Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 635/2024 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 20.5.25 nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
È presente l'Avv. TANZILLO ANTONIO, per parte ricorrente, il quale precisa che l'immobile è ancora occupato dalla resistente, nonostante 4 accessi dell'ufficiale giudiziario per portare ad esecuzione l'ordinanza di rilascio, anche se la resistente ha tuttavia regolarmente pagato l'indennità, chiede, pertanto, confermarsi il provvedimento interinale e dichiarare risolto il contratto di locazione per scadenza del termine. I difen- sori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale acco- glimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, all'esito della Camera di Consiglio, allorquando i di- fensori delle parti si sono allontanati, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
È verbale
Il Giudice
Dott.ssa Dora Tagliafierro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, Sezione I Civile, in composizione mono-
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gioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la seguen-
te
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 635/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domi- Parte_1 C.F._1
ciliata in San Paolino 68 80035 Nola presso lo studio dell'Avv. TANZILLO
ANTONIO (c.f.: ) dal quale è rappresenta e difesa in vir- C.F._2
tù di procura in atti.
- PARTE ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domi- Controparte_1 C.F._3
ciliata in VIA CAMILLA CUCCA 353, BRUSCIANO presso lo studio dell'Avv.
TERRACCIANO PASQUALE (c.f.: dal quale è rappre- C.F._4
sentata e difesa in virtù di procura in atti
- PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Intimazione di sfratto per finita locazione (uso abitativo)
CONCLUSIONI: come da note allegate al presente verbale. DECISA all'udienza odierna ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'esito della camera di consiglio e contestua-
le deposito della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata è deve essere accolta.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto prescritto dal nuovo te-
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sto dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così
come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140
del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposi-
zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
L'intimante, agiva per la convalida dell'intimato sfratto per finita locazione, non-
ché per la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo.
All'udienza di convalida, innanzi al precedente giudicante, parte intimata compa-
riva costituendosi a mezzo di procuratore ed opponendosi alla stessa e veniva emessa ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile, disponendo il mutamento del rito.
Le parti provvedevano alla integrazione dei propri scritti difensivi.
Parte ricorrente assumeva di essere proprietaria dell'immobile concesso in loca-
zione a parte convenuta e depositava contratto di locazione regolarmente registra-
to, versato in atti, deducendo la sussistenza dei presupposti per convalidarsi l'intimato sfratto per finita locazione.
La convenuta, da parte sua, eccepiva di occupare l'immobile da una data bene precedente rispetto al.
Preliminarmente deve darsi atto sia dell'intervenuto rilascio dell'immobile da parte del conduttore che del pagamento dell'indennità di avviamento in mi-
sura pari a quella contrattualmente prevista da parte della attuale proprietaria ri-
corrente (come da verbale in atti).
La domanda avanzata da parte ricorrente è fondata è deve essere accolta.
Deve certamente rigettarsi l'unica ragione di opposizione sollevata dal convenuto il quale deduceva la sussistenza di un precedente contratto di locazione stipulato
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in forma orale in epoca assai risalente nel tempo e prima dell'entrata in vigore della normativa del 1998.
Al riguardo, infatti, la Giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che “in tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, qualora le parti concludano un primo contratto verbale e, poi, un altro contratto redatto in forma scritta e rego-
larmente registrato, (…) per effetto della stipulazione del contratto posteriore,
quello antecedente deve ritenersi definitivamente venuto meno” (Cass. Sez. 3,
14/12/2024, n. 32574).
Parte ricorrente ha altresì dedotto e provato (e risulta del resto incontestato) di aver provveduto alla tempestiva disdetta, avendo depositato sia la copia della let-
tera inviata che l'avviso di ricevimento.
Tanto dedotto e provato, il contratto deve dichiararsi risolto per finita locazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spe-
se di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014
e successive modifiche, in relazione all'attività concretamente esercitata dal di-
fensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così prov-
vede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara risolto il contratto di locazio-
ne intervenuto tra le parti per grave inadempimento del conduttore;
2. Condanna a rilasciare immediatamente Controparte_1
l'immobile libero da persone e vuoto da cose;
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_2
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, delle spese di lite del presente giudizio, liquidate Parte_3
in €.76,00 per spese ed €.5.500, per compensi oltre rimborso spese genera-
li nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti, come per legge e con di-
strazione in favore del procuratore dichiaratosene anticipatario.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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