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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Gaetano
Sole, all'esito della discussione orale svoltasi ex art. 127 -ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281-sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1248/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Irene
Vitale ed elettivamente domiciliata in Palermo, nella via Notarbartolo
n. 46
attrice
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giordano Orlando e dall'avv.
Ignazia Floriana Di Stefano, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata in Trapani, nella via Fardella n. 6,
convenuta
E nato ad [...] il [...], Controparte_2
convenuto contumace
OGGETTO: azione di simulazione e revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, in via principale Parte_1
ex art.t. 1414 e, in via subordinata, ex art. 2901 c.c., CP_1
e , al fine di ottenere una pronuncia che
[...] Controparte_2
dichiari la simulazione assoluta, ovvero l'inefficacia, dei contratti stipulati dai convenuti, in data 10.6.2021, in notar , rep. Persona_1
n. 592, racc. n. 482, e in data 22.3.2022, in notar rep. Persona_1
n. 829 e racc. n. 641, con i quali la ha dapprima promesso CP_1
in vendita al e, con il secondo negozio, alienato al CP_2 CP_2
un bene immobile sito in Trapani, nella via Giovan Battista Fardella n.
348, identificato al NCEU al foglio 306, p.lla 110, sub 12.
Al fine di suffragare la spiegata domanda, parte attrice ha dedotto che,
con un'operazione di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge n.
130/1999, è divenuta titolare, di alcuni crediti ceduti da CP_3
tra i quali quello che la cedente vantava nei confronti di
[...]
, il quale origina dal contratto di mutuo fondiario Controparte_1
del 18.4.2007, stipulato in notar n. rep. 13497 e n. racc. Per_2
6997 in favore della garantito dalla Controparte_4 CP_1
Tribunale di Trapani 2
Giudice dott. Gaetano Sole (amministratore unico e legale rapp.te della mutuataria) con fideiussione sino alla concorrenza di euro 562.000,00, e premettendo,
altresì, che a fronte dell'inadempimento di alcuni Controparte_3
ratei del mutuo da parte della società mutuataria, in data 29.10.2016,
ha notificato atto di precetto, ed ha, successivamente, incardinato,
presso questo Tribunale, una procedura esecutiva immobiliare,
Con rubricata al n. 40/2017 R.G. conclusasi con l'incasso, da parte del creditore procedente, della somma di euro 189.934,00, a parziale soddisfo del credito originariamente vantato.
In data 10.11.2020, l'odierna attrice – frattempo divenuta titolare del credito residuo in forza della summenzionata operazione di cartolarizzazione – ha notificato un ulteriore atto di precetto alla in data 10.11.2020, avverso il quale quest'ultima ha CP_1
proposto opposizione, conclusasi con una pronuncia che ha dichiarato il diritto della creditrice a procedere a esecuzione forzata, per l'importo di euro 249.416,62.
Donde, parte attrice ha introdotto una procedura esecutiva immobiliare, rubricata al n. 72/2021 R.G. Es. presso il Tribunale di
Trapani, e – in quella sede – ha appreso che, relativamente a due beni costituenti parte del compendio immobiliare riconducibile alla debitrice esecutata, risultavano trascritti due preliminari di compravendita, entrambi stipulati in data successiva al sorgere del credito vantato (19.3.2021 e 11.6.2021).
Parte attrice ha, inoltre, dedotto che, in data 22.3.2022, come
Tribunale di Trapani 3
Giudice dott. Gaetano Sole risultante dalle visure catastali effettuate, la ha alienato il CP_1
bene immobile sito in Trapani, nella via Giovan Battista Fardella n.
348, identificato al NCUE al foglio 306, p.lla 110, sub 12, oggetto del contratto preliminare dell'11.6.2021 a tale , giusta Controparte_2
atto di compravendita rep. n. 829 e racc. n. 641.
In punto di diritto, parte attrice ha eccepito, in via principale, la nullità ex art. 1414 c.c. sia del preliminare del 10.6.2021, che del contratto definitivo del 22.3.2022, asserendo che le operazioni negoziali si inserirebbero in un complesso di atti compiuti dalla per sottrarre i suoi beni alla garanzia del credito rispetto CP_1
alle obbligazioni assunte n.q. di fideiubente della CP_1 CP_4
motivando tale convincimento sulla scorta di alcuni fattori
[...]
indiziari: - la circostanza che il bene oggetto della compravendita fosse gravato da ipoteca (ancorché la si fosse impegnata, CP_1
entro tre giorni dalla data di stipula del definitivo e a sue spese) a provvedere all'estinzione e alla pedissequa cancellazione della stessa;
- il pagamento di euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria avvenuto, con quattro distinti bonifici, oltre un anno prima la stipula del contratto preliminare;
- il mancato versamento integrale del prezzo di vendita pattuito, con una differenza tra acconti e caparra (pari ad euro 40.000,00) e quest'ultimo (pari ad euro 100.000,00) di euro
60.000,00, somma che il (21enne all'epoca dei fatti) avrebbe CP_2
dovuto ottenere tramite un mutuo.
In via subordinata, parte attrice ha evidenziato che l'atto dispositivo
Tribunale di Trapani 4
Giudice dott. Gaetano Sole del 22.3.2022, posto in essere dai convenuti, sarebbe stato esperito in frode ai creditori, così configurando l'eventus damni necessario, ex art. 2901 c.c., per l'accoglimento della domanda revocatoria,
deducendo altresì - oltre all'oggettiva esistenza di un diritto di credito in proprio favore - la sussistenza tanto della scientia damni, quanto del consilium fraudis, trattandosi di atto compiuto sei giorni dopo il riconoscimento, in forza della sentenza emessa il 16.6.2022 da questo
Tribunale, con cui è stato dichiarato il diritto di credito di parte attrice a procedere ad esecuzione forzata per la somma di euro 249.416,62, e con delle modalità tali da ritenere certa la consapevolezza anche da parte dell'acquirente che detto atto fosse compiuto al fine di sottrarre il bene alla garanzia del credito.
Pertanto, parte attrice ha chiesto al Tribunale di: “Dichiarare la
nullità, per simulazione assoluta ai sensi dell'art.1414 c.c., del
contratto preliminare di vendita de1 10.6.2021 in Notaio Per_1
, Rep. n.592, Racc. n.482 con il quale la sig.ra
[...] CP_1
ha promesso di vendere al sig.
[...] Controparte_2
l'immobile sito in Trapani, Via Giovan Battista Fardella, 348 in
catasto al foglio 306, p.lla 110 sub. 12; -Dichiarare la nullità, per
simulazione assoluta ai sensi dell'art. 1414 c.c., dell'atto. di vendita
del 22.3.2022, in Notaio . Rep. n.829, Racc. n.641, con Persona_1
il quale la sig.ra , ha venduto al sig. CP_1 CP_1 CP_2
l'immobile sito in Trapani, Via Giovan Battista Fardella,
[...]
348 in catasto al foglio 306, p.lla 110 sub. 12; -In via subordinata,
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Giudice dott. Gaetano Sole dichiarare ai sensi dell'art.2901 c.c. l'inefficacia dei sopra descritti
atti nei confronti di in quanto atti conclusi Parte_1
in frode al creditore.”
Costituendosi in giudizio, ha avversato la Controparte_1
fondatezza delle domande spiegate da parte attrice, contestandole in fatto e in diritto, rappresentando – in fatto – di aver provveduto alla cancellazione dell'ipoteca che gravava sull'immobile oggetto dei contratti sui quali si controverte in data 9.9.2021, e di non aver coltivato l'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi in ragione dell'intervenuta compravendita dell'immobile di via Fardella n. 348.
In punto di diritto, la ha eccepito l'insussistenza dei CP_1
requisiti richiesti sia dall'art. 1414 c.c., che dall'art. 2901 c.c. .
