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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.1577/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8 febbraio 2025, da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano cod.fisc. C.F._1 residente a [...] con gli avv.ti prof. Emidia Zanetti Vitali e Alessandro Castelli presso i quali ha eletto domicilio telematico
e da
2) , (), cittadina italiana, residente a [...] Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana cod.fisc. C.F._2 residente a [...] con gli avv.ti Beatrice Boschi ed Eleonora Georgiacodis presso le quali ha eletto domicilio telematico
Coniugi, i quali hanno celebrato matrimonio secondo il rito concordatario a Bracciano (RM), in data 12 luglio 2014
(anno 2014, atto n. 53, parte 2, seria A) scegliendo il regime della separazione dei beni.
Con i seguenti figli: nato a [...], in data [...], cittadino italiano. Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ai sensi e per gli effetti di cui art.473bis.51 cod.proc.civ. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore, , rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso la residenza della madre, sita a Milano, in via Trieste, n.9.
3. La casa coniugale, sita a Milano, in via Trieste, n.9, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla madre, la quale continuerà a vivere nella stessa, in compagnia del figlio minore.
Il marito, il quale ha lasciato la casa coniugale in data 30 aprile 2023, potrà ritirare i beni di proprietà dello stesso, ancora presenti nell'immobile in questione, di cui all'elenco allegato (doc.14), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione personale, consensuale.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, secondo le modalità seguenti:
a. a fine settimana alternati, dal venerdì, dal termine delle lezioni scolastiche, oppure dell'eventuale attività extrascolastica svolta da , fino alla domenica sera o, se concordato dai genitori, fino Per_1 al lunedì mattina, con accompagnamento del figlio a scuola;
a decorrere dal compimento del nono anno di età di , a fine settimana alternati, dal venerdì, dal termine delle lezioni scolastiche, Per_1 oppure dell'eventuale attività extrascolastica svolta da , fino al lunedì mattina, con Per_1 accompagnamento del figlio a scuola;
b. per un pomeriggio-serata infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), dal termine delle lezioni scolastiche, oppure dell'eventuale attività extrascolastica svolta da , fino alla mattina Per_1 successiva (giovedì), allorquando il padre provvederà a riaccompagnare il bambino presso l'istituto scolastico frequentato dallo stesso.
Il padre, inoltre, si impegna ad accompagnare il figlio a scuola almeno due mattine alla settimana (oltre a quelle, che corrisponderanno ai periodi di frequentazione sopra indicati), da concordare, preventivamente, con la madre;
c. nel corso delle vacanze di Natale e di fine anno, il padre rimarrà in compagnia di , ad anni Per_1 alterni, per il periodo compreso fra la sera del 25 dicembre e la mattina del giorno 31 dicembre, oppure per il periodo fra la mattina del giorno 31 dicembre e la sera del 6 gennaio;
le giornate del 24 e del
25 dicembre saranno organizzate, di volta in volta, dai genitori, tenendo conto delle rispettive consuetudini familiari;
d. nel corso delle vacanze scolastiche di Pasqua e della “settimana bianca”, ad anni alterni, con la madre (per l'anno 2025, trascorrerà la “settimana bianca”, in compagnia della madre, e le Per_1 vacanze di Pasqua in compagnia del padre);
e. per un periodo pari a due settimane non consecutive, nel corso del mese di agosto, da individuarsi entro il giorno 30 aprile di ogni anno. A decorrere dal nono anno di età di (terminata la Per_1 classe terza elementare), tali, due settimane paterne potranno essere consecutive.
Resta fermo che, nel corso dell'intero periodo delle vacanze scolastiche estive, l'alternanza nei fine settimana e la frequentazione infrasettimanale rimarranno sospese;
f. per i “ponti” scolastici e le altre festività, che saranno collegati al fine settimana di spettanza paterna;
le festività che non cadranno nei fine settimana citati (ovverosia quelle infrasettimanali) saranno ripartite tra i genitori in modo che si realizzi un equilibrio (annuo) di tempi trascorsi dal figlio con ciascun genitore.
