Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 08/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Stefania Frojo Presidente
Dott. Augusto Salustri Giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 214/2023 R.G., promossa da nato a [...] il [...], cod. Parte_1 fisc. e nata a [...] il [...], cod. fisc. CodiceFiscale_1 Parte_2
, entrambi residenti in [...], CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dagli avvocati Cristina Grivetto e Massimo Canova del Foro di Ivrea in forza di procure speciali allegate all'atto introduttivo
-parte attrice- contro
, C.F. e P.IVA , in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore , con sede in IR (TO), Corso Martiri della Controparte_2
Libertà n. 33, rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avv. Francesco DAL PIAZ come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Parte convenuta-
nonché
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI delle parti
Per parte attrice:
“voglia l'Onorevole Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 1 di 10
- acclarare e dichiarare la falsità degli accertamenti contenuti nei verbali di contestazione nn.
2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2761, 2762, 2763, 2764 elevati dal Corpo di Polizia Locale della Città CP_ di nei confronti degli attori e riferiti ai fatti asseritamente occorsi il 20 luglio 2022 per le ragioni esposte in narrativa, con decadenza dei conseguenti e collegati provvedimenti di fermo amministrativo
e di sequestro amministrativo notificati agli esponenti;
- escludere i verbali affetti da falsità e qui contestati dalle fonti probatorie introdotte nel giudizio pendente (ora sospeso) dinanzi al Giudice di Pace di Ivrea, R.G. n. 2188/2022;
- respingere la domanda avversaria di condanna degli attori al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
- pronunciare ogni altro provvedimento necessario a norma di legge in esito all'accertamento della falsità; in ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.”
per parte convenuta:
“Voglia Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
- nel merito, in via principale:
- rigettare tutte le domande formulate dai Sigg.ri e Parte_2 Parte_1 poiché infondate per i motivi di cui in narrativa;
- condannare le controparti al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
- in via istruttoria:
- pur essendo la causa di natura documentale, l'esponente riserva di indicare le istanze istruttorie ed i nominativi dei testimoni nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. opponendosi sin d'ora alle istanze istruttorie di controparte.
Con vittoria di spese di lite, spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge
69/09, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Con ricorso in opposizione ex art. 204 bis Cds del 21.09.2022, ritualmente depositato e notificato, gli attori hanno impugnato, dinanzi al Giudice di Pace di Ivrea, i verbali di contestazione nn. 2751, 2752,
pagina 2 di 10 2753, 2754, 2755, 2761, 2762, 2763, 2764 elevati dal Corpo di Polizia Locale della Città di IR nei confronti degli attori e riferiti ai fatti asseritamente occorsi il 20 luglio 2022.
Alla successiva udienza del 21/12/2022 e hanno depositato Parte_2 Parte_1 tramite i loro legali, dichiarazione per la proposizione di querela di falso civile ex art. 221 e ss. c.p.c. allegata al verbale di udienza.
Il Giudice di pace, espletati gli incombenti di rito, ha sospeso il giudizio e rimesso le parti avanti al
Tribunale di Ivrea per il procedimento relativo alla querela di falso, fissando il termine di trenta giorni per la relativa riassunzione.
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, parte attrice ha evocato, quindi, avanti all'intestato Tribunale, il al fine di sentire dichiarare la falsità degli accertamenti Controparte_1 contenuti nei verbali di contestazione nn. 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2761, 2762, 2763, 2764 CP_ elevati dal Corpo di Polizia Locale della Città di nei confronti degli attori e riferiti ai fatti asseritamente occorsi il 20 luglio 2022.
