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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2656/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1345/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401533621 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 717/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Roma in Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n° 112401533621 con cui Roma Capitale richiedeva il pagamento imposta TARI e
TEFA per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2023 per un importo complessivo di €.1.482,00 riferito all'utenza di Indirizzo_2 – Roma (identificato al NCEU Dati_Cat_1, sub. 11).
Con il ricorso si contestava la duplicazione della richiesta di pagamento in quanto l'utenza n. 627330 contratto n. 592083 relativa all'immobile accertato era intestata al padre del ricorrente sig. Nominativo_1 che regolarmente aveva versato l'imposta. Si chiedeva previa sospensione l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di giudizio.
In data 13 dicembre 2025 il ricorrente presentava documentazione attestante l'annullamento dell'atto impugnato
In data 20 gennaio 2026 Roma Capitale si costituiva chiedendo l'estinzione del giudizio per annullamento dell'atto impugnato con compensazione.
Il giorno 21 gennaio 2026 si discute della causa RG. n.1345/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva l'annullamento dell'atto impugnato da parte di Roma Capitale in data 14.03.2025 con doc. n.
U250300142519 – in atti – emesso in accoglimento delle ragioni di parte ricorrente e pertanto dichiara la cessazione della materia del contendere. Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara cessata la materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CALABRESE LUIGI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1345/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401533621 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 717/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Roma in Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento n° 112401533621 con cui Roma Capitale richiedeva il pagamento imposta TARI e
TEFA per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2023 per un importo complessivo di €.1.482,00 riferito all'utenza di Indirizzo_2 – Roma (identificato al NCEU Dati_Cat_1, sub. 11).
Con il ricorso si contestava la duplicazione della richiesta di pagamento in quanto l'utenza n. 627330 contratto n. 592083 relativa all'immobile accertato era intestata al padre del ricorrente sig. Nominativo_1 che regolarmente aveva versato l'imposta. Si chiedeva previa sospensione l'annullamento dell'atto con vittoria di spese di giudizio.
In data 13 dicembre 2025 il ricorrente presentava documentazione attestante l'annullamento dell'atto impugnato
In data 20 gennaio 2026 Roma Capitale si costituiva chiedendo l'estinzione del giudizio per annullamento dell'atto impugnato con compensazione.
Il giorno 21 gennaio 2026 si discute della causa RG. n.1345/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il G.I. rileva l'annullamento dell'atto impugnato da parte di Roma Capitale in data 14.03.2025 con doc. n.
U250300142519 – in atti – emesso in accoglimento delle ragioni di parte ricorrente e pertanto dichiara la cessazione della materia del contendere. Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice dichiara cessata la materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese che si liquidano in euro 500,00 oltre oneri