Il tutto salvo più ampio e diverso accordo.
g. I genitori si impegnano a garantirsi reciprocamente il diritto di sentire telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno.
h. I genitori si impegnano a che la frequentazione del figlio con eventuali propri nuovi e stabili compagni avvenga gradualmente e comunque previo confronto tra genitori sul momento più opportuno per tale passaggio, che dovrà in ogni caso avvenire dopo il termine della scuola primaria.
Le parti si dichiarano altresì consapevoli del fatto che non vi dovrà essere alcuna intromissione, da parte dell'eventuale nuovo/a compagno/a, nelle scelte educative del figlio e nella relazione tra genitori.
4. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore secondo le modalità seguenti:
a. corrispondendo alla madre, a decorrere dalla data di deposito del ricorso per separazione personale, consensuale, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, un importo pari a
€1.000,00 (mille/00), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
b. facendosi carico, in via diretta e in misura integrale, delle spese mediche straordinarie, che saranno necessarie, od opportune per;
le restanti spese straordinarie saranno suddivise, fra i genitori, Per_1 in misura pari al 75%, a carico del padre, e al 25%, a carico della madre, sulla base delle modalità contenute nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017, ovverosia:
I. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
II. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
III. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
IV. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
V. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
VI. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. (ivi comprese,
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese relative alla retta degli istituti scolastici privati attualmente frequentati dai figli minori, alla mensa, al dopo-scuola, alle divise, ai libri di testo e al materiale di cancelleria) e parascolastiche, e, comunque, di istruzione anche superiore, universitaria
e postuniversitaria;
c. i genitori concordano che l'Assegno Unico riconosciuto dall'Istituto previdenziale per il nucleo familiare sarà percepito integralmente dalla signora la quale si impegna a presentare la Parte_2 richiesta relativa all'esito del presente procedimento di separazione, non appena avrà a disposizione tutta la documentazione necessaria.
5. A definizione dei rapporti pregressi, in relazione al mantenimento del figlio minore, tenuto conto degli apporti forniti dall'uno e dall'altro genitore, nel periodo compreso fra la cessazione della convivenza e l'inizio del procedimento per separazione personale, consensuale, il signor Parte_1 corrisponderà, alla signora un importo complessivo pari a € 8.252,25, in due tranches, Parte_2 di cui la prima entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione personale, consensuale e la seconda entro trenta giorni dalla scadenza della prima rata.
6. La signora la quale riconosce che, a oggi, il marito ha adempiuto tutti gli oneri Parte_2 condominiali ordinari e straordinari, relativi all'immobile, già adibito a casa coniugale, si impegna a far fronte, in misura integrale, al pagamento delle somme, pari a €5.128,64, di cui all'atto di transazione in data 16 settembre 2024, sottoscritto fra gli stessi e il condominio, sito a Milano, in via
Trieste, n.9, nonché, nella ipotesi in cui tali somme venissero richieste, in tutto, o in parte, al signor
, a tenere quest'ultimo indenne da qualsivoglia onere conseguente. Parte_1
7. I coniugi riconoscono di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione, al di là di quanto previsto nel presente atto.
8. I coniugi prestano, fin da ora, assenso reciproco per il rilascio e per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
9. Le spese e i compensi professionali, relativi al presente procedimento, saranno compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art.473bis.51, III cod.proc.civ. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui artt.70 e 71 cod.proc.civ.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ai sensi e per gli effetti di cui art. 151, primo comma, cod.civ.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 cod.proc.civ.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio a Bracciano (RM), in data 12 luglio 2014 (anno 2014, atto n. 53, parte 2, seria A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bracciano (RM), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8 febbraio 2025, da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano cod.fisc. C.F._1 residente a [...] con gli avv.ti prof. Emidia Zanetti Vitali e Alessandro Castelli presso i quali ha eletto domicilio telematico
e da
2) , (), cittadina italiana, residente a [...] Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana cod.fisc. C.F._2 residente a [...] con gli avv.ti Beatrice Boschi ed Eleonora Georgiacodis presso le quali ha eletto domicilio telematico
Coniugi, i quali hanno celebrato matrimonio secondo il rito concordatario a Bracciano (RM), in data 12 luglio 2014
(anno 2014, atto n. 53, parte 2, seria A) scegliendo il regime della separazione dei beni.