In merito alla natura simulata dei negozi stipulati tra le parti, la convenuta ha eccepito che la vendita è stata conclusa per ripianare la propria esposizione debitoria, ma l'operazione negoziale non sarebbe stata caratterizzata da alcuna anomalia. In particolare, parte convenuta ha dedotto che non si può inferire la natura simulata dell'accordo dalla presunta mancata prudenza nel concludere il contratto da parte del
, che ha deciso di stipulare un preliminare rispetto a un bene CP_2
gravato da ipoteca: circostanza che non inciderebbe in alcun modo sulla validità del contratto;
né dalla circostanza che la caparra confirmatoria sia stata versata tramite bonifici risalenti all'anno precedente, in quanto ciò sarebbe dipeso dall'intermediazione per la conclusione dell'affare operata dall'agenzia immobiliare “Metro
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Giudice dott. Gaetano Sole quadro Immobiliare di Anna Maria Tempesta”.
La ha reso analoghe considerazioni in ordine alla CP_1
trascrizione del pignoramento immobiliare del 28.9.2021, in quanto detta attività non sarebbe pregiudizievole per l'acquisto, in quanto annotata in data successiva a quella del preliminare, riportando massime della giurisprudenza di legittimità atte a suffragare la propria asserzione.
In merito al mancato, integrale versamento dell'intera somma pattuita per la vendita, parte convenuta ha eccepito che le modalità di pagamento sarebbero invalse nella prassi notarile, al fine di garantire gli stipulanti, e che il ha ottenuto l'erogazione di un mutuo CP_2
CONSAP, idoneo a favorire l'acquisto della prima casa per i giovani.
Parte convenuta ha, poi, dedotto la mancata prova, fornita da parte attrice, della c.d. “controdichiarazione”.
In merito all'azione revocatoria, la ha evidenziato CP_1
l'insussistenza degli elementi costitutivi l'azione di cui all'art. 2901
c.c., eccependo che si tratti di mera coincidenza la circostanza che la stipula del definitivo sia avvenuta sei giorni dopo il deposito della sentenza che ha dichiarato il diritto della a Parte_1
procedere ad esecuzione forzata, deducendo anche che la pronuncia giudiziale del marzo 2022 è di molto successiva alla data di stipula del preliminare.
Parte convenuta ha, ancora, evidenziato che gli odierni convenuti non si conoscevano dacché non sussisterebbe alcun legame che potrebbe
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Giudice dott. Gaetano Sole giustificare la ricorrenza della scientia damni e del consilium fraudis,
e ciò in quanto sono stati messi in contatto dall'agenzia immobiliare per addivenire alla conclusione dell'accordo.
Né tali elementi potrebbero inferirsi dall'avvenuta trascrizione del pignoramento, trattandosi di atto inopponibile al , in quanto CP_2
trascritto successivamente alla trascrizione del preliminare, e tenendo anche conto che il patrimonio immobiliare della non si CP_1
limita al solo bene oggetto di alienazione e che il prezzo pattuito corrisponde al valore di mercato dell'immobile.
In considerazione di tali deduzioni, parte convenuta ha chiesto al
Tribunale il rigetto delle domande spiegate da parte attrice, sia in via principale, che in via subordinata.
Seppur ritualmente citato, non si è costituito, Controparte_2
donde ne va dichiarata la contumacia.
La causa, a seguito della concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cpc, è stata istruita documentalmente e, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies cpc e viene ora in decisione.
***
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, prendendo le mosse dalla domanda spiegata dall'attrice ai sensi dell'art. 1414 c.c.,
in punto di diritto deve osservarsi che la disciplina della simulazione riconosce una tutela differenziata a seconda che la domanda volta a far accertare l'esistenza di un accordo simulatorio provenga da una delle
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Giudice dott. Gaetano Sole parti ovvero da un terzo.
In particolare, l'art. 1417 c.c. prevede una disciplina probatoria assai rigorosa con riferimento all'accertamento della simulazione inter
partes, essendo vietata la prova per testi salva l'ipotesi di illiceità del contratto dissimulato;
ciò significa che le parti di un contratto per poter fornire la prova della sussistenza dell'accordo simulatorio dovranno necessariamente far ricorso ad un documento scritto e cioè
ad una controdichiarazione comprovante la propria reale volontà.
Peraltro, tale regola prevista nello specifico ambito del contratto simulato, si pone in perfetta sintonia con quanto disposto, più in generale, dall'art. 2722 c.c. che prevede il divieto di prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un contratto,
stipulati anteriormente o contestualmente allo stesso.
Al contrario, il fatto che difficilmente creditori e terzi possano avere la disponibilità di una controdichiarazione scritta giustifica la regola secondo cui non sussiste per gli stessi alcuna limitazione probatoria. I
creditori ed i terzi possono, pertanto, ottenere tutela dando prova della sussistenza dell'accordo simulatorio anche attraverso lo strumento della testimonianza, ovvero anche mediante presunzioni semplici,
relativamente alle quali la verifica della sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, richiesti dall'art. 2729, primo comma, cod. civ., è incensurabile in sede di legittimità, con l'unico limite della sufficienza e coerenza della relativa motivazione (Cass. n.
11372 del 30/05/2005).
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Giudice dott. Gaetano Sole In particolare, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi.
Deve poi rilevarsi anche che, ove l'azione di simulazione, proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c.,
indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza,
trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce in simulazione è terzo rispetto ai contraenti (cfr. Cass. n. 18347/2024).
La presunzione di buona fede che assiste coloro che abbiano acquistato, in dipendenza del negozio simulato, un diritto proprio ed autonomo sulla cosa simulatamente alienata, ha valore di presunzione semplice, per superare la quale possono essere utilizzate, quali fonti legittime ed esclusive di convincimento del giudice, anche delle semplici presunzioni aventi i requisiti prescritti dall'art 2729 c.c. (cfr.
Cass. n. 27048/2024).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, si osserva che, in tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena
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Giudice dott. Gaetano Sole di nullità, “il documento che può costituire principio di prova per
iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede
la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al
fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il
fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo” (cfr.
Cass. 3602/2024).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, emerge come parte attrice abbia allegato vari elementi presuntivi dai quali inferire la natura simulata dell'accordo.
Segnatamente, – oltre a provare la propria Parte_1
legittimazione attiva (pacifica, in quanto non contestata), giusta estratto della G.U. n. 143 dell'11.12.2018 – ha prodotto: il contratto preliminare e il contratto definitivo sottoscritti dai convenuti (cfr.
documento n. 7 e n. 10 allegati alla citazione); l'atto di precetto notificato alla (cfr. doc. n. 4 allegato alla citazione); la CP_1
sentenza del 16.3.2022 e l'atto di pignoramento notificato alla convenuta (cfr. doc. n. 5 e 6 allegato alla citazione). CP_1
Dall'analisi della documentazione menzionata emerge la fondatezza della ricostruzione operata dalla società attrice in ordine alla natura simulata delle due operazioni negoziali compiute dalla e dal CP_1
. CP_2
Ed invero, è pacifico che la convenuta avesse conoscenza CP_1
della propria esposizione debitoria in epoca ben antecedente alla stipula del contratto preliminare e del contratto definitivo con l'altro
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Giudice dott. Gaetano Sole convenuto, essendo stata interessata da più azioni esecutive poste in essere dai propri creditori (prima dopo Controparte_3 [...]
cfr. doc. nn. 2 e 3 allegati alla citazione), e Parte_1
certamente a seguito della conclusione della procedura esecutiva n.
40/2017 (essendo amministratrice della società soggetta mutuataria soggetta ad azione esecutiva).
D'altronde, è la stessa che, nella propria comparsa di CP_1
costituzione, ha dato atto che la vendita sulla quale si controverte è
stata posta in essere per ripianare la propria esposizione debitoria.
È però significativo che la parte convenuta (su cui grava l'onere probatorio a fronte dell'allegazione dell'elemento indiziario della simulazione, nei termini summenzionati), non ha prodotto in giudizio prova degli avvenuti pagamenti da parte del . CP_2
La mancanza dei bonifici relativi alla quietanza di pagamento di euro
20.000,00, nonché degli anticipi per complessivi € 40.000,00, che, se effettuati, dovrebbero certamente essere nella disponibilità della
è un elemento di grande rilievo al fine di inferire la natura CP_1
simulata dell'accordo, pur volendo aderire alla ricostruzione di parte convenuta che il versamento degli importi, a titolo di caparra confirmatoria, è avvenuto oltre un anno prima la stipula del preliminare per l'intermediazione alla vendita di un'agenzia immobiliare.
Parimenti, l'assenza di prova del pagamento del saldo prezzo di euro
60.000,00, o anche solo della concessione del mutuo in favore del
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Giudice dott. Gaetano Sole Basciano da parte della CONSAP nei termini di cui al contratto del marzo 2022 avrebbe potuto fornire a questo giudicante un elemento distonico rispetto alla paventata simulazione dei contratti.
Pur non essendo decisive le ulteriori considerazioni rese dall'attrice in ordine alla circostanza che il avrebbe deciso di sottoscrivere CP_2
il contratto nonostante la trascrizione del pignoramento avvenuta il
28.9.2021 (in virtù del fatto che il preliminare sottoscritto dal e dalla è stato trascritto in epoca antecedente CP_2 CP_1
all'atto esecutivo dacché lo stesso non è opponibile al promissario acquirente) e in merito all'età dell'acquirente, un altro elemento di significativo rilievo è la circostanza che il abbia deciso di CP_2
acquistare un bene gravato da ipoteca. Rispetto a tale eventualità,
parte convenuta ha dedotto di aver provveduto alla cancellazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile a garanzia di un mutuo contratto nel
2004: circostanza rimasta però anch'essa del tutto sfornita di prova.
Non è decisiva, in senso contrario, l'eccezione propugnata da parte convenuta in ordine all'assenza di una controdichiarazione. Difatti, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di riconoscimento scritto privo di carattere negoziale e non si inserisce,
come elemento essenziale, nel procedimento simulatorio (cfr. Cass. n.
239/2025), e dunque può ben non essere nella disponibilità di chi agisce al fine di fare valere la simulazione (che è terzo rispetto al contratto).
Gli elementi indiziari forniti dalla società attrice consentono, in
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Giudice dott. Gaetano Sole definitiva e in assenza di qualsivoglia elemento di prova distonico
(che non sia rimasto nell'alveo delle mere asserzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta) fornito da parte convenuta, di ritenere fondata la domanda ex art. 1414 c.c. spiegata da
[...]
. Parte_1
Pertanto, in accoglimento della domanda principale spiegata da parte attrice, va dichiarata la nullità per simulazione assoluta dei contratti stipulati dai convenuti, in data 10.6.2021, in notar , rep. Persona_1
n. 592, racc. n. 482, e in data 22.3.2022, in notar rep. Persona_1
n. 829 e racc. n. 641, aventi ad oggetto la promessa di vendita e la successiva alienazione del bene immobile sito in Trapani, nella via
Giovan Battista Fardella n. 348, identificato al NCUE al foglio 306,
p.lla 110, sub 12 . Ed invero, “L'accertamento della simulazione
assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per
anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il
riconoscimento normativo” (Cass. Sez. 2, 26/03/2018, n. 7459).
L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame della domanda spiegata, in via subordinata, da parte attrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (scaglione indeterminabile complessità bassa, parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda
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Giudice dott. Gaetano Sole eccezione o difesa, così provvede:
in accoglimento della domanda proposta da parte attrice, dichiara la nullità dei contratti stipulati e , Controparte_2 Controparte_1
in data 10.6.2021, in notar rep. n. 592, racc. n. 482, e Persona_1
in data 22.3.2022, in notar rep. n. 829 e racc. n. 641, Persona_1
relativi al bene immobile sito in Trapani, nella via Giovan Battista
Fardella n. 348, identificato al NCEU al foglio 306, p.lla 110, sub 12;
ordina al Conservatore per i registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni sua responsabilità;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che si liquidano in complessivi euro
3.809, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
ogni altra domanda assorbita.
Trapani, 14.4.2025.
Il Giudice
Gaetano Sole
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Giudice dott. Gaetano Sole