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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3365/2021 r.g. vertente tra
Paggi avv. Serenella, difesa in proprio
APPELLANTE
e
8, difeso dall'avv. Maurizio Belloni Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 23.4.2025.
1
impugna le delibere assembleari del in data 24.2.2014, 7.5.2015 ES CP_1
e 30.3.2016 deducendo, con riguardo alla prima assemblea del 2014, che: ha partecipato quale segretario un soggetto estraneo al Condominio;
è ripartito secondo la tabella generale della proprietà il risarcimento del danno derivato dalla rottura del bocchettone al piano attico;
è incluso nei bilanci il credito di € 3.711,20, spettante invece all'Intercondominio di via
Livio Tempesta 41-51; insta, quindi, anche per l'annullamento delle successive assemblee del
2015 e 2016, per invalidità derivata e, in via subordinata, per l'accertamento negativo del debito di € 3.781,45 (giudizio n. 79885/2016 r.g.).
Con ulteriore giudizio (n. 11668/2017 r.g.) impugna per invalidità derivata ES
anche la delibera assembleare in data 31.1.2017, instando, in via subordinata, per l'accertamento negativo del debito complessivo di € 4.185,00.
Il Condominio resiste in entrambi i giudizi che, una volta riuniti, sono definiti dal
Tribunale di Roma con sentenza n. 16858/2020, nella quale le domande sono dichiarate inammissibili e, comunque, respinte, con condanna al rimborso delle spese processuali liquidate in € 7.000,00 per compensi.
Il Tribunale argomenta, in particolare, che: ha votato in senso favorevole alla ES
prima deliberazione assembleare impugnata;
ella risponde ai sensi dell'art.63, comma 4, disp. att. c.c. anche degli oneri condominiali relativi all'esercizio 2012; è corretta la ripartizione del risarcimento del danno secondo la tabella A della proprietà; il credito ascritto all'Intercondominio è stato stralciato dal consuntivo e piano di riparto approvati.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per ES
l'accoglimento delle domande svolte in primo grado, il rimborso delle spese processuali o, almeno la compensazione, la condanna ulteriore al pagamento della somma prevista in favore dello Stato ai sensi dell'art.8, comma 4bis, d.lvo n. 28/2010.
2 Al riguardo deduce tre motivi: 1) non è stata depositata alcuna delibera autorizzativa alla costituzione in giudizio dell'amministratore p.t. del il quale, CP_1
proprio per la mancanza di tale autorizzazione, non ha partecipato al procedimento di mediazione;
2) in data 2.4.2019 ella ha estratto dall'archivio notarile copia del regolamento di condominio, il quale prevede tabelle millesimali diverse da quelle applicate negli approvati preventivi e consuntivi, con conseguente esborsi maggiori del dovuto posti a carico dell'int.8;
è stata, quindi, impugnata anche l'ulteriore delibera assembleare in data 27.2.2019 (giudizio n. 21366/2019 r.g.); 3) il valore dei due riuniti giudizi non supera lo scaglione compreso nel limite di € 5.200,00 ed è, quindi, illogica la liquidazione delle spese processuali pari ad €
7.000,00; tenuto conto, inoltre, del comportamento complessivo del , assente in CP_1
sede di mediazione e privo di autorizzazione alla costituzione in giudizio, le spese sarebbero da dichiarare compensate.
Si costituisce il Condominio contestando l'ammissibilità e la fondatezza del gravame e concludendo anche per la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c.
La Corte così ragiona.
In ordine al motivo 1) è da rilevare che nel giudizio di impugnazione di delibere assembleari, così come in quello di accertamento negativo del debito contributivo che su tali delibere si fonda, l'amministratore del è legittimato a costituirsi anche in difetto CP_1
di delibera autorizzativa da parte dell'assemblea, in ragione delle attribuzioni spettanti ex lege ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c. per quanto concerne l'esecuzione delle delibere impugnate e la riscossione dei contributi.
Il motivo 2) introduce circostanze relative alla causa petendi di altro giudizio, introdotto successivamente ai due giudizi già riuniti in primo grado, come tali rimaste legittimamente estranee al thema decidendum proprio della sentenza appellata.
Il motivo 3) non si confronta con la regola secondo cui tutte le domande svolte contro la stessa parte nei giudizi riuniti devono essere sommate ai fini della determinazione 3 del valore;
la contestazione della presunta illogicità della liquidazione è, quindi, del tutto apodittica.
La regolazione delle spese processuali deve, quindi, correttamente seguire il criterio della soccombenza ex art.91 c.p.c., con esclusione, tuttavia, della condanna ex art.96
c.p.c. difettando il requisito soggettivo.
La mancata condanna prevista dall'art.8, comma 4bis, d.lvo n. 28/2010, non configura un motivo di gravame azionabile inter partes, riguardando un onere tributario relativo al rapporto con lo Stato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del tribunale Parte_1
di Roma n. 16858/2020;
- condanna al rimborso delle spese processuali del gravame, in favore del ES
, vill. 8, liquidate in € 5.500,00 per compensi, oltre Controparte_1 Controparte_1
spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002
Roma, 24.6.2025
IL PRESIDENTE est.
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