A sostegno della proposta querela di falso gli attori hanno premesso le seguenti circostanze fattuali: CP_
“in data 25 luglio 2022 gli agenti del Corpo di Polizia Locale di redigevano i seguenti verbali (doc. 1) a carico di in veste di trasgressore e di Parte_1
- in veste di obbligato in solido quale proprietaria del motociclo MTC YAMAHA di Parte_2 colore verde targato BF28704 - contestando loro le violazioni degli articoli:
- 171 c. 1, c. 2, c. 3 C.d.S. poiché (il trasgressore) circolava alla guida del veicolo sopra indicato senza indossare il casco protettivo (con applicazione di sanzione accessoria di fermo amministrativo - verbale n. 2751);
- 154 c. 1 e c. 8 C.d.S. poiché il conducente del suddetto veicolo nell'effettuare la manovra di svolta a destra non segnalava con sufficiente anticipo la propria intenzione e creava pericolo per gli altri utenti della strada, tenuto conto che svoltava da via Vigna in via Borsellino senza utilizzare l'indicatore di direzione (verbale n. 2752);
- 145 c. 5 e c. 10 C.d.S. poiché il conducente del veicolo sopra indicato, nell'immettersi tra via
Borsellino in via Battitore in presenza del segnale fermarsi e dare precedenza (stop), svoltando a sinistra ometteva di arrestarsi in corrispondenza della linea di arresto (verbale n. 2753);
- 146 c. 3 C.d.S.: poiché il conducente del veicolo sopra indicato proseguiva la marcia nonostante il divieto impostogli dalla luce rossa del semaforo tra via Lanzo int. con via Braccini (verbale n. 2754);
- 193 c. 2 C.d.S.: poiché (il trasgressore) circola con il suddetto veicolo senza la prescritta assicurazione di responsabilità civile verso terzi risultata scaduta
-192 c. 1 e 6. C.d.S. poiché quale conducente del veicolo sopra indicato non si fermava all'invito di agente addetto a servizio di polizia stradale in uniforme (verbale n. 2761);
- 141 c. 3 e c. 8 C.d.S.: poiché il conducente del veicolo sopra indicato ometteva di regolare adeguatamente la velocità nell'attraversamento di un centro abitato (verbale n. 2762);
pagina 3 di 10 - 7 c. 1 a e c. 14 C.d.S.: poiché il conducente del veicolo sopra indicato non rispettava i divieti imposti dalla segnaletica verticale. Nella circostanza lo stesso infatti impegnava una strada in senso opposto
a quello consentito. Vedasi vdc e 2761/2022 (verbale n. 2763);
- 80 c. 14 C.d.S.: poiché il conducente del sopracitato veicolo circolava senza aver effettuato la prescritta visita di revisione periodica risultata scaduta in data 27/06/2015 e quindi omessa n. 4 volte.
Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino a esito positivo della visita di revisione. Il veicolo è autorizzato a circolare per recarsi a visita di revisione (verbale 2764); a scaduta il 21/11/2018 (polizza
n. 600200002728208220000000) della scaduta da oltre 15 gg. (con richiesta Controparte_3 esibizione di carta accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.”
Gli attori hanno allegato, inoltre, come gli agenti avessero indicato per tutte le violazioni- quale trasgressore conducente il motociclo- precisando come fosse mancata la Parte_1 immediata contestazione poiché il conducente non si era fermato all'alt intimato dall'agente accertatore;
e non vi era prova alcuna che realmente -all'epoca dell'occorso- fosse alla Parte_1 guida del motociclo.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che sebbene fosse Parte_2 effettivamente proprietaria di un motorino Yamaha targato BF28704, lo stesso non fosse di colore verde bensì di colore nero/oro, come si evince dalla documentazione fotografica acclusa (all. 3).
Sempre per validare la proposta querela, ha allegato che il 20 luglio 2022 alle ore Parte_1
9:08 (giorno e ora dei fatti contestati), in realtà, si trovava insieme ad un cliente, , Parte_3
a San Maurizio Canavese (TO) per caricare materiale ferroso, poi scaricato più tardi presso l'eco stazione sita ad Alpignano (TO), e dunque non poteva essere lui il conducente il veicolo di cui ai verbali in contestazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.05.20234 si è costituito in giudizio il Controparte_1 contestando la fondatezza delle domande avversarie.