Con i seguenti figli: nato a [...], in data [...], cittadino italiano. Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ai sensi e per gli effetti di cui art.473bis.51 cod.proc.civ. personalmente sottoscritto e depositato in data 8 febbraio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Il figlio minore, , rimarrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori, con collocazione Per_1 abitativa prevalente presso la residenza della madre, sita a Milano, in via Trieste, n.9.
3. La casa coniugale, sita a Milano, in via Trieste, n.9, di proprietà di entrambi i coniugi, sarà assegnata alla madre, la quale continuerà a vivere nella stessa, in compagnia del figlio minore.
Il marito, il quale ha lasciato la casa coniugale in data 30 aprile 2023, potrà ritirare i beni di proprietà dello stesso, ancora presenti nell'immobile in questione, di cui all'elenco allegato (doc.14), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione personale, consensuale.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, secondo le modalità seguenti:
a. a fine settimana alternati, dal venerdì, dal termine delle lezioni scolastiche, oppure dell'eventuale attività extrascolastica svolta da , fino alla domenica sera o, se concordato dai genitori, fino Per_1 al lunedì mattina, con accompagnamento del figlio a scuola;
a decorrere dal compimento del nono anno di età di , a fine settimana alternati, dal venerdì, dal termine delle lezioni scolastiche, Per_1 oppure dell'eventuale attività extrascolastica svolta da , fino al lunedì mattina, con Per_1 accompagnamento del figlio a scuola;
b. per un pomeriggio-serata infrasettimanale (indicativamente il mercoledì), dal termine delle lezioni scolastiche, oppure dell'eventuale attività extrascolastica svolta da , fino alla mattina Per_1 successiva (giovedì), allorquando il padre provvederà a riaccompagnare il bambino presso l'istituto scolastico frequentato dallo stesso.
Il padre, inoltre, si impegna ad accompagnare il figlio a scuola almeno due mattine alla settimana (oltre a quelle, che corrisponderanno ai periodi di frequentazione sopra indicati), da concordare, preventivamente, con la madre;
c. nel corso delle vacanze di Natale e di fine anno, il padre rimarrà in compagnia di , ad anni Per_1 alterni, per il periodo compreso fra la sera del 25 dicembre e la mattina del giorno 31 dicembre, oppure per il periodo fra la mattina del giorno 31 dicembre e la sera del 6 gennaio;
le giornate del 24 e del
25 dicembre saranno organizzate, di volta in volta, dai genitori, tenendo conto delle rispettive consuetudini familiari;
d. nel corso delle vacanze scolastiche di Pasqua e della “settimana bianca”, ad anni alterni, con la madre (per l'anno 2025, trascorrerà la “settimana bianca”, in compagnia della madre, e le Per_1 vacanze di Pasqua in compagnia del padre);
e. per un periodo pari a due settimane non consecutive, nel corso del mese di agosto, da individuarsi entro il giorno 30 aprile di ogni anno. A decorrere dal nono anno di età di (terminata la Per_1 classe terza elementare), tali, due settimane paterne potranno essere consecutive.
Resta fermo che, nel corso dell'intero periodo delle vacanze scolastiche estive, l'alternanza nei fine settimana e la frequentazione infrasettimanale rimarranno sospese;
f. per i “ponti” scolastici e le altre festività, che saranno collegati al fine settimana di spettanza paterna;
le festività che non cadranno nei fine settimana citati (ovverosia quelle infrasettimanali) saranno ripartite tra i genitori in modo che si realizzi un equilibrio (annuo) di tempi trascorsi dal figlio con ciascun genitore.
Il tutto salvo più ampio e diverso accordo.
g. I genitori si impegnano a garantirsi reciprocamente il diritto di sentire telefonicamente il figlio almeno una volta al giorno.
h. I genitori si impegnano a che la frequentazione del figlio con eventuali propri nuovi e stabili compagni avvenga gradualmente e comunque previo confronto tra genitori sul momento più opportuno per tale passaggio, che dovrà in ogni caso avvenire dopo il termine della scuola primaria.
Le parti si dichiarano altresì consapevoli del fatto che non vi dovrà essere alcuna intromissione, da parte dell'eventuale nuovo/a compagno/a, nelle scelte educative del figlio e nella relazione tra genitori.
4. Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore secondo le modalità seguenti:
a. corrispondendo alla madre, a decorrere dalla data di deposito del ricorso per separazione personale, consensuale, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mensilità, un importo pari a
€1.000,00 (mille/00), importo rivalutabile di anno in anno, secondo gli indici ISTAT-costo della vita;
b. facendosi carico, in via diretta e in misura integrale, delle spese mediche straordinarie, che saranno necessarie, od opportune per;
le restanti spese straordinarie saranno suddivise, fra i genitori, Per_1 in misura pari al 75%, a carico del padre, e al 25%, a carico della madre, sulla base delle modalità contenute nelle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017, ovverosia:
I. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
II. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
III. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
IV. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
V. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
VI. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. (ivi comprese,
a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le spese relative alla retta degli istituti scolastici privati attualmente frequentati dai figli minori, alla mensa, al dopo-scuola, alle divise, ai libri di testo e al materiale di cancelleria) e parascolastiche, e, comunque, di istruzione anche superiore, universitaria
e postuniversitaria;
c. i genitori concordano che l'Assegno Unico riconosciuto dall'Istituto previdenziale per il nucleo familiare sarà percepito integralmente dalla signora la quale si impegna a presentare la Parte_2 richiesta relativa all'esito del presente procedimento di separazione, non appena avrà a disposizione tutta la documentazione necessaria.
5. A definizione dei rapporti pregressi, in relazione al mantenimento del figlio minore, tenuto conto degli apporti forniti dall'uno e dall'altro genitore, nel periodo compreso fra la cessazione della convivenza e l'inizio del procedimento per separazione personale, consensuale, il signor Parte_1 corrisponderà, alla signora un importo complessivo pari a € 8.252,25, in due tranches, Parte_2 di cui la prima entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione personale, consensuale e la seconda entro trenta giorni dalla scadenza della prima rata.
6. La signora la quale riconosce che, a oggi, il marito ha adempiuto tutti gli oneri Parte_2 condominiali ordinari e straordinari, relativi all'immobile, già adibito a casa coniugale, si impegna a far fronte, in misura integrale, al pagamento delle somme, pari a €5.128,64, di cui all'atto di transazione in data 16 settembre 2024, sottoscritto fra gli stessi e il condominio, sito a Milano, in via
Trieste, n.9, nonché, nella ipotesi in cui tali somme venissero richieste, in tutto, o in parte, al signor
, a tenere quest'ultimo indenne da qualsivoglia onere conseguente. Parte_1
7. I coniugi riconoscono di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia titolo o ragione, al di là di quanto previsto nel presente atto.
8. I coniugi prestano, fin da ora, assenso reciproco per il rilascio e per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio minore.
9. Le spese e i compensi professionali, relativi al presente procedimento, saranno compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art.473bis.51, III cod.proc.civ. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui artt.70 e 71 cod.proc.civ.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ai sensi e per gli effetti di cui art. 151, primo comma, cod.civ.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 cod.proc.civ.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno celebrato matrimonio a Bracciano (RM), in data 12 luglio 2014 (anno 2014, atto n. 53, parte 2, seria A);
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bracciano (RM), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG