Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/05/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 2691/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Ilaria Livieri CP_1 Controparte_2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1) Affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre, presso l'abitazione di Padova, Via Rovereto n. 15.
2) I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore.
3) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Per_1
-a fine settimana alternati dal venerdi pomeriggio, dopo il nido, alle ore 17.30 circa, fino alla domenica sera, ore 20.30/21.00 quando egli riaccompagnerà la figlia presso la madre;
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Le vacanze natalizie saranno suddivise nel seguente modo: dalla Vigilia di Natale al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre all'Epifania con l'altro genitore ad anni alterni;
il periodo di vacanze pasquali sarà suddiviso alla pari tra i genitori. Durante l'estate il padre trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive tra luglio e agosto, periodi da concordarsi tra genitori e comunicarsi entro la fine di maggio di ogni anno.
4) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al CP_2 CP_1
mantenimento della figlia, la somma di euro 500,00 (cinqúecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo
Tribunale di Padova.
5) L'assegno unico sarà richiesto e trattenuto al 100% dalla sig.ra le detrazioni delle spese CP_1
straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella misura del 50%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla figlia vanno a beneficio di entrambi i genitori nella misura dal
50%. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano a richiedere e a mettere a disposizione i documenti fiscali relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento nella misura del 50%.
6) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e/o documento valido per l'espatrio per la minore. I documenti di , anche sanitari, saranno conservati presso la madre, la quale si Per_1 impegna a consegnarli al padre a sua richiesta”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], CP_1 Controparte_2
sono genitori non coniugati di , nata ad [...] il [...]. Per_1
In data 11.3.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi degli artt. 337 bis e ss. c.c. e art. 473bis.51 c.p.c.
All'udienza del 6.5.2025, trattata mediante il deposito telematico di note scritte sottoscritte dalle parti, le parti precisavano le conclusioni di cui in epigrafe.
pagina 2 di 3 L'accordo raggiunto dalle parti è privo di profili di illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne e coerente con la situazione personale ed economica, quale risulta dai documenti prodotti e dalle concordi allegazioni;
pertanto, si prende atto delle condizioni sub 1-4 di cui in epigrafe.
Le ulteriori condizioni, sub 5-6, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, non richiedono alcun provvedimento di ricezione di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-4 riportate in epigrafe;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.05.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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