenuta con violenza sulle cose o sulle persone, egli infrange sia le disposizioni concernenti la inviolabilità del domicilio, sia quelle che vietano la tutela arbitraria delle proprie ragioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2000, n. 8996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8996 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI Presidente del 13/06/2000
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
2. " CARLO COGNETTI " N. 1037
3. " ANGELO DI POPOLO " REGISTRO GENERALE
4. " ANIELLO NAPPI " N. 48846/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TO SC. nato a [...] il [...],
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 30.9.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe Veneziano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 2.3.1998, il Pretore di Alessandria dichiarava TO SC colpevole del delitto di violazione di domicilio aggravata e della contravvenzione di disturbo al riposo delle persone, condannandolo, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante e ritenuta la continuazione, alla pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale.
A seguito di appello del TO, la Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 30.9.1999, in parziale riforma dell'impugnata decisione, dichiarava estinto per prescrizione il reato contravvenzionale, eliminando la relativa pena di cinque giorni di reclusione;
dichiarava, quindi, la prevalenza delle concesse attenuanti generiche determinando la pena per il delitto in giorni venti di reclusione, pena sostituita con lire 1.500.000, confermando nel resto.
Avverso l'impugnata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il TO il quale deduce:
1) erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'illecito comportamento dell'imputato integrava il delitto di cui all'art. 392 c.p., avendo egli agito nella convinzione di operare legittimamente;
2) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 2 c.p., e mancanza di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante della provocazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
La circostanza, asserita dall'imputato, che nell'abitazione della AN si trovassero oggetti a lui rubati dal figlio della predetta, non può giustificare il suo ingresso nell'abitazione della donna, contro la di lei volontà, mediante sfondamento della porta d'ingresso, atteso che solo l'autorità di polizia avrebbe potuto entrarvi per effettuarvi una perquisizione se autorizzata dall'Autorità giudiziaria.
La condotta dell'imputato, pertanto, oltre ad integrare pienamente il contestato delitto di violazione di domicilio aggravata, avrebbe potuto comportare anche la sua responsabilità, a titolo di concorso formale, per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, se esso fosse stato oggetto di contestazione. Difatti, l'assorbimento del reato di violazione di domicilio in quello di ragion fattasi si verifica soltanto quando l'esercizio del preteso diritto si concreta o consiste nel solo ingresso e nella sola permanenza nell'altrui casa invito domino. Quando invece taluno, come nel caso di specie, si introduce nella casa altrui contro la volontà del titolare del diritto di esclusione per asportare cose che egli ritiene di avere diritto di prendere perché di sua proprietà e l'introduzione nella casa sia avvenuta con violenza sulle cose o alle persone, il soggetto agente viola un duplice ordine di disposizioni e cioè quelle concernenti l'inviolabilità del domicilio e quelle che vietano la tutela arbitraria delle proprie ragioni (cfr. Cass., Sez. V, 27.11.1989, Foriglio, RIV 182646). Correttamente è stata poi esclusa dalla Corte di merito l'attenuante della provocazione. Questa si compone di due elementi, che devono sussistere entrambi: uno oggettivo, costituito dal fatto ingiusto della vittima, ed uno soggettivo, costituito dallo stato d'ira, inteso come eccitazione psichica collegata al fatto ingiusto del soggetto passivo del reato. Nel caso di specie soggetto passivo del reato è la AN, la quale non ha commesso alcun fatto ingiusto nei confronti del TO - e quindi non può avere scatenato il suo asserito stato d'ira - in quanto il preteso autore del furto ai suoi danni sarebbe stato altro soggetto e cioè il NI, figlio della titolare del diritto di esclusione dalla propria abitazione. Il ricorso, pertanto, in quanto infondato, deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 13 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000