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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente
Dott.ssa Elvira Palma - Consigliere
Dott. Nicola Morgese - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 802 del 2022
TRA
Parte_1
in persona del Commissario Straordinario p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Travi
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Candalice Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 17.03.2021 ed iscritto al
R.G. n. 2744/2021, – premesso di essere dipendente Controparte_1 dell , in servizio presso l'Ospedale Pediatrico “Giovanni Controparte_2
XXIII” e di non aver mai usufruito del servizio mensa, né interno né esterno né di aver goduto delle modalità di fruizione sostitutiva – conveniva in giudizio l'appellante indicata in epigrafe al fine di ottenere dal Tribunale di
Bari in funzione di Giudice del Lavoro l'accoglimento delle seguenti
1 conclusioni: “- accertare il diritto dell'istante al riconoscimento del diritto al servizio mensa e del diritto al risarcimento dei danni per la mancata fruizione del servizio stesso, nella misura di € 4,13 per ogni giorno di lavoro prestato senza aver potuto fruire del servizio mensa, come emergente dai fogli presenza prodotti e dai conteggi allegati e costituenti parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione delle rispettive scadenze e sino all'effettiva soddisfazione, detratte le eventuali somme già percepite a titolo di conciliazione con il e riferibili al Parte_1 medesimo periodo oggi controverso;
- condannare l' Controparte_3
in persona del legale rappresentate p.t., al risarcimento dei danni in favore
[...] dell'istante per la mancata fruizione del servizio stesso, nella misura di € 4,13 per ogni giorno di lavoro senza aver potuto fruire del servizio mensa, come emergente dai fogli presenza prodotti e dai conteggi allegati e costituenti parte integrante del 21 presente ricorso, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione delle rispettive scadenze e sino all'effettiva soddisfazione, detratte le eventuali somme già percepite a titolo di conciliazione con il e riferibili al medesimo periodo oggi Parte_1 controverso”.
2. Con sentenza n. 1096/2022 del 11.04.2022, il Tribunale di Bari -
Sezione Lavoro, ha così definito la controversia: “-accoglie il ricorso e, per
l'effetto, accertata la sussistenza in capo all'istante del diritto alla mensa ed il mancato godimento, da parte della stessa, del diritto alla mensa ovvero all'erogazione di detto servizio anche attraverso modalità sostitutive, nei giorni e nelle fasce orarie stabilite nell'accordo sindacale del 29.03.2001, condanna parte resistente al risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione del servizio mediante il pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 644,20, cui vanno aggiunti interessi e rivalutazione nei limiti di legge;
-condanna la resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione”.
3. Avverso tale pronuncia, l'azienda ospedaliera ha proposto appello, con atto depositato in data 24.06.2022, chiedendone l'integrale riforma.
2 4. Con memoria del 05.10.2023 si costituiva in giudizio CP_1 che, contestati recisamente i motivi di gravame, ne chiedeva il rigetto,
[...] con conferma dell'impugnata sentenza.
5. All'odierna udienza, all'esito della discussione in cui le parti hanno dato atto di aver conciliato la lite, la causa è stata decisa mediante pubblicazione del dispositivo in calce trascritto.
- - - - - - - - - - - -
I. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che la conciliazione intervenuta fra le parti, confermata in udienza dai procuratori costituiti determina il venir meno di ogni ragione di contrasto che possa importare la necessità di una decisione nel merito della lite contestata
(cfr., ex plurimis, Cass. 27 ottobre 2005, n. 20860; Cass. 8 novembre 2003 n.
16785).
Invero, la cessazione della materia del contendere dà luogo a una pronuncia di carattere processuale;
essa si verifica, per costante giurisprudenza, quando, come nella specie, sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una conflittualità in ordine alle sole spese di lite (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. I, 28 luglio
2004, n. 14194; cfr. altresì, nello stesso senso, Cassazione civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775: «Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale)».
Di conseguenza, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio
3 grado, in quanto le parti hanno consensualmente definito anche il regime delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto dall' Parte_1
con ricorso depositato in data 24.06.2022, avverso la
[...] sentenza emessa in data 11.04.2022 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di
Bari, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del doppio grado.
Così deciso in Bari, addì 21.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Vittoria Orlando
Il Consigliere est.
Dott. Nicola Morgese
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