Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile, così composta:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A
nel procedimento di appello n. 2034/2018 R.G., avverso la sentenza del
Tribunale di Avellino numero 59/2018, pubblicata in data 11 gennaio 2018;
tra codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Parte_1
Imprese di Avellino e di Partita IVA , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Bistolfi, del
Foro di Alessandria, codice fiscale;
CodiceFiscale_1
APPELLANTE
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Controparte_1
Monza – Brianza – Lodi e di Partita IVA , in persona del P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Anfrea
Sepe, c.f. ; C.F._2
APPELLATA
Con atto notificato in data 6.4.2018, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si è costituita in giudizio l' chiedendo la reiezione del Controparte_1
gravame.
Dopo vari rinvii, tutti regolarmente comunicati alle parti costituite, all'udienza del 14.11.2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., nessuno è comparso ed il Collegio ha rinviato la causa ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 28 novembre 2024, in presenza.
Anche a tale ultima udienza, regolarmente comunicata, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 5891/2014
R.G.) è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dal nuovo testo dell'articolo 181 c.p.c. (richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 12.12.2024
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio