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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/05/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 149/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 17 aprile 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 149/2020 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via A. Manzoni, n. 44 presso il suo studio, il quale si rappresenta e difende da sé art. 86 c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Nicolino Sesto, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma alla Controparte_1
Via E. Q. Visconti, n. 8 in persona del Presidente Avvocato rappresentata e difesa CP_2 dall'Avvocato Maria Limardo ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33 presso lo studio dell'Avv. Bernardo Marasco, come da mandato in calce
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_3 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Pietro Rosano, presso il cui studio sito in Vibo Valentia al Viale Giacomo Matteotti,
n. 55, elettivamente domicilia, come da procura in atti
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione alla cartella di pagamento n. 0302020190017255662000. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 03.02.2020, proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 0302020190017255662000, notificatagli il 25.01.2020 a mezzo PEC da parte dell' . Controparte_3
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica della cartella: a) poiché effettuata a mezzo PEC e, comunque, in quanto proveniente da un indirizzo t) non risultante dai pubblici registri e, in ogni Email_1 caso, non valida perché inviata in formato pdf;
b) per insussistenza del diritto della a procedere CP_1 all'iscrizione dei contributi nei ruoli esattoriali;
c) per mancata notifica dell'invito di pagamento;
d) per difetto di motivazione e mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Rilevava, inoltre, il mancato rispetto del termine annuale previsto dall'art. 21, comma 9 della Legge
n. 247/2012 ai fini della determinazione dei minimi contributivi nonché l'intervenuta prescrizione per l'annualità 2012 e la mancata comunicazione dello stato di inadempienza da parte della (ex art. CP_1
21, comma 8 e 9 della Legge n. 247/2012, ex art. 1 del Regolamento di attuazione ed ex art. 12 del
Regolamento per la disciplina delle sanzioni) e il divieto del ne bis in idem sia con riferimento all'annualità 2012 che alle annualità 2015 e 2018.
Eccepiva, infine, l'illegittimità costituzionale della Legge n. 247/2012 (art. 21, commi 8 e 9) in relazione alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (artt. 15, 16 e 21), al T.F.U.E. (artt.
106, 101, 102 e 55 ss.) e alla Carta costituzionale (artt. 3, 10 e 117).
Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo ai resistenti, con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite da distrarsi.
2. Con atto del 05.03.2021 si costituiva la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per ogni vizio attinente la procedura esattiva con la conseguente richiesta, in via riconvenzionale, di condanna del ricorrente al pagamento diretto nei confronti della per l'ipotesi di declaratoria di illegittimità del CP_1 procedimento esattivo;
deduceva, poi, la legittimità del diritto della di provvedere alla CP_1 riscossione dei contributi insoluti, l'avvenuta contestazione al ricorrente delle quote iscritte a ruolo
(con riferimento ai documenti prodotti agli allegati nn. 5, 6 e 7) nonché la validità delle notifiche effettuate a mezzo PEC soprattutto alla luce del raggiungimento del risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto e la non sussistenza degli eccepiti vizi di mancata motivazione e di difetto di sottoscrizione dell'atto.
Rilevava, infine, l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità avanzate da parte ricorrente.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari. 3. Il 16.03.2021 si costituiva l' rilevando la validità della notifica effettuata a mezzo PEC CP_4 per raggiungimento dello scopo, l'infondatezza degli eccepiti vizi di motivazione e di mancata sottoscrizione della cartella, nonché, la propria carenza di legittimazione passiva ed eccependo, inoltre, l'inammissibilità della richiesta di risarcimento danni ex art.96 cpc proposta da controparte.
Chiedeva, conseguentemente, volersi accertare e dichiarare la legittimità del comportamento dell' e rigettare le domande tutte ex adverso articolate perché Controparte_3 infondate, con condanna del ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio.
4. A seguito di alcuni rinvii, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.04.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione in oggetto è da considerarsi tempestiva in quanto proposta nel termine di 20 giorni previsto dalla legge: la notifica dell'atto impugnato, infatti,
è stata effettuata in data 25.01.2020 per cui il ricorso, depositato in data 03.02.2020, è da considerarsi tempestivo tale per cui l'opposizione proposta dal ricorrente può essere qualificata sia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
7. Ciò posto, deve essere disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente riguardante la presunta inesistenza della notifica della comunicazione effettuata a mezzo PEC in quanto proveniente da un indirizzo ( t) non risultante dai Email_1 pubblici registri.
Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri. La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza
e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n.
29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982).
L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748).
Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai Giudici di Legittimità, a mente della quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass.
Civ. V., 2 luglio 2023, n. 18684).
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Anche volendo accedere alla versione del ricorrente, questi non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' per come presente nei CP_4
E pubblici registri ( ), ma da uno diverso Email_2 t), rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la Email_1 provenienza dall'ente di riscossione.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' deve CP_4 considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
Lo stesso vale per la lamentata nullità della notifica in quanto avente ad oggetto un atto in formato pdf (e non in formato p7m.) rispetto alla quale la Suprema Corte (da ultimo, Cass. civ., n. 677/2025), ha stabilito che, in ipotesi di file inviato per la notifica non nel formato stabilito per tale scopo, “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.” anche nel caso dell'avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “p7m” (Cass. civ., ordinanza n.6417/2019).
Nel caso di specie, non risulta contestato che il file fosse leggibile e, pertanto, alcuna lesione al diritto di difesa è stata subita dal ricorrente.
8. Per quanto riguarda l'eccezione di inesistenza del diritto della di procedere CP_1 all'iscrizione dei contributi nei ruoli esattoriali la stessa risulta infondata. La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di affermare in più occasioni la legittimità da parte della di CP_1 riscuotere i crediti contributi a mezzo emissione di ruoli, statuendo che “Quanto alla possibilità di avvalersi del sistema di riscossione mediante ruoli esattoriali pur dopo la privatizzazione della
[...]
avvenuta in forza del D. Lgs. n. 509 del 1994, basti Controparte_1 ricordare la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui permane in capo alla
medesima il potere di fare ricorso al ruolo esattoriale per la riscossione dei contributi” (cfr., CP_1
Cass. n. 21735/15, Cass. n. 9310/14; Cass. n. 18130/10 e Cass. n. 14191/01) e ciò perché si tratta pur sempre di contribuzione obbligatoria per legge. Non a caso l'art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999, che pur prevede che si effettua "mediante ruolo la riscossione delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici", al comma 3 stabilisce espressamente che "continua, comunque, ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto". È questo il caso dell'art. 18, comma 6 della Legge 20 settembre 1980, n. 576 (che espressamente consente alla predetta la riscossione dei contributi CP_1 insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette) il quale, a parte l'intervento additivo di cui alla citata sentenza n. 372/97 della Corte
Costituzionale, non è stato oggetto di abrogazione né espressa né tacita e, essendo in vigore alla data del citato D. Lgs. n. 46 del 1999, è rimasto salvo in virtù dell'inequivocabile disposto letterale del cit. art. 17, comma 3.
Inoltre, con il D. Lgs. n. 46 del 1999 si è estesa la procedura della riscossione mediante ruolo ivi prevista anche ai contributi o premi dovuti agli enti previdenziali (art. 24, comma 1).
Le Sezioni Unite hanno ribadito che anche nel nuovo sistema la controversia inerente a diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio conserva tale natura pur se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale mediante cartella di pagamento, in tal modo implicitamente avvalorando la persistenza del potere in questione in capo alla CP_1
In conclusione, alla , ente privatizzato ex art. 1 Controparte_1
del D.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso "ex lege" di provvedere alla riscossione mediante ruolo (in tal senso non per ultima Cass. civ., n. 12229/2019).
Per quanto attiene poi l'eccepita nullità per mancata notifica dell'invito di pagamento, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “emerge con chiarezza che l'obbligo della comunicazione preventiva al contribuente, rispetto all'iscrizione al ruolo, insorge quando vengano rilevati errori nella dichiarazione o quando, in esito ai controlli tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione, emerga un'imposta o una maggiore imposta o “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” e che esso risponde all'esigenza di
“evitare la reiterazione di errori e … consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”, essendo detto adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato, senza rilevare nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento mentre, nel caso in cui la dichiarazione sia regolare e la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate oppure non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma” (Cass. n. 28311 del 2021).
Può dunque dirsi che, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, alcun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dall'Amministrazione finanziaria sicché, non emergendo nella specie tali presupposti, non vi sono ragioni per reputare sussistente un vizio valido ad inficiare la validità dell'intimazione di pagamento opposta. 9. Ulteriormente infondata è l'eccezione di nullità della cartella per difetto di motivazione e mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. Per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione della cartella di pagamento opposta, si richiama comunque l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2
e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del
9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020;
Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ.,
n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del
24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale della cartella di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
*****
Ulteriormente infondata è l'eccezione di nullità della cartella per difetto di sottoscrizione, in quanto in materia di atti della riscossione, l'art. 15 della Legge n. 78/2009 prevede che la cartella possa recare solo l'indicazione del responsabile del procedimento (proprio come nel caso di specie). I requisiti formali della cartella di pagamento sono previsti dall'articolo 6 D.M. 3 settembre 1999, n. 321, secondo cui “il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito”. Stando al dettato normativo, la sottoscrizione della cartella non è un requisito previsto a pena di nullità dell'atto stesso, essendo necessario che sia predisposto secondo il modello approvato e sulla base del decreto del
Ministero competente. Ciò trova riscontro anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non determina l'illegittimità della cartella stessa (ex multis Cass. Civ. 14 aprile 2020, n. 7800; Cass. Civ. 23 aprile
2020, n. 8081). Seguendo tale interpretazione, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'esistenza della cartella di pagamento non dipenda dall'apposizione di una firma leggibile, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto – e non in astratto – riferibile all'ente impositivo che ha il potere di emetterla (Cfr. Cass. Civ. 16 febbraio 2021, n. 3940).
10. In relazione al mancato rispetto del termine annuale previsto dall'art. 21, comma 9 della Legge
n. 247/2012 ai fini della determinazione dei minimi contributivi, attenendo precipuamente ad una contestazione diretta del regolamento attuativo dell'art. 21 Legge n. 247/2012, l'eccezion appare inammissibili trattandosi di impugnazione di un atto amministrativo.
11. Lo stesso vale per l'eccepito vizio della mancata comunicazione dello stato di inadempienza da parte della (ex art. 21, comma 8 e 9 della Legge n. 247/2012, ex art. 1 del Regolamento di CP_1
attuazione ed ex art. 12 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni) e del divieto del ne bis in idem sia con riferimento all'annualità 2012 che alle annualità 2015 e 2018.
12. Non possono, poi, essere esaminate le sollevate questioni di legittimità costituzionale in quanto risultano genericamente formulate e non evidenziano quale siano concretamente i principi violati.
Invero le questione è già stata risolta nel senso della legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 8
e 9, Legge n. 247/2012 sia dal Tribunale di Foggia con la sentenza n.1954/2020 e dal Tribunale di
Roma con la sentenza n. 4805 del 22 maggio 2017, che hanno entrambi affermato il principio che si ritiene condivisibile secondo cui la previsione del pagamento di un “contributo minimo” risponde alla esigenze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso di redditi percepiti aventi entità modesta.
13.Con riferimento, infine, all'eccepita prescrizione dei crediti relativi all'annualità 2012, si precisa che l'art. 66 della Legge n. 247/2012, stabilendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei con- tributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ” ha reintrodotto il Controparte_1
termine di prescrizione decennale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla la suddetta normativa “va applicata unicamente per il futuro” quindi per i crediti CP_1 successivi alla data del 02.02.2013 di entrata in vigore della sopracitata Legge “nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. n. 6729/2013) e da ciò deriva che ai crediti in oggetto, riferiti all'annualità 2012, si applica il termine decennale che sarebbe scaduto nel 2022 e, quindi, successivamente alla interruzione della prescrizione conseguente alla proposizione del ricorso depositato in da 3.2.2020.
Per tali motivi il ricorso deve essere integralmente rigettano, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento diretto della somma oggetto di cartella, per come richiesto in via riconvenzionale dalla Cassa Forense (v. verbale di udienza del 11.3.2021 in atti)
14.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse debbano seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'assenza di istruttoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento nei confronti della Parte_1 Controparte_5
e della delle spese legali, liquidate in
[...] Controparte_3 complessivi € 251,00 per ciascuna parte convenuta, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 19.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 17 aprile 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 149/2020 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] ed ivi elettivamente domiciliato alla Via A. Manzoni, n. 44 presso il suo studio, il quale si rappresenta e difende da sé art. 86 c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente all'Avvocato Nicolino Sesto, come da procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma alla Controparte_1
Via E. Q. Visconti, n. 8 in persona del Presidente Avvocato rappresentata e difesa CP_2 dall'Avvocato Maria Limardo ed elettivamente domiciliata in Lamezia Terme alla Via Sele, n. 33 presso lo studio dell'Avv. Bernardo Marasco, come da mandato in calce
OPPOSTO
NONCHÉ CONTRO
, codice fiscale e P. IVA n. con sede Controparte_3 P.IVA_1
in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Pietro Rosano, presso il cui studio sito in Vibo Valentia al Viale Giacomo Matteotti,
n. 55, elettivamente domicilia, come da procura in atti
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione alla cartella di pagamento n. 0302020190017255662000. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 03.02.2020, proponeva opposizione avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 0302020190017255662000, notificatagli il 25.01.2020 a mezzo PEC da parte dell' . Controparte_3
Il ricorrente eccepiva, in via preliminare, la nullità della notifica della cartella: a) poiché effettuata a mezzo PEC e, comunque, in quanto proveniente da un indirizzo t) non risultante dai pubblici registri e, in ogni Email_1 caso, non valida perché inviata in formato pdf;
b) per insussistenza del diritto della a procedere CP_1 all'iscrizione dei contributi nei ruoli esattoriali;
c) per mancata notifica dell'invito di pagamento;
d) per difetto di motivazione e mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Rilevava, inoltre, il mancato rispetto del termine annuale previsto dall'art. 21, comma 9 della Legge
n. 247/2012 ai fini della determinazione dei minimi contributivi nonché l'intervenuta prescrizione per l'annualità 2012 e la mancata comunicazione dello stato di inadempienza da parte della (ex art. CP_1
21, comma 8 e 9 della Legge n. 247/2012, ex art. 1 del Regolamento di attuazione ed ex art. 12 del
Regolamento per la disciplina delle sanzioni) e il divieto del ne bis in idem sia con riferimento all'annualità 2012 che alle annualità 2015 e 2018.
Eccepiva, infine, l'illegittimità costituzionale della Legge n. 247/2012 (art. 21, commi 8 e 9) in relazione alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (artt. 15, 16 e 21), al T.F.U.E. (artt.
106, 101, 102 e 55 ss.) e alla Carta costituzionale (artt. 3, 10 e 117).
Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo ai resistenti, con accoglimento dell'opposizione e vittoria di spese di lite da distrarsi.
2. Con atto del 05.03.2021 si costituiva la Controparte_1 eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva per ogni vizio attinente la procedura esattiva con la conseguente richiesta, in via riconvenzionale, di condanna del ricorrente al pagamento diretto nei confronti della per l'ipotesi di declaratoria di illegittimità del CP_1 procedimento esattivo;
deduceva, poi, la legittimità del diritto della di provvedere alla CP_1 riscossione dei contributi insoluti, l'avvenuta contestazione al ricorrente delle quote iscritte a ruolo
(con riferimento ai documenti prodotti agli allegati nn. 5, 6 e 7) nonché la validità delle notifiche effettuate a mezzo PEC soprattutto alla luce del raggiungimento del risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto e la non sussistenza degli eccepiti vizi di mancata motivazione e di difetto di sottoscrizione dell'atto.
Rilevava, infine, l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni di incostituzionalità avanzate da parte ricorrente.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese, competenze ed onorari. 3. Il 16.03.2021 si costituiva l' rilevando la validità della notifica effettuata a mezzo PEC CP_4 per raggiungimento dello scopo, l'infondatezza degli eccepiti vizi di motivazione e di mancata sottoscrizione della cartella, nonché, la propria carenza di legittimazione passiva ed eccependo, inoltre, l'inammissibilità della richiesta di risarcimento danni ex art.96 cpc proposta da controparte.
Chiedeva, conseguentemente, volersi accertare e dichiarare la legittimità del comportamento dell' e rigettare le domande tutte ex adverso articolate perché Controparte_3 infondate, con condanna del ricorrente alle spese e competenze del presente giudizio.
4. A seguito di alcuni rinvii, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.04.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
5. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
«13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17, comma
1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal
D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n.
16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui
l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi
i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa
o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una “relata in bianco”, ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)” (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016);
16. ha ulteriormente chiarito che “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che “laddove
l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria” (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del
2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come “la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso
l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega
a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: “Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del 29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata”; 21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr.
Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che “In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione”
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
6. Bisogna preliminarmente rilevare che l'opposizione in oggetto è da considerarsi tempestiva in quanto proposta nel termine di 20 giorni previsto dalla legge: la notifica dell'atto impugnato, infatti,
è stata effettuata in data 25.01.2020 per cui il ricorso, depositato in data 03.02.2020, è da considerarsi tempestivo tale per cui l'opposizione proposta dal ricorrente può essere qualificata sia come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
7. Ciò posto, deve essere disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente riguardante la presunta inesistenza della notifica della comunicazione effettuata a mezzo PEC in quanto proveniente da un indirizzo ( t) non risultante dai Email_1 pubblici registri.
Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC non censito nei pubblici registri. La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto “una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza
e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost.” (cfr. Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n.
29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982).
L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la “notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito “Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022).
Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748).
Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai Giudici di Legittimità, a mente della quale: “in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia
"ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro” (Cass.
Civ. V., 2 luglio 2023, n. 18684).
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Anche volendo accedere alla versione del ricorrente, questi non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' per come presente nei CP_4
E pubblici registri ( ), ma da uno diverso Email_2 t), rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la Email_1 provenienza dall'ente di riscossione.
Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' deve CP_4 considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
Lo stesso vale per la lamentata nullità della notifica in quanto avente ad oggetto un atto in formato pdf (e non in formato p7m.) rispetto alla quale la Suprema Corte (da ultimo, Cass. civ., n. 677/2025), ha stabilito che, in ipotesi di file inviato per la notifica non nel formato stabilito per tale scopo, “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale civile, in particolare ove espressamente richiamati nella disciplina tributaria, sicché, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento è applicabile la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.” anche nel caso dell'avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anziché “p7m” (Cass. civ., ordinanza n.6417/2019).
Nel caso di specie, non risulta contestato che il file fosse leggibile e, pertanto, alcuna lesione al diritto di difesa è stata subita dal ricorrente.
8. Per quanto riguarda l'eccezione di inesistenza del diritto della di procedere CP_1 all'iscrizione dei contributi nei ruoli esattoriali la stessa risulta infondata. La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di affermare in più occasioni la legittimità da parte della di CP_1 riscuotere i crediti contributi a mezzo emissione di ruoli, statuendo che “Quanto alla possibilità di avvalersi del sistema di riscossione mediante ruoli esattoriali pur dopo la privatizzazione della
[...]
avvenuta in forza del D. Lgs. n. 509 del 1994, basti Controparte_1 ricordare la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo cui permane in capo alla
medesima il potere di fare ricorso al ruolo esattoriale per la riscossione dei contributi” (cfr., CP_1
Cass. n. 21735/15, Cass. n. 9310/14; Cass. n. 18130/10 e Cass. n. 14191/01) e ciò perché si tratta pur sempre di contribuzione obbligatoria per legge. Non a caso l'art. 17 del D. Lgs. n. 46 del 1999, che pur prevede che si effettua "mediante ruolo la riscossione delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici", al comma 3 stabilisce espressamente che "continua, comunque, ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto". È questo il caso dell'art. 18, comma 6 della Legge 20 settembre 1980, n. 576 (che espressamente consente alla predetta la riscossione dei contributi CP_1 insoluti a mezzo ruoli da essa compilati secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette) il quale, a parte l'intervento additivo di cui alla citata sentenza n. 372/97 della Corte
Costituzionale, non è stato oggetto di abrogazione né espressa né tacita e, essendo in vigore alla data del citato D. Lgs. n. 46 del 1999, è rimasto salvo in virtù dell'inequivocabile disposto letterale del cit. art. 17, comma 3.
Inoltre, con il D. Lgs. n. 46 del 1999 si è estesa la procedura della riscossione mediante ruolo ivi prevista anche ai contributi o premi dovuti agli enti previdenziali (art. 24, comma 1).
Le Sezioni Unite hanno ribadito che anche nel nuovo sistema la controversia inerente a diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio conserva tale natura pur se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale mediante cartella di pagamento, in tal modo implicitamente avvalorando la persistenza del potere in questione in capo alla CP_1
In conclusione, alla , ente privatizzato ex art. 1 Controparte_1
del D.lgs. n. 509 del 1994, ma deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, è concesso "ex lege" di provvedere alla riscossione mediante ruolo (in tal senso non per ultima Cass. civ., n. 12229/2019).
Per quanto attiene poi l'eccepita nullità per mancata notifica dell'invito di pagamento, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “emerge con chiarezza che l'obbligo della comunicazione preventiva al contribuente, rispetto all'iscrizione al ruolo, insorge quando vengano rilevati errori nella dichiarazione o quando, in esito ai controlli tesi a verificare il tempestivo versamento delle imposte prima della presentazione della dichiarazione, emerga un'imposta o una maggiore imposta o “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” e che esso risponde all'esigenza di
“evitare la reiterazione di errori e … consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”, essendo detto adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato, senza rilevare nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento mentre, nel caso in cui la dichiarazione sia regolare e la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate oppure non sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma” (Cass. n. 28311 del 2021).
