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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/05/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 20031 / 2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20031/2015, viste le note di trattazione depositate telematicamente da: avv. Giuseppe Cincotta, per Controparte_1
avv. Antonio M. L. Paratore per;
avv. Giuseppina Controparte_2
Giandolfo per sulla scorta del decreto di regolamentazione CP_3
dell'udienza del 24/04/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
31.03.2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del 21/028/2024 e poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
l'8/02/1942, residente in Lipari (ME) - Isola di Filicudi, Loc.tà Portella, elettivamente domiciliata in Lipari (ME), Via Prof. Carnevale 110, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cincotta che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti attrice
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 [...]
) ed ivi residente in [...] int. 4 e C.F._2
domiciliato presso la corrente in Messina Via Controparte_4
Calabria n. 50, elettivamente domiciliato in Messina, via T. Cannizzaro, 209 presso e nello studio dell'avv. Antonio Paratore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
, nato a [...], il [...] (C.F.: CP_3
), ivi residente in [...]
“ , elettivamente domiciliato in Messina, via Tommaso Controparte_5
Cannizzaro n. 209 presso e nello studio dell'avv. Giuseppina Giandolfo che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuti avente ad oggetto: usucapione. -
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20031 / 2015
In fatto ed in diritto
La vicenda trae origine dall'atto di citazione datato 29/04/2015 con cui
[...]
conveniva in giudizio il fratello SI. per ottenere, in CP_1 Controparte_2
virtù di un preteso possesso ultraventennale uti dominus, pronunzia accertativa e dichiarativa dell'intervenuto acquisto per usucapione della quota indivisa del 50%
appartenente al di lei fratello sull'immobile posto al primo piano del fabbricato sito nell'isola di Filicudi (Comune di Lipari), loc. Portella n. 17 in mappa al fg. N. 17
part. sub 2 e chiedendo di dichiarare “… che l'attrice è esclusiva proprietaria del
fabbricato sito in Lipari Filicudi località Portella numero 17 in mappa al foglio n. 17 part.
485 sub 2 piano primo è giusta consistenza e specificati in narrativa in virtù dei titoli di
provenienza e della documentazione ipocatastale in atti ed occorrendo per intervenuta
usucapione disponendosi la conferma delle conseguenziali volturazione e trascrizioni di
legge in capo alla medesima deve andandosi ogni diversa aggiuntiva intestazione; 2 dare
atto che difatti nulla può pretendere in ordine al superiori immobile ne Controparte_2
accendere sullo stesso pesi gravami o altri pregiudizi”
Con comparsa del 17/09/2015 si costituiva che eccepiva la carenza Controparte_2
del legittimo contraddittorio, l'infondatezza della domanda di usucapione chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) Ritenere infondata in fatto ed
in diritto le domande avanzate dalla SI.ra e comunque rigettarle con ogni Controparte_1
statuizione utile;
2) Disporre la divisione dell'immobile dedotto in giudizio sì da consentirne
ad entrambi gli odierni contendenti il godimento ed ove materialmente non divisibile in due
abitazioni la vendita con distribuzione del ricavato tra i medesimi secondo i rispettivi diritti
di quota;
3) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto del SI. nei limiti Controparte_2
della propria quota, ad un indennizzo e/o risarcimento in conseguenza dell'utilizzo
esclusivo dell'immobile per cui è causa da parte della SI.ra e per l'effetto Controparte_1
condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'odierno convenuto di quella somma
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che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale
adito secondo le proprie prudenti valutazioni nei limiti di € 3.000,00 annui, oltre interessi
dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”.
Rinviata la causa alla udienza del 28.04.2016 erano concessi i termini ex art. 183
comma 6 cpc all'esito dei quali con ordinanza del 27.10.2016 erano dichiarate tardive le memorie di parte convenuta del 17.03.2016 e del 30.03.2016 unitamente alla documentazione sempre depositate dalla parte convenuta alla udienza del
28.04.2016 ed ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice e fissando la udienza dell'11/05/2017 per la audizione dei testimoni.
Alla udienza dell'11/05/2017 erano ammesse le memorie di parte convenuta in precedenza ritenute tardive e si dava seguito alla attività istruttoria in precedenza ammessa, salva successiva integrazione a seguito del riesame delle istanze istruttorie di parte convenuta. Era quindi disposto l'interrogatorio di parte attrice che si volgeva alla udienza del 19.03.2018. Successivamente era fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 9/01/2020.
Seguivano altri rinvii e, nelle more, accadeva la sostituzione del procuratore del convenuto e la costituzione, con comparsa del 20.06.2023, di Controparte_2
-a seguito della disposta integrazione del contraddittorio di cui CP_3
all'ordinanza del 19.10.2022- che, contestando integralmente le domande e le difese attoree, poiché infondate in fatto, nonché prive di pregio giuridico, chiedeva di
“…1) Dichiarare infondate e comunque rigettare le domande proposte dall'attrice nei
confronti del sig. con l'atto introduttivo del presente giudizio;
2) CP_3
Condannare l'attrice alla rifusione di spese e compensi di giudizio”.
Disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc, la causa era rimessa alla udienza del
24/04/2025 che si svolgeva con le modalità ex art. 127 ter cpc, (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in
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decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che la domanda di usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano proprietari del bene che si intende usucapire
(cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. 26 aprile 2000, n. 5335; Cass. Civ., sez. II, sent. 18
febbraio 2003, n. 2385; Cass. Civ., sez. II, sent. 18 ottobre 2004, n. 20397; Cass. Civ.,
sez. III, sent. 11 febbraio 2010, n. 3086; Cass. Civ., sez. II, sent. 28 agosto 2015, n.
17270; Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 4 ottobre 2018, n. 24260), ravvisandosi tra i soggetti del lato passivo del rapporto un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. Civ.,
sez. II, sent. 20 marzo 2006, n. 6163; Cass. Civ., sez. II, sent. 14 agosto 2012, n.
14522).
Inoltre va precisato che nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo é
il proprietario (o il possessore) del bene e che, comunque, la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo.
Ciò rilevato, il nostro ordinamento processuale impone l'identificazione del convenuto legittimato a contraddire alla domanda di usucapione ed alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Per fare questo, si ricorre spesso alla produzione del certificato catastale del bene oggetto di causa (che non è prova del diritto di proprietà, potendone, al limite,
costituire semplice indizio), da cui risulta una più o meno completa identificazione dell'intestatario, in quanto sino al 23 luglio 1957 per l'intestazione catastale era sufficiente, come nel caso di specie, indicare nome, cognome e paternità del soggetto.
In tal caso, essendo indicati solo nome, cognome e paternità, l'attore deve provare
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di avere fatto tutte le possibili ed idonee ricerche anagrafiche anche inerenti tutti gli eventuali omonimi, residuando, in caso di esito infruttuoso, le seguenti alternative,
per poter instaurare, almeno formalmente, un regolare contraddittorio.
Nel caso di specie ciò è stato disposto con provvedimento del 19.10.2022 a seguito del quale si è costituito il convenuto . CP_3
Ne consegue che il contraddittorio può ritenersi regolare.
Nel merito.
Parte attrice domanda che sia riconosciuta “…esclusiva proprietaria del fabbricato sito
in Lipari Filicudi loc. Portella n. 17, al catasto al foglio di mappa n. 17 part. 485 sub 2… in
virtù dei titoli di provenienza e della documentazione ipo-catastale in atti ed occorrendo per
intervenuta usucapione…”.
Riguardo i Titoli.
Con atto in Notar del 05/11/1980 ha trasferito la nuda Per_1 Persona_2
proprietà del fabbricato in capo ai figli, sig.ri e , Controparte_1 Controparte_2
con riserva di usufrutto vita natural durante.
La predetta possedeva l'immobile oggi conteso fino al suo decesso avvenuto Per_2
in data 24/12/1991.
Nel 1983 e la moglie vendevano metà indiviso Controparte_2 CP_6
dell'immobile “ai propri nipoti coniugi e giusto atto in CP_7 Controparte_8
notar del 15.3.1983…”; accadeva poi che, in data 24/11/1992, con atto in Per_3
Notar Contartese, riacquistava, unitamente alla di lui moglie, Controparte_2
sig.ra , la propria quota precedentemente venduta in data CP_6
16/03/1983.
Successivamente, con atto di “identificazione e permuta ” del 15/05/2003 a rogito del Notaio , le parti, in ragione dei rispettivi diritti, cedevano una Persona_4
porzione di immobile per acquisirne altra dai confinanti.
Pag. 5 a 12 R. G. n. 20031 / 2015
Poi con atto in Notar del 22/03/2004 i germani e la sig.ra Persona_5 CP_2
vendevano a terzi, sig.ri e il piano terra del CP_6 Parte_1 Parte_2
fabbricato in questione, mentre con scrittura privata di pari data Controparte_1
a mezzo del proprio procuratore speciale, giusta procura del 18/03/2004, rilasciava agli acquirenti e quietanza sul pagamento del prezzo pattuito per Pt_1 Pt_2
la vendita del piano terra.
Con scrittura privata del 15/02/2011, i proprietari del bene oggetto di causa,
premettendo di essere comproprietari della casa di abitazione sita in Filicudi, via
Portella n. 17, convenivano di vendere a terzi tale immobile e a tal fine i coniugi autorizzavano a vendere «a chi riterrà più opportuno e CP_2 Controparte_1
per il prezzo che riterrà più conveniente ».
È quindi evidente che dai titoli menzionati -e citati da entrambe le parti CP_2
non si può addivenire alla attribuzione della proprietà in via esclusiva alla attrice dovendosi intendere che l'intero bene immobile ricada in comunione fra gli stessi.
Sull'usucapione.
Va precisato che per costante giurisprudenza, si ritiene che l'acquisto per usucapione avvenga in presenza dei seguenti presupposti: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile (cosiddetto possesso utile a usucapire) che deve essere sia non vizioso, cioè non acquisito con violenza o clandestinità, sia continuo e ininterrotto per un determinato periodo;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni ma, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui, in assenza di qualsiasi contratto (anche se nullo), si realizza dopo 20 anni.
Ciò che deve caratterizzare il possesso per usucapire è il comportamento “da
proprietario” dell'immobile, con prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso (vedi, sul punto, Tribunale di Cassino, sentenza n° 823/2011),
Pag. 6 a 12 R. G. n. 20031 / 2015
specialmente se contro la volontà del proprietario originario. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti.
Inoltre la severità della prova passa attraverso la “qualità” della stessa. Ed infatti si afferma che il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Ai predetti elementi,
caratteristica del possesso e decorso del tempo, si deve poi aggiungere il contenuto del possesso che deve essere non equivoco, cioè deve consistere in un potere di fatto esercitato sulla cosa che si manifesti in modo né dubbio né incerto, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale (solitamente nelle forme corrispondenti al diritto di proprietà) in modo che la stessa si rifletta negativamente sull'effettività del diritto sostanziale contrapposto alla situazione di fatto.
Diversamente, si potrebbe ipotizzare che l'uso del bene consegua ad una mera tolleranza da parte dell'effettivo proprietario del bene oggetto della domanda di usucapione.
In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene.
Ma non solo.
La Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile possa usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.
Su tali presupposti nel merito della domanda di acquisto della proprietà
dell'immobile per maturata usucapione si osserva.
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La piena proprietà dell'immobile si è trasferita ai alla morte della madre CP_2
avvenuta il 24.12.1991; da allora nessuna delle due parti ha avuto la Per_2
disponibilità piena dell'immobile e tanto meno la attrice del primo piano posto che indimostrato è l'assunto per il quale fra e “…e d'intesa con Controparte_1 CP_2
poi deceduta il 24.12.1991 … seppur non formalizzandosi, l'attribuzione Persona_6
ad del piano terreno ed alla istante l'attribuzione del 1° piano ove la stessa tutt'ora CP_2
risiede, ininterrottamente dall'anno 1980\1981 … con l'esclusivo possesso pubblico e
pacifico …”, circostanza che se pur vera sarebbe irrilevante poiché il possesso pieno dell'immobile era, all'epoca e fino al suo decesso, della madre quale usufruttuaria.
Ed in ogni caso a sconfessare tale assunto appare sufficiente già solo il tenore dell'atto di “identificazione e permuta” del 15.05.2003 ove le parti presenti erano
“… … e …la sig.ra …-e- … premesso che Controparte_2 CP_6 Controparte_1
i coniugi e ,in ragione di metà indivisa e la sig.ra Controparte_2 CP_6 CP_1
per la restante metà indivisa sono comproprietari di un fabbricato in Filicudi,
[...]
contrada Portella, individuato al C. U. al foglio 17 dalla originaria particella 485 ed oggi
individuato dalle particelle 485 sub 1 e 2 del medesimo foglio …”, dichiarazione che conferma la consapevolezza non solo della comproprietà del fabbricato nel suo intero ma anche che tale quota fosse indivisa per cui senza distinzione alcuna fra p.
t. e primo piano. E se la dichiarazione di comproprietà, senza ulteriori comportamenti che la neghino, non esclude l'usucapione di una quota indivisa da parte di uno dei comproprietari, per quanto premesso, per usucapire il comproprietario deve dimostrare di aver esercitato un possesso esclusivo, uti dominus, e non uti condominus, cioè un possesso che neghi la comproprietà degli altri e per il tempo necessario ad usucapire.
A precisazione, univoca giurisprudenza di merito ritiene che non si ha possesso ai fini dell'acquisto per usucapione quando il rapporto materiale col bene è dovuto
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all'altrui tolleranza (tolleranza che nell'ambito dei rapporti di parentela può
ritenersi anche in presenza di situazioni di materiale detenzione prolungate nel tempo, richiedendosi in tal caso una prova più rigorosa). Ed infatti, la circostanza che il comproprietario usi il bene in comproprietà discende dal titolo di comproprietà, che lo legittima a farlo, ma non dimostra il possesso ai fini di usucapione della quota non di proprietà (cfr. Tribunale Massa, 07/06/2018, n.423).
Ed in ogni caso, in materia di usucapione di un bene in comproprietà da parte di uno dei comproprietari, la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus
non può desumersi dal fatto che il comunista abbia utilizzato il bene comune provvedendo al pagamento e alla manutenzione, sussistendo una presunzione iuris
tantum che egli abbia agito nella sua qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri. Pertanto, il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato con palese manifestazione della volontà in modo da escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, dovendo atteggiarsi quale proprietario esclusivo dell'intero bene e non della propria quota,
manifestando, altresì, tale volontà in modo inequivoco anche agli altri comproprietari, non essendo sufficiente che essi si astengano dal godimento del bene.
Ed infatti “Il comproprietario che intenda usucapire l'intera proprietà di un bene comune
deve dimostrare non solo il possesso continuato e pubblico del bene per il tempo necessario
all'usucapione, ma anche la volontà inequivoca di possedere l'intero bene uti dominus e non
uti condominus, manifestata in modo chiaro non solo nei confronti dei terzi, ma anche e
soprattutto nei confronti degli altri comproprietari, senza che sia sufficiente il mero fatto che
questi ultimi si astengano dal godimento del bene. Pertanto, il mero possesso del bene, il
pagamento dei tributi e l'effettuazione di opere di manutenzione, pur se indici di un
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comportamento possessorio, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'animus possidendi
necessario per l'usucapione dell'intera proprietà, essendo necessario che il comproprietario
provi di aver agito in modo da escludere inequivocabilmente gli altri comproprietari dalla
possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene. Inoltre, nel caso di rapporti di
stretta familiarità tra i comproprietari, il possesso del bene può trovare il suo fondamento
nell'altrui tolleranza, che pacificamente non è idonea a provocare un possesso utile ad
usucapire” (Tribunale civile Bari sentenza n. 3356 del 30 luglio 2018, con cui è stata rigettata la richiesta di usucapione dell'attore, comproprietario di un appartamento insieme al fratello a seguito di lascito ereditario, in quanto nonostante questi abbia avuto possesso continuato e pubblico del bene e ne abbia curato la manutenzione per oltre vent'anni, non aveva fornito la prova della volontà di escludere dal compossesso il fratello).
In consideazione delle superiori argomentazioni anche la questione dei lavori eseguiti nell'immobile da parte della appare irrilevante Controparte_1
innanzitutto perché svolti quando il possesso dell'immobile era in capo alla madre che abitava al primo piano e, in ogni caso, indimostrata resta la volontà di escludere dal compossesso il fratello . CP_2
Gli esiti della istruttoria e il tenore letterale dell'atto pubblico del 22.03.2004 -della stessa portata di quello in precedenza citato del 15.05.2003- non fanno che rafforzare il convincimento che la domanda attorea vada rigettata poiché ammesso ma non provato che il possesso sia iniziato successivamente ai predetti atti pubblici,
all'epoca della pendenza del giudizio non sarebbe maturato il periodo di legge per determinarsi l'usucapione del bene.
Sulla legittimazione passiva di . CP_3
Anche su tale punto si richiamano gli atti pubblici in precedenza citati. In essi è
sempre intervenuta, oltre a quale coniuge di Controparte_1 CP_6
Pag. 10 a 12 R. G. n. 20031 / 2015
e “…ciascuno per i propri diritti pari ad un mezzo indiviso dell'intero Controparte_2
per i coniugi in regime di comunione legale e e al restante Controparte_2 CP_6
mezzo per ”, con la conseguenza che, deceduto la sia Persona_7 CP_6
subentrato , nipote della stessa e suo erede universale giusto CP_3
testamento pubblico del 7.4.2011.
Appare quindi sufficiente quanto riportato, per confermare il disposto con la ordinanza del 19/10/2022 e la legittimazione passiva del . CP_3
Sulla domanda riconvenzionale.
Non occorre esaminarla in quanto non riproposta, neanche per richiamo, negli ultimi scritti successivi né in sede di precisazione delle concluioni ove si è fatto un generico riferimento alle istanze istruttorie e alle conclusioni svolte nei propri atti,
facendo ritenere la mancanza di interesse al suo esame.
Al rigetto delle domande segue la disciplina sulle spese di giudizio che seguono il principio di soccombenza.
Ne consegue la condanna al pagamento delle spese di parte attrice in favore dei convenuti che sono determinate in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento delle tariffe di cui al DM 147/2022 che, avuto riguardo alla dichiarazione di parte attrice, si individua in quello del valore fino a euro 52000 ed in considerazione del numero delle parti con analoga posizione processuale la complessità delle questioni trattate ma compensate nella misura di un terzo per il rigetto della domanda riconvenzionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20031/2015, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 11 a 12 R. G. n. 20031 / 2015
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Condanna parte attrice al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio in favore dei convenuti -e fra essi in parti uguali- che quantifica secondo i criteri indicati, in €. 6.092,80 oltre spese generali e oneri fiscali e compensando il residuo terzo.
Barcellona P. G. 26/05/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG 20031/2015, viste le note di trattazione depositate telematicamente da: avv. Giuseppe Cincotta, per Controparte_1
avv. Antonio M. L. Paratore per;
avv. Giuseppina Controparte_2
Giandolfo per sulla scorta del decreto di regolamentazione CP_3
dell'udienza del 24/04/2025 adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data
31.03.2025 (fissata per discussione, come da provvedimento del 21/028/2024 e poi reiterato), pronuncia la seguente
SENTENZA tra
, C.F.: , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
l'8/02/1942, residente in Lipari (ME) - Isola di Filicudi, Loc.tà Portella, elettivamente domiciliata in Lipari (ME), Via Prof. Carnevale 110, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cincotta che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti attrice
Contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2 [...]
) ed ivi residente in [...] int. 4 e C.F._2
domiciliato presso la corrente in Messina Via Controparte_4
Calabria n. 50, elettivamente domiciliato in Messina, via T. Cannizzaro, 209 presso e nello studio dell'avv. Antonio Paratore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
, nato a [...], il [...] (C.F.: CP_3
), ivi residente in [...]
“ , elettivamente domiciliato in Messina, via Tommaso Controparte_5
Cannizzaro n. 209 presso e nello studio dell'avv. Giuseppina Giandolfo che lo rappresenta e difende come da procura in atti convenuti avente ad oggetto: usucapione. -
Pag. 1 a 12 R. G. n. 20031 / 2015
In fatto ed in diritto
La vicenda trae origine dall'atto di citazione datato 29/04/2015 con cui
[...]
conveniva in giudizio il fratello SI. per ottenere, in CP_1 Controparte_2
virtù di un preteso possesso ultraventennale uti dominus, pronunzia accertativa e dichiarativa dell'intervenuto acquisto per usucapione della quota indivisa del 50%
appartenente al di lei fratello sull'immobile posto al primo piano del fabbricato sito nell'isola di Filicudi (Comune di Lipari), loc. Portella n. 17 in mappa al fg. N. 17
part. sub 2 e chiedendo di dichiarare “… che l'attrice è esclusiva proprietaria del
fabbricato sito in Lipari Filicudi località Portella numero 17 in mappa al foglio n. 17 part.
485 sub 2 piano primo è giusta consistenza e specificati in narrativa in virtù dei titoli di
provenienza e della documentazione ipocatastale in atti ed occorrendo per intervenuta
usucapione disponendosi la conferma delle conseguenziali volturazione e trascrizioni di
legge in capo alla medesima deve andandosi ogni diversa aggiuntiva intestazione; 2 dare
atto che difatti nulla può pretendere in ordine al superiori immobile ne Controparte_2
accendere sullo stesso pesi gravami o altri pregiudizi”
Con comparsa del 17/09/2015 si costituiva che eccepiva la carenza Controparte_2
del legittimo contraddittorio, l'infondatezza della domanda di usucapione chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) Ritenere infondata in fatto ed
in diritto le domande avanzate dalla SI.ra e comunque rigettarle con ogni Controparte_1
statuizione utile;
2) Disporre la divisione dell'immobile dedotto in giudizio sì da consentirne
ad entrambi gli odierni contendenti il godimento ed ove materialmente non divisibile in due
abitazioni la vendita con distribuzione del ricavato tra i medesimi secondo i rispettivi diritti
di quota;
3) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto del SI. nei limiti Controparte_2
della propria quota, ad un indennizzo e/o risarcimento in conseguenza dell'utilizzo
esclusivo dell'immobile per cui è causa da parte della SI.ra e per l'effetto Controparte_1
condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'odierno convenuto di quella somma
Pag. 2 a 12 R. G. n. 20031 / 2015
che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale
adito secondo le proprie prudenti valutazioni nei limiti di € 3.000,00 annui, oltre interessi
dalla domanda sino all'effettivo soddisfo”.
Rinviata la causa alla udienza del 28.04.2016 erano concessi i termini ex art. 183
comma 6 cpc all'esito dei quali con ordinanza del 27.10.2016 erano dichiarate tardive le memorie di parte convenuta del 17.03.2016 e del 30.03.2016 unitamente alla documentazione sempre depositate dalla parte convenuta alla udienza del
28.04.2016 ed ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice e fissando la udienza dell'11/05/2017 per la audizione dei testimoni.
Alla udienza dell'11/05/2017 erano ammesse le memorie di parte convenuta in precedenza ritenute tardive e si dava seguito alla attività istruttoria in precedenza ammessa, salva successiva integrazione a seguito del riesame delle istanze istruttorie di parte convenuta. Era quindi disposto l'interrogatorio di parte attrice che si volgeva alla udienza del 19.03.2018. Successivamente era fissata la udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 9/01/2020.
Seguivano altri rinvii e, nelle more, accadeva la sostituzione del procuratore del convenuto e la costituzione, con comparsa del 20.06.2023, di Controparte_2
-a seguito della disposta integrazione del contraddittorio di cui CP_3
all'ordinanza del 19.10.2022- che, contestando integralmente le domande e le difese attoree, poiché infondate in fatto, nonché prive di pregio giuridico, chiedeva di
“…1) Dichiarare infondate e comunque rigettare le domande proposte dall'attrice nei
confronti del sig. con l'atto introduttivo del presente giudizio;
2) CP_3
Condannare l'attrice alla rifusione di spese e compensi di giudizio”.
Disposta la discussione ex art. 281 sexies cpc, la causa era rimessa alla udienza del
24/04/2025 che si svolgeva con le modalità ex art. 127 ter cpc, (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in
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decisione.
∞ ∞ ∞ ∞
Va premesso che la domanda di usucapione deve essere promossa nei confronti di tutti coloro che possiedono o risultano proprietari del bene che si intende usucapire
(cfr. Cass. Civ., sez. II, sent. 26 aprile 2000, n. 5335; Cass. Civ., sez. II, sent. 18
febbraio 2003, n. 2385; Cass. Civ., sez. II, sent. 18 ottobre 2004, n. 20397; Cass. Civ.,
sez. III, sent. 11 febbraio 2010, n. 3086; Cass. Civ., sez. II, sent. 28 agosto 2015, n.
17270; Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 4 ottobre 2018, n. 24260), ravvisandosi tra i soggetti del lato passivo del rapporto un'ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cass. Civ.,
sez. II, sent. 20 marzo 2006, n. 6163; Cass. Civ., sez. II, sent. 14 agosto 2012, n.
14522).
Inoltre va precisato che nel giudizio ordinario di usucapione, legittimato passivo é
il proprietario (o il possessore) del bene e che, comunque, la sentenza dichiarativa dell'acquisto per usucapione non potrà avere alcun effetto di giudicato nei confronti dell'eventuale proprietario pretermesso, il quale potrà agire con l'opposizione di terzo.
Ciò rilevato, il nostro ordinamento processuale impone l'identificazione del convenuto legittimato a contraddire alla domanda di usucapione ed alla corretta instaurazione del contraddittorio.
Per fare questo, si ricorre spesso alla produzione del certificato catastale del bene oggetto di causa (che non è prova del diritto di proprietà, potendone, al limite,
costituire semplice indizio), da cui risulta una più o meno completa identificazione dell'intestatario, in quanto sino al 23 luglio 1957 per l'intestazione catastale era sufficiente, come nel caso di specie, indicare nome, cognome e paternità del soggetto.
In tal caso, essendo indicati solo nome, cognome e paternità, l'attore deve provare
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di avere fatto tutte le possibili ed idonee ricerche anagrafiche anche inerenti tutti gli eventuali omonimi, residuando, in caso di esito infruttuoso, le seguenti alternative,
per poter instaurare, almeno formalmente, un regolare contraddittorio.
Nel caso di specie ciò è stato disposto con provvedimento del 19.10.2022 a seguito del quale si è costituito il convenuto . CP_3
Ne consegue che il contraddittorio può ritenersi regolare.
Nel merito.
Parte attrice domanda che sia riconosciuta “…esclusiva proprietaria del fabbricato sito
in Lipari Filicudi loc. Portella n. 17, al catasto al foglio di mappa n. 17 part. 485 sub 2… in
virtù dei titoli di provenienza e della documentazione ipo-catastale in atti ed occorrendo per
intervenuta usucapione…”.
Riguardo i Titoli.
Con atto in Notar del 05/11/1980 ha trasferito la nuda Per_1 Persona_2
proprietà del fabbricato in capo ai figli, sig.ri e , Controparte_1 Controparte_2
con riserva di usufrutto vita natural durante.
La predetta possedeva l'immobile oggi conteso fino al suo decesso avvenuto Per_2
in data 24/12/1991.
Nel 1983 e la moglie vendevano metà indiviso Controparte_2 CP_6
dell'immobile “ai propri nipoti coniugi e giusto atto in CP_7 Controparte_8
notar del 15.3.1983…”; accadeva poi che, in data 24/11/1992, con atto in Per_3
Notar Contartese, riacquistava, unitamente alla di lui moglie, Controparte_2
sig.ra , la propria quota precedentemente venduta in data CP_6
16/03/1983.
Successivamente, con atto di “identificazione e permuta ” del 15/05/2003 a rogito del Notaio , le parti, in ragione dei rispettivi diritti, cedevano una Persona_4
porzione di immobile per acquisirne altra dai confinanti.
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Poi con atto in Notar del 22/03/2004 i germani e la sig.ra Persona_5 CP_2
vendevano a terzi, sig.ri e il piano terra del CP_6 Parte_1 Parte_2
fabbricato in questione, mentre con scrittura privata di pari data Controparte_1
a mezzo del proprio procuratore speciale, giusta procura del 18/03/2004, rilasciava agli acquirenti e quietanza sul pagamento del prezzo pattuito per Pt_1 Pt_2
la vendita del piano terra.
Con scrittura privata del 15/02/2011, i proprietari del bene oggetto di causa,
premettendo di essere comproprietari della casa di abitazione sita in Filicudi, via
Portella n. 17, convenivano di vendere a terzi tale immobile e a tal fine i coniugi autorizzavano a vendere «a chi riterrà più opportuno e CP_2 Controparte_1
per il prezzo che riterrà più conveniente ».
È quindi evidente che dai titoli menzionati -e citati da entrambe le parti CP_2
non si può addivenire alla attribuzione della proprietà in via esclusiva alla attrice dovendosi intendere che l'intero bene immobile ricada in comunione fra gli stessi.
Sull'usucapione.
Va precisato che per costante giurisprudenza, si ritiene che l'acquisto per usucapione avvenga in presenza dei seguenti presupposti: 1) il possesso del bene da parte di colui che intende usucapire l'immobile (cosiddetto possesso utile a usucapire) che deve essere sia non vizioso, cioè non acquisito con violenza o clandestinità, sia continuo e ininterrotto per un determinato periodo;
2) il decorso del tempo: il numero degli anni necessari per l'usucapione sono diversi a seconda delle situazioni ma, per quanto riguarda l'usucapione su un immobile altrui, in assenza di qualsiasi contratto (anche se nullo), si realizza dopo 20 anni.
Ciò che deve caratterizzare il possesso per usucapire è il comportamento “da
proprietario” dell'immobile, con prova certa sul termine iniziale di decorrenza del possesso (vedi, sul punto, Tribunale di Cassino, sentenza n° 823/2011),
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specialmente se contro la volontà del proprietario originario. Diversamente, se si opera con il permesso del proprietario originario, si riconosce implicitamente di non avere diritti.
Inoltre la severità della prova passa attraverso la “qualità” della stessa. Ed infatti si afferma che il possesso continuativo ininterrotto per il tempo necessario a far maturare l'usucapione deve essere provato in modo rigoroso. Ai predetti elementi,
caratteristica del possesso e decorso del tempo, si deve poi aggiungere il contenuto del possesso che deve essere non equivoco, cioè deve consistere in un potere di fatto esercitato sulla cosa che si manifesti in modo né dubbio né incerto, attraverso un'attività corrispondente al contenuto di un diritto reale (solitamente nelle forme corrispondenti al diritto di proprietà) in modo che la stessa si rifletta negativamente sull'effettività del diritto sostanziale contrapposto alla situazione di fatto.
Diversamente, si potrebbe ipotizzare che l'uso del bene consegua ad una mera tolleranza da parte dell'effettivo proprietario del bene oggetto della domanda di usucapione.
In quest'ultimo caso, è necessario dimostrare la “interversione del possesso”, ex art.1164 c.c., con la quale il possessore palesi inequivocabilmente la propria posizione soggettiva e quindi si contrapponga apertamente contro chi potrebbe rivendicare la proprietà del bene.
Ma non solo.
La Cassazione con sentenza n. 10620/2020 ha affermato che il comproprietario di un bene immobile possa usucapire il bene comune, quando compia atti e comportamenti che contrastano con il possesso altrui e che, invece, manifestano la sua intenzione di agire quale esclusivo proprietario.
Su tali presupposti nel merito della domanda di acquisto della proprietà
dell'immobile per maturata usucapione si osserva.
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La piena proprietà dell'immobile si è trasferita ai alla morte della madre CP_2
avvenuta il 24.12.1991; da allora nessuna delle due parti ha avuto la Per_2
disponibilità piena dell'immobile e tanto meno la attrice del primo piano posto che indimostrato è l'assunto per il quale fra e “…e d'intesa con Controparte_1 CP_2
poi deceduta il 24.12.1991 … seppur non formalizzandosi, l'attribuzione Persona_6
ad del piano terreno ed alla istante l'attribuzione del 1° piano ove la stessa tutt'ora CP_2
risiede, ininterrottamente dall'anno 1980\1981 … con l'esclusivo possesso pubblico e
pacifico …”, circostanza che se pur vera sarebbe irrilevante poiché il possesso pieno dell'immobile era, all'epoca e fino al suo decesso, della madre quale usufruttuaria.
Ed in ogni caso a sconfessare tale assunto appare sufficiente già solo il tenore dell'atto di “identificazione e permuta” del 15.05.2003 ove le parti presenti erano
“… … e …la sig.ra …-e- … premesso che Controparte_2 CP_6 Controparte_1
i coniugi e ,in ragione di metà indivisa e la sig.ra Controparte_2 CP_6 CP_1
per la restante metà indivisa sono comproprietari di un fabbricato in Filicudi,
[...]
contrada Portella, individuato al C. U. al foglio 17 dalla originaria particella 485 ed oggi
individuato dalle particelle 485 sub 1 e 2 del medesimo foglio …”, dichiarazione che conferma la consapevolezza non solo della comproprietà del fabbricato nel suo intero ma anche che tale quota fosse indivisa per cui senza distinzione alcuna fra p.
t. e primo piano. E se la dichiarazione di comproprietà, senza ulteriori comportamenti che la neghino, non esclude l'usucapione di una quota indivisa da parte di uno dei comproprietari, per quanto premesso, per usucapire il comproprietario deve dimostrare di aver esercitato un possesso esclusivo, uti dominus, e non uti condominus, cioè un possesso che neghi la comproprietà degli altri e per il tempo necessario ad usucapire.
A precisazione, univoca giurisprudenza di merito ritiene che non si ha possesso ai fini dell'acquisto per usucapione quando il rapporto materiale col bene è dovuto
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all'altrui tolleranza (tolleranza che nell'ambito dei rapporti di parentela può
ritenersi anche in presenza di situazioni di materiale detenzione prolungate nel tempo, richiedendosi in tal caso una prova più rigorosa). Ed infatti, la circostanza che il comproprietario usi il bene in comproprietà discende dal titolo di comproprietà, che lo legittima a farlo, ma non dimostra il possesso ai fini di usucapione della quota non di proprietà (cfr. Tribunale Massa, 07/06/2018, n.423).
Ed in ogni caso, in materia di usucapione di un bene in comproprietà da parte di uno dei comproprietari, la volontà di possedere uti dominus e non uti condominus
non può desumersi dal fatto che il comunista abbia utilizzato il bene comune provvedendo al pagamento e alla manutenzione, sussistendo una presunzione iuris
tantum che egli abbia agito nella sua qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri. Pertanto, il comproprietario che invochi l'usucapione ha l'onere di provare che il rapporto materiale con il bene si sia verificato con palese manifestazione della volontà in modo da escludere gli altri dalla possibilità di instaurare analogo rapporto con il bene, dovendo atteggiarsi quale proprietario esclusivo dell'intero bene e non della propria quota,
manifestando, altresì, tale volontà in modo inequivoco anche agli altri comproprietari, non essendo sufficiente che essi si astengano dal godimento del bene.
Ed infatti “Il comproprietario che intenda usucapire l'intera proprietà di un bene comune
deve dimostrare non solo il possesso continuato e pubblico del bene per il tempo necessario
all'usucapione, ma anche la volontà inequivoca di possedere l'intero bene uti dominus e non
uti condominus, manifestata in modo chiaro non solo nei confronti dei terzi, ma anche e
soprattutto nei confronti degli altri comproprietari, senza che sia sufficiente il mero fatto che
questi ultimi si astengano dal godimento del bene. Pertanto, il mero possesso del bene, il
pagamento dei tributi e l'effettuazione di opere di manutenzione, pur se indici di un
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comportamento possessorio, non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'animus possidendi
necessario per l'usucapione dell'intera proprietà, essendo necessario che il comproprietario
provi di aver agito in modo da escludere inequivocabilmente gli altri comproprietari dalla
possibilità di instaurare un analogo rapporto con il bene. Inoltre, nel caso di rapporti di
stretta familiarità tra i comproprietari, il possesso del bene può trovare il suo fondamento
nell'altrui tolleranza, che pacificamente non è idonea a provocare un possesso utile ad
usucapire” (Tribunale civile Bari sentenza n. 3356 del 30 luglio 2018, con cui è stata rigettata la richiesta di usucapione dell'attore, comproprietario di un appartamento insieme al fratello a seguito di lascito ereditario, in quanto nonostante questi abbia avuto possesso continuato e pubblico del bene e ne abbia curato la manutenzione per oltre vent'anni, non aveva fornito la prova della volontà di escludere dal compossesso il fratello).
In consideazione delle superiori argomentazioni anche la questione dei lavori eseguiti nell'immobile da parte della appare irrilevante Controparte_1
innanzitutto perché svolti quando il possesso dell'immobile era in capo alla madre che abitava al primo piano e, in ogni caso, indimostrata resta la volontà di escludere dal compossesso il fratello . CP_2
Gli esiti della istruttoria e il tenore letterale dell'atto pubblico del 22.03.2004 -della stessa portata di quello in precedenza citato del 15.05.2003- non fanno che rafforzare il convincimento che la domanda attorea vada rigettata poiché ammesso ma non provato che il possesso sia iniziato successivamente ai predetti atti pubblici,
all'epoca della pendenza del giudizio non sarebbe maturato il periodo di legge per determinarsi l'usucapione del bene.
Sulla legittimazione passiva di . CP_3
Anche su tale punto si richiamano gli atti pubblici in precedenza citati. In essi è
sempre intervenuta, oltre a quale coniuge di Controparte_1 CP_6
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e “…ciascuno per i propri diritti pari ad un mezzo indiviso dell'intero Controparte_2
per i coniugi in regime di comunione legale e e al restante Controparte_2 CP_6
mezzo per ”, con la conseguenza che, deceduto la sia Persona_7 CP_6
subentrato , nipote della stessa e suo erede universale giusto CP_3
testamento pubblico del 7.4.2011.
Appare quindi sufficiente quanto riportato, per confermare il disposto con la ordinanza del 19/10/2022 e la legittimazione passiva del . CP_3
Sulla domanda riconvenzionale.
Non occorre esaminarla in quanto non riproposta, neanche per richiamo, negli ultimi scritti successivi né in sede di precisazione delle concluioni ove si è fatto un generico riferimento alle istanze istruttorie e alle conclusioni svolte nei propri atti,
facendo ritenere la mancanza di interesse al suo esame.
Al rigetto delle domande segue la disciplina sulle spese di giudizio che seguono il principio di soccombenza.
Ne consegue la condanna al pagamento delle spese di parte attrice in favore dei convenuti che sono determinate in dispositivo sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento delle tariffe di cui al DM 147/2022 che, avuto riguardo alla dichiarazione di parte attrice, si individua in quello del valore fino a euro 52000 ed in considerazione del numero delle parti con analoga posizione processuale la complessità delle questioni trattate ma compensate nella misura di un terzo per il rigetto della domanda riconvenzionale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. R. G. 20031/2015, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
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1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale;
3. Condanna parte attrice al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio in favore dei convenuti -e fra essi in parti uguali- che quantifica secondo i criteri indicati, in €. 6.092,80 oltre spese generali e oneri fiscali e compensando il residuo terzo.
Barcellona P. G. 26/05/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
GOT Francesco Montera
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