A confutazione della deduzione avversaria, il ha prodotto in atti gli estratti ovvero i Controparte_1 CP_ fotogrammi dei video girati dalle telecamere di sorveglianza a nella data e nell'ora in cui sono avvenuti i fatti, dai quali si evince che il motociclo era di colore verde (doc. 8); ritenendo in sostanza che il mezzo fosse stato riverniciato dopo l'inseguimento del 20.07.2022.
La difesa del Comune ha inoltre evidenziato come dalle immagini di videosorveglianza fosse possibile ricavare che il conducente fosse proprio (evincibile dal volto privo di casco e anche dai Parte_1 CP_ tatuaggi al braccio), video che attestano come il motoveicolo si trovasse nel Comune di e non presso l'abitazione della madre della Sig.ra in Grosso, come allegato ex adverso. Pt_2
In prima udienza le parti hanno reiterato le rispettive istanze e il Giudice con provvedimento reso fuori udienza ha ammesso gli opportuni mezzi istruttori.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e prove orali, è pervenuta in decisione al
Collegio previa precisazione delle conclusioni con udienza tenutasi in data 19.01.2025 a trattazione pagina 4 di 10 scritta ex art. 127 ter c.p.c. e coeva concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
In via preliminare occorre dare atto dell'ammissibilità del rimedio di cui agli artt. 221 ss c.p.c. volto a sconfessare l'identità del trasgressore individuato nei verbali impugnati innanzi al Giudice di Pace.
Come è noto nell'ambito dell'applicazione delle sanzioni del codice della strada: “L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto (cfr. Corte di Cassazione ord. 7 maggio 2018,
n.10870).
Pertanto, qualora il conducente del mezzo voglia contestare il contenuto del verbale redatto dal pubblico ufficiale, l'unico rimedio esperibile può considerarsi la querela di falso “che consente di verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale ed ogni questione attinente all'alterazione del verbale del verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali.”
Va, poi, ulteriormente precisato che la verbalizzazione con carattere meramente documentale produce una certezza su quanto verbalizzato, contestabile con qualsiasi mezzo di prova;
la verbalizzazione che è, invece, elemento essenziale della fattispecie produce una certezza legale che può essere oppugnata solo con la querela di falso, perché è espressione di un'attività pubblica diretta specificamente alla documentazione. Posta questa premessa, la natura di prova legale ai sensi dell'art. 2700 C.C. è correlata al carattere strettamente processuale civilistico del giudizio di opposizione ex art. 23 della legge n. 689, secondo quanto ha statuito questa Corte a Sez. Un. con sent. 19 aprile 1990 n. 3271, e non vi è alcuna disposizione o principio che possa derogare a questa pagina 5 di 10 regola propria del processo civile.
Invero, la fede privilegiata non può essere attribuita ne' ai giudizi valutativi, ne' alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del P.U. che possono risolversi in apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (tipico è l'esempio dell'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante).
Là dove la percezione sensoriale può invece essere organizzata staticamente (per esempio, con riguardo alla descrizione di uno stato dei luoghi, o di persone), non esiste alcun margine di apprezzamento e l'atto dispiega la propria fede privilegiata. (sul punto diffusamente vedasi Sez. U,
Sentenza n. 12545 del 1992).
Nel caso di specie, l'attestazione contenuta nei verbali di cui è causa ha ad oggetto l'identificazione di un soggetto, che è stato – come allegato puntualmente dalla difesa del Parte_1 CP_1 avvicinato dalla polizia municipale e visto direttamente in volto- ma al segnale intimato dagli agenti di fermarsi si è dato alla fuga, rifiutandosi poi di recarsi presso il Comando della polizia municipale anche nel prosieguo per ricevere la notifica dei verbali.
Ciò chiarito in punto ammissibilità della querela, va dato atto che all'esito dell'istruttoria esperita, è di tutta evidenza come le prove articolate da parte attrice a sostegno dell'invocato rimedio non siano state in grado di infirmare minimamente la veridicità di quanto attestato dal Pubblico ufficiale nei verbali contestati.
