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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 21/11/2024, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2020 1102
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1102/2020 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1965 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico
Malaspina ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Catania alla Via Cortile del Granato n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatrice Sambataro ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 19.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.10.2020, regolarmente notificato, il sig. adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grammichele in data 31.10.1985, con la sig.ra e dalla cui unione sono CP_1
nati due figli (10.05.1985) e (26.06.1991), ormai entrambi Persona_1 Per_2
maggiorenni.
Il ricorrente rassegnava che a far data dalla pronuncia di separazione consensuale, intervenuta in data
9.7.2013, tra i coniugi non vi era stata alcuna riconciliazione e pertanto sussistevano i presupposti di legge per ottenere la pronuncia di divorzio.
Il ricorrente richiedeva, altresì, la conferma delle condizioni emesse in sede di separazione personale dei coniugi, così come successivamente modificate dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento di modifica delle condizioni iscritto al n. 883/16 R.G., all'esito del quale erano state revocate le statuizioni relative all'obbligo posto in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e quella relativa all'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata il 26.03.2021, si costituiva nel presente giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio de quo, contestava le richieste avanzate dal ricorrente e chiedeva che venisse disposto il trasferimento della casa coniugale sita in Grammichele alla Via delle Esposizioni n. 42, con annessa area di corte, e del terreno limitrofo identificato al Catasto Terreni del Comune di Grammichele al foglio 23 part. 7, consistente in aree 24 e centiare 20, ad entrambi i figli della coppia Per_1
e .
[...] Per_2
In sede presidenziale, entrambe le parti insistevano nelle proprie difese e il Presidente disponeva gli accertamenti presso la Guardia di Finanza al fine di verificare la situazione economica e patrimoniale di entrambe le parti, nonché di verificare se i figli della coppia, ormai maggiorenni, fossero anche indipendenti economicamente.
2 All'esito dell'audizione dei figli e , con ordinanza del 15.12.2021 il Persona_1 Per_2
Presidente del Tribunale confermava le condizioni della separazione come modificate dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento iscritto al n. 883/2016 R.G. e segnatamente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . CP_1
In data 29.05.2023 veniva resa dal Tribunale di Caltagirone la sentenza non definitiva n. 308/2023, con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e veniva fissata l'udienza del 13.12.2023.
All'udienza del 19.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice disponendo la trasmissione degli atti al P.M., tratteneva la causa per la decisione, assegnando il termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§
Avendo questo Tribunale già statuito in ordine alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi, giusta sentenza non definitiva n. 308/2023, le uniche questioni in ordine alle quali codesto Collegio è tenuto a statuire attengono, da una parte alla richiesta di conferma – avanzata dal ricorrente – delle condizioni della separazione, così come modificate in sede di giudizio per la modifica delle condizioni della separazione e, dall'altra parte, quella relativa alla richiesta – avanzata dalla resistente – di trasferimento di beni immobili della casa coniugale sita in Grammichele, Via delle Esposizioni n. 42, di proprietà esclusiva del sig. , e del terreno Pt_1
limitrofo identificato come in atti, in favore dei figli e . Persona_1 Per_2
Occorre evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dalla sig.ra , l'assegnazione CP_1
della casa coniugale risulta essere stata revocata dal Tribunale di Caltagirone già in sede di modifica delle condizioni della separazione nel procedimento iscritto al n. 883/2016 R.G., provvedimento che ha trovato poi conferma nel presente giudizio con ordinanza presidenziale del 15.12.2021.
Ritiene codesto Collegio che, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi che possano ritenere mutate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15.12.2021 e stante l'assenza di contestazioni da parte della resistente, vadano confermate le condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi, così come modificate in sede di giudizio per la modifica delle condizioni della separazione iscritto al n. 883/2016 R.G.
3 In merito alla richiesta avanzata dalla sig.ra volta ad ottenere il trasferimento dei beni CP_1
immobili a favore dei due figli, si evidenzia che con recente sentenza le Sezioni Unite della Suprema
Corte hanno affermato “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. (…)(Cass. SS. UU. n.
21761/2021).
Nondimeno, affinchè codesto Tribunale possa statuire in ordine alla predetta richiesta di trasferimento in seno al presente giudizio, è necessario a priori un preciso accordo di separazione consensuale o una domanda di divorzio congiunta, in mancanza del quale – come nel caso di specie – la domanda della convenuta deve ritenersi comunque inammissibile nel presente giudizio di divorzio.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'interesse comune ad entrambe le parti alla pronuncia sullo status e della soccombenza della convenuta rispetto all'unica questione oggetto di controversia, ritiene il Collegio di poter disporre la parziale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, nella misura del 50%, ponendo invece il restante 50% a carico della convenuta, che dovrà rifondere il relativo importo direttamente all'Erario, stante la ammissione del ricorrente al P.S.S.
L'importo complessivo delle spese viene determinato nella somma indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, potendosi escludere la fase istruttoria, che di fatto non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, preso atto della già intervenuta sentenza parziale di divorzio n. 308/2023, così dispone:
1. CONFERMA le condizioni della separazione, così come modificate dal Tribunale di
Caltagirone nel procedimento iscritto al n. 883/2016 R.G.;
4 2. RIGETTA la domanda di trasferimento degli immobili, formulata dalla resistente;
3. CONDANNA la convenuta a rifondere a favore dell'Erario il 50% delle spese del presente giudizio, che si liquidano per l'intera somma in euro:
2.900 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 50% delle spese sopra determinate.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 19.11.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, in composizione collegiale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1102/2020 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30.10.1965 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico
Malaspina ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Catania alla Via Cortile del Granato n. 12, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatrice Sambataro ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni all'udienza del 19.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 02.10.2020, regolarmente notificato, il sig. adiva Parte_1
codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Grammichele in data 31.10.1985, con la sig.ra e dalla cui unione sono CP_1
nati due figli (10.05.1985) e (26.06.1991), ormai entrambi Persona_1 Per_2
maggiorenni.
Il ricorrente rassegnava che a far data dalla pronuncia di separazione consensuale, intervenuta in data
9.7.2013, tra i coniugi non vi era stata alcuna riconciliazione e pertanto sussistevano i presupposti di legge per ottenere la pronuncia di divorzio.
Il ricorrente richiedeva, altresì, la conferma delle condizioni emesse in sede di separazione personale dei coniugi, così come successivamente modificate dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento di modifica delle condizioni iscritto al n. 883/16 R.G., all'esito del quale erano state revocate le statuizioni relative all'obbligo posto in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni e quella relativa all'assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra . CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta datata il 26.03.2021, si costituiva nel presente giudizio la sig.ra la quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio de quo, contestava le richieste avanzate dal ricorrente e chiedeva che venisse disposto il trasferimento della casa coniugale sita in Grammichele alla Via delle Esposizioni n. 42, con annessa area di corte, e del terreno limitrofo identificato al Catasto Terreni del Comune di Grammichele al foglio 23 part. 7, consistente in aree 24 e centiare 20, ad entrambi i figli della coppia Per_1
e .
[...] Per_2
In sede presidenziale, entrambe le parti insistevano nelle proprie difese e il Presidente disponeva gli accertamenti presso la Guardia di Finanza al fine di verificare la situazione economica e patrimoniale di entrambe le parti, nonché di verificare se i figli della coppia, ormai maggiorenni, fossero anche indipendenti economicamente.
2 All'esito dell'audizione dei figli e , con ordinanza del 15.12.2021 il Persona_1 Per_2
Presidente del Tribunale confermava le condizioni della separazione come modificate dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento iscritto al n. 883/2016 R.G. e segnatamente la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra . CP_1
In data 29.05.2023 veniva resa dal Tribunale di Caltagirone la sentenza non definitiva n. 308/2023, con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e veniva fissata l'udienza del 13.12.2023.
All'udienza del 19.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice disponendo la trasmissione degli atti al P.M., tratteneva la causa per la decisione, assegnando il termine per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§
Avendo questo Tribunale già statuito in ordine alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi, giusta sentenza non definitiva n. 308/2023, le uniche questioni in ordine alle quali codesto Collegio è tenuto a statuire attengono, da una parte alla richiesta di conferma – avanzata dal ricorrente – delle condizioni della separazione, così come modificate in sede di giudizio per la modifica delle condizioni della separazione e, dall'altra parte, quella relativa alla richiesta – avanzata dalla resistente – di trasferimento di beni immobili della casa coniugale sita in Grammichele, Via delle Esposizioni n. 42, di proprietà esclusiva del sig. , e del terreno Pt_1
limitrofo identificato come in atti, in favore dei figli e . Persona_1 Per_2
Occorre evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dalla sig.ra , l'assegnazione CP_1
della casa coniugale risulta essere stata revocata dal Tribunale di Caltagirone già in sede di modifica delle condizioni della separazione nel procedimento iscritto al n. 883/2016 R.G., provvedimento che ha trovato poi conferma nel presente giudizio con ordinanza presidenziale del 15.12.2021.
Ritiene codesto Collegio che, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi che possano ritenere mutate le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 15.12.2021 e stante l'assenza di contestazioni da parte della resistente, vadano confermate le condizioni di cui alla separazione personale dei coniugi, così come modificate in sede di giudizio per la modifica delle condizioni della separazione iscritto al n. 883/2016 R.G.
3 In merito alla richiesta avanzata dalla sig.ra volta ad ottenere il trasferimento dei beni CP_1
immobili a favore dei due figli, si evidenzia che con recente sentenza le Sezioni Unite della Suprema
Corte hanno affermato “le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. (…)(Cass. SS. UU. n.
21761/2021).
Nondimeno, affinchè codesto Tribunale possa statuire in ordine alla predetta richiesta di trasferimento in seno al presente giudizio, è necessario a priori un preciso accordo di separazione consensuale o una domanda di divorzio congiunta, in mancanza del quale – come nel caso di specie – la domanda della convenuta deve ritenersi comunque inammissibile nel presente giudizio di divorzio.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'interesse comune ad entrambe le parti alla pronuncia sullo status e della soccombenza della convenuta rispetto all'unica questione oggetto di controversia, ritiene il Collegio di poter disporre la parziale compensazione tra le parti delle spese del giudizio, nella misura del 50%, ponendo invece il restante 50% a carico della convenuta, che dovrà rifondere il relativo importo direttamente all'Erario, stante la ammissione del ricorrente al P.S.S.
L'importo complessivo delle spese viene determinato nella somma indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55 del 2014 e 147 del 2022, potendosi escludere la fase istruttoria, che di fatto non si è svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, preso atto della già intervenuta sentenza parziale di divorzio n. 308/2023, così dispone:
1. CONFERMA le condizioni della separazione, così come modificate dal Tribunale di
Caltagirone nel procedimento iscritto al n. 883/2016 R.G.;
4 2. RIGETTA la domanda di trasferimento degli immobili, formulata dalla resistente;
3. CONDANNA la convenuta a rifondere a favore dell'Erario il 50% delle spese del presente giudizio, che si liquidano per l'intera somma in euro:
2.900 per compensi;
oltre al 15% per spese generali;
IVA e CPA come per legge.
COMPENSA tra le parti il restante 50% delle spese sopra determinate.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 19.11.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
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