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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5456 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 20172/2023 promossa da:
e con l'avv. Angela Emanuela Parisi, mandato Parte_1 Parte_2 rinunciato
ATTORI
contro
con l'avv. Raffaella Greco che la rappresenta e difende giusta delega Controparte_1 in atti
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo - contratti bancari
CONCLUSIONI
Per gli attori
“In via principale nel merito:
• Accertare e dichiarare la nullità delle clausole n.18 e n.19 del contratto di finanziamento n.1222299 intervenuto tra e i sig.ri e stante il loro Parte_3 Parte_1 Parte_2 carattere abusivo e vessatorio ai sensi degli art.33,34 e 36 del Codice del Consumo, per i motivi esposti in atto, per l'effetto
• Dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi moratori e/o penale e, pertanto, la non debenza dell'importo di € 6.386,87.
pagina 1 di 5 In via subordinata,
• Ridurre il predetto l'importo dovuto rideterminandolo nella misura corrispondente al calcolo degli interessi al tasso legale pro-tempore vigente o in quella ritenuta equa e di giustizia;
In ogni caso,
• Revocare il decreto ingiuntivo impugnato n.837/2020 emesso dal Tribunale di Torino, siccome illegittimo ed infondato per le ragioni tutte esposte in narrativa;
• Condannare la società soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione a favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per la convenuta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, in persona del G.I., contrariis rejectis così giudicare:
In via principale: per tutte le motivazioni già esposte, rigettare l'opposizione per cui si procede confermando il decreto n. 4013/20 o comunque accertare e dichiarare che i sig.ri e Pt_1
come sopra generalizzati, sono debitori in solido nei confronti della Parte_2 [...] della somma di € 14.009,71 oltre interessi come da decreto, o della maggiore o CP_1 minore somma ritenuta di giustizia, condannandoli al pagamento del relativo importo in favore della Controparte_1
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. promossa dai signori e al decreto ingiuntivo n. 4013/2020, emesso dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Torino in data 19.6.2020, con cui sono stati condannati in solido a corrispondere a (cessionaria di ) la somma di € 14.009,71, oltre Controparte_1 Parte_4 interessi e spese, a titolo di residuo insoluto derivante dal contratto di finanziamento n.
1222299 stipulato dai signori n data 25.10.2007 (doc. 1). Pt_2
Nell'invocare i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023, gli attori hanno sostenuto la vessatorietà delle clausole nn. 18 e 19 del contratto di finanziamento poiché:
a) Determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore;
b) Impongono il pagamento di somme manifestamente eccessive in caso di inadempimento;
c) Non risulta provato che siano state oggetto di specifica trattativa individuale
(cfr. anche memoria ex art. 183 c.p.c. del 21.9.2024 di parte attrice).
pagina 2 di 5 Hanno dunque chiesto in via principale la revoca del decreto e, in via subordinata, la riduzione dell'importo dovuto “nella misura corrispondente al calcolo degli interessi al tasso legale pro-tempore vigente o in quella ritenuta equa e di giustizia”.
1.2. Si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande attoree.
2.1. Va preliminarmente rilevato come, a seguito della rinuncia al mandato effettuata dall'avv.
Parisi, gli attori non abbiano nominato un nuovo difensore e non abbiano dunque più svolto attività processuale;
devono pertanto ritenersi ferme le conclusioni già assunte con la memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.
Ciò premesso, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
2.2. La sentenza n. 9479/2023, emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, ed invocata dalla stessa parte attrice, ha stabilito, relativamente all'obbligo di motivazione del giudice adito in via monitoria, che il controllo d'ufficio deve riguardare le clausole “rilevanti rispetto all'oggetto della domanda di ingiunzione” e che quindi “abbia(no) incidenza sull'accoglimento, integrale o parziale, della domanda del creditore” (cfr. Cass. SS.UU. n. 9479/2023).
