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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/06/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1397/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
03.06.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Nocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento dell'inesistenza di indebito pensionistico
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Il Tribunale di Pisa, previa eventuale Parte_1 disapplicazione e/o annullamento in parte qua delle circolari n. 117 del 9.8.2019 e n. CP_ 11 del 29.1.2019 dell nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché ignoto al ricorrente, voglia:
1. accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun indebito pensionistico da parte del Dott. e Parte_1
CP_ comunque l'irripetibilità della somma oggetto di pretesa restitutoria da parte dell con note in date 9.6.2023 e 5.10.2023, e per l'effetto annullare e/o revocare le medesime, nonché accertare e dichiarare il diritto del Dott. alla Parte_1 percezione integrale del trattamento pensionistico “quota 100”;
2. in subordine, CP_ limitare la pretesa restitutoria dell alla somma di euro 113,05 percepita dal Dott.
e per l'effetto annullare e/o revocare in parte qua le note dell in date Parte_1 CP
CP_ 9.6.2023 e 5.10.2023; 3. in ulteriore subordine, limitare la pretesa restitutoria dell al trattamento pensionistico “quota 100” spettante al Dott. relativamente al Parte_1 rateo del mese di dicembre 2022 e per l'effetto annullare e/o revocare in parte qua le note dell in date 9.6.2023 e 5.10.2023; 4. in ogni caso, condannare l' alla CP CP restituzione al comparente delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, preso atto dei CP provvedimenti emessi dall' come esposto in narrativa, dichiararsi cessata la CP materia del contendere;
con pronuncia di giustizia in ordine alle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2023, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun indebito pensionistico a suo carico e comunque l'irripetibilità della somma oggetto di pretesa restitutoria da parte dell' con le CP note emesse in data 09.06.2023 e 05.10.2023. Conseguentemente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del Dott. alla percezione integrale del Parte_1 trattamento pensionistico “quota 100”. In ipotesi, il ricorrente domandava di limitare la pretesa restitutoria dell' alla somma di euro 113,05 o tutt'al più al trattamento CP pensionistico “quota 100” spettante al relativamente al rateo del mese di Parte_1 dicembre 2022. In ogni caso, veniva chiesto di condannare l' alla restituzione al CP
Pag. 2 di 4 ricorrente delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. In particolare, il ricorso veniva motivato evidenziando l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' in quanto l'attività lavorativa svolta dal nel dicembre CP Parte_1 del 2022 risultava effettuata dopo che il ricorrente aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. Pertanto, detta attività lavorativa non risultava incompatibile con la pensione “quota 100” e i ratei già versati non erano da considerare indebiti.
3. In data 21.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che riferiva di CP avere provveduto a riesaminare la posizione pensionistica del ricorrente, annullando l'indebito richiesto nonché interrompendo e annullando le relative trattenute applicate ai ratei mensili della pensione Cat. VOCUM n. 170-620006701984. Si aggiungeva, inoltre, che con la cedola pensionistica del mese di aprile 2024 era stato restituito l'importo recuperato con trattenute mensili fino a marzo 2024.
4. L'ente previdenziale concludeva chiedendo di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
5. All'udienza del 04.03.2025 il difensore di parte ricorrente dava atto che, dopo aver svolto ulteriori verifiche con un consulente pensionistico, risultava corretto il conteggio effettuato dall' e che era stata interamente restituita la somma oggetto di CP trattenuta. Il difensore concordava, pertanto, sulla pronuncia di cessazione della materia del contendere, chiedendo la vittoria sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale. Il difensore dell' in merito alle spese si rimetteva a giustizia. CP
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data 03.06.2025, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha sostanzialmente accolto la domanda del ricorrente, affermando CP
l'insussistenza di indebito pensionistico e restituendo la somma trattenuta.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del
50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento
Pag. 3 di 4 della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
9. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' deve CP_3 essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 26.001 euro a 52.000 euro, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite a favore del ricorrente CP
, che liquida in euro 1.645,00 euro per compensi di avvocato, oltre Parte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pisa, 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1397/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
03.06.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Nocco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Accertamento dell'inesistenza di indebito pensionistico
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Il Tribunale di Pisa, previa eventuale Parte_1 disapplicazione e/o annullamento in parte qua delle circolari n. 117 del 9.8.2019 e n. CP_ 11 del 29.1.2019 dell nonché di ogni ulteriore atto connesso, conseguente o presupposto, ancorché ignoto al ricorrente, voglia:
1. accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun indebito pensionistico da parte del Dott. e Parte_1
CP_ comunque l'irripetibilità della somma oggetto di pretesa restitutoria da parte dell con note in date 9.6.2023 e 5.10.2023, e per l'effetto annullare e/o revocare le medesime, nonché accertare e dichiarare il diritto del Dott. alla Parte_1 percezione integrale del trattamento pensionistico “quota 100”;
2. in subordine, CP_ limitare la pretesa restitutoria dell alla somma di euro 113,05 percepita dal Dott.
e per l'effetto annullare e/o revocare in parte qua le note dell in date Parte_1 CP
CP_ 9.6.2023 e 5.10.2023; 3. in ulteriore subordine, limitare la pretesa restitutoria dell al trattamento pensionistico “quota 100” spettante al Dott. relativamente al Parte_1 rateo del mese di dicembre 2022 e per l'effetto annullare e/o revocare in parte qua le note dell in date 9.6.2023 e 5.10.2023; 4. in ogni caso, condannare l' alla CP CP restituzione al comparente delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, preso atto dei CP provvedimenti emessi dall' come esposto in narrativa, dichiararsi cessata la CP materia del contendere;
con pronuncia di giustizia in ordine alle spese di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.10.2023, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun indebito pensionistico a suo carico e comunque l'irripetibilità della somma oggetto di pretesa restitutoria da parte dell' con le CP note emesse in data 09.06.2023 e 05.10.2023. Conseguentemente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del Dott. alla percezione integrale del Parte_1 trattamento pensionistico “quota 100”. In ipotesi, il ricorrente domandava di limitare la pretesa restitutoria dell' alla somma di euro 113,05 o tutt'al più al trattamento CP pensionistico “quota 100” spettante al relativamente al rateo del mese di Parte_1 dicembre 2022. In ogni caso, veniva chiesto di condannare l' alla restituzione al CP
Pag. 2 di 4 ricorrente delle somme indebitamente trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. In particolare, il ricorso veniva motivato evidenziando l'illegittimità dei provvedimenti adottati dall' in quanto l'attività lavorativa svolta dal nel dicembre CP Parte_1 del 2022 risultava effettuata dopo che il ricorrente aveva maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. Pertanto, detta attività lavorativa non risultava incompatibile con la pensione “quota 100” e i ratei già versati non erano da considerare indebiti.
3. In data 21.10.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che riferiva di CP avere provveduto a riesaminare la posizione pensionistica del ricorrente, annullando l'indebito richiesto nonché interrompendo e annullando le relative trattenute applicate ai ratei mensili della pensione Cat. VOCUM n. 170-620006701984. Si aggiungeva, inoltre, che con la cedola pensionistica del mese di aprile 2024 era stato restituito l'importo recuperato con trattenute mensili fino a marzo 2024.
4. L'ente previdenziale concludeva chiedendo di pronunciare la cessazione della materia del contendere.
5. All'udienza del 04.03.2025 il difensore di parte ricorrente dava atto che, dopo aver svolto ulteriori verifiche con un consulente pensionistico, risultava corretto il conteggio effettuato dall' e che era stata interamente restituita la somma oggetto di CP trattenuta. Il difensore concordava, pertanto, sulla pronuncia di cessazione della materia del contendere, chiedendo la vittoria sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale. Il difensore dell' in merito alle spese si rimetteva a giustizia. CP
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data 03.06.2025, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha sostanzialmente accolto la domanda del ricorrente, affermando CP
l'insussistenza di indebito pensionistico e restituendo la somma trattenuta.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del
50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento
Pag. 3 di 4 della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
9. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' deve CP_3 essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 26.001 euro a 52.000 euro, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento del 50% delle spese di lite a favore del ricorrente CP
, che liquida in euro 1.645,00 euro per compensi di avvocato, oltre Parte_1 spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pisa, 04.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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