Può dunque dirsi che, in difetto del presupposto della sussistenza di un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione o dell'accertamento di una imposta maggiore o diversa da quella liquidata nella dichiarazione sottoposta a controllo, alcun invito preventivo a chiarimenti deve essere inviato al contribuente dall'Amministrazione finanziaria sicché, non emergendo nella specie tali presupposti, non vi sono ragioni per reputare sussistente un vizio valido ad inficiare la validità dell'intimazione di pagamento opposta. 9. Ulteriormente infondata è l'eccezione di nullità della cartella per difetto di motivazione e mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. Per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione della cartella di pagamento opposta, si richiama comunque l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2
e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del
9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020;
Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ.,
n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del
24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale della cartella di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Nel caso di specie, la cartella di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
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Ulteriormente infondata è l'eccezione di nullità della cartella per difetto di sottoscrizione, in quanto in materia di atti della riscossione, l'art. 15 della Legge n. 78/2009 prevede che la cartella possa recare solo l'indicazione del responsabile del procedimento (proprio come nel caso di specie). I requisiti formali della cartella di pagamento sono previsti dall'articolo 6 D.M. 3 settembre 1999, n. 321, secondo cui “il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito”. Stando al dettato normativo, la sottoscrizione della cartella non è un requisito previsto a pena di nullità dell'atto stesso, essendo necessario che sia predisposto secondo il modello approvato e sulla base del decreto del
Ministero competente. Ciò trova riscontro anche alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata sottoscrizione della cartella di pagamento non determina l'illegittimità della cartella stessa (ex multis Cass. Civ. 14 aprile 2020, n. 7800; Cass. Civ. 23 aprile
2020, n. 8081). Seguendo tale interpretazione, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l'esistenza della cartella di pagamento non dipenda dall'apposizione di una firma leggibile, quanto dalla circostanza che la stessa sia in concreto – e non in astratto – riferibile all'ente impositivo che ha il potere di emetterla (Cfr. Cass. Civ. 16 febbraio 2021, n. 3940).
10. In relazione al mancato rispetto del termine annuale previsto dall'art. 21, comma 9 della Legge
n. 247/2012 ai fini della determinazione dei minimi contributivi, attenendo precipuamente ad una contestazione diretta del regolamento attuativo dell'art. 21 Legge n. 247/2012, l'eccezion appare inammissibili trattandosi di impugnazione di un atto amministrativo.
11. Lo stesso vale per l'eccepito vizio della mancata comunicazione dello stato di inadempienza da parte della (ex art. 21, comma 8 e 9 della Legge n. 247/2012, ex art. 1 del Regolamento di CP_1
attuazione ed ex art. 12 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni) e del divieto del ne bis in idem sia con riferimento all'annualità 2012 che alle annualità 2015 e 2018.
12. Non possono, poi, essere esaminate le sollevate questioni di legittimità costituzionale in quanto risultano genericamente formulate e non evidenziano quale siano concretamente i principi violati.
Invero le questione è già stata risolta nel senso della legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 8
e 9, Legge n. 247/2012 sia dal Tribunale di Foggia con la sentenza n.1954/2020 e dal Tribunale di
Roma con la sentenza n. 4805 del 22 maggio 2017, che hanno entrambi affermato il principio che si ritiene condivisibile secondo cui la previsione del pagamento di un “contributo minimo” risponde alla esigenze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso di redditi percepiti aventi entità modesta.
13.Con riferimento, infine, all'eccepita prescrizione dei crediti relativi all'annualità 2012, si precisa che l'art. 66 della Legge n. 247/2012, stabilendo che “la disciplina in materia di prescrizione dei con- tributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ” ha reintrodotto il Controparte_1
termine di prescrizione decennale per i contributi e ogni relativo accessorio dovuti dagli iscritti alla la suddetta normativa “va applicata unicamente per il futuro” quindi per i crediti CP_1 successivi alla data del 02.02.2013 di entrata in vigore della sopracitata Legge “nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (Cass. n. 6729/2013) e da ciò deriva che ai crediti in oggetto, riferiti all'annualità 2012, si applica il termine decennale che sarebbe scaduto nel 2022 e, quindi, successivamente alla interruzione della prescrizione conseguente alla proposizione del ricorso depositato in da 3.2.2020.
Per tali motivi il ricorso deve essere integralmente rigettano, con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento diretto della somma oggetto di cartella, per come richiesto in via riconvenzionale dalla Cassa Forense (v. verbale di udienza del 11.3.2021 in atti)
14.Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che le stesse debbano seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della causa e all'assenza di istruttoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così Parte_1
provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento nei confronti della Parte_1 Controparte_5
e della delle spese legali, liquidate in
[...] Controparte_3 complessivi € 251,00 per ciascuna parte convenuta, oltre spese documentate e accessori di legge se dovuti.
Lamezia Terme, 19.05.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara