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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 14/04/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
n. 7-1/2023 R.P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice relatore per l'apertura della liquidazione giudiziale di
, p.iva Controparte_1 P.IVA_1
Legale rappresentante: (Presidente Consiglio di Persona_1
Amministrazione);
(Amministratore delegato); CP_2
PEC: Email_1
LETTO il ricorso presentato dai sig.ri , , Parte_1 CP_3 Parte_2 [...]
, e , tutti lavoratori dipendenti della Parte_3 Parte_4 CP_4 Parte_5 società;
DATO ATTO che il ricorso è stato notificato alla debitrice dalla Cancelleria a mezzo pec in data 13.7.2023;
RILEVATO che all'udienza dell'11.10.2023, fissata ex art. 41 CCI, la debitrice non si è presentata e ne è stata dichiarata la contumacia, mentre la creditrice ha insistito per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
OSSERVATO che a seguito dell'udienza il Collegio rilevava che solo l aveva CP_5 presentato la documentazione relativa alla propria posizione creditoria, riportando, tuttavia l'assenza di debiti contributivi in fase amministrativa a carico dell , Pt_6 avendo la ditta aderito alla definizione agevolata per gli insoluti pregressi e pari solo a €
6.061,17;
OSSERVATO, altresì, che in data 18.10.2023 il Collegio richiedeva nuovamente all'Agenzia delle Entrate al deposito della documentazione prevista per legge e che la stessa veniva ulteriormente sollecitata dal giudice delegato in data 27.5.2024;
1 RILEVATO che la documentazione tributaria veniva depositata dall'amministrazione solo in data 31.5.2024, a pochi giorni dal congedo autorizzato del giudice delegato, terminato in data 1.4.2025;
OSSERVATO che in ragione del credito vantato dai lavoratori dipendenti, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Belluno in data
31.1.2023 (€ 151.364,28) e del carico affidato all'Agenzia delle Entrate al 4.1.2023 (€
154.543,73), l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria, supera la soglia contemplata dall'ultimo comma dell'art. 49 C.C.I.I.;
OSSERVATO che sarebbe stato onere della debitrice non costituita dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., requisito che in ogni caso appare doversi escludere in ragione di quanto emerge dai bilanci degli ultimi tre anni di esercizio depositati dall'Agenzia delle entrate;
RITENUTO che dagli elementi raccolti emerga lo stato di insolvenza, la quale “si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.” (art. 2 C.C.I.I.) che nel caso di specie si ricavano dalla circostanza che la società non è stata in grado di assolvere alle normali obbligazioni nei confronti dei dipendenti e dell'Agenzia delle Entrate, dalla circostanza che sono stati esperiti tentativi di pignoramento mobiliare che hanno fruttato ai ricorrenti complessivi € 43.000,00, somma nettamente inferiore rispetto all'esposizione debitoria della società, riferibili ad alcuni beni mobili registrati, ma che i conti correnti intestati alla società risultano presentare saldo negativo per circa € 10.000,00 e dalla circostanza che la società non è titolare di beni immobili;
OSSERVATO, quindi, che dal quadro di cui sopra emerge l'incapacità di adempiere alle obbligazioni da parte dell'impresa;
VISTO il parere del P.M. di data 13.10.2023;
RITENUTO pertanto che debba essere dichiarata la liquidazione giudiziale della società
Controparte_1
per questi motivi
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
p.iva: ; Controparte_1 P.IVA_1
NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Gersa Gerbi;
NOMINA Curatore dott. , che invita ad accettare l'incarico nei due Persona_2 giorni successivi alla comunicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 126
C.C.I.I.;
ORDINA alla debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma
2 dell'art. 2215 bis codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il giorno
8.10.2025 alle ore 11.30, presso il Tribunale di Belluno, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al Curatore;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Belluno, 11.4.2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Irene COLLADET Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice relatore per l'apertura della liquidazione giudiziale di
, p.iva Controparte_1 P.IVA_1
Legale rappresentante: (Presidente Consiglio di Persona_1
Amministrazione);
(Amministratore delegato); CP_2
PEC: Email_1
LETTO il ricorso presentato dai sig.ri , , Parte_1 CP_3 Parte_2 [...]
, e , tutti lavoratori dipendenti della Parte_3 Parte_4 CP_4 Parte_5 società;
DATO ATTO che il ricorso è stato notificato alla debitrice dalla Cancelleria a mezzo pec in data 13.7.2023;
RILEVATO che all'udienza dell'11.10.2023, fissata ex art. 41 CCI, la debitrice non si è presentata e ne è stata dichiarata la contumacia, mentre la creditrice ha insistito per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
OSSERVATO che a seguito dell'udienza il Collegio rilevava che solo l aveva CP_5 presentato la documentazione relativa alla propria posizione creditoria, riportando, tuttavia l'assenza di debiti contributivi in fase amministrativa a carico dell , Pt_6 avendo la ditta aderito alla definizione agevolata per gli insoluti pregressi e pari solo a €
6.061,17;
OSSERVATO, altresì, che in data 18.10.2023 il Collegio richiedeva nuovamente all'Agenzia delle Entrate al deposito della documentazione prevista per legge e che la stessa veniva ulteriormente sollecitata dal giudice delegato in data 27.5.2024;
1 RILEVATO che la documentazione tributaria veniva depositata dall'amministrazione solo in data 31.5.2024, a pochi giorni dal congedo autorizzato del giudice delegato, terminato in data 1.4.2025;
OSSERVATO che in ragione del credito vantato dai lavoratori dipendenti, in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Belluno in data
31.1.2023 (€ 151.364,28) e del carico affidato all'Agenzia delle Entrate al 4.1.2023 (€
154.543,73), l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria, supera la soglia contemplata dall'ultimo comma dell'art. 49 C.C.I.I.;
OSSERVATO che sarebbe stato onere della debitrice non costituita dimostrare il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I., requisito che in ogni caso appare doversi escludere in ragione di quanto emerge dai bilanci degli ultimi tre anni di esercizio depositati dall'Agenzia delle entrate;
RITENUTO che dagli elementi raccolti emerga lo stato di insolvenza, la quale “si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.” (art. 2 C.C.I.I.) che nel caso di specie si ricavano dalla circostanza che la società non è stata in grado di assolvere alle normali obbligazioni nei confronti dei dipendenti e dell'Agenzia delle Entrate, dalla circostanza che sono stati esperiti tentativi di pignoramento mobiliare che hanno fruttato ai ricorrenti complessivi € 43.000,00, somma nettamente inferiore rispetto all'esposizione debitoria della società, riferibili ad alcuni beni mobili registrati, ma che i conti correnti intestati alla società risultano presentare saldo negativo per circa € 10.000,00 e dalla circostanza che la società non è titolare di beni immobili;
OSSERVATO, quindi, che dal quadro di cui sopra emerge l'incapacità di adempiere alle obbligazioni da parte dell'impresa;
VISTO il parere del P.M. di data 13.10.2023;
RITENUTO pertanto che debba essere dichiarata la liquidazione giudiziale della società
Controparte_1
per questi motivi
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
p.iva: ; Controparte_1 P.IVA_1
NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Gersa Gerbi;
NOMINA Curatore dott. , che invita ad accettare l'incarico nei due Persona_2 giorni successivi alla comunicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 126
C.C.I.I.;
ORDINA alla debitrice il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma
2 dell'art. 2215 bis codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo il giorno
8.10.2025 alle ore 11.30, presso il Tribunale di Belluno, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al Curatore;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Belluno, 11.4.2025
Il Presidente dott. Umberto Giacomelli
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi
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