Parte attrice allega, infatti, che il motociclo YAMAHA modello MTC in disponibilità ad
[...]
e intestato alla stessa fosse di colore oro e nero (doc. 3 fasc. attoreo) e da tempo in Parte_2 disuso, parcheggiato stabilmente presso l'abitazione della madre in Grosso.
Tanto deporrebbe -secondo la tesi di parte attrice- per escludere de plano dunque che fosse proprio condurlo in data 20.07.2022. Parte_1
L'acquisizione documentale e l'istruttoria svolta hanno smentito l'assunto.
Ed infatti, dalla disamina dei frame della telecamera di sorveglianza si evince, invece, chiaramente come il motoveicolo associato alla targa contestata (di cui l'agente verbalizzante ha presa nota sul momento) fosse di colore verde e che dunque lo stesso sia stato evidentemente riverniciato dopo l'inseguimento, come allegato dal (esclusa la possibilità di sovrapposizione della targa su CP_1 altro veicolo).
In questo senso non possono essere valorizzate -a contrario- le deposizioni testimoniali (cfr. verbale del 24.04.2024) del teste , la quale si è limitata a riferire genericamente di aver visto Testimone_1 sempre il motorino parcheggiato nell'area cortilizia di Grosso “vero confermo il capo. ADR io abito a
Coassolo e la mia amica (intesa l'attrice ) era incinta nel mese di luglio 2022 e, Parte_2 quindi, tutti i giorni andavo nella località e vedevo il motociclo parcheggiato stabilmente nel cortile a
pagina 6 di 10 Grosso. Io mi recavo pressoché quotidianamente dove abitava la mia amica, talvolta mi sono fermata anche a dormire da lei e ho sempre visto il motociclo ivi parcheggiato.”
Anche a tacer del fatto che trattasi di apprezzamento soggettivo è di tutta evidenza che la teste non possa aver passato ogni giorno senza soluzione di continuità (ivi incluso il giorno delle infrazioni contestate) a verificare che il motorino fosse parcheggiato nell'area cortilizia.
Di per sé, poi, esclusa la sottrazione del prefato veicolo ad opera di ignoti (i quali avrebbero dovuto anche appore la targa associata al veicolo di proprietà di ) appare certamente più Parte_2 credibile che il motociclo sia stato riverniciato dagli attori, dopo l'inseguimento con gli agenti della polizia municipale, per sfuggire ai controlli negando ogni addebito.
Inutile e superflua appare inoltre la richiesta ispezione del veicolo;
istanza istruttoria reiterata da parte attrice anche in sede di conclusioni, ma che non condurrebbe di fatto ad alcun ulteriore contributo conoscitivo di rilievo, tenuto conto che la targa del veicolo è stata annotata sul momento dagli agenti verbalizzanti e di per sé l'ispezione del mezzo nulla gioverebbe alla ricostruzione dei fatti (escluso l'errore nell'annotazione della targa del veicolo -circostanza mai contestata dagli attore- ed esclusa la sottrazione dello stesso ad opera di ignoti); l'unica plausibile spiegazione è che il motorino sia stato riverniciato.
A seguire anche le altre evidenze di causa non hanno portato a diverso convincimento del Collegio.
Fermo anzitutto il valore delle riproduzioni fotografiche in atti (doc. 8 fasc. convenuta) non disconosciute espressamente da parte attrice, con ogni precipitata conseguenza ai fini probatori, è palese che il soggetto che è stato identificato dagli agenti sia proprio Parte_1
Depongono in questo senso plurime inferenze presuntive: i tatuaggi sul braccio sinistro, gli stessi indumenti indossati dal (con la dicitura “Sgomberi e Traslochi Cosimo Traslochi”), nonché Parte_1 il volto scoperto del trasgressore, ripreso anche frontalmente dalle telecamere, che ha permesso subito all'agente di identificarlo essendo soggetto noto alle forze dell'ordine. Testimone_2
Si riporta a stralcio il contenuto della deposizione dell'agente: “sono , nato a [...]
