Art. 23. (Norme contrastanti) 1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall'UCEBI, nonche' delle persone che in essi hanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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Articolo 23 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
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7 maggio 1995
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