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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/05/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15830/2024 r.g.v.g., promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Davide Bozzoli del Foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore conclude riportandosi al ricorso e chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti, alle condizioni dagli stessi concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 13 maggio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
Il Tribunale,
1 vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato l'11 dicembre 2024 da e Parte_1 Parte_2
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 13 maggio 2025, hanno escluso una riconciliazione ed hanno confermato la volontà di divorziare espressa nel ricorso introduttivo, alle condizioni concordate e riportate a verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a BI (Bologna) il 14 settembre 2002 e che dalla loro unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni;
Per_1 Per_2
ritenuto che, come si desume dalla documentazione prodotta, ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, essendosi la separazione dei coniugi protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dall'udienza presidenziale del 21 ottobre 2020, nel procedimento di separazione personale omologato con decreto del Tribunale di
Bologna del 24 novembre 2020;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato che fra le condizioni del divorzio concordate dai coniugi e confermate all'udienza del 13 maggio 2025, è prevista la costituzione di un diritto reale immobiliare regolata dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza e che di seguito si trascrivono:
“7) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi
2 dell'art. 1376 codice civile, il signor , detenendo la nuda proprietà, Parte_1
costituisce l'usufrutto per la durata di 10 anni a far tempo dalla pubblicazione della sentenza dello scioglimento di matrimonio, a favore della signora Parte_2
che accetta ed acquista, su porzione di fabbricato sito in BI (Bo) Via della
Repubblica Italiana n. 5/C costituita da porzione di villetta bifamiliare con adiacente una porzione di corte pertinenziale di proprietà esclusiva, posta in Comune di
BI (Bo), Viale della Repubblica Italiana n. 5/C costituita da un appartamento ai piani terra e primo con un vano ad uso autorimessa al piano terra.
Tale porzione risulta distinta al Catasto Fabbricati del Comune di BI (Bo) come segue:
- F. 16 n. 2033 sub 5 Viale della Repubblica P.T. cat. C/6 cl. 3 mq 21, R.C. euro
104,12;
- F.16 n. 2033 sub 3 Viale della Repubblica P.T-1 cat. A/7 cl. U vani 9 R.C. euro
1.162,03
La porzione di corte suddetta è censita nel Catasto Fabbricati del Comune di BI al F. 16 col n. 2033 sub 1 quale bene comune non censibile ai subb. 3 e 5, come risulta dall'elaborato planimetrico Prot. 000209876 del 18 luglio 2002.
Provenienza
L'immobile in oggetto è pervenuto in data 25 luglio 2002 con atto a ministero Notaio
Dr. (Repertorio n. 81181 – Raccolta n. 5863) registrato a Bologna Persona_3
all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Bologna 3 il 7 agosto 2002 al n. 3081 serie 1V e trascritto a Bologna il 2 agosto 2002 all'art. 26470.
Il signor garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la Parte_1
legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
La costituzione dell'usufrutto decennale viene effettuata con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con
3 ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
Dichiarazioni urbanistiche e catastali.
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia il signor dichiara che Pt_1
il fabbricato in cui si trova la porzione in oggetto è stato edificato in base alla concessione edilizia n. 33 rilasciata dal Comune di BI il 2 maggio 2001 a seguito della domanda in data 22 marzo 2001 Prot. n. 3921 e successiva variante in corso d'opera con denuncia di attività in data 4 luglio 2002 Prot n. 8376.
Dichiara altresì che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
Conformità Catastale
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 il signor : Pt_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data
18.07.2002 protocollo n. 209876 che si allegano sub A);
- dichiara, e la signora ne prende atto, che i dati catastali e le Parte_2
planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Attestato di Prestazione Energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera B) l'originale
4 dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n.
08331-048822-2017 rilasciato in data 22.06.2017 dal Geom. quale CP_1
tecnico abilitato.
La signora dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, Parte_2
comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Assenza di Mediatore e Corrispettivo
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per i presenti trasferimenti non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) per i presenti trasferimenti non sono stati previsti alcun corrispettivo in denaro.
Rinuncia all' Ipoteca Legale
Il signor rinuncia all'ipoteca legale per la costituzione del diritto di usufrutto. Pt_1
Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Richiesta di Esenzioni Fiscali
Le parti intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014”;
5 rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 13 gennaio
2025, ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative alla costituzione del diritto reale immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” della costituzione del diritto reale immobiliare concordata dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale
(v. la relazione datata 6 maggio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 14 settembre 2002 a
BI (Bologna) da , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti Parte_2
di matrimonio del Comune di BI al n. 8, parte I, dell'anno 2002;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di BI di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € Parte_1 Parte_2
250,00 (duecentocinquanta/00), rivalutabili annualmente secondo gli indice ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente
6 autosufficiente . La predetta somma dovrà essere versata al domicilio della Per_2
moglie entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e sarà corrisposta fino a quando la figlia non sarà divenuta economicamente autosufficienti mentre per il figlio , Per_2 Per_1
maggiorenne ed economicamente autonomo (assunto con contratto a tempo indeterminato presso , detto contributo, pari ad euro 250,00 mensili, è CP_2
stato corrisposto sino al 31.12.2024;
3) in ogni caso, tutte le spese straordinarie connesse con il mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente saranno a carico Per_2
esclusivo del padre sig. ; in particolare le spese straordinarie della Parte_1
figlia , comprese quelle relative all'auto, allo psicologo, all'università e visite Per_2
mediche specialistiche saranno sostenute interamente dal sig. sino Pt_1
al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia stessa;
4) i coniugi dichiarano di essere ambedue economicamente autosufficienti e di poter provvedere autonomamente al proprio mantenimento e rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento;
dichiarano altresì di non aver beni mobili o immobili da dividere fatta eccezione per i mobili, donati alla sig.ra dalla Parte_2
propria nonna, che rimarranno di proprietà della predetta anche se allo stato costituiscono parte dell'arredamento della casa coniugale e che verranno asportati dalla sig.ra nel momento in cui rilascerà l'immobile; Parte_2
5) il sig. potrà andare presso l'abitazione quando lo ritiene, sia nei week end Pt_1
che durante la settimana al fine di dimorarvi per il tempo che trascorrerà con i figli;
6) per quanto riguarda le spese legali per il presente procedimento, saranno a carico del sig. . Pt_1
7) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, il signor , detenendo la nuda proprietà, Parte_1
costituisce l'usufrutto per la durata di 10 anni a far tempo dalla pubblicazione della
7 sentenza dello scioglimento di matrimonio, a favore della signora Parte_2
che accetta ed acquista, su porzione di fabbricato sito in BI (Bo) Via della
Repubblica Italiana n. 5/C costituita da porzione di villetta bifamiliare con adiacente una porzione di corte pertinenziale di proprietà esclusiva, posta in Comune di
BI (Bo), Viale della Repubblica Italiana n. 5/C costituita da un appartamento ai piani terra e primo con un vano ad uso autorimessa al piano terra.
Tale porzione risulta distinta al Catasto Fabbricati del Comune di BI (Bo) come segue: - F. 16 n. 2033 sub 5 Viale della Repubblica P.T. cat. C/6 cl. 3 mq 21, R.C. euro 104,12; - F.16 n. 2033 sub 3 Viale della Repubblica P.T-1 cat. A/7 cl. U vani 9
R.C. euro 1.162,03 La porzione di corte suddetta è censita nel Catasto Fabbricati del
Comune di BI al F. 16 col n. 2033 sub 1 quale bene comune non censibile ai subb. 3 e 5, come risulta dall'elaborato planimetrico Prot. 000209876 del 18 luglio
2002”. “Le parti” “dichiarano che” “per i presenti trasferimenti non sono stati previsti alcun corrispettivo in denaro”. “Il signor rinuncia all'ipoteca legale per la Pt_1
costituzione del diritto di usufrutto”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 13 maggio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
8) “Il sig. sosterrà le spese relative all'utenza del gas del predetto immobile Pt_1
fino a che la figlia non sarà economicamente autosufficiente mentre le utenze Per_2
di luce ed acqua saranno sostenute dalla sig.ra Il sig. si impegna a Parte_2 Pt_1
non trasferire la nuda proprietà dell'immobile di cui al precedente punto per tutta la durata dell'usufrutto e qualora la sig.ra intendesse acquistare l'immobile Parte_2
condotto in usufrutto, il sig. si obbliga sin d'ora a trasferire la nuda proprietà a Pt_1
semplice richiesta della sig.ra la quale corrisponderà il prezzo di Parte_2
8 compravendita che viene sin d'ora determinato nel valore catastale della nuda proprietà dell'immobile al momento dell'eventuale trasferimento”.
9) “Le parti, pertanto, dichiarano di avere così definito ogni loro rapporto anche patrimoniale e di nulla avere reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo e si concedono reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti documenti equipollenti”.
10) “Gli effetti civili e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile e onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di scioglimento del matrimonio”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 13 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
9