Castellamonte il 06.12.1985, residente in [...], Agente Capo Pattuglia e verbalizzante, mi trovavo CP_ presso i luoghi di causa a , indifferente alle parti”.
Capo 1 “confermo la circostanza salvo precisare che la targa del veicolo è BF28704 come correttamente riportato nei verbali e negli altri atti di causa, confermo che il motociclo era di colore verde. ADR io ho associato la persona che conduceva al mezzo alla persona a cui ho elevato sanzione in quanto conosco il soggetto per altri avvenimenti, in gergo tecnico si dice noto alle Forze dell'Ordine e a questo Comando. Ricordo che nel mese di febbraio del 2022 il trasgressore era stato CP_ oggetto di un'aggressione in via Macario angolo Corso Nazioni unite, io sono stato il primo ad intervenire e il primo che lo ha soccorso. Io ho prestato le prime cure e rammento che il sig.
[...] aveva un taglio sul braccio destro e io avevo verificato anche il braccio sinistro e mi era Parte_4 rimasto impresso in quanto era completamente tatuato. Inoltre, due settimane prima del 20.07 c'era
pagina 7 di 10 stato un altro intervento in via Battitore ove il sig. ha un esercizio commerciale, penso un Parte_4 magazzino. I colleghi avevano fatto riprese all'interno e rammento che il sig. -oltre Parte_4
a corrispondere alla fisicità- aveva anche lo stesso indumento, ovvero una maglietta scura, maniche corte con scritta fosforescente (sgomberi e traslochi ). Rammento che quando ho elevato la Pt_1 contestazione il trasgressore indossava identico indumento sulla parte posteriore, era senza casco e aveva anche i tatuaggi sul braccio sinistro. Io avevo riconosciuto il soggetto ma per scrupolo acquisii la videosorveglianza comunale per avere conferma che si trattasse proprio del sig. Parte_4 il quale come si può evincere dai video agli atti aveva corporatura robusta, tatuaggi sul braccio sinistro
e barba sul volto non troppo lunga e capelli scuri.”
La deposizione in parola è stata ulteriormente confermata dall'altro agente della Polizia Municipale che era presente in giorno dell'occorso: “sono nato in data [...], risiedo a Testimone_3 CP_ Magenta, agente della polizia locale, all'epoca dei fatti nel 2022 ero in servizio a , indifferente alle parti” CP_ Capo 1 “vero confermo. Noi stavamo facendo un servizio di pattuglia in e giunti in via battitore notavamo un motociclo di colore verde, con a bordo un conducente di sesso maschile, senza casco, di conseguenza ci siamo avvicinati per procedere ad un controllo di polizia stradale. Nel mentre abbiamo notato la persona, la quale indossava una t-shirt di maniche corte nera con scritta fluorescente “sgomberi e traslochi Cosimo”. il soggetto era noto al mio Collega, il quale aveva già fatto degli interventi riguardanti il sigg.
Abbiamo avvicinato il veicolo, azionato i lampeggianti e intimato l'alt con la paletta e il Parte_1 soggetto si è dato alla fuga. Per l'identificazione abbiamo così proceduto;
anzitutto dal numero di targa abbiamo appreso che il motoveicolo era intestato alla moglie compagna del sig. e Parte_1 abbiamo, poi, proceduto a visionare le immagini delle telecamere estrapolando dei frame che consentivano di individuare il soggetto dal volto quindi ripreso frontalmente. Preciso che le immagini hanno consentito di vedere anche i tatuaggi che il sig. ha sul braccio sinistro. Parte_1
Preciso che dopo questi accertamenti che sono stati compiuti io ho cambiato Comando, ma presumo che i colleghi abbiano poi proceduto ad identificarlo mediante cartellino anagrafico.”
