CA
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Taranto
N. 1483 del 10.6.2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Corbascio Maria Grazia Presidente dott.ssa Luisa Santo Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 787/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentante e difese dall'Avv. GI AN e presso il medesimo
[...]
elettivamente domiciliate in Taranto
APPELLANTI contro
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella sua sede in Lecce alla Via F. Rubichi n.39
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 22.10.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.12.2024, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno impugnato parzialmente – limitatamente al capo di regolazione delle Parte_4
spese di lite - la sentenza n. 154/2023, con cui il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda dalle stesse promossa contro il Controparte_1
, dichiarando il loro diritto a vedersi riconosciuta l'attribuzione del beneficio economico
[...] della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, liquidando a titolo di spese legali, con distrazione al procuratore e difensore costituito, l'importo di € 1.700,00.
A sostegno dell'impugnazione, le appellanti, hanno dedotto due motivi.
Con il primo rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del DM n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. Errata applicazione tabella n. 3 dei parametri forensi allegata al DM n. 55/2014 come modificata dal D.M. n. 147/2022”, le appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe violato la norma suindicata non avendo tenuto adeguatamente in conto che nel giudizio l'avvocato difendeva più parti, sicchè il compenso poteva essere aumentato nella misura del 30% fino a un massimo di dieci soggetti e del 10% per ciascun soggetto ulteriore rispetto ai primi dieci, il tutto per la fasi successive alla data del 10.6.2024, allorchè veniva disposta la riunione dei giudizi, avviati singolarmente dalle appellanti medesime.
In ogni caso, la liquidazione avrebbe violato i parametri minimi inderogabili, di cui al DM n.
5572014.
Con il secondo motivo, le appellanti in subordine, sostenevano il difetto di motivazione atta a giustificare la determinazione dei compensi sotto i minimi inderogabili.
Invero, secondo le appellanti, il giudice di primo grado non avrebbe motivato in alcun modo la riduzione del compenso spettante al di sotto dei suddetti parametri minimi.
In conclusione, le appellanti hanno chiesto la riliquidazione delle spese di primo grado in miru pari ad € 2.357,00 o, in subordine, ad € 2.022,00, con distrazione, nonché il pagamento delle spese di questo grado.
Il , nonostante la regolare notificazione dell'appello non si Controparte_1
costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione. Il primo giudice, dopo aver accolto integralmente la domanda, ha liquidato a titolo di spese legali l'importo di € 1.700,00.
Detta liquidazione risulta, infatti, inferiore al parametro applicabile alle cause in materia di lavoro rientranti nello scaglione da € 1.001,00 ad € 5.000,00, relativamente ai giudizi promossi da
[...]
e e in quello fino a € 1.100,00, relativamente ai giudizi promossi da Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Controparte_3
È, infatti, pacifico l'orientamento della S.C., che non ritiene legittima una liquidazione inferiore alla massima riduzione del parametro ex DM n. 55/2014, senza un'adeguata motivazione.
Invero, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012, regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” ( cfr. ex multis: Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/05/2020, n.
9542).
Invero, per le fasi svolte prima della riunione, il compenso spettante in base ai parametri minimi è pari ad € 656,50 per ognuna delle due cause di valore superiore ad € 1.100,00 (€ 444,00 per la fase di studio ed € 212,50 per la fase introduttiva) e di € 168,00 per ognuna delle due cause di valore inferiore alla detta soglia (€ 105,00 per la fase di studio ed € 63,00 per la fase introduttiva).
All'importo di € 1.313,10 per le due cause di valore superiore ad € 1.100,00, va aggiunto quello di €
336,00 per le altre due cause, per arrivare al un totale di € 1.649,10, a cui va, infine, aggiunto il compenso (unico) per la fase decisionale pari ad € 373,00, per un totale complessivo di € 2.022,10.
La Corte, tenuto conto della discrezionalità riconosciuta al Giudice dall'art. 4, comma 2, del DM n.
155/2014 (“il giudice può…”) in relazione all'aumento fino al 30% per la difesa di ogni parte ulteriore alla prima, ritiene che, nel caso di specie, attesa la particolare semplicità delle questioni trattate, non ricorrano i presupposti per procedere all'aumento. Ne consegue che l'appello va accolto per quanto di ragione e, pertanto, le spese di primo grado vanno riliquidate, in conformità alla richiesta (subordinata) delle appellanti, in € 2.022,20.
Nulla va liquidato per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento (né per detta voce, le appellanti hanno chiesto la liquidazione).
La spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 247,00, tenendo conto del valore della controversia inferiore ad € 1.100,00 (differenza fra la somma liquidata in primo grado e quella liquidata in questa grado).
Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte al difensore costituito delle appellanti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 9.12.2024 da Parte_1
, , e , nei
[...] Parte_2 Controparte_3 Parte_3 confronti di , in persona del Ministro in carica, Controparte_1
avverso la sentenza del 10.6.2024 N. 1483 del Tribunale di Taranto così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, ridetermina le spese di primo grado in € 2.022,70 e condanna parte appellata al pagamento delle spese medesime, in favore di parte appellante nella predetta misura, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per l'avv.
GI AN.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. GI AN.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.10.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Maria Grazia Corbascio
N. 1483 del 10.6.2024
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Corbascio Maria Grazia Presidente dott.ssa Luisa Santo Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 787/2024 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentante e difese dall'Avv. GI AN e presso il medesimo
[...]
elettivamente domiciliate in Taranto
APPELLANTI contro
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato nella sua sede in Lecce alla Via F. Rubichi n.39
APPELLATO CONTUMACE
All'udienza del 22.10.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 9.12.2024, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno impugnato parzialmente – limitatamente al capo di regolazione delle Parte_4
spese di lite - la sentenza n. 154/2023, con cui il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda dalle stesse promossa contro il Controparte_1
, dichiarando il loro diritto a vedersi riconosciuta l'attribuzione del beneficio economico
[...] della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, liquidando a titolo di spese legali, con distrazione al procuratore e difensore costituito, l'importo di € 1.700,00.
A sostegno dell'impugnazione, le appellanti, hanno dedotto due motivi.
Con il primo rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del DM n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. Errata applicazione tabella n. 3 dei parametri forensi allegata al DM n. 55/2014 come modificata dal D.M. n. 147/2022”, le appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe violato la norma suindicata non avendo tenuto adeguatamente in conto che nel giudizio l'avvocato difendeva più parti, sicchè il compenso poteva essere aumentato nella misura del 30% fino a un massimo di dieci soggetti e del 10% per ciascun soggetto ulteriore rispetto ai primi dieci, il tutto per la fasi successive alla data del 10.6.2024, allorchè veniva disposta la riunione dei giudizi, avviati singolarmente dalle appellanti medesime.
In ogni caso, la liquidazione avrebbe violato i parametri minimi inderogabili, di cui al DM n.
5572014.
Con il secondo motivo, le appellanti in subordine, sostenevano il difetto di motivazione atta a giustificare la determinazione dei compensi sotto i minimi inderogabili.
Invero, secondo le appellanti, il giudice di primo grado non avrebbe motivato in alcun modo la riduzione del compenso spettante al di sotto dei suddetti parametri minimi.
In conclusione, le appellanti hanno chiesto la riliquidazione delle spese di primo grado in miru pari ad € 2.357,00 o, in subordine, ad € 2.022,00, con distrazione, nonché il pagamento delle spese di questo grado.
Il , nonostante la regolare notificazione dell'appello non si Controparte_1
costituiva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione. Il primo giudice, dopo aver accolto integralmente la domanda, ha liquidato a titolo di spese legali l'importo di € 1.700,00.
Detta liquidazione risulta, infatti, inferiore al parametro applicabile alle cause in materia di lavoro rientranti nello scaglione da € 1.001,00 ad € 5.000,00, relativamente ai giudizi promossi da
[...]
e e in quello fino a € 1.100,00, relativamente ai giudizi promossi da Parte_1 Parte_2
e . Parte_3 Controparte_3
È, infatti, pacifico l'orientamento della S.C., che non ritiene legittima una liquidazione inferiore alla massima riduzione del parametro ex DM n. 55/2014, senza un'adeguata motivazione.
Invero, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012, regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” ( cfr. ex multis: Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/05/2020, n.
9542).
Invero, per le fasi svolte prima della riunione, il compenso spettante in base ai parametri minimi è pari ad € 656,50 per ognuna delle due cause di valore superiore ad € 1.100,00 (€ 444,00 per la fase di studio ed € 212,50 per la fase introduttiva) e di € 168,00 per ognuna delle due cause di valore inferiore alla detta soglia (€ 105,00 per la fase di studio ed € 63,00 per la fase introduttiva).
All'importo di € 1.313,10 per le due cause di valore superiore ad € 1.100,00, va aggiunto quello di €
336,00 per le altre due cause, per arrivare al un totale di € 1.649,10, a cui va, infine, aggiunto il compenso (unico) per la fase decisionale pari ad € 373,00, per un totale complessivo di € 2.022,10.
La Corte, tenuto conto della discrezionalità riconosciuta al Giudice dall'art. 4, comma 2, del DM n.
155/2014 (“il giudice può…”) in relazione all'aumento fino al 30% per la difesa di ogni parte ulteriore alla prima, ritiene che, nel caso di specie, attesa la particolare semplicità delle questioni trattate, non ricorrano i presupposti per procedere all'aumento. Ne consegue che l'appello va accolto per quanto di ragione e, pertanto, le spese di primo grado vanno riliquidate, in conformità alla richiesta (subordinata) delle appellanti, in € 2.022,20.
Nulla va liquidato per la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento (né per detta voce, le appellanti hanno chiesto la liquidazione).
La spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 247,00, tenendo conto del valore della controversia inferiore ad € 1.100,00 (differenza fra la somma liquidata in primo grado e quella liquidata in questa grado).
Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte al difensore costituito delle appellanti, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 9.12.2024 da Parte_1
, , e , nei
[...] Parte_2 Controparte_3 Parte_3 confronti di , in persona del Ministro in carica, Controparte_1
avverso la sentenza del 10.6.2024 N. 1483 del Tribunale di Taranto così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, ridetermina le spese di primo grado in € 2.022,70 e condanna parte appellata al pagamento delle spese medesime, in favore di parte appellante nella predetta misura, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, con distrazione per l'avv.
GI AN.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. GI AN.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.10.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Maria Grazia Corbascio