Come emerge dall'estratto conto prodotto dalla convenuta e dal riepilogo effettuato con la comparsa di costituzione (non contestato dagli attori con i successivi scritti difensivi), la pretesa creditoria è così composta:
€ 2.380,30 a titolo di rate impagate prima della decadenza dal beneficio del termine;
€ 5.182,58 a titolo di capitale alla data di decadenza dal beneficio del termine;
€ 9,80 per insoluti rid;
€ 50,00 per penale decadenza dal beneficio del termine e costituzione in mora;
€ 6.387,03 a titolo di interessi di mora maturati dal 2011 al 2018.
Evidenziano gli opponenti come l'art.33 del Codice del Consumo preveda espressamente che si “considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; ai sensi dell'art. 33, comma II, lett. f), inoltre, “si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per l'effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro equivalente d'importo manifestamente eccessivo”.
Nella tesi attorea, “la percentuale dell'interesse moratorio applicata comporta in ogni caso
l'addebito di un importo eccessivamente alto, pari ad € 6.385,87, laddove inoltre lo si rapporti all'importo del capitale residuo pari ad € 7.000,00 circa”; in sintesi, “il tasso di mora applicato pagina 3 di 5 pari al 14,90 % risulta eccessivamente alto, così come era elevata la percentuale massima indicata nella clausola contrattuale n.18” (cfr. memoria 183 n. 1 c.p.c.).
Tali doglianze non possono essere condivise.
Fermo restando che è incontestato che gli interessi di mora applicati dalla convenuta non abbiano mai superato il “tasso soglia”, ritiene questo giudice che essi non si configurino neppure come “manifestamente eccessivi” ex art. 33, comma 2, lett. f) Cod. Cons.
Come evidenziato da , infatti, “a fronte di un tasso soglia degli interessi di mora pari a CP_1
19,14 % …sono in concreto stati applicati interessi moratori in ragione del 10,96% annuo fino al 31.12.2010 e del 14,90 % dal 1.1.2011 in poi” (pag. 7 comparsa), percentuale che appare significativamente inferiore al tasso soglia ed idonea ad escludere uno squilibrio ai danni del consumatore.
Del resto, è del tutto fisiologico che il saggio degli interessi moratori sia più elevato di quello degli interessi corrispettivi posto che, diversamente, verrebbe meno l'effetto deterrente degli interessi moratori, volti a scoraggiare l'inadempimento.
Non è inoltre significativo il confronto operato dagli attori tra l'ammontare del capitale residuo
(€ 5.182,58) e quello richiesto per gli interessi moratori (€ 6.387,03), dal momento che, evidentemente, la somma dovuta per gli interessi moratori aumenta con il passare del tempo e il protrarsi dell'inadempimento.
Con riguardo alle ulteriori voci oggetto di ingiunzione va rilevato come la convenuta abbia addebitato ai clienti la somma di complessivi € 9,80 per insoluti e di € 50,00 per la penale, importo decisamente inferiore rispetto a quello massimo previsto all'art. 19 lettera a) del contratto (10% del capitale a scadere), con conseguente irrilevanza di ogni censura sollevata sul punto dagli attori.
Del tutto pretestuose sono infine le doglianze degli opponenti, che hanno riferito di non aver mai ricevuto alcuna lettera di intimazione e di decadenza dal beneficio del termine;
parte convenuta ha invero depositato le raccomandate regolarmente ricevute dai signori cfr. Pt_2 docc. 6a, 6b, 7,8 convenuta).
In definitiva, nella fattispecie in esame non è ravvisabile la dedotta nullità delle clausole nn.
18 e 19 del contratto di finanziamento, conclusione che esclude anche la necessità di una specifica trattativa individuale tra le parti, nonché la sussistenza dei presupposti per la rideterminazione degli interessi, chiesta in via subordinata dagli attori.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli attori. pagina 4 di 5 Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, ridotte ai minimi le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni restante domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione e le domande proposte dai signori e Parte_1 Parte_2 condanna e in solido tra loro, a rimborsare a Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite, che si liquidano in € 3.387,00 per compenso, oltre 15,00% rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 16.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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