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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3744 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12213/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12213/2021 promossa da:
(C.F. ), domiciliata in Messina, via degli Angeli is. Parte_1 C.F._1
185 B n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Pace, giusta procura in atti.
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliata a Bronte, in Via Cavallotti n. 9, presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Augusto Zozzo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.02.2025, le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa, insistendo anche sui mezzi di prova non ammessi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
e premesso di essere comproprietari Parte_2 CP_2 Parte_3
dell'appartamento sito in Randazzo, Piazza Manzoni n. 20, posto al piano terra, meglio descritto in atti,
hanno convenuto in giudizio proprietaria degli appartamenti posti al piano primo e piano CP_1
secondo del medesimo stabile condominiale su tre livelli, al fine di sentire, in primo luogo, dichiarare l'inesistenza del diritto di veduta esercitato dalla convenuta e la violazione delle distanze legali.
Gli esponenti hanno, altresì, lamentato la irregolarità della documentazione urbanistica relativa ai lavori realizzati e richiesto il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, nonché la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in occasione dei precedenti procedimenti giudiziari intercorsi tra le medesime parti e quantificati in complessivi euro 10.000,00, od in quella minore o maggiore somma che il Giudice riterrà congrua.
Nelle more del presente giudizio, preso atto del decesso di , all'udienza del Parte_2
14.06.2023 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento. Successivamente, il giudizio è stato, nei termini di legge, riassunto da , figlia di e , Parte_1 Parte_2 Controparte_3
nonché attuale proprietaria dell'immobile posto al piano terra, sito in Randazzo piazza Manzoni n. 20,
in virtù dell'atto di donazione del 22.10.2021 (Rep. N. 41482 e Racc. N. 23682) rogato dal Notaio
. Persona_1
Ebbene, parte attrice ha in sintesi esposto che la convenuta avrebbe realizzato sul prospetto posteriore dell'immobile, posto al piano primo, delle aperture in violazione delle norme sulla distanza legale;
denunciando al contempo la irregolarità della documentazione urbanistica depositata presso gli pagina 2 di 8 uffici tecnici competenti in quanto non corrispondente alle opere effettivamente realizzate.
In particolare, l'odierna l'attrice, in prosecuzione delle domande proposte dai genitori, ha dichiarato che la parte convenuta avrebbe realizzato sul prospetto posteriore dell'appartamento posto al piano primo, ancora in fase di completamento all'epoca, delle aperture prospicienti sul proprio cortile interno ad altezza inferiore ad un metro e che le coperture di legno precariamente posizionate sulle finestre potevano essere fonte di pericolo per gli abitanti del piano sottostante.
proprietaria degli appartamenti posti a piano primo e piano secondo del medesimo CP_1
edificio, meglio descritti in comparsa di costituzione e risposta, si è costituita contestando totalmente le domande proposte dagli attori.
In particolare, parte convenuta ha eccepito l'intervenuta usucapione dei diritti di servitù di veduta e di affaccio relativi all'appartamento posto al piano primo, contestando la domanda di risarcimento danni formulata dagli esponenti giacché infondata, sia in fatto, che in diritto, non provata,
non documentata, erronea e inammissibile.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione attestante l'esistenza di un pregresso contenzioso riguardante principalmente la presunta illegittima realizzazione di una pensilina soprastante l'area del cortile di proprietà della parte attrice, nonché la realizzazione di una sopraelevazione anch'essa sovrastante l'area del cortile con delle vedute poste a distanza non legale.
Inoltre, il pregresso contenzioso tra le parti ha riguardato anche pregiudizi da infiltrazioni d'acqua in danno dell'immobile dell'attrice, derivanti dall'immobile soprastante, e l'illegittima apposizione di tubature sul muro perimetrale dell'edificio.
Concisamente ricostruiti i fatti per cui è causa, la domanda di non risulta Parte_1
fondata e pertanto non può essere accolta, senza necessità di ulteriore istruttoria.
La fattispecie processuale dedotta nella presente controversia riguarda una servitù di veduta in pagina 3 di 8 appiombo e di affaccio. L'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c., nella fattispecie proposta da parte attrice, è posta a difesa della proprietà e mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
Orbene, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e considerate già le allegazioni della parte attrice, nella fattispecie in esame non sono ravvisabili i presupposti per l'esercizio dell'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c., atteso che le denunziate violazioni riguardano delle aperture ancora in fase di completamento. Ciò perché non ogni apertura può integrare i presupposti di una veduta civilisticamente rilevante. Al contrario va accertata dal giudice di merito la natura di luce (regolare o irregolare) o di veduta secondo le caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, essendo irrilevante a tal fine l'intenzione del suo autore o la finalità perseguita dal medesimo (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. II, 19/11/2024, n.29752). In particolare, perché si possa parlare di "veduta" ai sensi dell'art. 900
c.c., come tale soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le c.d. "inspectio et prospectio in alienum', vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte,
obliquamente o lateralmente, siano specificamente allegate come esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. L'azione negatoria ha come essenziale presupposto la sussistenza di pretese altrui sul proprio bene immobile, e non può essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una concreta pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13710 del 22/06/2011).
Ne consegue che trattandosi di opere non ancora ultimate, la denunciata violazione non può
concretizzarsi in alcuna turbativa o molestia e, per quel che maggiormente rileva, non sussistono elementi per accertare preventivamente se le aperture avranno o meno le caratteristiche di una veduta realizzata in violazione di legge. Per le stesse ragioni non vi sono i presupposti per presumere la realizzazione di manufatti che possano financo costituire un pericolo per i terzi.
pagina 4 di 8 Per contro, in tema di azione negatoria, incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. Cass.
Sez. 2 , Ordinanza n. 6806 del 14/03/2025).
Nel caso in esame parte convenuta, per quanto già possibile, ha descritto le opere realizzate,
specificando che le stesse, oltre a non presentare difformità urbanistiche (ma la questione ha comunque scarso rilievo ai fini civilistici), non integrano alcuna nuova apertura di veduta, consistendo nella chiusura del terrazzo con infissi in alluminio anodizzato e vetro camera e nell'inglobamento nella superficie dell'appartamento medesimo;
parte convenuta ha altresì precisato che la loggia terrazza era già coperta dal solaio dell'appartamento del piano secondo fin dai tempi della costruzione del fabbricato, come documentato nella relazione tecnica del 05/11/2021 elaborata dal consulente di parte
Dott. Arch. . Peraltro, le aperture realizzate sul prospetto sono comunque poste ad Persona_2
un'altezza di circa un metro dal pavimento come risulta dalle foto prodotte unitamente all'ulteriore relazione del 14/12/2021 a firma del citato consulente di parte.
Per altro verso il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza sopra menzionata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione (Cass. 840/2015).
Pertanto, pur a fronte di una specifica allegazione in merito alle aperture con caratteristiche di vedute (ma così non è), occorrerebbe verificare la fondatezza della domanda di ripristino alla luce dell'avversa eccezione di usucapione.
Nel caso in esame parte convenuta ha infatti eccepito di aver acquisito per usucapione il diritto di veduta e di affaccio contestato dalla parte attrice. E segnatamente, per come accertato e dichiarato nella sentenza del Tribunale di Bronte n.81/2010, parzialmente confermata in sede di Appello, il diritto pagina 5 di 8 di veduta potenzialmente esercitabile dalla convenuta mediante l'affaccio dalle aperture realizzate va collegato alla pensilina soprastante l'appartamento della parte attrice, che fu realizzata nel 1983/1984
da parte dell'originario proprietario e costruttore del piano terra e piano primo dell'edificio in questione. Inoltre, come si evince dalla sopra citata sentenza, alla data di acquisto dell'immobile da parte della convenuta (anno 1993) il secondo piano non esisteva ancora. Esso veniva realizzato successivamente dalla convenuta, come da documentazione urbanistica prodotta agli atti di causa. Ne
consegue che , unendo al proprio possesso quello del suo dante causa ex art. 1146, comma CP_1
2, c.c., aveva già maturato all'epoca del procedimento (anno 2006) cui si riferisce la sentenza citata, il termine ventennale ex art. 1158 c.c. per l'acquisto del diritto a mantenere la pensilina nelle attuali condizioni.
In proposito, la Suprema Corte ha stabilito che l'avvenuta edificazione con opere permanenti e visibili, mantenuta per oltre vent'anni, dà luogo al verificarsi dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. (Cass. Civ., sentenza n. 4240/2010).
Ed in particolare, è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (cfr. Cass. 1395/2017).
Nel caso di specie deve presumersi che il predetto diritto al mantenimento della pensilina nelle sue attuali condizioni ricomprenda anche le relative servitù di affaccio e di veduta esercitabili mediante le aperture contestate da parte attrice.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni, derivanti dai precedenti giudizi, proposta dall'odierna parte attrice, essa risulta inammissibile, generica già in punto di allegazione, nonché priva pagina 6 di 8 di riscontri documentali e probatori. Ed infatti, posto che per principio generale le spese di un determinato giudizio o di una procedura esecutiva possono essere liquidate solo dal giudice competente, nel caso di specie parte attrice non ha realmente né allegato né provato la tipologia di eventuali altri danni subiti, limitandosi a richiamare e documentare le vicende processuali intercorse tra le parti e a chiedere una c.t.u. meramente esplorativa.
Per tali motivazioni, anche la domanda di risarcimento danni quantificati nella complessiva somma di euro 10.000,00 ovvero nella diversa misura stabilita equitativamente dal giudice, non può
essere accolta e pertanto va rigettata.
Infine, proseguendo nell'esame delle domande formulate da parte attrice, le ulteriori contestazioni concernenti la presunta irregolarità della documentazione urbanistica relativa agli interventi edilizi realizzati da parte convenuta sono altresì irrilevanti ai fini della presente decisione,
atteso che tutte le questioni relative alla regolarità amministrativa delle opere edilizie assumono rilevanza esclusivamente nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sulle questioni di carattere civilistico.
Per quanto sopra argomentato, le domande dell'attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (valore come indicato in atto di citazione,
complessità media, parametro medio per tutte le fasi), seguono la soccombenza di Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12213/2021 R.G.
1) rigetta le domande dell'attrice Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1
pagina 7 di 8 liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 21 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12213/2021 promossa da:
(C.F. ), domiciliata in Messina, via degli Angeli is. Parte_1 C.F._1
185 B n. 20, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Pace, giusta procura in atti.
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), domiciliata a Bronte, in Via Cavallotti n. 9, presso lo CP_1 C.F._2
studio dell'Avv. Augusto Zozzo che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.02.2025, le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa, insistendo anche sui mezzi di prova non ammessi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.).
e premesso di essere comproprietari Parte_2 CP_2 Parte_3
dell'appartamento sito in Randazzo, Piazza Manzoni n. 20, posto al piano terra, meglio descritto in atti,
hanno convenuto in giudizio proprietaria degli appartamenti posti al piano primo e piano CP_1
secondo del medesimo stabile condominiale su tre livelli, al fine di sentire, in primo luogo, dichiarare l'inesistenza del diritto di veduta esercitato dalla convenuta e la violazione delle distanze legali.
Gli esponenti hanno, altresì, lamentato la irregolarità della documentazione urbanistica relativa ai lavori realizzati e richiesto il conseguente ripristino dello stato dei luoghi, nonché la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali patiti in occasione dei precedenti procedimenti giudiziari intercorsi tra le medesime parti e quantificati in complessivi euro 10.000,00, od in quella minore o maggiore somma che il Giudice riterrà congrua.
Nelle more del presente giudizio, preso atto del decesso di , all'udienza del Parte_2
14.06.2023 è stata dichiarata l'interruzione del procedimento. Successivamente, il giudizio è stato, nei termini di legge, riassunto da , figlia di e , Parte_1 Parte_2 Controparte_3
nonché attuale proprietaria dell'immobile posto al piano terra, sito in Randazzo piazza Manzoni n. 20,
in virtù dell'atto di donazione del 22.10.2021 (Rep. N. 41482 e Racc. N. 23682) rogato dal Notaio
. Persona_1
Ebbene, parte attrice ha in sintesi esposto che la convenuta avrebbe realizzato sul prospetto posteriore dell'immobile, posto al piano primo, delle aperture in violazione delle norme sulla distanza legale;
denunciando al contempo la irregolarità della documentazione urbanistica depositata presso gli pagina 2 di 8 uffici tecnici competenti in quanto non corrispondente alle opere effettivamente realizzate.
In particolare, l'odierna l'attrice, in prosecuzione delle domande proposte dai genitori, ha dichiarato che la parte convenuta avrebbe realizzato sul prospetto posteriore dell'appartamento posto al piano primo, ancora in fase di completamento all'epoca, delle aperture prospicienti sul proprio cortile interno ad altezza inferiore ad un metro e che le coperture di legno precariamente posizionate sulle finestre potevano essere fonte di pericolo per gli abitanti del piano sottostante.
proprietaria degli appartamenti posti a piano primo e piano secondo del medesimo CP_1
edificio, meglio descritti in comparsa di costituzione e risposta, si è costituita contestando totalmente le domande proposte dagli attori.
In particolare, parte convenuta ha eccepito l'intervenuta usucapione dei diritti di servitù di veduta e di affaccio relativi all'appartamento posto al piano primo, contestando la domanda di risarcimento danni formulata dagli esponenti giacché infondata, sia in fatto, che in diritto, non provata,
non documentata, erronea e inammissibile.
Entrambe le parti hanno prodotto documentazione attestante l'esistenza di un pregresso contenzioso riguardante principalmente la presunta illegittima realizzazione di una pensilina soprastante l'area del cortile di proprietà della parte attrice, nonché la realizzazione di una sopraelevazione anch'essa sovrastante l'area del cortile con delle vedute poste a distanza non legale.
Inoltre, il pregresso contenzioso tra le parti ha riguardato anche pregiudizi da infiltrazioni d'acqua in danno dell'immobile dell'attrice, derivanti dall'immobile soprastante, e l'illegittima apposizione di tubature sul muro perimetrale dell'edificio.
Concisamente ricostruiti i fatti per cui è causa, la domanda di non risulta Parte_1
fondata e pertanto non può essere accolta, senza necessità di ulteriore istruttoria.
La fattispecie processuale dedotta nella presente controversia riguarda una servitù di veduta in pagina 3 di 8 appiombo e di affaccio. L'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c., nella fattispecie proposta da parte attrice, è posta a difesa della proprietà e mira a fare dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa e a far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l'esercizio di tali diritti.
Orbene, esaminata la documentazione prodotta dalle parti e considerate già le allegazioni della parte attrice, nella fattispecie in esame non sono ravvisabili i presupposti per l'esercizio dell'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c., atteso che le denunziate violazioni riguardano delle aperture ancora in fase di completamento. Ciò perché non ogni apertura può integrare i presupposti di una veduta civilisticamente rilevante. Al contrario va accertata dal giudice di merito la natura di luce (regolare o irregolare) o di veduta secondo le caratteristiche oggettive dell'apertura stessa, essendo irrilevante a tal fine l'intenzione del suo autore o la finalità perseguita dal medesimo (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. II, 19/11/2024, n.29752). In particolare, perché si possa parlare di "veduta" ai sensi dell'art. 900
c.c., come tale soggetta alle regole di cui agli artt. 905 e 907 c.c. in tema di distanze, è necessario che le c.d. "inspectio et prospectio in alienum', vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte,
obliquamente o lateralmente, siano specificamente allegate come esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza. L'azione negatoria ha come essenziale presupposto la sussistenza di pretese altrui sul proprio bene immobile, e non può essere esercitata in presenza di turbative o molestie che non si sostanzino in una concreta pretesa di diritto sulla cosa (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13710 del 22/06/2011).
Ne consegue che trattandosi di opere non ancora ultimate, la denunciata violazione non può
concretizzarsi in alcuna turbativa o molestia e, per quel che maggiormente rileva, non sussistono elementi per accertare preventivamente se le aperture avranno o meno le caratteristiche di una veduta realizzata in violazione di legge. Per le stesse ragioni non vi sono i presupposti per presumere la realizzazione di manufatti che possano financo costituire un pericolo per i terzi.
pagina 4 di 8 Per contro, in tema di azione negatoria, incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (cfr. Cass.
Sez. 2 , Ordinanza n. 6806 del 14/03/2025).
Nel caso in esame parte convenuta, per quanto già possibile, ha descritto le opere realizzate,
specificando che le stesse, oltre a non presentare difformità urbanistiche (ma la questione ha comunque scarso rilievo ai fini civilistici), non integrano alcuna nuova apertura di veduta, consistendo nella chiusura del terrazzo con infissi in alluminio anodizzato e vetro camera e nell'inglobamento nella superficie dell'appartamento medesimo;
parte convenuta ha altresì precisato che la loggia terrazza era già coperta dal solaio dell'appartamento del piano secondo fin dai tempi della costruzione del fabbricato, come documentato nella relazione tecnica del 05/11/2021 elaborata dal consulente di parte
Dott. Arch. . Peraltro, le aperture realizzate sul prospetto sono comunque poste ad Persona_2
un'altezza di circa un metro dal pavimento come risulta dalle foto prodotte unitamente all'ulteriore relazione del 14/12/2021 a firma del citato consulente di parte.
Per altro verso il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza sopra menzionata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione (Cass. 840/2015).
Pertanto, pur a fronte di una specifica allegazione in merito alle aperture con caratteristiche di vedute (ma così non è), occorrerebbe verificare la fondatezza della domanda di ripristino alla luce dell'avversa eccezione di usucapione.
Nel caso in esame parte convenuta ha infatti eccepito di aver acquisito per usucapione il diritto di veduta e di affaccio contestato dalla parte attrice. E segnatamente, per come accertato e dichiarato nella sentenza del Tribunale di Bronte n.81/2010, parzialmente confermata in sede di Appello, il diritto pagina 5 di 8 di veduta potenzialmente esercitabile dalla convenuta mediante l'affaccio dalle aperture realizzate va collegato alla pensilina soprastante l'appartamento della parte attrice, che fu realizzata nel 1983/1984
da parte dell'originario proprietario e costruttore del piano terra e piano primo dell'edificio in questione. Inoltre, come si evince dalla sopra citata sentenza, alla data di acquisto dell'immobile da parte della convenuta (anno 1993) il secondo piano non esisteva ancora. Esso veniva realizzato successivamente dalla convenuta, come da documentazione urbanistica prodotta agli atti di causa. Ne
consegue che , unendo al proprio possesso quello del suo dante causa ex art. 1146, comma CP_1
2, c.c., aveva già maturato all'epoca del procedimento (anno 2006) cui si riferisce la sentenza citata, il termine ventennale ex art. 1158 c.c. per l'acquisto del diritto a mantenere la pensilina nelle attuali condizioni.
In proposito, la Suprema Corte ha stabilito che l'avvenuta edificazione con opere permanenti e visibili, mantenuta per oltre vent'anni, dà luogo al verificarsi dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. (Cass. Civ., sentenza n. 4240/2010).
Ed in particolare, è ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem" (cfr. Cass. 1395/2017).
Nel caso di specie deve presumersi che il predetto diritto al mantenimento della pensilina nelle sue attuali condizioni ricomprenda anche le relative servitù di affaccio e di veduta esercitabili mediante le aperture contestate da parte attrice.
Quanto alla richiesta di risarcimento danni, derivanti dai precedenti giudizi, proposta dall'odierna parte attrice, essa risulta inammissibile, generica già in punto di allegazione, nonché priva pagina 6 di 8 di riscontri documentali e probatori. Ed infatti, posto che per principio generale le spese di un determinato giudizio o di una procedura esecutiva possono essere liquidate solo dal giudice competente, nel caso di specie parte attrice non ha realmente né allegato né provato la tipologia di eventuali altri danni subiti, limitandosi a richiamare e documentare le vicende processuali intercorse tra le parti e a chiedere una c.t.u. meramente esplorativa.
Per tali motivazioni, anche la domanda di risarcimento danni quantificati nella complessiva somma di euro 10.000,00 ovvero nella diversa misura stabilita equitativamente dal giudice, non può
essere accolta e pertanto va rigettata.
Infine, proseguendo nell'esame delle domande formulate da parte attrice, le ulteriori contestazioni concernenti la presunta irregolarità della documentazione urbanistica relativa agli interventi edilizi realizzati da parte convenuta sono altresì irrilevanti ai fini della presente decisione,
atteso che tutte le questioni relative alla regolarità amministrativa delle opere edilizie assumono rilevanza esclusivamente nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sulle questioni di carattere civilistico.
Per quanto sopra argomentato, le domande dell'attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo (valore come indicato in atto di citazione,
complessità media, parametro medio per tutte le fasi), seguono la soccombenza di Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 12213/2021 R.G.
1) rigetta le domande dell'attrice Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1
pagina 7 di 8 liquida in complessivi euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, il 21 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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