Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1257/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Presidente dott.ssa Veronica Milone
dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1257/2024 R.G.,
promossa da:
C.F. 1 (), nata a [...], il [...] e Parte 1 (c.f. residente a [...], elettivamente domiciliata in LENTINI, VIA LIBERTÀ
N. 51, presso lo studio dell'avv. ROSSANA FANGANO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro C.F. 2 ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 (c.f. residente in [...], elettivamente domiciliato in CARLENTINI, VIA
ORSINI N. 51, presso lo studio dell'avv. EMMI EGIDIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (atti trasmessi in data 24.4.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Per l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori Per 1, nata il [...], e nato '
1'11.3.2017, avuti dalla relazione intrattenuta more uxorio con Controparte_1 e riconosciuti da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerli. In particolare, chiedeva disporsi l'affido esclusivo in favore della madre dei due minori, con collocamento presso la stessa, attesi i problemi di tossicodipendenza del padre, sottoposto a regime di libertà vigilata presso la casa circondariale di Siracusa, nonché l'incapacità dimostrata da quest'ultimo a prendersi cura dei figli.
Chiedeva, inoltre, di regolamentare la frequentazione padre-figli secondo le modalità indicate in ricorso e di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 400,00 complessivi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi.
Controparte_1Con comparsa depositata in data 28.11.2024 si costituiva in giudizio chiedendo disporsi l'affidamento condiviso dei minori, con collocamento presso l'abitazione della madre, di regolamentare il diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa e rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento dei figli nella misura mensile di € 200,00 complessivi, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi e versamento per l'intero alla madre dell'importo spettante a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli.
All'udienza del 28.11.2024 i difensori delle parti chiedevano un rinvio per tentativo di bonario componimento della lite e con note congiunte del 4.4.2025 rappresentavano che la parti avevano raggiunto il seguente accordo:
1. Affidamento dei figli: Si propone di affidare i figli Persona 3 (nata a [...]-tini il 23.07.2015) Persona 4 (nato a [...] il [...]) in via condivisa ad entrambi i genitori, con e collocamento prevalente presso la madre, Parte 1
2. Autorizzazione a prendere decisioni: Si chiede di autorizzare la Signora Parte_1 α prendere autonomamente le decisioni riguardanti la salute, l'educazione, la scuola, lo sport,
l'autorizzazione alla richiesta di documenti, l'autorizzazione a mandare i minori in gita, e la residenza dei minori Persona 3 e Persona 4
'3. Visite del padre: Si chiede di disporre che il padre, Controparte_1 , possa vedere e tenere con sé i figli due volte a settimana per non più di quattro ore (dalle ore 16:00 alle ore 20:00) dopo l'uscita dalla scuola, presso la casa dei nonni paterni.
4. Feste e vacanze: Si chiede di disporre che il padre possa tenere con sé i figli durante le seguenti festività: Feste di Natale: alternando la cena del 24 dicembre con il pranzo del 25, e la cena del 31 dicembre con il pranzo del 1° gennaio.
Vacanze di Pasqua: alternando il pranzo della domenica con il pranzo del lunedi dell'Angelo.
Periodo estivo: previa intesa con la madre, tenuto conto che i figli non frequentano la scuola, aumentare gli incontri con il padre a tre volte a settimana, sempre alle stesse condizioni.
5. Mantenimento dei figli: Si propone di disporre che, a titolo di mantenimento dei figli minori, il Sig.
Controparte_1 versi una somma mensile non inferiore a € 200,00 per ciascun figlio (totale €
400,00 mensili), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di presentazione della presente domanda.
Preso atto di quanto sopra, all'udienza del 10.4.2025 il Giudice delegato ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito, il Tribunale ritiene che l'accordo raggiunto tra le parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire ai minori l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c.
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
In definitiva, ritiene il Collegio che le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e che potrà, di conseguenza, il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del procedimento vanno compensate tra le parti, atteso l'accordo raggiunto dalle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1257/2024 R.G.,
provvede in conformità all'accordo sopra riportato e da intendersi qui integralmente trascritto.
Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 10.04.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone