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Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Salvatore Barberi,
letti gli atti del procedimento n. 2649/25 R.G. e sciogliendo la riserva che precede, viste l'intimazione di sfratto per morosità che precede e la regolarità della relativa notifica;
visto il registrato contratto di locazione in questione;
ritenuto che parte intimata ha chiesto l'assegnazione di un termine per sanare la morosità;
ritenuto che l'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dispone che «la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice»;
ritenuto che, nel caso di specie, il conduttore non ha versato alcunché all'udienza;
ritenuto che il 2° comma della stessa norma dispone che «ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta»;
ritenuto che, nel caso di specie, il conduttore si è limitato a chiedere il termine di grazia deducendo del tutto genericamente di trovarsi in difficoltà economiche, ma non provando nulla al riguardo;
ritenuto che, pertanto, non ricorrono le «comprovate condizioni di difficoltà del conduttore» richieste dal citato art. 55 della legge 392/1978;
ritenuto che «in tema di locazione, il mancato pagamento del canone anche per una sola mensilità giustifica la risoluzione del contratto, giusta disposto dell'art. 5 della l. n. 392 del
1978, senza che tale norma possa considerarsi incostituzionale (per contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale)» (Cass. Sez. III, 21 dicembre 1998, n. 12769);
ritenuto che, «in tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del cd. “termine di grazia”, manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida» (Cass. Sez. III, 5 agosto 2002, n. 11704);
ritenuto che, pertanto, va convalidato lo sfratto;
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di concessione del termine di cui all'art. 55 della legge 392/1978, avanzata da parte intimata.
Convalida lo sfratto di cui sopra.
Assegna a parte intimata termine sino al 10/4/25 per il rilascio dell'immobile locato.
Condanna parte intimata al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese del procedimento, che liquida € 90,00 per spese vive, € 1.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, 2/4/25
Il Giudice
Salvatore Barberi
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Salvatore Barberi,
letti gli atti del procedimento n. 2649/25 R.G. e sciogliendo la riserva che precede, viste l'intimazione di sfratto per morosità che precede e la regolarità della relativa notifica;
visto il registrato contratto di locazione in questione;
ritenuto che parte intimata ha chiesto l'assegnazione di un termine per sanare la morosità;
ritenuto che l'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, dispone che «la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice»;
ritenuto che, nel caso di specie, il conduttore non ha versato alcunché all'udienza;
ritenuto che il 2° comma della stessa norma dispone che «ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta»;
ritenuto che, nel caso di specie, il conduttore si è limitato a chiedere il termine di grazia deducendo del tutto genericamente di trovarsi in difficoltà economiche, ma non provando nulla al riguardo;
ritenuto che, pertanto, non ricorrono le «comprovate condizioni di difficoltà del conduttore» richieste dal citato art. 55 della legge 392/1978;
ritenuto che «in tema di locazione, il mancato pagamento del canone anche per una sola mensilità giustifica la risoluzione del contratto, giusta disposto dell'art. 5 della l. n. 392 del
1978, senza che tale norma possa considerarsi incostituzionale (per contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale)» (Cass. Sez. III, 21 dicembre 1998, n. 12769);
ritenuto che, «in tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto la concessione del cd. “termine di grazia”, manifesta implicitamente, per ciò solo, una volontà incompatibile con quella di opporsi alla convalida» (Cass. Sez. III, 5 agosto 2002, n. 11704);
ritenuto che, pertanto, va convalidato lo sfratto;
P.Q.M.
Rigetta la richiesta di concessione del termine di cui all'art. 55 della legge 392/1978, avanzata da parte intimata.
Convalida lo sfratto di cui sopra.
Assegna a parte intimata termine sino al 10/4/25 per il rilascio dell'immobile locato.
Condanna parte intimata al rimborso in favore di parte ricorrente delle spese del procedimento, che liquida € 90,00 per spese vive, € 1.400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Catania, 2/4/25
Il Giudice
Salvatore Barberi