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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20671/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20671/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Totolo Monica in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente rinuncia al ricorso
Per il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.11.2024 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente del figlio . Controparte_1
Il resistente, citato in giudizio, non si costituiva.
All'udienza in data 22.1.2025 parte ricorrente dava atto che nei confronti del resistente era già stata pronuncia sentenza di interdizione e all'esito ne riservava il deposito.
Con deposito effettuato in data 5.2.2025 il ricorrente formulava istanza di rinuncia al ricorso, in ragione della già intervenuta pronuncia di interdizione, come depositata in atti. pagina 1 di 2 Il Giudice Relatore, vista la richiesta del ricorrente e la documentazione versata in atti, riserva di riferire al Collegio per la decisione.
***
Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo il resistente già stato dichiarato interdetto con sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 19.1.1998 e risultando anche già aperta la tutela a favore del resistente, come da documentazione versata in atti (cfr. docc. dep. il 5.2.25).
Nulla si dispone in punto spese di lite, atteso l'esito della causa e la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente,
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
NULLA sulle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7.2.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 20671/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Totolo Monica in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente rinuncia al ricorso
Per il PM nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19.11.2024 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente del figlio . Controparte_1
Il resistente, citato in giudizio, non si costituiva.
All'udienza in data 22.1.2025 parte ricorrente dava atto che nei confronti del resistente era già stata pronuncia sentenza di interdizione e all'esito ne riservava il deposito.
Con deposito effettuato in data 5.2.2025 il ricorrente formulava istanza di rinuncia al ricorso, in ragione della già intervenuta pronuncia di interdizione, come depositata in atti. pagina 1 di 2 Il Giudice Relatore, vista la richiesta del ricorrente e la documentazione versata in atti, riserva di riferire al Collegio per la decisione.
***
Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo il resistente già stato dichiarato interdetto con sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 19.1.1998 e risultando anche già aperta la tutela a favore del resistente, come da documentazione versata in atti (cfr. docc. dep. il 5.2.25).
Nulla si dispone in punto spese di lite, atteso l'esito della causa e la mancata costituzione in giudizio del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente,
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
NULLA sulle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 7.2.2025
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 2 di 2