La ricostruzione puntuale operata dagli agenti non è minata dalla produzione documentale di parte attrice, ovvero dal formulario dei rifiuti;
breviario (doc. 4) dal quale, secondo la difesa attorea, dovrebbe evincersi la concomitante presenza di in data 20.07.2022 presso altre Parte_1 località, escludendo che fosse quest'ultimo proprio autore delle plurime trasgressioni.
Il documento è privo di alcun valore legale ed è stato disconosciuto espressamente dalla difesa del nel primo atto utile. Controparte_1
Le testimonianze raccolte sulla circostanza hanno, poi, semplicemente consentito di affermare che quel giorno, si fosse recato ad Alpignano per conferire dei rifiuti solidi con il sig. Parte_1
L'ora e la data del formulario sono state inserite e post-scritte senza alcuna prova in ordine Pt_3
pagina 8 di 10 all'effettiva convergenza degli orari (è stata utilizzata peraltro una penna di colore diverso, avvalorando ulteriormente la compilazione postuma). CP_ Come argomentato dal inoltre, in sé e per sé la presenza del alle h.
9.00 in CP_1 Parte_1 località battitore (luogo delle infrazioni contestate) non è assolutamente incompatibile con la presenza dello stesso, in tarda mattinata, presso Alpignano, località che dista circa una trentina di chilometri.
I testi infine hanno solo confermato che l'attore avesse appuntamento presso l'eco-stazione di San
Maurizio c.se “verso le h. 9.00” per recarsi poi alla discarica di Alpignano. CP_ Tuttavia, ciò non esclude affatto che il fosse in , in via battitore proprio alle h. 9.08 Parte_1 tenuto conto che il ricordo del teste è, per ovvie ragioni, labile e incerto sull'orario (si è detto appuntamento “verso le h. 9.00”). Nulla esclude, quindi, che dopo le infrazioni Parte_1 contestategli, sia giunto sulla località di San Maurizio C.se che dista solo qualche minuto di distanza CP_ da per recarsi all'appuntamento con . Parte_3
Tutti questi elementi, unitariamente considerati, portano ad escludere la fondatezza della querela di falso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico della parte attrice e sono liquidate, in applicazione dei parametri prossimi ai medi di cui al D.M. n. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate, del valore indeterminato del decisum (€ 26.000- 52.000,00) e dell'attività processuale svolta.
Va accolta, infine, la domanda formulata dal resistente ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. tenuto CP_1 conto che effettivamente parte attrice ha agito consapevolmente in malafede nonostante vi fosse prova documentale (fotografie delle immagini di videosorveglianza) che si Parte_1 CP_ trovasse nell'occorso proprio in , via Battitore e fosse l'autore delle prefate trasgressioni.
Appare alquanto grave la condotta assunta da parte attrice volta a minare la veridicità delle affermazioni compiute e attestate sotto la responsabilità del pubblico ufficiale. Per tale ragione si stima congruo disporre la condanna di Euro 500,00 a carico di parte attrice ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.
Non sussistono, infine, gli estremi ai sensi dell'art. 96 IV co. c.p.c. per disporre il pagamento dell'ammenda a favore dello Stato, tenuto conto che la disposizione si applica solamente ai processi instaurati dopo la Riforma AB (28.02.2023); il quarto comma è stato inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 140 e dunque, nella specie, ne è esclusa l'applicabilità.
PQM
Il Tribunale di Ivrea in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n 214/2023 R.G., così provvede:
a) RIGETTA la domanda di parte attrice;
pagina 9 di 10 b) CONDANNA parte attrice , cod. fisc. e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
, cod. fisc. , in solido fra loro, al pagamento in favore di parte Parte_2 CodiceFiscale_2 convenuta il , C.F. e P.IVA in persona del Sindaco e Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge, oltre Euro
500,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 III co. c.p.c.
Così deciso in Ivrea, il 02.05.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo)
Il Giudice rel.
(dott.ssa Federica Lorenzatti)
pagina 10 di 10