Articolo 23 della Legge 12 aprile 1995, n. 116
Articolo 22Articolo 24
Versione
7 maggio 1995
Art. 23. (Norme contrastanti) 1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia ed applicabilita' nei confronti delle Chiese, istituzioni, enti, associazioni e organismi rappresentati dall'UCEBI, nonche' delle persone che in essi hanno parte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 7 maggio 1995